IV Commissione - Giovedì 26 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01351 Carta e Papini: Sul servizio di trasporto aereo in Afghanistan assegnato dal Ministero della Difesa alla SAIMA Avandero SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame affronta la questione, peraltro, evidenziata da alcuni articoli apparsi sul Corriere della Sera, riguardante il servizio di trasporto via aerea, per conto dell'Amministrazione Difesa, di mezzi e materiali delle Forze Armate dall'Italia in Afghanistan e viceversa.
Il servizio in questione era stato svolto dalla società Saima Avandero SPA nel periodo 2001-2005, in coincidenza con il dispiegamento delle Forze Armate in Afghanistan e Iraq e, successivamente, dall'Alitalia SPA nel 2006 con contratto prorogato sino a tutto aprile 2007.
In esito ad una nuova gara pubblica, la predetta Saima Avandero è risultata la nuova miglior offerente (sconto offerto sul prezzo base palese, pari al 23,53 per cento a fronte dello sconto offerto dall'Alitalia pari al 15,05 per cento).
Nelle more della valutazione dell'anomalia delle offerte e dell'assicurazione del finanziamento per i tre anni di durata prevista dal contratto, dovendosi, comunque, procedere ad assicurare il servizio, si è ritenuto opportuno affidarlo temporaneamente alla Saima Avandero che offriva il prezzo minore (circa 1.500.000,00 euro in meno su base annua) e che aveva già assicurato le relative prestazioni nel periodo 2001-2005.
L'offerta della SAIMA, nelle more dell'aggiudicazione - non ancora disposta, come anzidetto, in attesa di acquisire l'autorizzazione all'assunzione di impegni pluriennali - è stata valutata congrua da un'apposita Commissione.
Sulla vicenda dell'affidamento del servizio alla ditta Saima si è avuto, sempre su istanza dell'Alitalia, l'intervento sia dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ha archiviato il caso con nota del 25 giugno 2007, sia del TAR Lazio che, con ordinanza n. 3166 del 2007 del 27 giugno 2007, ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla ditta Alitalia s.p.a.
I voli risultano assicurati a mezzo velivoli AN124 e IL76 che sono gli unici in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari alle esigenze delle Forze Armate e in disponibilità peraltro limitata solo presso Paesi dell'ex Unione Sovietica.
Proprio per tale ultima circostanza, va rilevato che eventuali diversi affidatari del servizio dovrebbero, comunque, rivolgersi alle stesse Compagnie aeree, essendo queste le uniche ad avere la disponibilità di tali vettori.
Ciò detto, il transito di responsabilità del servizio alla Ditta «Saima Avandero» ha generato alcune difficoltà, connesse con la transizione da un provider ad un altro. Si è, in effetti, verificata la cancellazione di diversi voli per il Teatro Afgano, con conseguente accumulo, per alcuni giorni, di rilevanti quantità di mezzi e materiali presso l'Aeroporto di Kabul. La Ditta appaltatrice ha attribuito la causa di tali cancellazioni ai ristretti tempi tecnici a disposizione per la formalizzazione delle richieste ed il rilascio delle prescritte clearances diplomatiche.
Gli organi tecnici militari hanno provveduto, così come previsto dal contratto, a segnalare formalmente e puntualmente


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alla Ditta appaltatrice i disservizi arrecati, richiamandola, nel contempo, alla rigorosa osservanza degli impegni contrattuali assunti.
I disservizi che si sono verificati sono attualmente in fase di accertamento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali che prevedono l'irrogazione di penali.
Con riferimento, invece, al presunto ricorso alla compagnia aerea Click Airways, premesso che sono in corso gli accertamenti del caso, si evidenzia che tale attività è di esclusiva competenza della Ditta responsabile, la quale deve, per vincolo contrattuale, fornire il servizio facendo riferimento ad imprese in regola con la legislazione nazionale ed internazionale di settore.
Il competente Comando Operativo Interforze ha reso noto che il flusso dei trasporti, comunque, si è ora stabilizzato ed, in ogni caso, i ritardi verificatisi, aventi carattere fisiologico, non hanno inficiato l'operatività del Contingente.
