IV Commissione - Resoconto di luned́ 30 luglio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 luglio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 14.40.

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
Testo unificato C. 445 Ascierto e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea PAPINI (Ulivo) relatore, ricorda che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 445 Ascierto e abbinate-B, recante: «Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato», limitatamente alle modifiche introdotte dal Senato.
Tali modifiche non hanno nel complesso alterato la struttura fondamentale ed i caratteri distintivi del disegno di legge approvato dalla Camera, intervenendo su specifici profili della disciplina, in taluni casi con aggiustamenti di carattere prevalentemente formale e, in altri, con innovazioni di maggior rilievo.
Sottolinea che, nel corso della sua esposizione esaminerà tali modifiche con riferimento a ciascuno dei sei Capi in cui si articola il provvedimento, prestando particolare attenzione ai profili di competenza della IV Commissione.
Segnala che le principali modifiche introdotte al Capo 1, concernente la «struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica» (articoli da 1 a 9), riguardano la definizione delle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, la denominazione dei nuovi servizi di informazione e sicurezza, i rapporti tra i vertici delle Agenzie di informazione e gli organi di direzione politica, le attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. (DIS), i compiti del reparto di informazione e sicurezza.
Per quanto riguarda la definizione delle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, rammenta che all'articolo 1, comma 2, è stato soppresso l'inciso volto a


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precisare che il Presidente del Consiglio - nell'esercizio delle funzioni attribuitegli in materia di apposizione, tutela e conferma dell'opposizione del segreto di Stato - opera in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza. Nel provvedimento sono stati quindi conseguentemente soppressi altri riferimenti relativi all'attribuzione di tale qualifica al Presidente del Consiglio (si trattava, in particolare dell'articolo 14, comma 1, capoverso articolo 118-bis, dell'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 256-bis, e dell'articolo 42, comma 7). Si segnala che in altre parti del testo tuttavia permane il riferimento alle attribuzioni del Presidente del Consiglio in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (articoli 9, comma 2, lettera a), 40, comma 3, capoverso 1-quinquies, e 41, comma 1).
Per quanto attiene ai nuovi servizi di informazione, ricorda che essi non sono più identificati come Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), bensì, rispettivamente, come Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Tale modifica - come si legge nella relazione presentata dalla 1a Commissione del Senato - ha anche il fine di uniformare la denominazione dei servizi a quella utilizzata da parte di analoghe esperienze straniere.
Segnala che, sebbene in tale nuova denominazione non si faccia più riferimento ad un'attività avente ad oggetto «informazioni per la sicurezza» - così da collegare inscindibilmente l'attività informativa a quella di sicurezza - in altre parti del testo è stata invece sostituita correttamente la denominazione di «servizi di sicurezza», utilizzata in modo ricorrente nel testo approvato dalla Camera, con quella di «servizi di informazione per la sicurezza».
Quanto ai rapporti tra i vertici delle Agenzie di informazione e gli organi di direzione politica, il testo approvato dal Senato, pur continuando a prevedere che i direttori delle Agenzie riferiscano costantemente della propria attività al Presidente del Consiglio o all'Autorità delegata attraverso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), stabilisce tuttavia agli articoli 6, comma 8, e al 7, comma 8, che - in casi di urgenza o in presenza di particolari circostanze - essi possono riferire direttamente al Presidente del Consiglio, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS.
Con riferimento alle attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), osserva che le modifiche approvate dal Senato hanno in particolare previsto una limitazione al potere di acquisire informazioni dalle Forze di polizia, qualora tali informazioni si riferiscano a indagini di polizia giudiziaria coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale.
Nel testo in esame infatti si prevede, agli articoli 4, comma 4, e 12, comma 2 che, in questi casi, le informazioni richieste dal DIS nell'esercizio delle sue competenze, in materia di elaborazione di analisi strategiche e di coordinamento informativo tra i servizi e le Forze di polizia stesse, possano essere acquisite solo con il nulla osta dell'autorità giudiziaria, che può comunque trasmettere atti e informazioni anche di propria iniziativa.
Con riferimento ai compiti del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS), osserva che il testo approvato dal Senato precisa che, nell'ambito dei compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare ad esso affidati ai sensi dell'articolo articolo 8, comma 2, rientra in particolare «ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero». Ricorda che, in merito al collegamento tra RIS e il SIE (ora AISE), la Commissione Difesa, nel parere espresso in prima lettura nella seduta del 1o febbraio 2007, aveva posto una condizione secondo la quale la natura di tale collegamento doveva essere puntualmente esplicitata, «al fine di escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica». In proposito, ritiene opportuno sottolineare come l'inciso concernente le


