II Commissione - Resoconto di marted́ 24 luglio 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del vicepresidente Daniele FARINA e del vicepresidente Luigi VITALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 9.20.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.
C. 2900, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Gaetano PECORELLA (FI), illustra il proprio emendamento 2.80, in base al quale la valutazione di professionalità non può riguardare in nessun caso l'attività interpretativa e di valutazione del fatto e della prova. Ritiene vi sia contraddittorietà fra i vari criteri previsti dall'articolo 2, comma 2.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, sottolinea che si è voluta tutelare al massimo la libertà di espressione dei magistrati nel corso dell'esercizio delle funzioni. Non rileva le contraddizioni evidenziate dall'onorevole Pecorella.

Luigi COGODI (RC-SE) ritiene che la norma sia adeguatamente formulata.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ritiene che sia essenziale che non si valuti in concreto come il magistrato abbia interpretato la norma e valutato il fatto. Occorre valutare in astratto la capacità del giudice.

Gaetano PECORELLA (FI), si domanda allora da quali elementi possa desumersi che un giudice è preparato, soprattutto in


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relazione alla capacità di motivare adeguatamente una sentenza.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI sottolinea che la valutazione non può riguardare il risultato concreto della attività del giudice, precisando che se vi è un grave errore la questione diventa di natura disciplinare.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.11 e Vitali 2.117.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.12, sottolineando l'inopportunità che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca degli standards di rendimento, senza parametri normativi di riferimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.12 e Consolo 2.13, gli identici emendamenti Pecorella 2.14 e Lussana 2.15, nonché gli identici emendamenti Pecorella 2.16 e Lussana 2.17.

Luigi VITALI (FI) illustra il proprio emendamento 2.118 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vitali 2.118.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.18 e ne raccomanda la approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.18 e Lussana 2.19.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.20, ricordando che la Camera ha di recente approvato una norma diretta a sottoporre alla Corte dei Conti le spese relative alle intercettazioni. Ritiene che lo stesso principio vada applicato anche ad altre spese di giustizia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.20 e Lussana 2.21, respinge inoltre gli emendamenti Consolo 2.22 e 2.23 e Lussana 2.24 e 2.25.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.26, ritenendo che l'articolo 2, comma 2, capoverso, comma 9 necessiti di essere formulato in modo più stringente, collegando il giudizio negativo relativo a carenze gravi a uno o più parametri.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, ricorda che due valutazioni negative danno luogo alla dispensa dal servizio e ritiene proporzionata la previsione della necessità del riscontro di carenze in relazione a due o più parametri, per l'applicazione della predetta sanzione.

Nino MORMINO (FI) ritiene che la norma, così come formulata, si presti ad interpretazioni arbitrarie.

Gaetano PECORELLA (FI) evidenzia che se la norma rimane così formulata, si corre il rischio di mantenere in servizio magistrati gravemente carenti e incapaci.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.26 e Consolo 2.27.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra l'emendamento 2.28, sottolineando come un magistrato gravemente incompetente non possa restare in servizio ancora per 2 anni.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI precisa che in tal caso vi sono altri strumenti, di tipo disciplinare, per affrontare la situazione. Il biennio previsto dalla norma serve al magistrato per dimostrare la volontà di recuperare e sanare la propria situazione di carenza.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.28, gli identici emendamenti


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Pecorella 2.29 e Lussana 2.30, gli emendamenti Pecorella 2.31 e Lussana 2.32 e 2.33.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.34 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.34.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.35, sottolineando che il confine tra giudizio non positivo e negativo è molto labile, e che occorre un'adeguata sanzione anche per l'ipotesi di tre giudizi non positivi.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.35.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.36, ritenendo più opportuno che la sanzione prevista al comma 13 sia qualificata come cessazione del rapporto di impiego del magistrato anziché come dispensa dal servizio. Altre espressioni potrebbero ingenerare dubbi interpretativi di rilevante portata.

Nino MORMINO (FI) pur consapevole che anche l'emendamento Pecorella 2.36 sarà respinto, ritiene importante che nei lavori preparatori e, quindi, a fini interpretativi, si chiarisca quantomeno che l'espressione «dispensa dal servizio» equivale a «cessazione del rapporto di impiego».

Luigi COGODI (RC-SE) concorda con le osservazioni dell'onorevole Mormino sulla necessità che in astratto le norme siano formulate in modo chiaro. Tuttavia ritiene che, nel caso di specie, la norma sia sufficientemente chiara.

Luigi VITALI (FI) ritiene necessario che nei lavori preparatori rimanga traccia della corretta interpretazione della norma, anche se nel caso in esame non si tratta di una disposizione di incerto contenuto, quanto piuttosto di una norma male formulata. È inconcepibile che all'interno del medesimo testo sia prevista esplicitamente, per la medesima fattispecie, anche la sanzione della cessazione del rapporto di impiego. Ciò determinerà un complesso contenzioso sulla reale portata della norma in esame ed, in particolare sull'individuazione dell'esatto significato della nozione di dispensa dal servizio.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, osserva che le preoccupazioni sinora sollevate appaiono infondate, considerato che l'istituto della dispensa dal servizio dei magistrati è analiticamente disciplinata dal regio decreto n. 511 del 1946.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI sottolinea che nel disegno di legge consapevolmente sono stati usati i termini «dispensa dal servizio» e «cessazione del rapporto di impiego», essendone diversi i presupposti.

Luigi VITALI (FI) sottolinea che il regio decreto citato, all'articolo 3, disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella relativa al doppio esito negativi della verifica della professionalità, che non sarebbe applicabile neanche analogicamente.

Nino MORMINO (FI) a conferma della diversità delle fattispecie in questione rileva che il predetto regio decreto disciplina ipotesi di comportamenti incolpevoli del magistrato del tutto diversi dal caso in cui un magistrato abbia dimostrato scarsa professionalità.

Gaetano PECORELLA (FI) conferma la propria contrarietà rispetto alla scelta del Governo di non prevedere la cessazione del rapporto di impiego del magistrato che si sia dimostrato incapace a svolgere le proprie funzioni.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI precisa che non si è voluta usare una terminologia tipica delle sanzioni disciplinari, ma è chiaro che il magistrato in questo caso perde il posto, perché cessa il rapporto di impiego.


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Gaetano PECORELLA (FI) replica al rappresentante del Governo, sottolineando che, applicando l'articolo 3 del citato regio decreto, il magistrato conserva il diritto al trattamento economico.

Giuseppe CONSOLO (AN) concorda con l'onorevole Pecorella. La stessa Associazione nazionale magistrati ha precisato, in occasione della recente audizione, che per dispensa dal servizio si intende cessazione del rapporto di impiego e che l'uso di questo termine sarebbe solo un fatto tecnico. È del tutto evidente che ciò non è vero. Qualora l'intenzione sia proprio quella di prevedere la cessazione del rapporto, non vede per quale ragione la Commissione non approvi l'emendamento presentato dall'onorevole Pecorella sul punto. In caso contrario, è da ritenere che l'utilizzazione di un termine non appropriato sia intenzionale e volto ad introdurre in modo surrettizio un ulteriore privilegio per i magistrati. La realtà è che dispensa dal servizio e cessazione del rapporto di impiego sono cose ben diverse.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.36.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.37, sottolineando che il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura che esprime un secondo giudizio negativo sia ricorribile dinanzi al TAR.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.37.

Giuseppe CONSOLO (AN) illustra il proprio emendamento 2.38, del quale raccomanda l'approvazione. Sottolinea ancora una volta l'imbarazzo in cui si trova la Commissione, data l'impossibilità di apportare qualsiasi modifica al testo.

La Commissione respinge l'emendamento Consolo 2.38, gli identici emendamenti Pecorella 2.39 e Lussana 2.40 e l'emendamento Vitali 2.113.

Luigi VITALI (FI) fa presente la necessità di doversi assentare per illustrare un proprio ordine del giorno in Assemblea. Chiede, quindi, la sospensione della seduta.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva che le votazioni in assemblea sono previste a partire dalle ore 15, per cui la Commissione può proseguire l'esame degli emendamenti.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene singolare che la seduta non sia sospesa, considerato che è in corso di svolgimento la seduta dell'Assemblea dedicata alla illustrazione degli ordini del giorno che poi dovranno essere votati.

Pino PISICCHIO, presidente, ribadisce che la Commissione in questo caso può proseguire i propri lavori. Eventualmente, per venire incontro alle esigenze dell'onorevole Vitali potranno essere accantonati gli emendamenti da lui presentati, consentendogli di intervenire in Assemblea..

Gaetano PECORELLA (FI) ritenendo che l'onorevole Vitali abbia diritto di partecipare alle sedute della Commissione anche in relazione dell'esame degli emendamenti presentati da altri deputati, chiede sia sospesa la seduta.

