IV Commissione - Luned́ 30 luglio 2007


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ALLEGATO

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
(Testo unificato C. 445 Ascierto e abb.-B, approvato dalla Camera, modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 445 Ascierto e abbinate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: «Sistema informativo per la sicurezza e nuova disciplina del segreto di Stato»;
premesso che le modifiche introdotte dal Senato non hanno nel complesso alterato la struttura fondamentale ed i caratteri distintivi del disegno di legge approvato dalla Camera, intervenendo su specifici profili della disciplina, in taluni casi con aggiustamenti di carattere prevalentemente formale e, in altri, con innovazioni di maggior rilievo;
considerato che:
all'articolo 1, comma 2, è stato soppresso l'inciso volto a precisare che il Presidente del Consiglio dei ministri - nell'esercizio delle funzioni attribuitegli in materia di apposizione, tutela e conferma dell'opposizione del segreto di Stato - opera in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza e che nel testo del provvedimento, tuttavia, sono stati soltanto parzialmente espunti i riferimenti relativi all'attribuzione di tale qualifica al Presidente del Consiglio dei ministri;
le nuove denominazioni dei servizi - Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) - da un punto di vista formale, non risultano pienamente coerenti con l'impostazione complessiva del provvedimento che finalizza l'attività informativa alla sicurezza, ma non prevede l'attuazione di attività di sicurezza in quanto tali;
all'articolo 8, comma 2, viene precisato che nell'ambito dei compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare affidati al RIS rientra in particolare «ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero»;
ritenuto che:
l'inciso concernente le attività del RIS, introdotto dal Senato all'articolo 8, comma 2, vada interpretato in senso restrittivo come specificazione del fatto che il RIS «svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare»;
la riduzione da dodici a otto del numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica possa assicurare una ancor più elevata autorevolezza del Comitato stesso;
la disposizione di cui all'articolo 37, comma 5, che affida ai Presidenti di Camera e Senato il compito di determinare le risorse da destinare al funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in misura adeguata alle nuove funzioni ad esso assegnate dal provvedimento in esame, sia coerente con il rafforzamento dei poteri del Comitato medesimo;


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esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di modificare la denominazione dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, rispettivamente, in: «Agenzia informazioni per la sicurezza esterna» e «Agenzia informazioni per la sicurezza interna»;
valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere agli articoli 9, comma 2, lettera a), 40, comma 3, capoverso 1-quinquies, e 41, comma 1, il riferimento alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza.