V Commissione - Resoconto di mercoledì 25 luglio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento e per il commercio internazionale Mauro Agostini.

La seduta comincia alle 9.40.

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.
C. 2900 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2007.

Lino DUILIO, presidente, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate sull'articolo 2, comma 4 dall'onorevole Giudice nella seduta di ieri, rileva che la documentazione depositata sempre nella seduta di ieri dal Ministero della giustizia precisa che le risorse stanziate risultano sufficienti a garantire l'applicabilità della nuova disciplina in materia di passaggio tra funzioni giudicante e inquirente recata dall'articolo 2, comma 4, in quanto se è vero che le norme sostituite consentivano il passaggio di funzioni una sola volta nel corso dell'intera carriera in luogo delle quattro previste dal testo licenziato dal Senato è altrettanto vero che il numero delle domande per i passaggi dalle funzioni giudicanti a inquirenti e viceversa, invece di concentrarsi in un unico momento, possono svilupparsi nel corso della carriera con effetti numerici di gran lunga inferiori a quelli che si sarebbero verificati con l'applicazione delle norme sostituite.

Manlio CONTENTO (AN) rileva che il chiarimento fornito sull'articolo 2, comma 4 sembra voler rispondere con un'argomentazione di carattere logico-deduttivo ad un'obiezione di carattere finanziario. Si sostiene infatti, senza peraltro poterlo dimostrare, che si verificherebbe una sorta di «diluizione» nel tempo dei passaggi tra le funzioni. Osserva che tale circostanza risulta smentita anche dalla documentazione consegnata dal rappresentante del Ministero della giustizia alla Commissione giustizia dalla quale si ricava che vi sono migliaia di casi di passaggi da funzione giudicante a funzione inquirente e viceversa. Ricorda poi di aver chiesto chiarimenti anche sulle disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 dell'articolo 5.

Lino DUILIO, presidente, segnala che, con riferimento alle disposizioni da ultimo richiamate dall'onorevole Contento, che prevedono la possibilità di un incremento fino a tredici unità del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura, la documentazione del Ministero dell'economia precisa che non si determineranno oneri aggiuntivi nel presupposto che il contingente di personale sia comunque ricompreso nei limiti della dotazione organica complessiva del Ministero della giustizia.

Manlio CONTENTO (AN) segnala che la documentazione predisposta dal Ministero della giustizia appare contraddittoria rispetto alle osservazioni del Ministero dell'economia ora richiamate dal presidente Duilio in quanto l'incremento di un massimo di tredici unità del ruolo autonomo del CSM dovrà avvenire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'organo.

Lino DUILIO, presidente, osserva che a suo giudizio le due documentazioni non appaiono contraddittorie.


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Manlio CONTENTO (AN) ricorda che al momento della istituzione di un ruolo autonomo di duecentotrenta unità del CSM l'invarianza finanziaria fu garantita mediante una corrispondente riduzione del ruolo del Ministero della giustizia. Osserva che le disposizioni da lui richiamate non riproducono ora tale meccanismo né prevedono, come invece avveniva nel testo originario, la copertura dei posti aggiuntivi mediante l'istituto del comando, soluzioni che in entrambi i casi sarebbero risultate soddisfacenti dal punto di vista finanziario.

Lino DUILIO, presidente, osserva che l'eventuale incremento della pianta organica del CSM potrà comunque avvenire nel rispetto dell'invarianza degli oneri mediante una diversa distribuzione dei livelli di carriera e di retribuzione.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che la precisazione del Ministero dell'economia garantisce che rispetto alla portata potenzialmente espansiva per la spesa della disposizione relativa al ruolo del CSM sono stati introdotti i necessari vincoli idonei a garantire il rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori chiarimenti per quel che concerne l'articolo 2, comma 1, che prevede disposizioni in materia di progressione economica e di funzione dei magistrati. In particolare andrebbe chiarito se la nuova articolazione di funzioni non possa costituire una premessa per eventuali adeguamenti retributivi.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che anche su questo punto la documentazione del Ministero dell'economia depositata nella seduta di ieri precisa che l'aumento del numero delle funzioni lascerà comunque invariato il sistema delle progressioni economiche dei magistrati. Invita poi i componenti della Commissione ad evitare interventi che richiedano chiarimenti su aspetti in realtà già chiariti dalla documentazione consegnata nella seduta di ieri e che pertanto producono l'unico effetto di prolungare i tempi in esame senza produrre un reale aumento delle conoscenze sui provvedimenti.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva con rammarico che il presidente giudica ostruzionistiche le richieste di chiarimento da lui avanzate e rinuncia a intervenire su altri punti del provvedimento che a suo giudizio presentano profili problematici di caratteri finanziario.