Pino PISICCHIO, presidente, osserva che si potrebbe sospendere la seduta per il tempo necessario all'onorevole Vitali per intervenire in Assemblea. Ricorda peraltro che la disposizione richiamata dall'onorevole Consolo è pacificamente interpretata in relazione alle sedute in Assemblea nelle quali sono previste votazioni.

Giuseppe CONSOLO (AN) ricorda di aver già sottoposto la questione sollevata dall'onorevole Pecorella alla Presidenza della Camera. Ritiene che, come chiaramente sancito dall'articolo 30, comma 5 del Regolamento, le Commissioni non possono riunirsi contemporaneamente allo svolgimento di sedute da parte dell'Assemblea, salvo che vi sia espressa


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autorizzazione del Presidente della Camera. Chiede pertanto se tale autorizzazione sia stata concessa.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la disposizione richiamata dall'onorevole Consolo è pacificamente interpretata in relazione alle sedute in Assemblea nelle quali sono previste votazioni.

Giuseppe CONSOLO (AN) dichiara di non essere d'accordo con quanto affermato dal Presidente, in quanto contrastante con la lettera del Regolamento.

Roberto GIACHETTI (Ulivo) considera infondate le richieste di sospensione dei lavori della Commissione. Invita il Presidente a precisare che una eventuale sospensione dei lavori, anche se finalizzata unicamente a consentire l'intervento in Assemblea dell'onorevole Vitali, non costituisce un precedente per il futuro.

Pino PISICCHIO, presidente, ribadisce che non sussiste alcuna questione regolamentare circa la possibilità che la Commissione lavori quando l'Assemblea è convocata senza che siano previste votazioni. Ricorda che il Presidente della Camera ha ribadito, in occasione della riunione della Giunta del regolamento del 4 ottobre scorso, come il divieto di contemporaneo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni sia stato costantemente ed inequivocamente inteso dalla prassi come riferito al solo caso in cui l'Assemblea tenga una seduta in cui siano previste votazioni, salva diversa disposizione del Presidente della Camera. Il Presidente ha inoltre precisato che si tratta di una prassi assolutamente consolidata, fondata sull'esplicito dettato regolamentare, che ha ritenuto di dover ribadire anche in sede di Giunta per il Regolamento per fugare definitivamente ogni dubbio o perplessità.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra l'emendamento 2.41, che affronta una questione centrale del provvedimento, quale la progressione nelle funzioni legata al merito. Il concorso per soli titoli, previsto dal disegno di legge, smentisce totalmente tale assunto, in quanto la valutazione per soli titoli si presta ad essere eccessivamente discrezionale e, come tale, influenzabile dalle cosiddette «correnti» della magistratura associata.

Luigi VITALI (FI) sottolinea come la norma che si intende modificare violi l'articolo 105 della Costituzione, che, utilizzando il termine «promozioni», si ispira chiaramente ai principi della meritocrazia. Ritiene quindi che la valutazione di professionalità non possa essere sganciata da un esame obiettivo e imparziale. La norma in esame invece attribuisce un enorme potere discrezionale al Consiglio superiore della magistratura, tale da sconfinare nell'arbitrio.

Nino MORMINO (FI) sottolinea il profondo senso di disagio istituzionale nel dover prendere atto dell'impossibilità di modificare perfino un punto così qualificante del provvedimento. Occorre invece riaffermare il principio meritocratico nella valutazione dei magistrati, anche ai fini della progressione in carriera, sottraendo questo sistema all'arbitrio delle componenti politiche della magistratura. Le scelte compiute con la riforma Castelli avevano un pregio e un valore, contrastando con strumenti effettivi la situazione patologica che affligge la giustizia.

Erminia MAZZONI (UDC) nonostante la sostanziale impossibilità di apportare modifiche al testo, l'UDC ha ritenuto di dovere comunque presentare emendamenti volti a contrastare le disfunzioni più vistose del testo. Sottolinea inoltre di condividere gli emendamenti Pecorella 2.41 e Lussana 2.42, che mirano quantomeno a correggere l'enorme arretramento determinato dalla riforma in esame in tema di progressione nelle funzioni dei magistrati.

