V Commissione - Resoconto di marted́ 24 luglio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il viceministro per la pubblica istruzione Mariangela Bastico e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e per la salute Gian Paolo Patta.

La seduta comincia alle 9.45

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
Nuovo testo C. 2272-ter Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2007.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che nella seduta precedente era stato richiesto al rappresentante del Governo di fornire elementi circostanziati e dettagliati di risposta sulle numerose richieste di chiarimento avanzate, rilevando che solo in presenza di elementi pienamente soddisfacenti si poteva evitare la richiesta di predisposizione


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della relazione tecnica, altrimenti necessaria.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che vi è stato un fitto scambio tra Ministero dell'economia e Ministero della pubblica istruzione sul provvedimento nel corso del quale il Ministero dell'economia ha sollecitato chiarimenti sulle conseguenze finanziarie di numerose disposizioni del provvedimento, riprendendo anche le richieste avanzate dalla Commissione. In risposta, il Ministero della pubblica istruzione ha in molti casi fornito elementi di chiarimento soddisfacenti, in altri ha convenuto sulla possibilità di sopprimere le disposizioni che continuano a presentare profili problematici. Deposita pertanto la documentazione che registra il lavoro compiuto dal Ministero dell'economia e dal Ministero della pubblica istruzione (vedi allegato 1).

Il viceministro Mariangela BASTICO, per quanto concerne le valutazioni del Ministero della pubblica istruzione, precisa, in particolare, che la reintroduzione del tempo pieno di cui all'articolo 1, comma 1, sarà realizzata nei limiti della dotazione dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, con concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Prospetta quindi la possibilità di una riformulazione dell'articolo 1, comma 6, nel senso di prevedere che il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato a euro 183.000.000, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera e), comma 5, determinati in euro 4.800.000 e che al maggior onere complessivo, pari ad euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2007, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge n. 296 del 2006, la quale reca le necessarie disponibilità senza pregiudicare gli altri compiti previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 1, comma 7, in relazione agli esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado, precisa che le esigenze di carattere logistico e organizzativo possono essere tutte soddisfatte nell'ambito delle risorse esistenti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le commissioni sono composte unicamente da membri interni. Rileva poi che anche dalle disposizioni in materia di stabilità dell'organico delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 13, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva quindi la disponibilità a sopprimere le disposizioni dell'articolo 1, comma 21. Con riferimento all'articolo 1, comma 23, segnala che i pertinenti capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione risultano idonei a fornire copertura per il rimborso spese dei componenti del Comitato. Ricorda poi che l'articolo 1, comma 24, affronta una problematica rilevante quale quella dell'accelerazione delle procedure relative alla definizione delle domande di riscatto già presentate da parte degli insegnanti. La disposizione intende infatti fare fronte ai ritardi nella ricostruzione delle carriere. A tale proposito, avverte che la disposizione potrebbe essere riformulata nel senso di prevedere che, al fine dell'accelerazione delle procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo a fini pensionistici del personale dipendente della scuola, presentate prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge, gli interessati possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle informazioni contenute in tali istanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In tale riformulazione, gli oneri di riscatto e/o di ricongiunzione sono calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle norme vigenti alla data di presentazione della domanda originaria, risultante dalla dichiarazione; le dichiarazioni devono essere inoltrate, per via telematica entro la data del 30 settembre 2009 al Ministero della pubblica istruzione; i termini, le modalità operative e la frequenza dei controlli sono fissati con decreto del Ministro


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della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPDAP, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; all'onere derivante dall'attuazione della disposizione, determinato in euro 5.000.000 per l'anno 2008 ed euro 3.000.000 per l'anno 2009, si provvede, per ciascun anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006. Rileva che, essendo state manifestate dal Ministero dell'economia obiezioni di carattere finanziario anche sulla riformulazione testé esposta, il Ministero risulta comunque disponibile a sopprimere in questa fase la disposizione, fermo restando l'impegno ad affrontare con distinto provvedimento la problematica. Prospetta la possibilità di riformulare la disposizione del comma 26 dell'articolo 1 al fine di evitare i profili problematici evidenziati.

Lino DUILIO, presidente, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo del provvedimento trasmesso dalla Commissione di merito e non sulle ipotesi di riformulazione prospettate dal viceministro Bastico.

Il viceministro Mariangela BASTICO preso atto dei profili problematici evidenziati con riferimento all'articolo 1, comma 27, esprime la propria disponibilità ad un'eventuale soppressione. Ciò è vero anche per l'articolo 2, e per gli articoli 5 e 8.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
a) occorre apportare alcune modificazioni al testo dell'articolo 1, al fine di garantire che dalle disposizioni ivi recate non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta in particolare:
di precisare che la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria debba essere attuata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente e che il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato devono essere individuati nell'organico di diritto;
di prevedere che il piano triennale di attuazione della reintroduzione del tempo pieno sia definito dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini di verificare la neutralità finanziaria del piano triennale;
b) l'onere di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), deve essere rideterminato in 4,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 dell'articolo 1, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
d) appare opportuno inserire nel testo del comma 13 dell'articolo 1 una clausola di invarianza volta a garantire che dalla definizione delle condizioni per assicurare la stabilità dell'organico delle istituzioni scolastiche non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) deve sopprimersi la disposizione del comma 21 dell'articolo 1 che modifica i commi 610 e 611 della legge finanziaria 2007, stante il fatto che tale modifica appare suscettibile di determinare incertezza in ordine al regime applicabile all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia


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scolastica, con riferimento alle agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche contenuta negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;
f) in relazione allo stesso comma 21 dell'articolo 1, appare necessario sopprimere la disposizione in base alla quale la gestione contabile dell'Agenzia è adottata anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;
g) le disposizioni di cui al comma 24 dell'articolo 1 introducono una misura settoriale, eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina vigente tale da pregiudicare l'effettività dei controlli attualmente previsti;
h) l'importo di euro 9.783.656 relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge n. 289 del 2002, iscritto in conto residui nel capitolo 7432 del Ministero della solidarietà sociale, risulta disponibile e può essere utilizzato a copertura degli interventi di cui al comma 25 dell'articolo 1, essendo venuti meno con efficacia retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2004, gli impegni assunti a valere sulle medesime risorse;
i) le disposizioni di cui al comma 27 dell'articolo 1, che esentano le istituzioni scolastiche dall'imposta sul valore aggiunto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura;
l) dalle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di perequazione del trattamento economico degli ispettori della scuola, derivano maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;
m) le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa possono essere destinate, nella percentuale indicata nell'articolo 3, all'istituendo Fondo perequativo senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
n) la previsione dell'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate tributarie per la copertura degli oneri dell'articolo 5 non risulta coerente con l'utilizzo delle medesime risorse che è stato disposto dal decreto-legge n. 81 del 2007;
o) le disposizioni di cui all'articolo 8 in materia di riconoscimento di titoli di studio stranieri, appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;
considerato che:
1) il comma 23, lettera a), dell'articolo 1 non esclude esplicitamente che ai membri del Comitato tecnico-scientifico siano corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese. Appare pertanto necessario, ai fini di garantire l'effettività della clausola di invarianza ivi prevista, integrare il testo prevedendo che ai componenti del comitato non vengano corrisposte indennità, emolumenti e rimborsi spese;
2) appare necessario riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 23, lettera a), al fine di renderla conforme alla prassi consolidata;
3) in relazione al comma 26 dell'articolo 1, non sono stati forniti adeguati elementi informativi atti a verificare sia la congruità dell'onere di 38,734 milioni di euro derivante dall'esonero delle istituzioni scolastiche statali dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti sia la disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura;
4) l'articolo 3 dovrebbe essere integrato con l'indicazione dell'anno a decorrere dal quale è istituito il fondo di perequazione;
5) la disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3, che pone gli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di perequazione ivi previsto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 risulta pleonastica in quanto già il terzo periodo del predetto articolo 3 prevede che la consistenza annuale del fondo di perequazione


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è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo di cui alla citata legge n. 440 del 1997;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che, allo scopo di evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, la scansione temporale dei finanziamenti da destinare alle regioni per interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 5, corrisponda a quella dei finanziamenti per comuni, province e istituzioni scolastiche originariamente previsti a valere delle medesime risorse;
e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'organico di diritto di cui al precedente periodo.»;
All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa» con le seguenti: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa»;
All'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato a euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c), del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;
All'articolo 1, comma 13, inserire in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
All'articolo 1, comma 21, n. 2), lettera a), sopprimere le parole: «anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;»
All'articolo 1, comma 23, lettera a), sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»; conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.»;
All'articolo 1, sopprimere il comma 24;
All'articolo 1, sopprimere il comma 26;
All'articolo 1, sopprimere il comma 27;
Sopprimere l'articolo 2;
Sopprimere l'articolo 5;
Sopprimere l'articolo 8.
e con le seguenti ulteriori condizioni:
a) all'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione», inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008;»
b) al medesimo articolo 3, sopprimere le parole da: «All'onere» fino a: «legge n. 440 del 1997.»

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.


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Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
C. 2849 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, segnala, con riferimento all'articolo 1, osserva che, dagli elementi riportati dalla relazione tecnica, non appare possibile verificare la compensabilità tra oneri e risparmi soprattutto per la diversa scansione temporale degli uni e degli altri. Va, inoltre, considerato che alcuni elementi di risparmio appaiono assumere carattere indiretto ed eventuale. Ricorda poi che l'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 6), prevede la destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. La lettera f) citata concerne la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del presente provvedimento, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso le disposizioni di cui ai numeri da 1) a 6) indicati nella stessa lettera f). Al riguardo, segnala che la disposizione concernente la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per gli interventi sopra indicati è stata introdotta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato con l'approvazione dell'emendamento 1.222 Tofani sul quale la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (si veda la seduta della Commissione bilancio del Senato del 7 giugno 2007). Sul punto, segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla praticabilità della previsione della destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie alle finalità indicate, con riferimento alla entità presumibile degli stessi proventi rispetto a quella che si registra in base alla normativa vigente. Si tratta in particolare di capire se la disposizione faccia riferimento a nuovi ed eventuali maggiori proventi. Chiede anche di acquisire chiarimenti in ordine all'utilizzo attualmente previsto dei proventi stessi, vale a dire se essi confluiscano all'entrata ovvero siano già destinati a finalità di spesa e alla coerenza temporale tra la riscossione effettiva dei proventi delle sanzioni e il loro utilizzo. Ricorda poi che l'articolo 1, comma 2, lettera p), numeri 1) e 2) prevede, fra i principi e criteri direttivi ai quali deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega prevista al comma 1 dell'articolo 1, la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure. Ricorda che il comma 780 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria


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2007) consente, con effetto dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, che sia stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli artigiani, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. Al riguardo, ricorda preliminarmente che nel corso dell'esame al Senato del testo presentato dal Governo, le stesse disposizioni sono state modificate recependo le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, volte a fissare la decorrenza dei finanziamenti previsti all'anno 2008 e a disporre che i finanziamenti siano preceduti da un atto di accertamento. Osserva inoltre che la relazione tecnica, a differenza di quanto previsto dal testo del provvedimento, sembra prefigurare l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2006 non solo per le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) ma anche per le disposizioni contenute nel numero 3) della citata lettera p), in materia di inserimento della tematica riguardante la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione nei programmi scolastici ed universitari. In relazione a tale aspetto, ricorda che nel corso dell'esame al Senato il rappresentante del Governo ha precisato che le disposizioni di cui al citato punto 3) sono soggette al vincolo di invarianza degli oneri disposto dal comma 7 dell'articolo 1. Rileva infine che né la relazione tecnica né il testo della norma specificano quanta parte delle risorse di cui al comma 780 della legge finanziaria per il 2007 possa essere destinata alle finalità previste dalla lettera p). Su tale aspetto, ricorda che nel corso dell'esame al Senato il rappresentante del Governo ha affermato che allo stato non è possibile fornire una esatta quantificazione degli oneri, in quanto gli strumenti operativi devono essere ancora definiti (si veda la seduta della Commissione bilancio del 16 maggio 2007). Segnala, quindi, la necessità di acquisire elementi di informazione sulla entità complessiva delle risorse che sarebbero disponibili, detratta la quota massima di 300 milioni di euro già destinata alle finalità indicate nel citato comma 780. Ricorda quindi che l'articolo 1, comma 7, prevede che agli adempimenti dei decreti attuativi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane e strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Al riguardo, osserva in primo luogo che la disposizione in commento sembra doversi configurare alla stregua di una clausola di invarianza il cui contenuto risulta tuttavia in larga parte indeterminato non chiarendo la portata degli interventi di riallocazione che le amministrazioni dovrebbero porre in essere né la sede in cui si procederebbe a tali riallocazioni. La relazione tecnica non fornisce alcun elemento di tipo quantitativo, anche in forma di stima, sulla dimensione delle riallocazioni. Non è chiaro, inoltre, se la disposizione debba intendersi nel senso che si procederebbe già in sede di esercizio della delega, come potrebbe evincersi dalla relazione tecnica che rimanda ai decreti di attuazione, ovvero in una fase successiva che sostanzialmente rimetterebbe alle diverse amministrazioni interessate il compito di operare nel senso indicato. Osserva che in tale secondo caso verrebbe impedita una puntuale verifica in sede parlamentare della effettività della clausola di invarianza. Rileva peraltro che la procedura di adozione dei decreti legislativi prevista


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al comma 5 dell'articolo 1 pur disponendo la trasmissione degli schemi di decreto anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (a seguito del recepimento di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato) non prevede che gli schemi medesimi siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Per quanto concerne l'articolo 4, chiede chiarimenti con riferimento all'utilizzo delle maggiori risorse destinate all'immissione in ruolo di ispettori del lavoro. In particolare, il finanziamento autorizzato dalla legge finanziaria 2007 per l'immissione in servizio, in considerazione della natura della spesa, aveva un impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto inferiore rispetto a quello sul saldo netto da finanziare. Pertanto, qualora gli interventi finanziati nel 2007 in base alle disposizioni in esame (lettera b) del comma 4) avessero una natura diversa e, conseguentemente, un impatto maggiore sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, andrebbe prevista una copertura anche su tali saldi. Con riferimento agli anni a decorrere dal 2008, ritiene opportuno un chiarimento dal momento che le attività di cui al comma 4, alla lettera b) in esame (funzionamento e potenziamento dell'attività ispettiva, costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e incremento delle dotazioni strutturali) appaiono rivestire un carattere permanente, mentre la copertura predisposta è limitata al 2007.
L'articolo 4, comma 4, dispone che le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge n. 296 del 2006, relative alle finalità di cui alla lettera a) dal comma 544 del medesimo articolo 1, vengono utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007, per una quota di 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge n. 296 del 2006, a partire dal 1o luglio 2007; per una quota di 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali. Ricorda che il comma 544, lettera a), della legge n. 296 del 2006, per le politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'immissione in servizio fino a 300 unità di personale nella qualifica di ispettore del lavoro. Per far fronte a tale onere, il comma 545 della citata legge n. 296 del 2006, autorizza la spesa annua di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica allegata all'emendamento con il quale è stata inserita nel provvedimento la disposizione in esame precisa che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono già impegnate ma non ancora utilizzate. Le predette risorse sono iscritte in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale quali 4736 (stipendi ed altri assegni fissi al personale), 4766 (oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti) e 4767 (somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti). Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che: il capitolo 4763 reca una disponibilità di competenza pari a 116,5 milioni di euro e una somma impegnata pari a 80,6 milioni di euro; il capitolo 4766 reca una disponibilità di competenza pari a 33,3 milioni di euro e una somma impegnata pari a 28,3 milioni di euro; il capitolo 4767 reca una disponibilità di competenza pari a 10,6 milioni di euro e una somma accantonata pari a 7,9 milioni di euro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per le finalità del presente articolo. Con riferimento all'articolo 5, chiede di valutare l'idoneità della clausola di invarianza ad assicurare l'effettiva neutralità finanziaria senza, d'altro canto, determinare conseguenze negative sulla funzionalità delle ASL nell'esercizio dei compiti ad esse


