II Commissione - Marted́ 24 luglio 2007


Pag. 87

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario. Doc. XXII, n. 8/A.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del Doc. XXII n. 8/A, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario»;
richiamato il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione secondo cui ciascuna Camera può disporre Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse le quali procedono alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;
rilevato che le Commissioni d'inchiesta monocamerali sono istituite da ciascuna Camera per mezzo di una deliberazione di natura non legislativa, la cui legittimazione è da individuare direttamente nell'articolo 82 della Costituzione;
considerato che l'articolo 4, comma 5, prevede espressamente che per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale;
osservato che la predetta disposizione, di analogo tenore ad altre contenute in delibere istitutive di precedenti Commissioni monocamerali d'inchiesta, non integra le richiamate fattispecie penali, non avendo forza di legge, le quali, tuttavia, punendo reati contro l'amministrazione della giustizia, sono applicabili a tali Commissioni d'inchiesta per mezzo di una loro interpretazione orientata dai principi sanciti dall'articolo 82 della Costituzione;
rilevato altresì che l'articolo 5, comma 2, della proposta in esame prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di rispettare il segreto da parte dei componenti la Commissione, del personale addetto alla stessa e di ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, come reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
ribadito che la natura non legislativa dell'atto in esame non consente di considerare il comma 2 dell'articolo 5 come una integrazione della fattispecie penale di cui all'articolo 326 del codice penale, la quale è tuttavia applicabile alle ipotesi in esame in ragione della violazione di un obbligo di segreto che può essere imposto anche da un atto di natura non legislativa, come il comma 1 dell'articolo 5,
esprime

PARERE FAVOREVOLE