Giuseppe CONSOLO (AN) evidenzia che l'emendamento Pecorella 2.41 affronta una questione molto grave, perché mira a


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rimuovere una profonda lesione dell'articolo 105 della Costituzione, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la competenza in materia di promozione. Tale compito è stato sinora svolto dal Consiglio superiore della magistratura in base a criteri non meritocratici, ma dettati dalle correnti politiche della magistratura associata. I costituenti non avevano previsto che il termine «promozione» avesse un significato diverso da quello comune, che si fonda sul riconoscimento oggettivo e imparziale del merito dei magistrati. Sotto questo profilo si può affermare che il provvedimento in esame violi l'articolo 105 della Costituzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.41 e Lussana 2.42.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.43, sottolineando l'esigenza che, ai fini della promozione, il magistrato sia quantomeno sottoposto a un colloquio orale.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.43.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.44, volto a sopprimere il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, capoverso, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura un inaccettabile potere discrezionale di conferire d'ufficio funzioni ai magistrati incompetenti.

Erminia MAZZONI (UDC) illustra il proprio emendamento 2.101, di identico contenuto agli emendamenti Pecorella 2.44 e Consolo 2.45, rilevando come la norma in esame sia contraria ad ogni principio giuridico.

Giuseppe CONSOLO (AN) illustra il proprio emendamento 2.45, sottolineando come il potere di attribuire funzioni di ufficio e in casi di urgenza attribuito al Consiglio superiore della magistratura, costituisca una conferma dell'intenzione di confermare ed anzi consolidare il monopolio e l'arbitrio dello stesso Consiglio superiore della magistratura anche in materia di conferimento delle funzioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.44, Consolo 2.45 e Mazzoni 2.101.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.46, non ritenendo serio che vi sia un dieci per cento di magistrati che accedono alle funzioni di legittimità senza i requisiti previsti in via generale a tale scopo.

Giuseppe CONSOLO (AN) si chiede a quale titolo avvenga il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 14, manifestando forti perplessità su tale previsione normativa. Si chiede inoltre come sia possibile che il predetto conferimento non produca effetti sotto il profilo del trattamento economico.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI precisa che con il comma 14 in esame intenda valorizzare giovani magistrati particolarmente meritevoli. Non si è voluto comunque riconoscere a questi giovani una carriera preferenziale nè privilegi rispetto agli altri magistrati.

Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene che la creazione di una categoria differenziata di magistrati finirà per creare un significativo contenzioso giudiziario.

Erminia MAZZONI (UDC) non concordando con le osservazioni del rappresentante del Governo, ricorda di avere presentato un emendamento soppressivo del comma 14. Ritiene infatti che non possono essere conferite funzioni superiori senza la quarta verifica di professionalità.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.46 e 2.47.

Giuseppe CONSOLO (AN) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.49 volto a sancire il principio di


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meritocrazia nella progressione di carriera dei magistrati. Sottolinea che tale emendamento è identico all'emendamento 2.48 presentato da deputati del gruppo di Forza Italia, a riprova che l'opposizione è pienamente consapevole che la progressione della carriera dei magistrati debba essere condizionata solo dal merito.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.48 e Consolo 2.49.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva come, a differenza della seduta di ieri, oggi il dibattito non sempre sia focalizzato su un costruttivo confronto sugli aspetti di merito più rilevanti del provvedimento. Questo apre la possibilità di una prosecuzione notturna dei lavori della Commissione, al fine di consentire il rispetto della programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.50 e Consolo 2.51, gli emendamenti Pecorella 2.52 e Consolo 2.53, gli identici emendamenti Lussana 2.54 e Pecorella 2.55, l'emendamento Pecorella 2.56, gli identici emendamenti Pecorella 2.57 e Mazzoni 2.100, gli identici emendamenti Pecorella 2.58 e Lussana 2.59, gli emendamenti Pecorella 2.60, Lussana 2.61, Pecorella 2.62, 2.63 e 2.64, gli identici emendamenti Pecorella 2.65 e Consolo 2.66 nonchè l'emendamento Lussana 2.67.