Le Autorità emiratine, peraltro, hanno, di recente, espresso il loro positivo giudizio in merito alla complessa ed articolata organizzazione dei trasporti, che ha saputo tener conto delle esigenze di riservatezza e discrezione che quel Paese desidera vengano assicurate in questo ambito.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01352 Duranti: Sull'applicazione dei benefici previsti per le vittime del dovere e della criminalità organizzata ai militari colpiti dalla «sindrome dei Balcani».

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di poter rispondere in maniera esaustiva alla questione sollevata con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, occorre partire dalla disamina della normativa di riferimento.
In particolare, la legge 13 agosto 1980 reca norme sulle Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Successivamente, con legge 3 agosto 2004, n. 206, vi è stato un aggiornamento dei contenuti delle citate elargizioni, attraverso l'introduzione di Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi.
In ultimo, con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, è stato introdotto il Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati.
L'articolo 5 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, avente per titolo Percentualizzazione della invalidità permanente, prevede la possibilità di usufruire di un doppio sistema tabellare per il calcolo:
1) della invalidità permanente, in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il Decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992;
2) del danno biologico, con riferimento alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12 luglio 2000.

La scelta del legislatore di aver voluto introdurre, nei casi in oggetto, la valutazione tabellare adottata dall'INAIL con il decreto legislativo n. 38 del 2000, sottende la ferma volontà dello stesso di voler tutelare al meglio il cittadino attraverso il riconoscimento e la quantificazione di una tipologia medico legale di danno permanente, quale appunto quello biologico (definito come lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale), considerata particolarmente esaustiva e che prescinde dalla capacità lavorativa del soggetto danneggiato.
In altri termini, la possibilità di poter calcolare, relativamente ad una stessa patologia invalidante, la percentuale di invalidità attraverso il sistema tabellare - che prevede due distinte tabelle, di cui una relativa all'invalidità civile e l'altra al danno biologico INAIL - consente sicuramente di poter scegliere quella più favorevole.
Fatta questa breve disamina normativa, occorre ora sottolineare che l'amministrazione militare, nei riguardi del Caporal Maggiore Di Benedetto, ha compiuto una valutazione percentuale del cosiddetto danno biologico residuato nella misura del 30 per cento, desumendo la relativa invalidità dalla Tabella del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali INAIL (decreto ministeriale n. 119 del 12 luglio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale).


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Tale valutazione del 30 per cento, peraltro, appare congrua ed adeguata, sia sotto il profilo concettuale che sotto quello medico-legale, in quanto il codice 133 della citata Tabella INAIL prevede una voce che testualmente recita: Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità dei segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia, con un computo di invalidità valutabile fino al 30 per cento.
La valutazione dell'invalidità permanente, di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 comma 1, riportata dall'interessato (desunta dalle tabelle approvate con decreto ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministro della Sanità) non è stata effettuata dalla competente C.M.O., in quanto a lui non favorevole.
È, tuttavia, opportuno specificare che il fatto di non aver ulteriormente indicato la percentuale di invalidità permanente non ha comportato, né potrà comportare in seguito, alcun pregiudizio all'interessato, in quanto la C.M.O. competente ha adottato la soluzione più favorevole al militare, scegliendo la valutazione più congrua e più ampia possibile (appunto quella del 30 per cento), nella quale è da intendersi ricompresa sia la percentuale d'invalidità permanente da ridotta capacità lavorativa generica, sia la componente di danno biologico.
Chiarito quanto sopra, si passa ora ad esaminare i singoli quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo in discussione.
Con riferimento alla possibilità di operare una verifica dell'efficacia delle predette tabelle, è possibile sostenere che l'intera normativa che tutela le vittime della criminalità, del terrorismo, del dovere e dei soggetti equiparati sia da considerarsi efficace per la più ampia tutela delle situazioni invalidanti e per garantire un giusto risarcimento agli infortunati.
Con particolare riguardo all'efficacia delle tabelle, si rende noto che la possibilità di usufruire di un sistema tabellare medico-legale valido ed aggiornato sotto il profilo tecnico che consenta il ricorso sia alle tabelle dell'invalidità civile che a quelle del danno biologico INAIL, risulta essere molto utile ed efficace ed evita che alcune menomazioni/infermità possano essere sottovalutate e, soprattutto, permette poi di scegliere quella più favorevole.
Con riferimento, invece alle ragioni della fase di stallo della pratica, dalla documentazione trasmessa risulta che la competente divisione di Previmil abbia inoltrato correttamente la richiesta alla C.M.O. di Taranto, non omettendo alcun elemento.
In particolare, si precisa che la citata Direzione Generale, dopo aver esaminato il fascicolo personale del militare ed aver accertato che lo stesso poteva rientrare tra i soggetti equiparati, ha richiesto, a norma del citato Decreto del Presidente della Repubblica, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di esprimere il parere in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative e, contestualmente, al fine di accelerare il procedimento, alla C.M.O. di Taranto di valutare il grado di invalidità permanente dell'infermità.
Non appena pervenuto il verbale della suddetta C.M.O., la competente Direzione Generale ne ha trasmesso immediatamente copia (in data 19 giugno 2007) al Comitato stesso che, nel frattempo, ne aveva fatto richiesta.
A tutt'oggi, il parere in questione del Comitato non risulta ancora pervenuto a Previmil.
A questo riguardo, non si è in grado, pertanto, di poter riferire sulle ragioni dello stallo, dal momento che il Comitato di Verifica per le cause di servizio è un organismo autonomo che opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01353 Fallica e Cossiga: Sull'eventuale applicazione alle Forze armate della direttiva 30 aprile 2007, n. 7, in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione affronta la delicata e complessa questione relativa agli Ufficiali in ferma prefissata (UFP) delle Forze Armate.
Come noto, il tema dell'esclusione degli UFP dalle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario, di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), è stato oggetto di un intenso e lungo dibattito, alla luce di diversi profili di criticità che, sono, tra l'altro, emersi, con chiarezza, nel corso delle audizioni svolte a margine della discussione delle richiamate Risoluzioni.
In particolare, uno degli aspetti di maggior rilievo che sono emersi, così come puntualmente sviluppato anche dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Di Paola, audito da questa Commissione, è quello relativo al fatto che il personale delle Forze Armate reclutato con una ferma di durata prefissata, a qualsiasi categoria esso appartenga, non può essere considerato un «precario», alla stessa stregua di altro personale titolare, ad esempio, di diverse tipologie di contratto privatistico.
Le ferme a termine di breve periodo contratte dal personale militare volontario, infatti, attengono ad un regime normalizzato per legge, nel quale la temporaneità è strutturale e riconosciuta per legge in quanto funzionale alle peculiari esigenze istituzionali della Difesa.
Ad esse, pertanto, non sono estensibili le citate disposizioni in materia sulla stabilizzazione del personale precario.
Ciò a maggior ragione se si considera che le Forze Armate, essendo escluse dal blocco delle assunzioni disposto dalla «finanziaria 2005» (articolo 1 comma 95 della legge n. 311 del 2004) e conseguentemente dall'utilizzo del previsto Fondo per la stabilizzazione del personale precario, non possono essere ricomprese tra le Amministrazioni destinatarie della ripartizione della quota del Fondo medesimo. Diversamente il citato comma 519 è estensibile al personale a tempo determinato dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, in quanto i Corpi di Polizia partecipano alla ripartizione del suddetto Fondo di cui alla legge finanziaria 2005.
Sulla base di tali considerazioni, i criteri di applicazione del predetto articolo 1 comma 519, delineati dalla direttiva richiamata nell'interrogazione, non sono conseguentemente estendibili agli UFP.
Un ulteriore aspetto di criticità che è stato affrontato ampiamente e che assume notevole rilevanza è quello relativo alle conseguenze che deriverebbero dall'eventuale immissione degli UFP nel servizio permanente.
Un'eventuale immissione sic et simpliciter nel s.p. di tale fattispecie di personale avrebbe sicure ripercussioni sulle dinamiche dei reclutamenti ordinari, in quanto inciderebbe sia sulla alimentazione dei ruoli normali attraverso le procedure concorsuali per Accademia Militare che su quella dei ruoli speciali nonché, sulle progressioni di carriera nei vari ruoli.


