Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il viceministro dei trasporti, Cesare De Piccoli.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.
La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.
Antonio ATTILI (SDpSE), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2001/49CE, in materia di sicurezza ferroviaria, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2005. Va ricordato che il termine per l'attuazione della direttiva era fissato al 30 aprile 2006 e che, a causa del mancato recepimento, la Commissione europea ha avviato il 21 marzo 2007 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. La direttiva in esame costituisce uno dei provvedimenti del «secondo pacchetto ferroviario», che comprende anche le direttive 2001/50 e 2001/51, nonché il regolamento n. 881/2004, istitutivo dell'Agenzia ferroviaria europea, cui è attribuito il compito di ravvicinare progressivamente le regole tecniche e di stabilire obiettivi comuni di sicurezza che tutte le ferrovie europee dovranno conseguire. Con l'attuazione di tale direttiva si giunge dunque a completare, in materia ferroviaria, il processo di adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria. La principale novità introdotta con il provvedimento in esame è rappresentato dalla istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza, ente pubblico non economico avente caratteristiche di indipendenza e autonomia amministrativa. A tale soggetto vengono trasferite le competenze in tema di sicurezza ferroviaria, attualmente attribuite al Gestore dell'infrastruttura (che provvede, tra l'altro, al rilascio dei certificati di sicurezza) e, per la parte di vigilanza, al
Ministero dei trasporti. La scelta dell'agenzia indipendente - sul modello delle agenzie disciplinate dal decreto legislativo n. 300 del 1999 - risponde alle esigenze indicate dalla direttiva, secondo cui le predette competenze devono essere attribuite ad un soggetto con caratteristiche di autonomia dal gestore, dalle imprese ferroviarie e dal Ministero. Per quanto concerne i costi della nuova agenzia, la relazione allegata stima oneri aggiuntivi per 19,5 milioni di euro annui. Per mantenere l'invarianza della spesa, si prevede che per 11,9 milioni si provveda mediante riduzione dei trasferimenti statali al gruppo Ferrovie dello Stato, per i compiti che vengono trasferiti all'Agenzia; per la restante quota pari a 7,6 milioni di euro, si prevede un aumento dell'1 per cento del canone di accesso alla rete ferroviaria di RFI, con un contestuale pari incremento a carico dei canoni che le imprese corrispondono al gestore nazionale. L'altro organismo istituito dallo schema di decreto è l'Organismo investigativo, che, secondo le indicazioni della direttiva, deve assolvere - in autonomia dall'organismo per la sicurezza e dal Gestore - a compiti di verifica delle cause degli incidenti, con la finalità di elaborare proposte e raccomandazioni ai soggetti interessati, al fine di migliorare la complessiva sicurezza della circolazione ferroviaria. Tale organismo viene istituito nella forma di una nuova direzione generale, incardinata presso il Ministero dei trasporti. La scelta si rende opportuna - secondo quanto sottolinea la relazione illustrativa del provvedimento - in quanto le principali competenze tecniche in materia sono rinvenibili proprio nell'ambito del Ministero e, d'altra parte, la collocazione all'interno dell'amministrazione garantisce la necessaria indipendenza dall'agenzia per la sicurezza che, come detto, viene prevista in forma di ente pubblico autonomo. Prima di passare ad un sintetica illustrazione dei singoli articoli, intende sottolineare i profili problematici che sono stati evidenziati nel parere negativo, allegato allo schema, espresso dalla Conferenza Stato-Regioni. Le regioni, in particolare, hanno rilevato che l'aumento dei canoni di accesso alla rete potrebbe comportare, nell'ambito del sistema ferroviario regionale, un trasferimento di oneri a carico delle regioni stesse. Inoltre, si fa presente che la proroga di tre anni della normativa vigente viene disposta dall'articolo 27 solo per le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto n. 188 del 2003, e, quindi escludendo le reti regionali su cui si espleta servizio passeggeri; anche per queste ultime sarebbe invece necessario prevedere il periodo di proroga, per consentire gli adeguamenti resi necessari dalle profonde modifiche apportate dalla nuova normativa. L'articolo 1 indica le finalità dello schema di decreto, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2004/49. L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che esso riguarda tutto il sistema ferroviario nazionale, con la sola esclusione delle reti metropolitane e dei trasporti leggeri su rotaia, delle reti isolate dalla sistema e adibite a servizi passeggeri locali, e delle linee private utilizzate solo dal proprietario dell'infrastruttura per trasporto merce. L'articolo 3 illustra le definizioni dei termini tecnici contenuti nello schema di