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attribuiti. Ricorda poi che l'articolo 10, comma 2, dispone che all'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto la disposizione nel corso dell'esame al Senato, precisa quali siano le entrate finanziarie e le finalità del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo, gestito dalla Direzione Generale per le politiche dell'orientamento della formazione. La nota tecnica precisa infine che le risorse del fondo possono assicurare, per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, l'onere derivante dall'articolo in esame e che le spese previste e le finalità del fondo di rotazione possono considerarsi coerenti con la richiesta e conseguentemente vengono rispettate (spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi o percorsi certificati di carattere formativo). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva disponibilità delle risorse da utilizzare per le finalità previste dalla norma in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Il Governo dovrebbe inoltre valutare l'eventualità di modificare la norma al fine di prevedere, trattandosi di risorse gestite fuori bilancio, la previa iscrizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del fondo di rotazione ai fini di una loro riassegnazione ad apposita u.p.b. della spesa del ministero competente. Con riferimento all'articolo 12, ritiene necessario che il Governo fornisca maggiori informazioni sulla quantificazione degli oneri recati dal comma 2 nonché sulla loro natura, anche in relazione alla possibilità di ricondurli al limite di spesa, stante la eterogeneità degli stessi (aggiornamento, formazione, attrezzature, buoni pasto, lavoro straordinario e spese di missione).
Segnala poi, in particolare, che la norma, al comma 3, dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari a euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della solidarietà sociale. Il comma 4 reca una clausola di salvaguardia che autorizza il Ministro dell'economia a provvedere al monitoraggio degli oneri del presente articolo. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gian Paolo PATTA segnala che la norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 6), come formulata pare fare genericamente riferimento a tutte le sanzioni pecuniarie; peraltro, attesa la mancata indicazione della misura degli introiti da devolvere a tale finalità si reputa ammissibile, da parte del legislatore delegato, provvedere alla destinazione a tale scopo solo della quota-parte eccedente gli attuali proventi. Rileva infine che l'utilizzo dei relativi introiti avverrà nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Segnala poi che la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p) è esplicita sia nel prevedere che solo le attività di cui ai numeri 1) e 2) - e non anche quelle di cui al numero 3) - sono coperte con una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2006, sia nel chiarire che l'entità di tale quota sarà determinata previo accertamento, in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, delle quote disponibili, dedotte quelle destinate alle finalità indicate nel citato comma 780, in considerazione del prevedibile aumento di entrate conseguente alla riduzione dei premi assicurativi ivi prevista. Conferma infine l'idoneità della clausola di invarianza.


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Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
a) i proventi delle sanzioni di cui si prevede la destinazione per interventi di prevenzione e di informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), n. 6, siano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
b) le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, debbono intendersi alla stregua di una clausola di salvaguardia, la cui operatività dovrà essere garantita in sede di esercizio della delega, nell'ambito dei decreti di attuazione;
c) le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 non prefigurano interventi «a regime» di potenziamento dell'attività ispettiva, i quali avrebbe richiesto una copertura adeguata, ma si riferiscono ad attività limitate all'anno in corso e sembrano avere finalità sperimentali;
d) alle ulteriori attività che gli organismi paritetici potrebbero effettuare ai sensi dell'articolo 7 si faccia fronte nell'ambito delle disponibilità finanziarie già esistenti e senza nuovi o maggiori oneri;
e) gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 siano riconducibili alla tipologia del limite di spesa;
e con le seguenti osservazioni:
a)
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli schemi dei decreti legislativi da trasmettere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, al Parlamento anche per il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, siano corredati di relazione tecnica, in modo da consentire una puntuale verifica della loro sostenibilità finanziaria;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 10, comma 2, che le risorse di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura debbano essere preventivamente iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base della spesa del Ministero competente.»

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di parere.

Gaspare GIUDICE (FI) dichiara che, unicamente per senso di responsabilità, esprimerà un voto favorevole sulla proposta di parere. Segnala infatti che, se non vi fosse l'esigenza di approvare in via definitiva il provvedimento, evitando un ulteriore passaggio al Senato al fine di rispondere all'emergenza del settore ed alla sollecitazione giunta anche dal Presidente della Repubblica, sarebbe necessario procedere ad approfondimenti su numerose disposizioni del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Lino DUILIO, presidente, constata con soddisfazione che il parere è stato approvato all'unanimità.