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attività del RIS introdotto dal Senato vada interpretato in senso restrittivo come specificazione, del fatto che il RIS «svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare».
Rammenta che le modifiche introdotte al Capo II, recante disposizioni organizzative (articoli da 9 a 16), riguardano i poteri di acquisizione di informazioni da parte delle Agenzie di intelligence. In particolare, l'articolo 13, comma 3 prevede che le disposizioni attualmente vigenti volte a consentire intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni da parte dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale trovino applicazione anche con riferimento alla prevenzione di attività della criminalità di tipo mafioso.
Segnala che una indicazione in tal senso era stata formulata dal direttore del SISDE, prefetto Franco Gabrielli, nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta in materia di servizi di informazione per la sicurezza dalla 1a Commissione del Senato.
Rileva che le modifiche introdotte al Capo III, concernente le garanzie funzionali, lo stato giuridico del personale e le norme di contabilità (articoli da 17 a 29), riguardano alcuni aggiustamenti alla disciplina delle garanzie funzionali, la disciplina del personale e le procedure di controllo contabile e di legittimità.
Per quanto riguarda le garanzie funzionali, osserva che le modifiche si riferiscono:
all'articolo 18, comma 2, nella parte in cui si stabilisce che la richiesta di autorizzazione di condotte previste dalla legge come reato alle quali possa applicarsi la speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 17 , formulata dai direttori dei servizi di informazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio o all'Autorità delegata, informando il DIS e non più tramite il DIS, come era previsto nel testo approvato dalla Camera; analoga procedura, che prevede solo un'informativa al DIS e non più un suo ruolo di intermediazione, è prevista dal comma 4 del medesimo articolo 18 per i casi di assoluta urgenza;
all'articolo 18, comma 5, laddove viene precisato che la ratifica da parte del Presidente del Consiglio o dell'Autorità delegata delle autorizzazioni di condotte astrattamente criminose rilasciate da parte dei direttori delle Agenzie nei casi di assoluta urgenza debba avvenire entro il termine di 10 giorni.
agli articoli 24, comma 1, e 25, comma 1, nella parte in cui si è precisato che il rilascio da parte del direttore generale del DIS delle autorizzazioni all'utilizzo di identità di copertura e all'esercizio di attività economiche simulate avvenga su proposta dei direttori dei servizi;
all'articolo 28, comma 7, laddove si prevede una disciplina più analitica degli esiti delle pronunce della Corte Costituzionale relative ad eventuali conflitti di attribuzioni sorti a seguito dell'opposizione del segreto di Stato in relazione a comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS o ai servizi di sicurezza. La disciplina, riprendendo testualmente quella prevista in via generale per l'opposizione del segreto di Stato, stabilisce che, qualora la Corte ritenga insussistente il segreto, il Presidente del Consiglio non possa più opporlo con riferimento al medesimo oggetto, mentre nel caso in cui il segreto sia dichiarato esistente, l'Autorità giudiziaria non possa acquisire o utilizzare gli atti o i documenti sui quali sia stato opposto il segreto.

Per quanto riguarda la disciplina del personale, osserva altresì che le modifiche si riferiscono:
all'articolo 21, comma 1, nella parte in cui si precisa che il regolamento chiamato a disciplinare il contingente del personale addetto al DIS e delle Agenzie debba garantire l'unitarietà della gestione di tale personale;
all'articolo 21, comma 6, laddove è stata soppressa la parametrazione del trattamento


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economico del personale delle Agenzie di intelligence e del DIS a quello spettante al personale delle Forze di polizia. In base a tale modifica, quindi, il regolamento previsto dall'articolo 21 provvederà ad individuare il trattamento economico onnicomprensivo, nelle sue diverse componenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 21, comma 7, nella parte in cui si è precisato che l'esclusione del mantenimento del trattamento economico maturato alle dipendenze dei servizi non si applica solo nel caso di rientro del dipendente presso l'amministrazione di appartenenza, ma anche nel caso di trasferimento presso una diversa amministrazione pubblica;
all'articolo 21, comma 11, laddove sono stati ulteriormente specificati i casi di esclusione dall'impiego alle dipendenze dei servizi di informazione, nel senso che si è precisato, da un lato, che il divieto di assunzione o di impiego delle categorie ivi previste, si riferisce anche ai rapporti di carattere saltuario e, dall'altro, che il divieto di assunzione o impiego di ministri di confessioni religiose sia assoluto e non si riferisca, come nel testo approvato dalla Camera, ai soli ministri di confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento italiano.