Lino DUILIO, presidente, precisa di non aver mosso alcuna accusa di ostruzionismo ma di aver solo constatato che alle richieste di chiarimento avanzate era già stata fornita risposta con la documentazione depositata nella seduta di ieri. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 1 è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da consentire in ogni caso di far fronte anche ad eventuali modulazioni della commissione stessa, fermo restando che i compensi relativi al presidente sono già previsti a legislazione vigente;
l'assegnazione di funzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, non influisce sulla progressione economica dei magistrati e non implica adeguamenti retributivi;
l'attività di valutazione dei magistrati rientra fra quelle tipiche del Consiglio superiore della magistratura e non necessita di specifiche strutture di supporto aggiuntive rispetto a quelle esistenti;


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le risorse stanziate risultano sufficienti a far fronte alle modifiche alla disciplina in materia di passaggio di funzione di cui al comma 4 dell'articolo 2;
con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, la quantificazione degli oneri è stata effettuata in base a criteri prudenziali per cui al limitato numero di cessazioni anticipate potrà farsi fronte con le residue disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005;
l'assegnazione di un magistrato ad un ufficio in posizione in soprannumero, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 2, non determina una variazione della dotazione organica complessiva;
i valori indicati nella nuova tabella allegata al comma 11 dell'articolo 2 corrispondono esattamente all'ammontare delle retribuzioni attualmente erogate;
le disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 2 non recano innovazioni per quanto concerne la progressione economica dei magistrati;
le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano l'attribuzione di nuove funzioni alla scuola superiore della magistratura ma piuttosto un diverso orientamento dell'attività della scuola stessa volto a privilegiare lo svolgimento di compiti di formazione, compiti ai quali la scuola potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
l'espletamento delle nuove procedure elettive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare oneri di modesta entità, tuttavia ampiamente compensati dall'ampliamento della cadenza temporale, da due a quattro anni, del sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari;
rilevato che appare opportuno modificare alcune clausole di invarianza e di copertura al fine di renderle conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, sostituire il comma 17 con il seguente: «Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;
b) all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, sostituire il comma 17 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;
c) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: «All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;
d) all'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «non comportano», con le seguenti: «non devono comportare»;
e) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 12», e sostituire le parole: «è determinata», con le seguenti: «è valutata»;
f) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2008» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008».

Gaspare GIUDICE (FI) esprime il proprio rammarico per le accuse di ostruzionismo mosse dal presidente. Con riferimento poi alla proposta di parere, segnala che in molti casi le condizioni ivi contenute dovrebbero essere espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma. Infatti


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la Commissione bilancio non può sottrarsi all'esercizio del proprio ruolo per un motivo di opportunità politica, quale quello di evitare un'ulteriore lettura del provvedimento da parte del Senato. Dovrebbe essere semmai l'Assemblea ad assumersi la responsabilità politica, per il motivo di opportunità sopra richiamato, di non recepire le condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione dalla Commissione bilancio.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, in quanto non sono stati forniti elementi di risposta esaustivi su numerosi profili problematici del provvedimento che sarebbe stato necessario approfondire. Constata pertanto che alla contrarietà sul merito del provvedimento si affianca una ferma contrarietà per quel che concerne i profili di competenza della Commissione.

Marino ZORZATO (FI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento, richiamandosi alla precisa richiesta del collega Giudice a cui non è stata data risposta.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Sui lavori della Commissione.

Marino ZORZATO (FI) segnala che la Commissione Affari costituzionali concluderà l'esame in sede referente del progetto di legge C. 1427 relativo al distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino Alto Adige nella giornata di domani, anche se per allora non sarà pervenuto il parere della Commissione Bilancio in quanto il provvedimento risulta già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assembla della prossima settimana. Invita quindi il presidente ad inserire l'esame del provvedimento nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione di domani, ricordando che nell'ultima seduta dedicata al suo esame era emerso un orientamento unanime dei componenti della Commissione di maggioranza e di opposizione nel senso di esprimere un parere contrario sullo stesso.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) precisa che il suo gruppo non è contrario al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, assicura che il seguito dell'esame del progetto di legge C. 1427 verrà inserito nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione di domani.

Modifica all'articolo 2 della legge n. 374/1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona.
C. 1824.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2007.

Francesco NAPOLETANO (Com.It), relatore, ricorda che nella seduta precedente dedicata al provvedimento erano stati richiesti approfondimenti al fine di escludere l'esistenza di profili finanziari problematici. Ciò risulta necessario al fine di poter esprimere un parere favorevole su un provvedimento di indubbia rilevanza.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un rinvio al fine di ultimare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa in ordine all'identificazione degli armamenti interessati dalla distruzione.