decreto. L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa regolamentare e finanziaria, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti. In particolare, il comma 5 definisce quali sono gli organi dell'agenzia, prevedendo un mandato di durata triennale per il direttore, i componenti del comitato direttivo e i sindaci. Sul punto preannuncia l'intenzione di introdurre un'osservazione nella proposta di parere che si riserva di formulare all'esito del dibattito, volta a segnalare l'opportunità di specificare che il mandato può essere rinnovato per non più di una volta. Una seconda osservazione potrebbe essere poi finalizzata a precisare che, una volta terminato il mandato, il direttore, i componenti del comitato direttivo e i sindaci, non possano assumere incarichi direttivi o comunque svolgere attività professionali o consulenziali presso
Ferrovie dello Stato e le aziende dalla stessa controllate, nonché presso tutte le altre imprese che operano nel comparto ferroviario e sono oggetto del controllo dell'Agenzia. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, per i criteri di trasferimento e reclutamento del personale, per la individuazione delle residue competenze mantenute in capo al Ministero nonché per l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'agenzia, si prevede l'emanazione - entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame - di regolamenti del Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. A tale proposito preannuncia l'intenzione di prevedere una terza osservazione volta a segnalare l'opportunità di procedere all'emanazione dei predetti regolamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, atteso che il riferimneto al comma 3 del medesimo articolo prefigura l'adozione dei decreti del Presidente della Repubblica, con conseguente allungamento dei tempi per l'effettiva operatività dell'agenzia. Quanto alle risorse umane, l'organico dovrà essere compreso nei limiti delle 300 unità, da reclutarsi mediante procedure selettive pubbliche, con riserva non superiore al 50 per cento in favore di personale proveniente da RFI e FS. In sede di prima applicazione, si dispone che il funzionamento dell'organismo venga assicurato, nel limite massimo di 205 unità, con personale proveniente dal Ministero dei trasporti in posizione di comando - in misura non superiore a 12 unità - e con personale tecnico, dotato di riconosciute competenze, anche proveniente da FS e RFI. In proposito preannuncia l'intenzione di prevedere una quarta osservazione volta a richiamare l'esigenza che, nelle more della costituzione dell'Agenzia, il personale suddetto sia esplicitamento posto sotto la dipendenza funzionale di Ferrovie dello Stato, e quindi dell'organismo che, nella fase transitoria, conserva la responsabilità delle decisioni da adottare in materia di sicurezza. Inoltre, andrebbe chiarito che il personale dell'Agenzia, sia quello ad essa trasferito nella fase transitoria che quello poi reclutato a regime, dovrà essere inquadrato nello stesso comparto di contrattazione collettiva dei lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e tale principio potrebbe formare oggetto di un quinta osservazione. L'articolo 5 stabilisce i principi che presiedono all'attività dell'Agenzia, specificando che ad essa è riconosciuta piena indipendenza dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura e da ogni altro soggetto richiedente la certificazione, e indica le attribuzioni conferite all'Agenzia in materia di controlli sulla sicurezza. Per l'individuazione delle sanzioni applicabili ai gestori delle infrastruttura, in caso di inadempienze agli obblighi in tema di sicurezza, si fa rinvio ai decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 29 del 2006. L'articolo 6 illustra i compiti affidati all'Agenzia, che comprendono i poteri di regolazione normativa del settore della sicurezza ferroviaria. L'articolo 7 prevede che l'agenzia presenti al Governo ed all'agenzia ferroviaria europea un rapporto annuale sulla propria attività; il Ministero dei trasporti è tenuto a sua volta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, un rapporto informativo sull'attività svolta nel corso dell'anno dall'agenzia. L'articolo 8 concerne le responsabilità e gli obblighi dei gestori delle infrastrutture in materia di sicurezza. Con l'articolo 9 si stabiliscono i criteri con i quali può essere utilizzato in Italia materiale rotabile per il quale sussiste l'autorizzazione alla messa in servizio presso altro stato membro della Comunità. Gli articoli 10, 11 e 12 riguardano i compiti dell'Agenzia in tema di adozione e rispetto di specifici standard di sicurezza da parte dei gestori. L'articolo 13 disciplina gli obblighi dei gestori circa l'elaborazione di propri sistemi di gestione della sicurezza. Gli articoli 14, 15 e 16 dettano i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'Agenzia delle certificazioni e delle autorizzazioni di sicurezza. L'articolo 17 concerne le attribuzioni dell'Agenzia in tema di formazione per i macchinisti e per il personale viaggiante.
L'articolo 18 istituisce presso il ministero dei trasporti un organismo investigativo permanente, costituito da una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, cui viene attribuita autonomia funzionale nello svolgimento dei propri compiti; a tal fine, essa viene posta alle dirette dipendenze del Ministro e non è collocata fra gli uffici di diretta collaborazione né all'interno dei dipartimenti. Circa l'istituzione della direzione generale, segnala che l'articolo 21 della direttiva n. 2001/49 non reca un'espressa previsione in tal senso, rimettendo agli stati membri le valutazioni circa l'assetto organizzativo e giuridico da attribuire all'organismo investigativo. Ricorda in proposito, che anche l'articolo 14 dello schema di decreto di attuazione della direttiva n. 50/2001 in materia di interoperabilità - recentemente sottoposto al nostro esame - prevede l'istituzione di una nuova direzione generale all'interno del ministero delle infrastrutture, con il compito di garantire l'interoperabilità nella realizzazione dì infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei. Le attribuzioni, i compiti e gli obblighi dell'Organismo investigativo, nonché i criteri da seguire nelle procedure investigative, sono disciplinati dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24. L'articolo 25 dispone le abrogazioni e le modifiche alla normativa vigente conseguenti all'entrata in vigore del decreto. L'articolo 26 reca le norme di copertura finanziaria per il funzionamento dell'Agenzia, precisando che da esso non dovranno derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. Si prevede a tal fine un aumento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria di RFI. A tale proposito, una sesta osservazione potrebbe riguardare l'abbassamento allo 0,85 per cento di tale quota, tenuto conto che le previsioni di aumento del fatturato di Trenitalia esposte alla IX Commissione dall'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato nel corso di una sua recente audizione consente di ritenere che anche con tale ridotta percentuale sia possibile raggiungere la richiesta somma pari a 7,6 milioni di euro. Da ultimo preannuncia l'intenzione di introdurre nella proposta di parere anche una settima osservazione, che intende fare propria la posizione critica espressa dalla Conferenza Stato-regioni in occasione dell'espressione del parere sul provvedimento, con particolare riferimento al termine di applicazione del decreto legislativo per le reti regionali. Si riserva comunque di valutare, ai fini della predisposizione della sua proposta di parere, ogni eventuale ulteriore indicazione che dovesse emergere dal dibattito.
Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
Mercoledì 25 luglio 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il viceministro dell'interno, Marco Minniti.
La seduta comincia alle 14.25.
Indagine conoscitiva sulla sicurezza nella circolazione stradale.
Audizione del Viceministro dell'interno, Marco Minniti.
Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Il viceministro Marco MINNITI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Mario TASSONE (UDC), Paolo UGGÈ (FI), Silvano MOFFA (AN), Silvia VELO (Ulivo), Antonio ATTILI (SDpSE), Mario RICCI (RC-SE), Cesare CAMPA (FI), Sergio PIZZOLANTE (FI), Carlo CICCIOLI (AN) e Ezio LOCATELLI (RC-SE).
Il viceministro Marco MINNITI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.
La seduta termina alle 16.50.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Atto n. 116.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
(Svolgimento e conclusione).
Introduce quindi l'audizione.
Dopo un ulteriore intervento del deputato Silvano MOFFA (AN), Michele Pompeo META, presidente, ringrazia il viceministro Marco MINNITI per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.