Con riferimento alle procedure di controllo contabile e di legittimità, all'articolo 29, comma 3, è stato previsto, in primo luogo, previsto che il regolamento di contabilità del DIS e delle Agenzie di intelligence sia approvato, sentito il Presidente della Corte dei Conti. In secondo luogo, è stato precisato che i componenti degli uffici distaccati della Corte dei Conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio, addetti ai controlli, siano designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei Conti e dal Presidente del Consiglio.
Segnala che le modifiche introdotte al Capo IV (articoli da 30 a 38), recante il controllo parlamentare, riguardano la disciplina del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. In primo luogo, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, il Comitato torna ad essere composto da quattro deputati e quattro senatori, come attualmente previsto per il Comitato parlamentare istituito dall'articolo 11 della legge n. 801 del 1977 (il Co.pa.co.), e non più da sei deputati e sei senatori, come previsto nel testo approvato dalla Camera. In proposito, ricordo che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri titolare della delega in materia di servizi segreti, Enrico Micheli, nel corso di un'audizione nell'ambito della citata indagine conoscitiva svolta dalla 1a Commissione del Senato mercoledì 13 giugno 2007, aveva evidenziato che il numero di componenti previsto per il Comitato parlamentare di controllo dal testo approvato dalla Camera era da considerarsi eccessivo, tenuto conto della necessità di assicurare il massimo della riservatezza sui lavori del Comitato stesso. Ricorda per altro che anche la Commissione Difesa, in sede di espressione del proprio parere in prima lettura, aveva segnalato l'esigenza di garantire ai componenti del Comitato la massima autorevolezza.
È stata inoltre introdotta una disposizione volta a rafforzare i poteri del Comitato in materia di acquisizione di informazioni, atti e documenti prodotti o custoditi da appartenenti al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e da organi o uffici della pubblica amministrazione. In particolare, l'articolo 31, comma 9, prevede ora una nuova fattispecie di inopponibilità dell'esigenza di riservatezza, per i casi nei quali il Comitato, esprimendosi all'unanimità, abbia disposto indagini sulla rispondenza ai compiti istituzionali dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione. In tali casi, non è opponibile al Comitato neppure il segreto di Stato. Infine, all'articolo 37, comma 5, prevede che le risorse da destinare al funzionamento dell'Organo parlamentare di controllo debbano essere determinate dai Presidenti di Camera e


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Senato in misura adeguata alle nuove funzioni ad esso assegnate dal provvedimento in esame.
Ricorda inoltre che le modifiche introdotte al Capo V, concernente la disciplina del segreto di Stato (articoli da 39 a 42), riguardano la soppressione dell'inciso, contenuto nell'articolo 39, comma 3, approvato dalla Camera, che escludeva la rilevanza, ai fini del segreto di Stato, della classifica di segretezza eventualmente attribuita ad informazioni, documentazione, attività, cose o luoghi la cui conoscenza da parte di soggetti non autorizzati possa ledere gravemente l'integrità della Repubblica.
Infine osserva che, le modifiche relative al Capo VI, concernente le disposizioni transitorie e finali (articoli da 43 a 46) riguardano, da un lato, l'articolo 44, comma 1, che esclude dal novero delle abrogazioni quelle concernenti le disposizioni dei decreti attuativi della legge n. 801 del 1977, riguardanti il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di sicurezza e, dall'altro l'articolo 45, comma 3, che prevede che le norme dettate dall'articolo 28 relative all'utilizzo di intercettazioni di comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS o ai servizi di informazione trovino applicazione solo con riferimento alle acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della legge.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (vedi allegato).

Il sottosegretario Marco VERZASCHI, pur rimettendosi alle valutazioni della Commissione, esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.