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.
C. 2900 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, ritiene, con riferimento all'articolo 1, opportuno un


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chiarimento circa il numero dei componenti della commissione di concorso, aggiuntivi rispetto alla normativa vigente, presi in considerazione nella quantificazione. Rileva, inoltre, che la rigidità del numero dei componenti della commissione è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica, non consentendo di modulare la composizione della medesima in base alle esigenze contingenti, come previsto dalla normativa vigente. Inoltre, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo circa la quantificazione delle spese aggiuntive relative ai membri fuori sede, con particolare riferimento alle ipotesi sottostanti alla determinazione del numero dei componenti in trasferta. Infine, con riferimento alla diretta nomina dei vincitori di concorso a magistrato ordinario (articolo 1, comma 8, lettera b), rinvia alle osservazioni che svolgerà con riferimento all'articolo 2, comma 11. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, che interviene in materia di progressione economica e di funzioni di magistrati, premesso che, come chiarito dal Governo, l'assegnazione di funzioni non ha influenza sulla progressione economica, ritiene opportuno che sia chiarito se la nuova articolazione non possa costituire premessa per eventuali adeguamenti retributivi. Con riferimento all'articolo 2, comma 2, rileva che non sono stati forniti elementi informativi atti a dimostrare l'invarianza degli oneri assunta dal citato comma 17 dell'articolo 11 come novellato. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa con riferimento alla l'attività di valutazione ed ai corsi di riqualificazione professionale. Con riferimento, all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, comma 17, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione di cui al presente comma in termini conformi alla prassi consolidata, prevedendo che allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, rileva che non sono stati forniti elementi informativi atti a dimostrare l'invarianza degli oneri assunta dal citato comma 17 dell'articolo 12 come novellato. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l'ipotesi di invarianza con riferimento ai compensi e agli altri emolumenti (gettoni di presenza, rimborsi spese) da riconoscere ai componenti la commissione. Con riferimento ad un'osservazione di tenore analogo formulata del Servizio bilancio del Senato, con nota la Ragioneria generale dello Stato si è limitata a ribadire che dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare oneri. La Ragioneria ha altresì chiarito che le somme destinate a remunerare la prestazione dei commissari dei concorsi da bandire per le progressioni di carriera previste dalla legislazione che si intende abrogare, attraverso l'emanazione della nuova disciplina in esame, costituiranno economie di spesa. Con riferimento alla disposizione che consente il conseguimento anticipato delle funzioni di legittimità, pur considerando che la norma esclude che si producano effetti sul trattamento giuridico ed economico, ritiene opportuno che il Governo escluda l'insorgenza, oltre che dei predetti effetti, anche di eventuali ulteriori effetti economici connessi con l'esercizio delle funzioni (quali, ad esempio, gli oneri per il rimborso di spese e l'erogazione di indennità). Ricorda poi che l'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, comma 17 dispone che le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, con riferimento all'inciso in base al quale le disposizioni non devono oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, segnala, che tale formulazione non appare conforme alla vigente disciplina contabile. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso


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del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione, in primo luogo al fine di stabilire un tetto massimo entro cui devono essere contenuti gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione di cui al comma 13 e, in secondo luogo, prevedendo che all'istituzione e al funzionamento della suddetta commissione, si provveda a valere delle risorse, previste a legislazione vigente, per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Con riferimento all'articolo 2, comma 4, rileva preliminarmente che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 già prevedeva la possibilità di passaggio di funzioni in esito ad una procedura concorsuale, seguita dalla partecipazione ad un corso di riqualificazione professionale. Tuttavia le norme sostituite consentivano il passaggio di funzioni una sola volta nel corso dell'intera carriera in luogo delle quattro previste dal testo licenziato dal Senato. Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca gli elementi quantitativi (numero presumibile di concorrenti, emolumenti da corrispondere ai commissari, durata dei corsi, trasferte da rimborsare ai magistrati partecipanti e quanto altro) necessari per verificare che le risorse stanziate per i passaggi di funzioni risultino sufficienti a garantire la piena applicabilità della nuova disciplina, senza determinare nuovi oneri a carico dello Stato. Rileva poi, con riferimento all'articolo 2, commi 6 e 7, che andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dai nuovi vincoli in materia di assegnazione alle funzioni semidirettive e direttive posti dalle disposizioni in esame, che risultano maggiormente stringenti rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Ritiene necessario il chiarimento anche alla luce di valutazioni emerse in passato e riferite ad analoga questione in relazione all'ipotesi di esodo anticipato (con conseguente erogazione della buonuscita e del trattamento pensionistico) del personale a cui non risulterà più possibile conferire incarichi direttivi e semidirettivi. Per quanto concerne l'articolo 2, commi 9 e 10, rileva che l'assegnazione del magistrato ad un ufficio in posizione di soprannumero è suscettibile di determinare oneri, in quanto implica l'occupazione di un posto non previsto nell'organico di diritto senza, peraltro, che sia pregiudicata la possibilità di richiedere l'attivazione delle procedure per l'assunzione di personale da destinare ad uffici per i quali risultano posizioni vacanti. Rileva tra l'altro che le norme di cui si propone la sostituzione prevedono l'assegnazione in soprannumero sotto condizioni maggiormente restrittive e recavano, altresì, una condizione espressa di non onerosità. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 2, comma 11, ritiene preliminarmente necessario che il Governo confermi che i valori indicati nella nuova tabella proposta corrispondano pienamente al valore delle retribuzioni attualmente in erogazione. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che le retribuzioni dei magistrati costituiscono parametro di riferimento per la determinazione delle retribuzioni di altre categorie di personale delle pubbliche Amministrazioni o delle Istituzioni. Chiede che il Governo confermi che la permanenza media in servizio sia quella implicitamente ipotizzata ovvero indichi le diverse ipotesi alla base della quantificazione del tasso di sostituzione indicato. La platea annua stimata pari a 200 unità di personale implica l'ipotesi di una permanenza media in servizio dei magistrati pari a circa 44 anni e sei mesi. Tale valore si ottiene dividendo il numero delle unità attualmente in servizio (8.900 circa) con il tasso di sostituzione medio indicato dalla relazione tecnica (200 unità) e supponendo che non si intenda reintegrare le carenze di organico attualmente riscontrabili nei ruoli della magistratura. Rileva, infine, che il testo in esame si limita a sostituire la tabella relativa alle progressione economica della magistratura ordinaria, sebbene l'allegato A della citata legge n. 27 del 1981 rechi anche la tabella relativa alla progressione economica della magistratura amministrativa, militare, contabile e degli avvocati e procuratori dello Stato. Rileva dunque la necessità che