Francesco NAPOLETANO (Com.It) rileva che risulta in particolare necessario


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acquisire indicazioni sulla quantità degli armamenti interessati dalla distruzione.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contributo straordinario in favore dello Staff College delle Nazioni Unite, con sede in Torino.
C. 2605.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, segnala che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, concerne la concessione, da parte dell'Italia, di un contributo straordinario in favore dello Staff College, organismo internazionale, con sede a Torino, finalizzato a sostenere le attività di formazione e aggiornamento professionale del personale delle Nazioni Unite. L'istituto svolge attività di formazione dei funzionari internazionali con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, sulla base delle esigenze espresse dalle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite ed in stretta cooperazione con gli altri organismi operanti nell'ambito dell'ONU. Come specificato nella relazione introduttiva della proposta di legge, lo Staff College prevede di raggiungere l'autosufficienza finanziaria dal 2009, in particolare grazie ai corrispettivi ricevuti dalle Agenzie e dai diversi organismi dell'ONU per l'organizzazione di nuovi corsi di formazione. Ricorda che l'Italia ha già erogato in passato un contributo finanziario di carattere straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317) e che la norma autorizza la concessione di un contributo finanziario pari a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dello Staff College.
Al riguardo, per quanto riguarda i profili di quantificazione, rileva che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Per quanto concerne invece la quantificazione, segnala che all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Tuttavia, utilizzando le risorse del Fondo speciale di competenza del Ministero degli affari esteri e trattandosi di un proposta di legge di iniziativa parlamentare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare l'adempimento degli obblighi internazionali già programmati. Ricorda, infine, che nella scorsa legislatura è stato approvato un provvedimento di origine governativa di analogo contenuto che prevedeva un contributo per lo Staff College di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, e che recava una copertura a valere del fondo di parte speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri (legge n. 317 del 2004).

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario e che conseguentemente, l'utilizzo delle risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri non pregiudica l'adempimento degli obblighi internazionali.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui l'utilizzo delle risorse


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dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri non pregiudica l'adempimento di obblighi internazionali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Lino DUILIO, presidente, avverte che stanno per avere inizio le dichiarazioni di voto in Assemblea sul disegno di legge C 2852 di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, che la Commissione ha esaminato in sede referente e i componenti della Commissione sono sollecitati a partecipare ai lavori. Rinvia quindi il seguito dei lavori della Commissione alla seduta che sarà convocata per le 14.30, prima dell'inizio dell'audizione del viceministro Vincenzo Visco.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento e per il commercio internazionale Mauro Agostini.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 73/07: Liberalizzazione dei mercati dell'energia.
C. 2910 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, ritiene, con riferimento all'articolo 1, comma 6, ritiene opportuno acquisire un chiarimento sul possibile impatto, sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, della norma in esame, che autorizza l'attuazione del decreto ministeriale del 2006 consentendo in tal modo l'utilizzo delle somme giacenti in cassa e non spese nel corso del medesimo esercizio. Infatti l'erogazione di tali somme, che hanno concorso al miglioramento dei saldi nel 2006, appare suscettibile di incidere negativamente sui saldi di cassa e di competenza economica degli anni successivi. Segnala poi, con riferimento all'articolo1, comma 6-bis, pur tenuto conto del carattere presumibilmente programmatico della norma, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla compatibilità dell'indicazione contenuta nel testo - circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica - rispetto alla previsione di forme di «finanziamento tramite terzi» da parte di pubbliche amministrazione, che appare configurarsi come ricorso a debito (in quanto tale, non neutrale sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica).

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un breve rinvio dell'esame al fine di approfondire le richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento e per il commercio internazionale Mauro Agostini.

La seduta comincia alle 14.45.


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Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Atto n. 104.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2007.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, ad integrazione dei chiarimenti già forniti, precisa che alla disposizione dell'articolo 2, comma 1, punto 20, lettera a), si potrà provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi in particolare di funzioni già adempiute dalle amministrazioni interessate. Anche all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, punto 21, lettera a) si potrà provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in quanto per tali compiti sono già previste strutture di supporto presso il Ministero delle infrastrutture.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (atto n. 104),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, punti 1), 3) e 4) non comportanol'attribuzione di nuovi compiti per le strutture amministrative esistenti, le quali in ogni caso dovranno far fronte alle stesse senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di cui all'articolo 4 del provvedimento;
la pubblicazione sui siti informatici dell'avviso di affidamento dei servizi e forniture sotto soglia prevista dall'articolo 1, comma 1, punto 6), potrà avvenire senza effetti finanziari negativi utilizzando le risorse disponibili per tale finalità, in coerenza con la clausola di invarianza di cui all'articolo 4;
all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, punto 13), che generalizza l'obbligo a carico del responsabile del procedimento di verifica della conformità del progetto esecutivo o definitivo, rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare si potrà far fronte nell'ambito delle risorse stanziate e, comunque disponibili, per la realizzazione delle opere;
all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, punto 20, lettera a) e punto 21, lettera a) si potrà far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che, con riferimento all'articolo 1, comma 1, punto 7), la possibilità che nel piano economico-finanziario dell'opera venga stabilito un piano di restituzione della stessa al concedente risulta praticabile soltanto nel caso in cui il prezzo originariamente stabilito sia omnicomprensivo anche rispetto al valore residuo del bene».

La Commissione approva la proposta di parere.


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Schemi di convenzione unica autostradale tra l'ANAS Spa e le concessionarie Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo.
Atto n. 107.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, illustrando il provvedimento, ricorda che il decreto-legge n. 262 del 2006 ha modificato la disciplina delle concessioni autostradali prevedendo che in sede di primo aggiornamento o revisione delle convenzioni stipulate prima della data in vigore del provvedimento, le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione fossero inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo. Il citato decreto legge definisce inoltre alcune condizioni che devono essere assicurati dalle clausole delle convenzioni e prevede l'acquisizione di alcuni pareri, fra cui quelli resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Segnala che il documento in esame, trasmesso alle camere in attuazione delle disposizioni sopra descritte, concerne tre schemi di convenzione unica autostradale stipulati tra l'Anas spa e Asti-Cuneo spa; tra Cal spa e Pedemontana lombarda spa e tra Cal spa e Brebemi spa. Tali convenzioni riguardano la progettazione, la costruzione e l'esercizio di alcuni collegamenti autostradali a pedaggio e utilizzano, per il finanziamento integrale o parziale delle opere, lo strumento del project financing. Per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, con riferimento allo schema di Convenzione unica tra Anas spa e Asti-Cuneo spa, pur considerato che il piano finanziario risulta sostanzialmente conforme a quello precedentemente previsto, e che i finanziamenti a carico dell'Anas ivi previsti risultano già autorizzati a legislazione vigente, ritiene opportuno che sia chiarito se negli andamenti tendenziali della spesa, sia in termini di competenza economica che di cassa, si sia già tenuto conto del diverso profilo temporale delle erogazioni previsto dal nuovo piano finanziario rispetto al precedente, sia con riferimento al capitale sociale che al contributo in conto capitale. Ciò al fine di verificare l'effettivo impatto dell'operazione sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 3, par. 3.7, relativo alle condizioni di retrocessione dei beni oggetto della concessione alla scadenza della stessa, chiede inoltre di chiarire l'effettivo significato della disposizione il cui tenore, apparentemente contraddittorio, non consente di accertare se la retrocessione stessa sia gratuita o a titolo oneroso. Ove risulti confermata la gratuità della retrocessione, come sembrerebbe evincersi dal piano finanziario che non prevede alcun indennizzo finale a favore del concessionario, ritiene poi opportuno che ciò fosse esplicitato anche nel testo della convenzione escludendo espressamente la corresponsione di un valore di subentro a carico dell'Anas alla scadenza della concessione. Con riferimento allo schema di convenzione unica tra Cal spa e Società di progetto Brebemi spa, ritiene necessario acquisire, in via preliminare, chiarimenti in merito ai seguenti profili di rischio, connessi alla compatibilità della convenzione in esame con la normativa nazionale e comunitaria, che potrebbero determinare l'insorgenza di eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica, non considerati nell'ambito del Piano economico e finanziario. Un primo profilo attiene alla necessità di acquisire elementi a suffragio dell'affermazione contenuta nella premessa secondo la quale gli importi dei lavori complementari risultano contenuti nei limiti del 50 per cento degli importi previsti in sede di gara e possono pertanto essere affidati al concessionario mediante la convenzione in esame, senza procedere ad una nuova procedura di affidamento.


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Tale affermazione non trova un riscontro immediato nel riquadro del piano economico finanziario, sopra riportato, che pone a raffronto gli importi iniziali e quelli finali delle opere oggetto di affidamento. Chiarimenti andrebbero acquisiti anche in relazione alla clausola che prevede l'affidamento diretto temporaneo e il possibile affidamento diretto definitivo della realizzazione dell'arco di TEM al concessionario della presente convenzione, senza procedere ad apposita procedura di evidenza pubblica. I chiarimenti riferiti ad entrambi i predetti profili appaiono necessari al fine di valutare il rischio di eventuali contenziosi che potrebbero essere promossi dalle imprese concorrenti, con conseguenti oneri per i soggetti pubblici interessati. Un ulteriore profilo attiene alla necessità di acquisire assicurazione che l'operazione in questione non si presti a eventuali rilievi in sede comunitaria connessi alla previsione di un indennizzo a fine concessione a favore del concessionario. In particolare andrebbe valutato se la clausola che prevede che, nel caso di mancato subentro di un nuovo concessionario individuato con procedura di evidenza pubblica, il suddetto indennizzo sia corrisposto a carico del soggetto concedente, possa eventualmente essere interpretata, in sede europea, nel senso di assimilarla ad una prestazione di garanzia a carico di un soggetto sostanzialmente pubblico, con conseguenti eventuali effetti negativi in termini di debito e di deficit. Infatti, ove dovesse prevalere la predetta interpretazione, la quota del finanziamento corrispondente all'indennizzo finale potrebbe rischiare di essere riclassificata come debito pubblico, con conseguente possibile riclassificazione come spesa pubblica anche di una proporzionale quota della spesa complessiva per la realizzazione dell'opera. Quest'ultimo effetto determinerebbe ripercussioni sui livelli di deficit. Con riferimento al tenore letterale, apparentemente contraddittorio, delle disposizioni che regolano la corresponsione del suddetto indennizzo segnala inoltre la necessità di un coordinamento normativo. Ulteriori chiarimenti andrebbero inoltre forniti con riferimento ai riflessi finanziari di alcune clausole della convenzione e della relativa premessa. In particolare andrebbe chiarito quale sia la forma di copertura della quota di spesa prevista a carico di RFI che, secondo la clausola DD della premessa, sarà assicurata dal Ministero delle infrastrutture. Con riferimento allo schema di convenzione unica tra Cal spa e Pedemontana spa, analogamente a quanto già osservato con riferimento alla convenzione relativa alla Brebemi spa, ritiene necessario acquisire, in via preliminare, chiarimenti in merito al profilo di rischio, connesso alla compatibilità della convenzione in esame con i criteri contabili stabiliti in sede europea, con particolare riferimento alla previsione di un indennizzo a fine concessione a favore del concessionario. Sempre in analogia con quanto osservato con riferimento alla Brebemi spa, chiede di acquisire chiarimenti in merito ai riflessi finanziari conseguenti al subentro della società CAL spa all'ANAS in funzione di soggetto concedente ed agli eventuali riflessi negativi derivanti dalla previsione della facoltà del concessionario di prevedere ipoteche sui beni oggetto della concessione. Andrebbe inoltre confermata l'ipotesi, assunta dal piano finanziario su richiesta del concedente, secondo la quale i contributi pubblici incassati sono esenti da Iva. Ricorda infatti che tale esenzione non è esplicitamente prevista nella convenzione che invece considera tali contributi come pagamento di una parte del prezzo dell'opera. Inoltre, trattandosi di IVA detraibile non ne deriverebbero conseguenze sul gettito (salvo l'effetto dovuto agli sfasamenti temporali fra il relativo versamento e rimborso), ma potrebbe determinare problemi di liquidità in capo al soggetto concedente e ai relativi soci. Andrebbe poi fornito un chiarimento sulla somma complessiva dei contributi pubblici previsti dalla normativa vigente; infatti mentre l'articolo 7 della convenzione elenca tali contributi per un importo complessivo pari a 1.028,06 milioni, il piano finanziario indica tale ammontare in 1.245 milioni. Da ultimo, analogamente a quanto osservato con riferimento alla convenzione


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relativa al collegamento Asti-Cuneo, chiede di chiarire se negli andamenti tendenziali della spesa, sia in termini di competenza economica che di cassa, si sia tenuto conto del profilo temporale delle erogazioni dei contributi pubblici previsto dal nuovo piano finanziario sulla base degli stati di avanzamento lavori. Ciò al fine di verificare i conseguenti riflessi sui saldi di fabbisogno e indebitamento.
In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 7 dello schema di convenzione, dispone che il piano economico-finanziario di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, include le seguenti fondi di finanziamento pubblico: 61,564 milioni di euro a carico della legge n. 295 del 1998 e successive leggi n. 448 e 449 del 1998, e legge n. 388 del 2000; 51,45 milioni di euro a carico dell'articolo 144, comma 7, lettera b), della legge n. 388 del 2000; 36.912 milioni di euro rinvenienti dall'articolo 1, comma 78, punto e), della legge n. 266 del 2005, come individuate nella Deliberazione CIPE n. 75 del 29 marzo 2006; 878,136 milioni di euro rinvenienti dall'articolo 1, comma 979 della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, in relazione alle risorse sopra indicate, ricorda che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 295 del 1998 ha istituito un apposito fondo per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela. A tale fine sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000. Per la prosecuzione dei predetti interventi, l'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge n. 448 del 1998, ha stanziato ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001, riservando, comunque, una quota di tali risorse a interventi specificamente individuati. Ricorda altresì che l'articolo 144, comma 7, lettera b), della legge n. 388 del 2000, al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, ha attribuito all'ANAS lo stanziamento di lire 30 miliardi per gli anni 2001 e 2002 e di lire 40 miliardi per l'anno 2003 per la pedemontana-lombarda e che l'articolo 1, comma 78, punto e), della legge n. 266 del 2005, ha previsto, nell'ambito del contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, previsti dallo stesso comma 78, la destinazione di una quota non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili alla realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e Varese». Infine, l'articolo 1, comma 979, della legge n. 296 del 2006, ai fini di assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, ha previsto un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse indicate per essere destinate al finanziamento del piano economico-finanziario di cui all'articolo 12 della convenzione.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO deposita la documentazione predisposta sul provvedimento (vedi allegato 1).

Lino DUILIO, presidente, ritiene necessario procedere ad un approfondimento della documentazione depositata. Al tempo stesso, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata odierna, chiede al Governo di impegnarsi a non adottare in via definitiva la convenzione in assenza del parere parlamentare.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO garantisce che il Governo non procederà all'adozione definitiva dell'atto in assenza del parere parlamentare.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.55.


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento e per il commercio internazionale Mauro Agostini.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.
Atto n. 115.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, premesso che in base al decreto legge n. 181 del 2006 il processo di riordino dei Ministeri è soggetto a vincoli di invarianza della spesa con riferimento sia alla riorganizzazione complessiva sia ai singoli Ministeri, osserva che la ristrutturazione amministrativa in esame riguarda soltanto una parte della più complessa redistribuzione di attribuzioni che è stata determinata dalla soppressione del preesistente Ministero delle attività produttive e dalla contestuale riorganizzazione di una serie di funzioni e di uffici che interessano, a vario titolo, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'economia e i nuovi Ministeri oggetto di parte della disciplina in esame (Sviluppo economico e Commercio internazionale). Pertanto l'effettivo rispetto del predetto vincolo d'invarianza può essere verificato soltanto sulla base di elementi quantitativi che diano conto dello stato di realizzazione del complessivo processo di riordino riferito alle singole strutture interessate. Tali elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento al testo in esame e dovrebbero consentire la ricostruzione, almeno di larga massima, delle ipotesi che suffragano la previsione del rispetto della complessiva invarianza della spesa in rapporto a quella sostenuta nell'ambito del quadro organizzativo di partenza. Rileva che la necessità di tali elementi informativi è confermata dalla circostanza che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame - riferito ad uno solo (il Ministero del commercio internazionale) dei nuovi Ministeri (Sviluppo economico e Commercio internazionale) istituiti contestualmente alla soppressione del Ministero delle attività produttive - prevede un numero di posizioni di responsabili di uffici di diretta collaborazione che esaurisce quello stabilito per il Ministero delle attività produttive prima del riordino. Infatti, mentre per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari una tendenziale invarianza della spesa è stata garantita ripartendo fra i due nuovi Ministeri (Sviluppo economico e Commercio internazionale) il contingente complessivamente operante presso il soppresso Ministero delle attività produttive, nel caso dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione non si è verificata un'analoga suddivisione del personale: infatti, in primo luogo, questi dirigenti non rientrano (ai sensi del DPCM 12 gennaio 2007, così come ai sensi della disciplina in esame) nel contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione (e sono per questo considerati come «aggiuntivi» rispetto a quel contingente); in secondo luogo, lo schema di regolamento in esame prevede per il solo Ministero del commercio internazionale - analogamente al DPCM 12 gennaio 2007 - un numero di posizioni apicali che risulta pari a quello stabilito per il Ministero delle attività produttive. Pertanto, allo stato, non residua - in termini di funzioni di vertice - alcuna dotazione ulteriore da utilizzare per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico. Segnala, peraltro, che il regolamento di organizzazione degli uffici di


