V Commissione - Giovedì 26 luglio 2007


Pag. 82

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 118).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

In via preliminare si osserva che necessariamente il contingente dei dirigenti assegnati alle posizioni degli uffici di diretta collaborazione dei due nuovi Ministeri (Sviluppo Economico e Commercio Internazionale) è superiore a quello del Ministero delle Attività Produttive. È evidente, infatti, che ambedue le Amministrazioni hanno necessità, per assicurare la continuità delle loro funzioni, di disporre di figure di responsabili degli uffici di diretta collaborazione.
È da considerare, inoltre, che l'assetto di questa Amministrazione non è semplicemente il frutto della suddivisione tra i predetti due Ministeri delle strutture o degli uffici del soppresso Ministero delle Attività Produttive, ma deriva da una operazione più complessa che prevede anche l'apporto di strutture ed uffici trasferiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio delle attribuzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione, oltre al trasferimento delle funzioni in materia di turismo alla Presidenza del Consiglio.
Il principio dell'invarianza della spesa, previsto nel processo di riordino dei Ministeri dal decreto-legge n. 181 del 2006 convertito nella legge n. 233 del 2006, è garantito, nel caso in questione, non solo mantenendo invariata la somma complessiva dei contingenti previsti per i nuovi ministeri rispetto a quelli dei ministeri soppressi, soluzione peraltro rispettata nella ripartizione del contingente di personale individuato per gli uffici di diretta. collaborazione delle due strutture, ma anche attraverso diverse misure compensative e di risparmio degli oneri di funzionamento delle stesse. In particolare, nel caso delle figure apicali degli uffici di diretta collaborazione, nonostante l'aumento del numero complessivo, l'invarianza della spesa è stata ottenuta attraverso il contenimento dei rispettivi trattamenti economici o di altre spese connesse, che mantengono l'onere finanziario all'interno della quota di disponibilità trasferita o ripartita nel rispetto della precedente spesa complessiva.
Ulteriore sistema di garanzia dell'invarianza della spesa è quello di attribuire, di regola, gli incarichi di figure apicali degli uffici di diretta collaborazione a soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione per i quali non vi sia alcun onere aggiuntivo di trattamento economico o vi sia un onere limitato alla sola corresponsione del trattamento economico accessorio.
Inoltre il provvedimento in questione interviene nel rispetto della ripartizione degli stanziamenti di bilancio già definiti con legge per ambedue i Ministeri, in ossequio sia ai criteri di invarianza di spesa oltre che alle altre misure di contenimento della spesa pubblica già intervenute.


Pag. 83

ALLEGATO 2

Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige (Ulteriore nuovo testo C. 1427 cost. Coverno e abb.).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

La nuova versione del provvedimento, in sostanza, riproduce la formulazione originaria dello stesso, sopprimendo le modifiche apportate dalla Commissione di merito volte da un lato a conferire al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la predisposizione delle modifiche o integrazioni alla legislazione vigente consequenziali alla previsione del trasferimento del Comune e, dall'altro, ad adottare, ove necessario, disposizioni di natura regolamentare.
Al riguardo, si condividono le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio volte a ritenere che il nuovo testo in esame superi i profili di criticità finanziaria sottesi nella precedente formulazione ed esplicitati nella nota dello scrivente Dipartimento n. 0046104 del 2 aprile 2007.
Si osserva, infatti, che il nuovo testo non comporta effetti finanziari immediati in quanto, così come evidenziato nella nota tecnica degli uffici della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, viene interamente rimesso alla competenza della Regione interessata (Trentino-Alto Adige) la predisposizione delle misure legislative e/o regolamentari necessarie a garantire la concreta attuazione del disposto del provvedimento.
In considerazione di quanto sopra, non si hanno osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento in esame, che risulta conforme al procedimento delineato dalla norma costituzionale citata in oggetto.


Pag. 84

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (C. 2937).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Con riferimento all'articolo 2, che recepisce il contenuto dell'emendamento 5.0.1. (testo 2), si esprime parere contrario in quanto il previsto inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute in apposita sezione del ruolo dirigenziale del Ministero medesimo comporterebbe di fatto l'equiparazione degli stessi con il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia, determinando maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tutto ciò senza considerare i riflessi negativi sulla funzionalità dell'amministrazione conseguenti al conferimento della titolarità degli uffici dirigenziali a seguito di tale equiparazione, nonché le inevitabili richieste emulative da parte di altre categorie di personale in situazioni analoghe.
Peraltro, si fa presente che la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 2 non consente in alcun modo, a fronte dell'esplicita previsione di inquadramento del personale in parola nel ruolo dirigenziale, di evitare l'insorgenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle inevitabili rivendicazioni di adeguamento del correlato trattamento economico a quello previsto per i dirigenti di seconda fascia.
In ogni caso l'ulteriore corso del provvedimento resta subordinato alla sostituzione del comma 2 con il seguente: «2. L'attuazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non può dare luogo per il personale di cui alcomma 1 alla revisione del relativo trattamento giuridico ed economico, che resta quello previsto per il medesimo personale dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area 1 della dirigenza».
Sulle restanti disposizioni si segnala quanto segue:
articolo 1, comma 7, secondo periodo. Si fa presente che la previsione ivi contenuta sulla nomina, da parte degli organi statali, dei Direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche citate dal provvedimento in rassegna, non trova riscontro nell'attuale normativa;
articolo 1, comma 13. Dalla lettura della disposizione in esame non si evince chiaramente se l'Osservatorio ivi previsto sia quello disciplinato dall'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Pertanto appare necessario che sia esplicitamente previsto, nella disposizione del predetto comma 13, che per l'attivazione dell'Osservatorio in questione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente;
articolo 1, comma 14. La clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta andrebbe integrata prevedendo espressamente che ai componenti delle Commissioni paritetiche eventualmente costituite a livello aziendale non viene attribuito alcun compenso o rimborso spese;
articolo 3. Le disposizioni ivi contemplate, concernenti l'applicazione dell'istituto


Pag. 85

del tempo parziale alla dirigenza sanitaria, riproducono il contenuto dell'emendamento 5.0.4. Al riguardo si ribadisce che le disposizioni in parola interferiscono con la materia contrattuale che già disciplina le ipotesi di accesso della dirigenza al regime ad impegno ridotto (CC.CC.NN.L. integrativi del contratto nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 delle aree III e IV della dirigenza del Servizio sanitario nazionale sottoscritti in data 22 febbraio 2001).


Pag. 86

ALLEGATO 4

5-01160 Vannucci: Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-01160 l'onorevole Vannucci pone quesiti in ordine allo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze predisposto ai sensi della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006).
Al riguardo, si premette che l'articolo 1, commi 426, 427 e 428, della citata legge (finanziaria 2007), ha previsto una diversa articolazione organizzativa delle strutture periferiche del Ministero, da definire su base regionale e, ove opportuno, anche su base interregionale e interprovinciale, al fine di contemperare le esigenze di contenimento delle spese di funzionamento delle strutture amministrative statali con quelle di mantenimento del livello qualitativo dei servizi offerti all'utenza.
L'intervento, pertanto, si colloca nell'ambito del più ampio processo di razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi e delle spese di funzionamento di tutti i Ministeri.
In attuazione di tali disposizioni, è stato predisposto lo schema di regolamento, approvato dal Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2007 in sede di esame preliminare, che prevede che le due articolazioni periferiche del Ministero, ridenominate, rispettivamente, Ragionerie territoriali dello Stato e Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, siano riordinate attraverso la loro articolazione su base regionale ovvero interregionale e/o interprovinciale, dagli attuali 206 uffici ad un numero complessivo di 126. Tale processo avrà carattere di gradualità: verrà, infatti, portato a compimento in due fasi, nell'arco complessivo di un biennio dall'entrata in vigore del Regolamento.
Attualmente, sono in corso approfondite analisi per dare attuazione alla predetta norma, e si provvederà a rideterminare le strutture periferiche, prevedendo il loro riordino e la riallocazione del personale in servizio, ove risulti sostenibile e maggiormente vantaggioso non soltanto sulla base dei criteri afferenti alla sfera dell'efficienza e dell'economicità, ma anche sulla base di altri principi che tengano conto della funzionalità della struttura nell'ambito dell'operatività sul territorio. Non è intenzione di questa Amministrazione penalizzare alcuna delle aree geografiche del nostro Paese ma, pur condividendo la preoccupazione che traspare nell'interrogazione, si dovrà dare applicazione ad una legge dello Stato salvaguardando, comunque, i diritti e gli interessi preminenti sia dei cittadini che dei lavoratori interessati.
In ordine ai quesiti relativi all'eventualità che la Direzione provinciale dei servizi vari di Pesaro-Urbino sia tra quelle da sopprimere ovvero, in subordine, possa essere accorpata alla sede di Rimini, si precisa che attualmente non è possibile fornire indicazioni definitive sugli uffici che saranno oggetto del riordino, in quanto l'individuazione delle sedi da accorpare è demandata ad un successivo decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del


Pag. 87

regolamento stesso, sulla base di criteri tendenti a minimizzare i disagi per il personale interessato e a migliorare il livello qualitativo dei servizi resi.
Si soggiunge che sulla bozza di regolamento si sono tenuti appositi incontri di consultazione con le Rappresentanze del personale in data 19 ottobre 2006, 13 aprile 2007, 20 aprile 2007 e 3 maggio 2007 e che, comunque, l'iter procedurale del Regolamento non è ancora concluso.


Pag. 88

ALLEGATO 5

5-01358 Zorzato: Disposizioni finanziarie della regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla question-time in esame, con la quale le SS.LL. Onorevoli sottolineano l'esistenza di taluni aspetti di incostituzionalità della legge della regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (pubblicata nel B.U. del 13 maggio 2006, n. 15, supplemento ordinario n. 6), recante «Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo», si fa presente, in via preliminare, che il termine per impugnare la legge della regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, scadrà il 31 luglio 2007 - sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (BUR n. 18 del 31 maggio 2007).
È, altresì, opportuno rilevare che questa amministrazione, per quanto di competenza del settore finanze, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali dettagliate osservazioni in ordine alle disposizioni contenute nella medesima legge con le quali si è rappresentata l'esigenza di procedere ad una nuova impugnazione.
In particolare, aspetti di criticità sono stati rilevati con riferimento agli articoli 3 e 5 della legge n. 2 del 2007. L'articolo 3 contiene norme modificative della legge regionale n. 4 del 2006, con la quale sono state istituite rispettivamente:
all'articolo 2: un'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case;
all'articolo 3: un'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico;
all'articolo 4: un'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto.

Con le modifiche riportate all'articolo 3 della legge n. 2 del 2007, la regione avrebbe inteso superare i motivi di censura mossi dal Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006, con la delibera di proposizione di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
A tal proposito, si ritiene che le nuove disposizioni non abbiano superato i motivi di censura che indussero il Governo a promuovere l'impugnativa della legge regionale n. 4 del 2006.
L'articolo 5 della legge n. 2 del 2007 istituisce, invece, con previsione innovativa rispetto alla suddetta legge regionale n. 4/2006, una imposta regionale di soggiorno, il cui gettito dovrebbe essere destinato ad interventi del settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale.
L'imposta, facoltativa, ha per presupposto il soggiorno nelle strutture ricettive turistiche e nelle unità immobiliari, concesse in locazione o in comodato, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, a partire dal 2008.
In tale previsione sembrano rilevarsi violazioni, oltre che dei principi fondamentali della Carta costituzionale, anche dei principi comunitari di libera circolazione delle persone, apparendo irragionevole e discriminatoria in danno di tutti i cittadini dell'Unione europea l'esenzione dei residenti in Sardegna; ed invero, l'esclusione di tutto il cosiddetto «turismo interno» non si giustifica alla luce della


Pag. 89

connaturata limitazione dell'efficacia territoriale della relativa potestà impositiva alla sola circoscrizione comunale.
Per tali motivi si presenta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 2 del 2007, che, fra l'altro, ha modificato la precedente legge regionale della Sardegna n. 4 del 2006, di guisa che la mancata impugnativa in parte qua della legge più recente determinerebbe anche la sopravvenuta carenza dell'interesse a coltivare il ricorso già promosso dal Governo.
Per quanto di competenza del settore economia di questo Dicastero, la Ragioneria Generale dello Stato ha fatto presente che ogni decisione in merito all'eventuale impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge finanziaria per l'anno 2007 della regione Sardegna, non potrà che essere adottata dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Regionali.