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il Governo fornisca elementi informativi in merito agli effetti finanziari conseguenti alle eventuali richieste emulative avanzate dalle categorie in questione. Con riferimento all'articolo 2, comma 12, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo volto a definire l'esatta portata delle norme in esame sia con riferimento alle somme cui sono stati applicati gli adeguamenti economici triennali, sia con riguardo al trattamento economico da non corrispondere in caso di esito negativo della valutazione di professionalità. Per quanto concerne l'articolo 3, osserva, con riferimento al comma 2, che la disposizione ivi contenuta amplia considerevolmente le finalità cui la Scuola è preposta. Rileva poi che, in merito a tale questione, in sede di esame del provvedimento presso il Senato, il Governo - affermando che l'articolo 3, più che attribuire nuove competenze alla Scuola superiore della magistratura, mira a cambiare le modalità di realizzazione dei diversi obiettivi formativi, indirizzandone l'attività sia alla formazione iniziale, sia alla formazione permanente sia infine alla formazione conseguente al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa - ha confermato l'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente. Va peraltro considerato che in base al tenore letterale della norma, sembra evincersi che finalità quali la formazione della magistratura onoraria, dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari, il coordinamento delle attività di formazione decentrata; lo svolgimento di seminari per operatori della giustizia, costituiscano funzioni nuove in capo alla Scuola medesima, rispetto a quelle individuate dal decreto legislativo che viene modificato. Osserva, inoltre, che il comma 19 prevede per i magistrati in servizio l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale almeno una volta ogni quattro anni, mentre l'articolo 25 del decreto che viene ad essere modificato limita tale obbligo ad una volta ogni cinque anni. Il medesimo comma prevede altresì un obbligo di partecipazione a tali corsi, con frequenza almeno annuale, nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie. Ritiene pertanto necessario che siano forniti elementi anche di carattere quantitativo volti a confermare la compatibilità della nuova articolazione della Scuola con l'invarianza della spesa ribadita anche nel corso dell'esame al Senato. Quanto alla previsione, in base alla quale i componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, disciplinata al comma 10, osserva che tali funzioni sono attualmente svolte per lo più dai comitati di gestione, ora soppressi, per i quali è previsto uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2006, pari a 132.000 euro (articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005), oltre ad un trattamento economico consistente in un gettone di presenza pari a 300 euro a seduta per ogni componente del comitato (articolo 17 del decreto legislativo n. 26 del 2006). Rileva, a tale proposito, che mentre la disposizione recante l'onere relativo al gettone di presenza per i componenti dei comitati di gestione viene espressamente abrogata dall'articolo 4, comma 20, del provvedimento in esame, la norma che prevede lo stanziamento per il funzionamento dei comitati suddetti (articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005) resta invece in vigore. Al riguardo andrebbero pertanto forniti elementi atti ad esplicitare l'utilizzo dello stanziamento predetto. In particolare, andrebbe chiarito se questo debba intendersi finalizzato alle spese di funzionamento dei nuovi organismi. In caso contrario, il chiarimento dovrebbe essere finalizzato ad escludere che siano prefigurabili oneri connessi allo svolgimento delle funzioni in capo ai responsabili di settore. Ritiene invece necessario un chiarimento in merito al divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nel caso di incarico attribuito ad un dirigente di prima fascia. La norma in esame sembra infatti presentare profili di criticità quanto alla sua attuazione, tenuto conto degli inevitabili aggravi di natura funzionale ed organizzativa che la posizione lasciata vacante potrebbe comportare per la pubblica amministrazione coinvolta.