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diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico (recentemente trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni) prevede ulteriori posizioni di responsabili di ufficio, aggiuntive rispetto al contingente già considerato dallo schema di regolamento in esame. Se ne deduce che, complessivamente, il contingente dei dirigenti assegnati alle posizioni degli uffici di diretta collaborazione dei due nuovi ministeri è necessariamente superiore a quello del Ministero delle attività produttive. Andrebbe pertanto chiarito come tale circostanza possa risultare compatibile con l'obbligo d'invarianza previsto per ciascun ministero dall'articolo 1, comma 25-quater del decreto legge n. 181 del 2006. Inoltre, avendo lo schema di regolamento in esame introdotto, rispetto alla precedente disciplina transitoria dettata dal DPCM 12 gennaio 2007, alcune novità di ordine organizzativo nel numero e nella composizione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale, ritiene opportuno che il Governo escluda che da siffatte novità possano derivare incrementi di spesa. Fa riferimento, nello specifico all'introduzione del Segretario particolare del Ministro (articolo 4 comma 2) che, pur facendo parte della Segreteria, è individuato come organo responsabile di ufficio (articolo 6, comma 3) e all'introduzione del Consigliere diplomatico (articolo 6, comma 3) quale responsabile del relativo ufficio di diretta collaborazione (articolo 4, comma 5). La disciplina transitoria assegna invece a questa figura una mera funzione interna all'Ufficio di Gabinetto, di carattere eventuale e comunque senza alcun ruolo di espressa responsabilità d'ufficio. Chiede pertanto di chiarire gli effetti finanziari di quanto previsto dallo schema di regolamento in esame, tenuto conto che a parità di altre condizioni l'utilizzo di un funzionario della carriera diplomatica potrebbe comunque incidere, nell'amministrazione di provenienza, sul fabbisogno di personale dirigenziale. Fa inoltre riferimento alle figure di Vice Capo di Gabinetto e Vice Capo ufficio legislativo, relativamente alle quali, pur essendo le stesse escluse dal novero dei responsabili d'ufficio indicati all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 7, non appare chiaro il trattamento economico. Infatti la norma si limita a disporre la mera facoltà del Capo di Gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo di avvalersi di propri Vice Capo (articolo 4, comma 7). Andrebbe infine chiarito se l'esclusione della figura del responsabile della Segreteria tecnica dal computo delle 63 unità che formano il contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro sia da considerare come innovativa rispetto alla normativa vigente. In tal caso, infatti, il mancato computo nel contingente del personale di diretta collaborazione potrebbe determinare effetti finanziari non previsti all'atto dell'emanazione del DPCM 12 gennaio 2007 e quindi ad esso non ricollegabili, con un conseguente maggior onere derivante dalla disciplina in esame. Ricorda infine che, come già accennato, il DPCM 12 gennaio 2007 non esclude il responsabile della Segreteria tecnica dal contingente di 63 unità assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Rileva che tuttavia non risulta chiaro se, per questa parte, sia stata considerata vigente - in forza del rinvio operato dallo stesso DPCM - la precedente disciplina che, viceversa, escludeva tale responsabile dal contingente del personale complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

Il sottosegretario Mauro AGOSTINI deposita la documentazione predisposta dal Ministero del commercio internazionale (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 3).

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, esaminata la documentazione depositata, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del


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Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
con riferimento al numero complessivo dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del commercio internazionale, il principio di invarianza della spesa, di cui all'articolo 1, comma 25-quater, del decreto legge n. 181 del 2006, è garantito sia attraverso il contenimento dei relativi trattamenti attraverso la corresponsione del solo trattamento accessorio, sia attribuendo, di regola, tali incarichi a soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione;
l'introduzione di nuove figure (consigliere diplomatico, vice capo di gabinetto e vice capo ufficio legislativo) non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali incarichi saranno assegnati ad unità di personale già comprese nel contingente degli uffici di diretta collaborazione;
il provvedimento in esame interviene nel rispetto della ripartizione degli stanziamenti di bilancio già definiti con legge per il Ministero dello sviluppo economico e del commercio internazionale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento.»

La Commissione approva la proposta.

Sui lavori della Commissione.

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'esame dello schema di regolamento n. 114 avverrà al termine dell'audizione del viceministro Visco.

Gaspare GIUDICE (FI) chiede che si proceda anche all'avvio dell'esame del DPEF per gli anni 2008-2011, già previsto per la seduta antimeridiana.

Lino DUILIO, presidente, avverte che il relatore del DPEF, on. Ventura, ha richiesto di rinviare l'esame del documento alla seduta di domani.

Gaspare GIUDICE (FI) segnala che, in base alle notizie pervenute, il Senato provvederà all'avvio della discussione del DPEF in Assemblea nella giornata odierna, approvando la risoluzione nella giornata di domani. Segnala che un simile disallineamento nell'approvazione delle due risoluzioni di Camera e Senato risulterebbe alquanto anomalo.

Lino DUILIO, presidente, assicura che si attiverà con ogni strumento a sua disposizione per sensibilizzare il Senato sull'esigenza che non si verifichi un disallineamento nell'approvazione delle due risoluzioni e rileva che un anticipo nell'approvazione della risoluzione da parte del Senato rappresenterebbe una scorrettezza sul piano istituzionale.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 17.30.

Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.
Atto n. 114.
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, rileva che la documentazione allegata allo schema di decreto non contiene le informazioni necessarie per la verifica degli oneri recati dal provvedimento e dell'adeguatezza delle misure compensative disposte ai fini del rispetto del principio dell'invarianza della spesa. Sul punto appare necessario pertanto un chiarimento. Ricorda, inoltre,


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che, ai fini dell'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, è necessario che la riduzione di spesa conseguente alla indisponibilità di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 2 sia disposta contestualmente all'insorgere della maggior spesa conseguente al riconoscimento del miglior trattamento economico ai Vice Capi interessati. Rileva che se, come appare dal tenore della relazione illustrativa che si propone di riparare ad una sperequazione, le posizioni di Vice Capo privo di funzioni vicarie sono già attribuite, la individuazione con decreto delle posizioni da rendere indisponibili per risultare idonea a garantire l'invarianza deve essere contestuale all'attribuzione dei benefici economici ai Vice Capo.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO deposita la documentazione predisposta sul provvedimento (vedi allegato 4).

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, come da relazione tecnica trasmessa, per cui il maggior onere derivante dal provvedimento, per quanto concerne l'attribuzione di un emolumento accessorio a favore dei vice capi senza funzioni vicarie sarà compensato rendendo indisponibili un numero di incarichi dirigenziali pari a tre unità, fermo restando che la quantificazione dell'onere è stato effettuata secondo criteri prudenziali;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento.»

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 17.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 17.35.

7-00243 Crisafulli: Risorse finanziarie per la viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria.

7-00244 Giudice: Risorse finanziarie per la viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione del testo unificato 8-00075).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 16 luglio 2007.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, con riferimento al contenuto delle risoluzioni, segnala che il Governo intende mantenere gli impegni presi per assicurare l'avvio degli interventi previsti sulla viabilità secondaria della Sicilia e della Calabria nel 2007. A tal fine segnala che si sono avuti nella giornata di ieri degli incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che il CIPE del 3 agosto individuerà le risorse per la copertura finanziaria degli interventi.

Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) si dichiara sostanzialmente soddisfatto per le dichiarazioni del sottosegretario Cento, che, peraltro, fanno seguito alle rassicurazioni fornite nella giornata di ieri dal presidente Prodi sulle modalità tecniche con cui si perverrà allo stanziamento delle risorse per gli interventi per il miglioramento della viabilità secondaria della Sicilia e della Calabria.

Lino DUILIO, presidente, ritiene che, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Cento, si potrebbe soprassedere


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nel voto delle risoluzioni, in attesa delle decisioni del CIPE.

Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) insiste per la votazione della propria risoluzione.

Gaspare GIUDICE (FI) ritiene opportuno procedere al voto. Propone che si pervenga alla votazione di un testo unificato delle due risoluzioni, che riprenda le premesse della risoluzione Crisafulli ed impegni il Governo, nel dispositivo a provvedere, come preannunciato, nell'ambito della riunione del CIPE che si terrà il 3 agosto 2007, ad assicurare l'effettiva disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge finanziaria per il 2007, con riferimento all'importo di 500 milioni previsto per l'anno in corso, e a provvedere in tempi certi all'assegnazione delle medesime risorse alla regione siciliana e alla regione Calabria, al fine di evitare ulteriori ritardi che comporterebbero gravi pregiudizi per i territori e le comunità interessati e per le prospettive di sviluppo delle due regioni.

Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) accetta la proposta di porre in votazione il testo unificato delle due risoluzioni esposto dal collega Giudice.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione il testo unificato delle due risoluzioni proposto dall'onorevole Giudice.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del suo gruppo sul testo unificato delle due risoluzioni.

La Commissione approva il testo unificato delle due risoluzioni, che assume il numero 8-00075.

La seduta termina alle 17.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Vincenzo Visco.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Vincenzo Visco, sull'andamento delle entrate.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Lino DUILIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro Vincenzo VISCO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luigi CASERO (FI), Alberto GIORGETTI (AN), Ettore PERETTI (UDC), Gaspare GIUDICE (FI), ai quali risponde il vice ministro Vincenzo VISCO.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Massimo GARAVAGLIA (LNP), Michele VENTURA (Ulivo), Antonio MISIANI (Ulivo) e Massimo VANNUCCI (Ulivo), ai quali replica il viceministro Vincenzo VISCO, il presidente Lino DUILIO sospende lo svolgimento dell'audizione, che riprenderà al termine della discussioni delle risoluzioni sulle risorse finanziarie per la viabilità delle regioni Calabria e Sicilia.

La seduta, sospesa alle 17.30, è ripresa alle 17.45.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco PIRO (Ulivo), Gianfranco CONTE (FI), Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), Raffaele AURISICCHIO (SDpSE), Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) ed il presidente Lino DUILIO, ai


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quali risponde il viceministro Vincenzo VISCO.

Lino DUILIO, presidente, ringrazia il vice ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011.
Doc. LVII, n. 2.