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A tal riguardo, infatti, la normativa vigente in materia di reclutamento del personale militare rappresenta un insieme complesso ed organico di previsioni strettamente interconnesse che danno vita ad un sistema perfettamente calibrato di bacini comunicanti e autocompensanti, in cui ad un incremento del personale di una categoria deve corrispondere necessariamente un decremento di un'altra categoria.
D'altro canto, le dinamiche dei reclutamenti del personale militare sono state concepite coerentemente con le disposizioni della normativa di settore sulla trasformazione dello strumento militare in senso interamente professionale su base esclusivamente volontaria, al fine di adeguare l'organizzazione militare alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità) stabilite dalla predetta normativa.
Un ulteriore, ma non certo meno incidente, profilo di criticità e anche di preoccupazione è costituito dai noti tagli al bilancio Difesa operati nella precedente legislatura e dall'articolo 1 comma 570 della legge finanziaria 2007 che ha ridotto in maniera significativa i fondi destinati al processo di professionalizzazione delle Forze Armate, con riverberi negativi sui nuovi reclutamenti e sulle rafferme del personale non in servizio permanente.
Infatti, l'esiguità delle risorse finanziarie messe a disposizione della Difesa, ha implicazioni di una certa vastità, andando ad incidere sulle molteplici esigenze connesse al reclutamento, all'ammodernamento dei mezzi e sistemi d'arma, all'assolvimento dei compiti istituzionali di difesa nazionale e degli impegni nell'ambito delle varie missioni internazionali.
È proprio in relazione al taglio del 15 per cento delle risorse destinate alla professionalizzazione delle F.A., operato dal citato comma 570 della finanziaria 2007, che è stato necessario rimodulare in chiave riduttiva la programmazione dei reclutamenti delle varie categorie di personale militare, già a partire dall'anno 2007.
Gli aspetti finora descritti rendono evidentemente il quadro di situazione ancora complesso.
È di tutta evidenza come la disciplina contemplata dall'impegno contenuto nella citata Risoluzione sia strettamente correlata all'adeguatezza delle risorse messe a disposizione della Difesa che devono necessariamente risultare in misura tale da consentire di perseguire tale finalità, ma anche e soprattutto di non pregiudicare il delicato processo di razionalizzazione dello strumento militare, tuttora in atto.
È necessario, pertanto, individuare soluzioni equilibrate che non alterino i delicati meccanismi a base della struttura organizzativa delle Forze Armate, in quanto diversamente si correrebbe il rischio concreto che arrecando benefici a pochi si potrebbe produrre un danno, non solo ad altrettanti aspiranti aventi diritto ex lege, ma addirittura alla struttura complessiva.


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ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona (C. 1824 Leoni).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,
esaminata la proposta di legge C. 1824 Leoni, recante: «modifica della legge n. 374 del 1997 sulla messa al bando delle mine antipersona»;
premesso che:
lo scopo della proposta di legge è quello di includere tutte le munizioni cluster o submunizioni delle bombe a grappolo, che hanno effetti assimilabili a quelli delle mine antipersona, nella definizione di mina antipersona, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997;
a tal fine, la proposta di legge modifica il citato articolo 2, comma 1, inserendo le parole: «incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo» dopo le parole: «dispositivo od ordigno»;
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
l'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997, come modificato dalla proposta di legge, poiché comprende nella medesima definizione due diverse tipologie di munizionamento, potrebbe dar luogo a problemi applicativi;
la distruzione delle scorte prescritta all'articolo 5, comma 1, della legge n. 374 del 1997 non risulterebbe concretamente applicabile alle cluster bombs, in mancanza della previsione delle necessarie risorse finanziarie;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
ai fini di una maggiore chiarezza del testo della proposta di legge, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere una definizione normativa di cluster bombs distinta da quella prevista per le mine antipersona dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997;
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere per le cluster bombs il medesimo vincolo di distruzione delle scorte di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 374 del 1997 - predisponendo, in tal caso, le necessarie risorse finanziarie - ovvero un vincolo di distruzione modulato in funzione delle effettive disponibilità di bilancio.