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Con riferimento all'articolo 4, comma 4, ritiene opportuno che il Governo escluda che dall'espletamento delle nuove procedure elettive del personale togato del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, discendano aggravi di spesa; ciò anche in funzione del fatto che l'articolo 4-bis, prevede una disciplina, in parte innovativa anche delle competenze dell'ufficio elettorale del C.S.M. Con riferimento all'articolo 4, comma 10, relativamente alla sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, ritiene opportuno che il Governo confermi che il numero delle sedute mensili atteso risulti essere adeguato rispetto alle nuove competenze assegnate. Con riferimento all'articolo 4, comma 12, stante la sostanziale identità della nuova procedura elettiva dei componenti togati dei consigli giudiziari rispetto a quella prevista per l'elezione dei membri togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione di cui al comma 4, ribadisce la necessità dei chiarimenti già indicati in riferimento a tale norma, essendo opportuno che il Governo escluda, anche in tale circostanza, che dall'espletamento delle nuove procedure elettive, discendano aggravi di spesa. Con riferimento all'articolo 5, commi da 5 a 7, che intervengono in materia di dotazione organica del ruolo del CSM, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al rispetto dell'invarianza degli oneri prevista dall'articolo 5, comma 6. Ricorda che tale norma dispone che le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, con riferimento all'inciso in base al quale le disposizioni non devono oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, si segnala, che tale formulazione non appare conforme alla vigente disciplina contabile. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provveda nei limiti delle risorse, previste a legislazione vigente, per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, appare, comunque, opportuno che il Governo confermi l'idoneità delle suddette risorse a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5. Con riferimento all'articolo 5, comma 8, osserva, in primo luogo, che la norma non specifica a quali disposizioni intenda far riferimento. A tale proposito, segnala che il testo del disegno di legge presentato al Senato prevedeva la novella degli articoli 196 e 196-bis del regio decreto n. 12 del 1941, contenenti la disciplina generale in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e all'opportunità di riformulare la clausola di invarianza in termini conformi alla prassi vigente, prevedendo che dalle disposizioni di cui alla presente legge in materia di collocamento fuori ruolo di magistrati non debbano derivare, anziché non derivino, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda che la copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, dispone che agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 5.121.760 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005, rideterminata, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008. Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, osserva che l'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005, delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché di primo e di secondo grado, e a tal fine autorizzava la spesa di 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Le suddette risorse


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sono iscritte nel capitolo 1681 del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 23 luglio 2007, nel suddetto capitolo risulta ancora iscritto, al netto delle risorse utilizzate dal presente provvedimento, uno stanziamento pari a euro 2.878.240. Ricorda, inoltre, che durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo, nella seduta del 16 maggio 2007, ha confermato la sussistenza di specifiche risorse da destinare allo scopo. Appare, comunque, opportuna una conferma in tal senso. Con riferimento alla previsione contenuta nel medesimo comma secondo la quale la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata, per effetto, delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla finalità della disposizione, si tratta, in particolare, di capire se la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa originaria al netto dell'utilizzo previsto dal provvedimento in esame risponda a mere finalità conoscitive. A tale proposito segnala, tuttavia, che la norma presenta alcuni profili problematici, in quanto la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa è stata fatta imputando tra gli oneri anche quelli originariamente previsti dall'articolo 6, comma 47 del provvedimento, successivamente stralciato. Infatti a fronte di una autorizzazione di spesa pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e ad un onere pari a euro 5.121.760 a decorrere dall'anno 2007, la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa sarebbe dovuta essere pari a euro 2.878.240, anziché come previsto pari a 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008; la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa non sarebbe dovuta essere, come prevista dall'articolo 6, comma 6, limitata agli anni 2007 e 2008, bensì, data la durata temporale degli oneri recati dal provvedimento, permanente. Ricorda poi che l'articolo 6, comma 7, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Al riguardo, con riferimento alla previsione di una specifica clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 12, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se questa debba riferirsi piuttosto che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 12, come indicato nel testo, a quelli di cui al comma 11, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Tale interpretazione sembra suffragata anche dalla formulazione dell'autorizzazione di spesa relativa prevista dall'articolo 6, comma 2. Questa, infatti, qualifica la spesa derivante dall'articolo 2, comma 11, come prevista, pur prevedendo anche l'inciso «è determinata». A tale proposito, si segnala, data la natura della spesa autorizzata, l'opportunità di riformulare la suddetta autorizzazione di spesa, in termini conformi alla prassi vigente, prevedendo che questa sia non «determinata», bensì «valutata», trattandosi di una mera previsione di spesa. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi la corretta imputazione della clausola di salvaguardia, e l'idoneità della previsione della stessa con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11. Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia (vedi allegato 2) e dal Ministero della giustizia (vedi allegato 3) sul provvedimento.