Luigi VITALI (FI) illustra il proprio emendamenti 2.112, volto ad eliminare uno dei punti più criticabili della controriforma in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Vitali 2.112.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.69, che ha lo scopo di evitare che la riforma in esame attui una surrettizia separazione delle funzioni. Rileva che non sarà possibile avere una magistratura effettivamente equilibrata se non si opera una separazione delle carriere o, almeno, una seria separazione delle funzioni

La Commissione respinge gli identici emendamenti Consolo 2.68 e Pecorella 2.69, l'emendamento Consolo 2.70, gli identici emendamenti Pecorella 2.71 e Mazzoni 2.102, l'emendamento Pecorella 2.72, gli identici emendamenti Pecorella 2.73, Lussana 2.74 e Vitali 2.119, gli identici emendamenti Lussana 2.75 e Pecorella 2.80, gli identici emendamenti Pecorella 2.76 e Lussana 2.77 nonchè gli identici emendamenti Pecorella 2.78 e Consolo 2.79.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra il proprio emendamento 2.81, sottolineando che nella tenue distinzione delle funzioni previste, c'è un vuoto da colmare. Non deve essere consentito, per le funzioni di legittimità, il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa.

Nino MORMINO (FI) concorda con l'onorevole Pecorella, sottolineando come la coerenza imporrebbe di introdurre la limitazione prevista dall'emendamento 2.81.

Manlio CONTENTO (AN) concorda sulla necessità di correggere, quantomeno, l'anomalia in esame, poiché è paradossale la sostanziale fungibilità delle funzioni di legittimità.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.81.

Luigi VITALI (FI) illustra il proprio emendamento 2.82 e insiste per l'approvazione.

Nino MORMINO (FI) sottolinea l'irrazionalità della previsione di cui al comma 4, che deve essere certamente soppresso.

Manlio CONTENTO (AN) esprime un giudizio fortemente critico anche sulla norma in esame, che costituisce una deroga prova di logica.


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La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 2.82.

Luigi VITALI (FI) illustra l'emendamento Pecorella 2.83 che tende ad introdurre una precisazione di buon senso.

La Commissione respinge gli emendamenti Pecorella 2.83 e 2.84, Vitali 2.220 e 2.111, gli identici emendamenti Pecorella 2.85 e Lussana 2.86, gli emendamenti Vitali 2.223, Lussana 2.87, Vitali 2.110, Lussana 2.88 e 2.89, Pecorella 2.90, Lussana 2.91 e Pecorella 2.92.

Luigi VITALI (FI) illustra l'emendamento Pecorella 2.93, che riguarda il delicato problema della temporaneità degli incarichi direttivi, che la riforma in esame tende a rendere non temporanea.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.93 e Lussana 2.94, gli emendamenti Consolo 2.95 e 2.96, Lussana 2.97, gli identici emendamenti Lussana 2.98 e Consolo 2.99, l'emendamento Lussana 2.103, Pecorella 2.104, Lussana 2.106 e 2.107, Pecorella 2.108, 2.105 e 2.109.

Pino PISICCHIO, presidente, sospende la seduta sino alle ore 13.45

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 13.45.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, a seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata definita una nuova organizzazione dei lavori dell'Assemblea in relazione al disegno di legge in esame. In particolare giovedì 26 luglio, dalle ore 9, anziché dalla seduta pomeridiana di mercoledì 25 luglio, inizierà la discussione sulle linee generali. Si proseguirà poi nella giornata di venerdì 27 e, eventualmente, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 luglio.

Manlio CONTENTO (AN), con riferimento all'emendamento Laurini 3.1, contesta le modalità di suddivisione delle sedi della Scuola superiore della magistratura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Laurini 3.1, D'Ippolito 3.2, Laurini 3.3, 3.4 e 3.5, gli identici emendamenti Laurini 3.6 e Lussana 3.7, gli emendamenti Laurini 3.8, 3.9 e 3.10, Consolo 3.11, Pecorella 3.12, Laurini 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17.

Carolina LUSSANA (LNP) illustra il proprio emendamento 3.19, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 3.18 e Lussana 3.19, Laurini 3.20, gli identici emendamenti Pecorella 3.21 e Lussana 3.22, gli emendamenti Laurini 3.23 e 3.24, Lussana 3.25, Laurini 3.26 e 3.27, Consolo 3.28, Pecorella 3.29, Laurini 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35, Lussana 3,36 e 3.37, Pecorella 3.38, Lussana 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42, Laurini 3.43 e 3.44, Lussana 3.45, gli identici emendamenti Lussana 3.46 e Laurini 3.47, gli emendamenti Lussana 3.48, Laurini 3.49, Lussana 3.50, Laurini 3.51 e 3.52, Lussana 3.53, gli identici emendamenti Lussana 3.54 e Laurini 3.55, gli emendamenti Laurini 3.56, Lussana 3.57, Laurini 3.58, gli identici emendamenti Lussana 3.59 e Pecorella 3.60, gli identici emendamenti Lussana 3.61 e Laurini 3.62, gli identici emendamenti Lussana 4.1 e Pecorella 4.2 nonchè gli emendamenti Consolo 4.3 e Lussana 4.4.

Manlio CONTENTO (AN) rileva, con riferimento all'emendamento Vitali 4.53, l'opportunità di attribuire anche all'avvocatura la giusta rappresentanza anche all'interno delle istituzioni giudiziarie.

Carolina LUSSANA (LNP) condivide quanto rilevato dall'onorevole Contento.

La Commissione respinge gli emendamenti Vitali 4.53, gli identici emendamenti Mazzoni 4.5 e Lussana 4.6, gli emendamenti Vitali 4.54 e Mazzoni 4.7.


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Carolina LUSSANA (LNP) illustra il proprio emendamento 4.8 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lussana 4.8, Pecorella 4.9 e Consolo 4.10, gli emendamenti Lussana 4.11, Pecorella 4.12 e Lussana 4.13, gli identici emendamenti Consolo 4.14 e Pecorella 4.15, l'emendamento Lussana 4.16, gli identici emendamenti Pecorella 4.17 e Consolo 4.18, gli identici emendamenti Consolo 4.19 e Pecorella 4.20, gli emendamenti Pecorella 4.21 e Lussana 4.22, gli identici emendamenti Consolo 4.23 e Lussana 4.24, gli identici emendamenti Lussana 4.25 e Pecorella 4.26, l'emendamento Pecorella 4.27, gli identici emendamenti Pecorella 4.28, Consolo 4.29 e Lussana 4.30, gli identici emendamenti Pecorella 4.31 e Consolo 4.32, l'emendamento Pecorella 4.33, gli identici emendamenti Lussana 4.34 e Mazzoni 4.35, gli emendamenti Vitali 4.55, Lussana 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41, gli identici emendamenti Lussana 4.41 e Pecorella 4.42, l'emendamento Vitali 4.56, gli identici emendamenti Pecorella 4.43 e Consolo 4.44, gli emendamenti Lussana 4,45 e Pecorella 4.46, gli identici emendamenti Lussana 4.47 e Pecorella 4.48, gli identici emendamenti Pecorella 4.49 e Lussana 4,50, gli emendamenti Lussana 4.51 e 4.52, Pecorella 5.1, Lussana 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Manlio CONTENTO (AN), ricordando che la Commissione è riunita da circa cinque ore, salvo una sospensione di qualche decina di minuti, e che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta di dopodomani, ritiene più utile, per un attento esame del provvedimento, che la Commissione prosegua domani i propri lavori. A tale proposito ricorda che vi era una intesa in tal senso.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) invita a coinvolgere anche il gruppo dell'Udeur quando si raggiungono intese informali relative ai lavori della Commissione.

Pino PISICCHIO, presidente, sottolinea che non vi è alcuna intesa raggiunta senza sentire i rappresentanti di tutti i gruppi in Commissione. Concordando con l'onorevole Contento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario.
Doc. XXII, n. 8/A.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, illustra il contenuto del documento in esame, soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, osserva che l'articolo 4, comma 5, del testo, prevede espressamente che per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Osserva che la predetta disposizione, di analogo tenore ad altre contenute in delibere istitutive di precedenti Commissioni monocamerali d'inchiesta, non integra le richiamate fattispecie penali, non avendo forza di legge, le quali, tuttavia, punendo reati contro l'amministrazione della giustizia, sono applicabili a tali Commissioni d'inchiesta per mezzo di una loro interpretazione orientata dai principi sanciti dall'articolo 82 della Costituzione. Rileva altresì che


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l'articolo 5, comma 2, della proposta in esame prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di rispettare il segreto da parte dei componenti la Commissione, del personale addetto alla stessa e di ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, come reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. A tale proposito, ribadisce che la natura non legislativa dell'atto in esame non consente di considerare il comma 2 dell'articolo 5 come una integrazione della fattispecie penale di cui all'articolo 326 del codice penale, la quale è tuttavia applicabile alle ipotesi in esame in ragione della violazione di un obbligo di segreto che può essere imposto anche da un atto di natura non legislativa, come il comma 1 dell'articolo 5. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole nel quale sia dato conto dell'opportunità di prevedere nel testo il richiamo a fattispecie penali, per quanto l'ambito applicativo delle stesse non sia integrato dall'atto deliberativo della commissione d'inchiesta monocamerale (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.