Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 24 luglio 2007


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ALLEGATO 1

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali
Doc. XXII, n. 8/A

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il Documento XXII, n. 8/A, in corso di esame presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera, con cui si propone l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali;
considerati gli obiettivi perseguiti dall'istituzione della Commissione di inchiesta, consistenti, in particolare, nel consentire un'approfondita indagine parlamentare sui fenomeni di «mala sanità» derivanti da presunti errori di personale medico e paramedico nelle strutture pubbliche e private; sulla inefficienza organizzativa delle strutture sanitarie; sulla carenza dell'organico del personale medico e paramedico e sulla carenza delle apparecchiature clinico-diagnostiche; sull'efficacia dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie; sullo stato di attuazione e funzionamento del sistema di emergenza-urgenza 118 e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione; sullo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico;
evidenziata la specifica finalità della istituenda Commissione di inchiesta di acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, le necessarie informazioni per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali, operative che, nel periodo 2001-2005, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;
rilevati gli ulteriori compiti assegnati alla Commissione di inchiesta, consistenti nel verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari: l'esistenza di eventuali sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale; la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile nel settore sanitario; l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualità dei trattamenti effettuati; lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale; l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici; la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere; la congruità delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati dalle regioni in disavanzo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;
preso atto che l'articolo 82 della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;
evidenziati i riferimenti ai disavanzi sanitari regionali, e considerato che tale


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specifico ambito appare prevalentemente riconducibile ai profili di competenza delineati dall'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «perequazione delle risorse finanziarie»;
considerato che il sistema di finanziamento del servizio sanitario regionale utile per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, oggetto di indagine ai sensi del contenuto del Documento in esame, investe l'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riconosce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;
rilevato tuttavia che l'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta, tesa ad indagare sugli errori in campo sanitario e ad individuare le cause dei predetti disavanzi sanitari regionali, afferisce a profili che rientrano nell'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
considerato che l'inchiesta, che potrà essere svolta dalla istituenda Commissione mediante l'esercizio degli stessi poteri di cui dispone l'autorità giudiziaria, incide su ambiti rispetto ai quali la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione assegna una competenza ripartita tra Stato e Regioni, riservando alla legislazione statale la sola determinazione dei principi fondamentali;
atteso che non risultano definite, nel testo in esame, le procedure atte a garantire che i poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con il sistema delle autonomie territoriali;
esprime

PARERE CONTRARIO


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ALLEGATO 2

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
S. 1645 Governo, approvato dalla Camera.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1645, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12a Commissione Igiene e sanità del Senato, recante: Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;
rilevato che il disegno di legge concerne la proroga di diciotto mesi del termine previsto dalla legge 1o febbraio 2006, n. 43, per l'esercizio della delega volta all'istituzione degli Ordini e degli Albi delle predette professioni sanitarie non mediche; e che la suddetta legge consente l'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, da individuarsi attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione degli obiettivi stabiliti dal Piano sanitario nazionale o dai Piani sanitari regionali, prescrivendosi in particolare che le nuove figure professionali siano riconosciute mediante specifici accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, che individuino il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione;
considerato che la materia delle professioni risulta attribuita dall'articolo 117 della Costituzione alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni;
rilevato che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di professioni sanitarie, come si evince dalle sentenze n. 353 del 2003, n. 355 e n. 405 del 2005, riserva l'individuazione delle figure professionali alla legislazione statale di principio afferente alla competenza statale nella suddetta materia delle «professioni»;
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PARERE FAVOREVOLE