Marino ZORZATO (FI) ritiene opportuno rinviare l'esame al fine di valutare la


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documentazione predisposta, anche in considerazione del fatto che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata prima della ripresa della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.
Doc. XXII, n. 8.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente relatore, avverte che in data 24 luglio 2007, la Commissione affari sociali ha trasmesso un nuovo testo della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario. Osserva che, rispetto al testo già trasmesso per l'esame in Commissione nella seduta del 16 luglio 2007 e nella stessa data rinviato dall'Assemblea in Commissione, l'ambito della competenza assegnato all'istituenda Commissione risulta notevolmente ampliato, facendo riferimento, in primo luogo, anche alle cause dei disavanzi sanitari regionali. Ricorda che tale tematica è stata recentemente affrontata nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2007, che la Commissione bilancio ha esaminato, congiuntamente alla Commissione affari sociali in sede referente. In correlazione all'ampliamento della materia oggetto della Commissione d'inchiesta alla stessa sono stati attribuiti ulteriori compiti, quale quello di acquisire tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali, operative che, nel periodo 2001-2005, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari e di verificare la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi. In base al nuovo testo, la competenza della Commissione riguarderebbe anche altri profili, non strettamente riconducibili alla ricognizione dei fattori che hanno causato i maggiori deficit in campo sanitario. Valgano, al riguardo, le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 che affidano alla Commissione il compito di verificare la diffusione di metodiche sulla qualità nella gestione dei servizi sanitari e lo stato di attuazione del programma di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologiche. Rileva che si tratta, quindi, di funzioni assai ampie che, per un verso, per quanto concerne i disavanzi sanitari, sembrano sovrapporsi a procedure già previste a normativa vigente (si vedano, in particolare, le disposizioni inserite nel corso dell'esame parlamentare al citato decreto-legge n. 23 del 2007 per quanto concerne le funzioni della Corte dei conti) e, per altro verso, investono anche profili di carattere finanziario. Da ultimo, segnala che nel nuovo testo, all'articolo 6, comma 6, che le spese di funzionamento siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e che le stesse siano stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, prevedendo altresì che il Presidente della Camera possa autorizzare un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Osserva che tale previsione


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riproduce il contenuto di analoghe disposizioni inserite in occasione della istituzione delle Commissioni di inchiesta antimafia (legge n. 277 del 2006) e sul ciclo dei rifiuti (legge n. 271 del 2006). Formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:
rilevato che l'inserimento, all'articolo 6, comma 6, di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione d'inchiesta, merita pieno apprezzamento in quanto riconducibile all'obiettivo di una prudente gestione della finanza pubblica mediante il contenimento delle spese;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se l'ampliamento delle competenze assegnate all'istituenda Commissione di inchiesta non possa determinare il rischio di una sovrapposizione con i compiti già attribuiti ad altri organismi. Ciò vale sia con riferimento al ripiano dei disavanzi sanitari, in relazione al quale il decreto-legge n. 23 del 2007, nel testo risultante dalle integrazioni apportate in sede di conversione, ha assegnato specifiche funzioni di verifica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti, sia per quanto concerne il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico e, più in generale, per quanto concerne la verifica della qualità delle prestazioni sanitarie rese anche in relazione alle risorse impegnate.»

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.
C. 2900 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, ad integrazione della documentazione depositata nella seduta antimeridiana, con riferimento alle osservazioni relative alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 6, comma 6, fa presente che gli importi indicati sono stati rideterminati in relazione ad eventuali effetti di pensionamento anticipato derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2. Segnala quindi la correttezza della rideterminazione dell'autorizzazione di spesa originaria e specifica che tale rideterminazione risponde a mere finalità conoscitive. Con riferimento poi all'articolo 6, comma 7, fa presente che il riferimento, nella clausola di salvaguardia del testo, all'attuazione dell'articolo 2, comma 12, appare corretto e che il riferimento, in relazione tecnica, all'articolo 2, comma 11, è frutto di mero errore materiale, come del resto si può evincere dalle prime formulazioni della relazione tecnica che invece faceva riferimento all'articolo 2, comma 12.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che il Governo non ha fornito chiarimenti per quanto concerne l'articolo 4, comma 2. Segnala infatti che, mentre la normativa vigente prevede la possibilità di un solo passaggio tra magistratura giudicante e magistratura inquirente, il provvedimento in esame ne prevede quattro, il che, presumibilmente, potrebbe comportare l'insorgenza di maggiori oneri.

Manlio CONTENTO (AN), nel condividere i rilievi del collega Giudice, osserva che profili problematici di carattere finanziario non superati dalla documentazione del Governo derivano anche dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 dell'articolo 5.


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Tali disposizioni infatti prevedono infatti la possibilità che il ruolo autonomo del personale del Consiglio superiore della Magistratura sia incrementato di un massimo di tredici unità. Segnala che, in proposito, in maniera piuttosto singolare e contraddittoria rispetto al tenore letterale della norma, la documentazione del Ministero della giustizia segnala che l'incremento dovrà avvenire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'organo stesso, mentre la documentazione del Ministero dell'economia afferma che la disposizione non determina oneri aggiuntivi a condizione che il contingente di personale indicato nella disposizione sia comunque ricompreso nei limiti della disposizione organica complessiva del Ministero della giustizia, lasciando peraltro prefigurare dubbi espressi in precedenza sulla sostenibilità finanziaria della disposizione.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) avverte che i lavori dell'Assemblea stanno per riprendere con il seguito dell'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge C 2852 di conversione in legge del decreto-legge n. 81 del 2007. Chiede pertanto una sospensione dell'esame del provvedimento.

Francesco PIRO (Ulivo) si associa alla richiesta del collega Vannucci.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Atto n. 104).

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 35, sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (Atto n. 114).

RISOLUZIONI

7-00243 Crisafulli: Risorse finanziarie per la viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria.

7-00244 Giudice: Risorse finanziarie per la viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI