Commissioni Riunite VII e IX - Giovedì 26 luglio 2007


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ALLEGATO

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale. C. 1825 Governo, C. 2077 Beltrandi, C. 2502 De Zulueta e C. 2601 De Laurentiis.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
** 3. 57. De Zulueta.

Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
** 3. 6. Giulietti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il progetto di cui al comma 2 deve prevedere preliminarmente la utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale. Le frequenze recuperate all'esito dell'applicazione del progetto sono riassegnate dal Ministero delle comunicazioni secondo procedure finalizzate allo sviluppo del pluralismo nel settore radiotelevisivo. Il Ministero delle comunicazioni assegna le stesse frequenze attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi i diritti acquisiti da parte:
a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

I soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale di cui all'articolo 1, comma 1.

Conseguentemente al comma 5, all'inizio del comma, sostituire la parola: resesi con la seguente: ancora.
3. 41. Falomi, Mario Ricci, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 8, dopo le parole: data-base delle frequenze inserire le seguenti: e in base al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, adeguato dalla stessa Autorità entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, nel rispetto degli accordi internazionali.
3. 1. Giulietti.


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Al comma 8, dopo le parole: data-base delle frequenze inserire le seguenti: e in base al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, adeguato dalla stessa Autorità entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, nel rispetto degli accordi internazionali.
3. 50. Falomi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete di radiodiffusione in tecnica digitale, sulla base del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze in tecnica digitale, le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi, possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere comunitario, a seguito di autorizzazione rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, successivamente alla verifica della disponibilità della risorsa, della compatibilità con il quadro radioelettrico esistente e all'individuazione dell'area di servizio entro la quale la suddetta risorsa può essere utilizzata. L'autorizzazione consente l'attivazione di un solo impianto di diffusione con potenza massima di 5 watt e non costituisce titolo per l'eventuale rassegnazione di analoga risorsa in digitale dopo lo switch-off analogico. Le frequenze utilizzate non potranno ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti. È vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione. Non sarà, inoltre, possibile cedere spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali mentre si applicheranno le norma di par condicio per le emittenti commerciali.
3. 16. De Biasi, Ghizzoni, Benzoni, Froner.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'emittenza televisiva in ambito locale, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è riservato, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'audience nel minuto medio ed alla presintonizzazione esistente.
3. 224. Carra.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'emittenza televisiva in ambito locale, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è riservato, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'audience nel minuto medio ed alla presintonizzazione esistente.
3. 103. Carbonella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le emittenti televisive locali possono accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66 del 2001, fino a un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. 230. Lovelli, Barbi, Zunino, Velo.


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Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme in materia di titolarità di diritti televisivi).

1. Allo scopo di promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere audiovisive e cinematografiche europee, in particolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del pubblico e di assicurare l'equilibrio nei rapporti contrattuali tra produttori e soggetti che provvedono alla diffusione o alla distribuzione delle loro opere, il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee, nonché entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi eventuali decreti integrativi o correttivi.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) riconoscimento del valore culturale delle opere europee, in particolare quelle cinematografiche, quali fonti di arricchimento della persona anche ai fini della promozione di una più forte identità italiana ed europea;
b) riconoscimento del ruolo particolare dei produttori indipendenti nella creazione delle opere europee e della necessità di assicurare un adeguato sostegno anche di tipo economico alla loro attività;
c) riconoscimento in capo ai produttori indipendenti della titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva con limitazioni temporali ai diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive;
d) riconoscimento del diritto dell'emittenza locale alla diffusione o distribuzione delle opere europee dopo un'adeguata finestra temporale dalla diffusione o distribuzione in ambito nazionale;
e) riconoscimento dell'inserimento di prodotti quale forma di finanziamento delle opere filmiche dei produttori indipendenti.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) estendere gli obblighi di programmazione attuali a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti;
b) destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti;
c) estendere la base di contribuzione economica da parte a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti a tutti i ricavi netti annui derivanti da attività televisiva, con esenzione delle imprese in fase di avvio;
d) destinare quote specifiche delle suddette risorse economiche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti, prevedendo un regime sperimentale per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e i fornitori di servizi di accesso alla rete internet sui ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti a pagamento;
e) prevedere la titolarità dei produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari e l'obbligo per le emittenti e i


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fornitori di contenuti di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
f) prevedere la titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato;
g) consentire la vendita e l'acquisto di diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti;
h) consentire la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva alla prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali;
i) consentire ai produttori indipendenti di utilizzare l'inserimento di prodotti quale fonte di finanziamento di opere cinematografiche, film per la televisione e opere di fiction a condizione di non essere stati prodotti o commissionati, direttamente o indirettamente, da emittenti o fornitori di contenuti stabiliti in Italia.
3. 016. Falomi.