II Commissione - Resoconto di marted́ 31 luglio 2007


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo GAMBESCIA.

La seduta comincia alle 9.

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
C. 445/B, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Paolo GAMBESCIA, presidente e relatore, rileva che la Commissione si trova ad esaminare nuovamente il disegno di legge sui servizi di informazione e sicurezza dopo che il Senato ha apportato delle modifiche al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Tali modifiche non hanno nel complesso alterato la struttura fondamentale ed i caratteri distintivi del disegno di legge approvato dalla Camera, intervenendo su specifici profili della disciplina, in taluni casi con aggiustamenti di carattere prevalentemente formale e, in altri, con innovazioni di maggior rilievo.
Il Comitato permanente per i pareri verificherà la portata delle modifiche di competenza della Commissione Giustizia.
Per quanto attiene più in generale alle modifiche del Senato, si segnala in primo luogo che, con riferimento alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, all'articolo 1, comma 2, è stato soppresso l'inciso volto a precisare che il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni attribuitegli in materia di apposizione, tutela e conferma dell'opposizione del segreto di Stato opera in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza. La soppressione dell'inciso contenuto nell'articolo 1 parrebbe doversi ascrivere alla volontà di non attribuire espressamente nell'ambito del provvedimento la qualifica di Autorità nazionale per la sicurezza al Presidente del Consiglio dei ministri.
Per quanto attiene ai nuovi servizi di informazione istituiti dal provvedimento, il testo approvato dal Senato ne ha, in primo luogo, individuato (articolo 2) una diversa denominazione. Essi non sono quindi più identificati come Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), bensì come Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Quanto ai rapporti tra i vertici delle Agenzie di informazione e gli organi di direzione politica, il provvedimento in esame mitiga la previsione contenuta nel testo approvato dalla Camera volta ad


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escludere un rapporto diretto tra i direttori dei servizi ed il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro senza portafoglio o sottosegretario di Stato delegato all'esercizio delle funzioni non attribuite in via esclusiva al Presidente stesso.
Il testo approvato dal Senato, infatti, pur continuando a prevedere che i direttori delle agenzie riferiscano costantemente della propria attività al Presidente del Consiglio o all'Autorità delegata attraverso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), stabilisce tuttavia che - in casi di urgenza o in presenza di particolari circostanze - essi possono riferire direttamente al Presidente del Consiglio, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS (articoli 6, comma 8, e 7, comma 8).
Di competenza della Commissione Giustizia sono il comma 4 dell'articolo 4 e il comma 2 dell'articolo 12.
Con riferimento alle attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), le modifiche approvate dal Senato hanno in particolare previsto una limitazione al potere di acquisire informazioni dalle Forze di polizia, qualora tali informazioni si riferiscano a indagini di polizia giudiziaria coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329 del codice penale.
Nel testo in esame, infatti, si prevede (articolo 4, comma 4, e articolo 12, comma 2) che in questo caso le informazioni richieste dal DIS nell'esercizio delle sue competenze in materia di elaborazione di analisi strategiche e di coordinamento informativo tra i servizi e le Forze di polizia possano essere acquisite solo con il nulla osta dell'autorità giudiziaria, che può comunque trasmettere atti e informazioni anche di propria iniziativa.
La modifica introdotta fa peraltro espressamente salva la procedura prevista dall'articolo 14 del testo in esame, la quale - introducendo un nuovo articolo 118-bis nel codice di procedura penale - consente al Presidente del Consiglio dei ministri di acquisire dall'autorità giudiziaria atti ed informazioni indispensabili alle proprie funzioni in materia di sicurezza della Repubblica anche in deroga al segreto previsto per gli atti di indagine.
Sotto il profilo strutturale e organizzativo, sono state apportate alcune limitate innovazioni alla disciplina della Scuola di formazione istituita nell'ambito del DIS.
Con riferimento al ruolo del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS), che non rientra tra i componenti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica individuati dall'articolo 2 del provvedimento in esame, il testo approvato dal Senato precisa (articolo 8, comma 2), che nell'ambito dei compiti di carattere tecnico-militare ad esso affidati rientra in particolare l'attività informativa finalizzata alla tutela delle Forze armate operanti all'estero.
Una significativa innovazione è stata, quindi, introdotta con riferimento ai poteri di acquisizione di informazioni da parte delle Agenzie di intelligence.
Il comma 3 dell'articolo 13, inserito dal Senato, prevede infatti che le disposizioni attualmente vigenti volte a consentire intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni da parte dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale (articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005) trovino applicazione anche con riferimento alla prevenzione di attività della criminalità di tipo mafioso. Si tratta di una disposizione di estremo interesse in quanto amplia gli strumenti di contrasto alla mafia. Si ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare i direttori del SISMI e del SISDE a richiedere al Procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo (ovvero del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione), in relazione ad indagini su fatti di terrorismo ed eversione, l'autorizzazione ad effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice


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processuale penale. La disposizione deroga, quindi, sotto il profilo dei soggetti competenti a richiedere e a concedere l'autorizzazione ad effettuare le intercettazioni, alla disciplina del citato articolo 226, in cui si stabilisce che, per la prevenzione di reati di particolare gravità (la strage, il terrorismo, l'associazione mafiosa, il sequestro di persona, ecc.), l'autorizzazione alle intercettazioni sia concessa dal P.M. con decreto motivato, su richiesta del Ministro dell'interno (o dei delegati responsabili dei servizi centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza), nonché del questore o del comandante provinciale dell'arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Per i restanti profili, le disposizioni dell'articolo 226, sono dichiarate applicabili, in quanto compatibili; si fa riferimento, in particolare: alla durata massima delle intercettazioni, fissata in quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni; all'obbligo di redigere sintetico verbale delle operazioni svolte e di depositarlo presso la autorità giudiziaria che ha autorizzato le intercettazioni; quest'ultima, verificata la corrispondenza tra la autorizzazione e le attività compiute, dispone la immediata distruzione dei supporti e dei verbali; alla inutilizzabilità nell'ambito del procedimento penale, se non a fini investigativi, degli elementi acquisiti.
Nel campo delle garanzie funzionali, il Senato ha apportato alcuni aggiustamenti alla disciplina recata dal testo approvato dalla Camera. In particolare, all'articolo 18, comma 2, si stabilisce che la richiesta di autorizzazione di condotte previste dalla legge come reato alle quali possa applicarsi la speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 17, formulata dai direttori dei servizi di informazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio o all'Autorità delegata, informando il DIS e non più tramite il DIS, come era previsto nel testo approvato dalla Camera; analoga procedura, che prevede solo un'informativa al DIS e non più un suo ruolo di intermediazione, è stata introdotta anche al comma 4 del medesimo articolo 18 per i casi di assoluta urgenza; Al comma 5 del medesimo articolo 18 si è precisato che la ratifica da parte del Presidente del Consiglio o dell'Autorità delegata delle autorizzazioni di condotte astrattamente criminose rilasciate da parte dei direttori delle Agenzie nei casi di assoluta urgenza debba avvenire entro il termine di 10 giorni (il testo approvato dalla Camera non prevedeva invece alcun termine al riguardo).
Agli articoli 24, comma 1, e 25, comma 1, si è precisato che il rilascio da parte del direttore generale del DIS delle autorizzazioni all'utilizzo di identità di copertura e all'esercizio di attività economiche simulate avvenga su proposta dei direttori dei servizi.
All'articolo 28, comma 7, è stata introdotta una più analitica disciplina degli esiti delle pronunce della Corte Costituzionale relative ad eventuali conflitti di attribuzioni sorti a seguito dell'opposizione del segreto di Stato in relazione a comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS o ai servizi di sicurezza. La disciplina riprende testualmente quella prevista in via generale per l'opposizione del segreto di Stato dal comma 7 dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 del progetto in esame; in particolare, si stabilisce che, qualora la Corte ritenga insussistente il segreto, il Presidente del Consiglio non possa più opporlo con riferimento al medesimo oggetto, mentre nel caso in cui il segreto sia dichiarato esistente, l'Autorità giudiziaria non possa in alcun modo acquisire o utilizzare gli atti o i documenti sui quali sia stato opposto il segreto.
Vi sono poi alcune modifiche che riguardano la disciplina del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.
Innovazioni sono invece state apportate dall'altro ramo del Parlamento alla disciplina del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che nel nuovo sistema costituisce l'organo di controllo parlamentare sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. In primo luogo, a seguito delle modifiche


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introdotte al Senato (articolo 30, comma 1), il Comitato torna ad essere composto da quattro deputati e quattro senatori, come attualmente previsto per il Comitato parlamentare istituito dall'articolo 11 della legge n. 801 del 1997 (il Co.pa.co.), e non più da sei deputati e sei senatori, come previsto nel testo approvato da questo ramo del Parlamento al fine di ampliare la rappresentatività dell'organismo e di potenziarlo alla luce dell'incremento delle competenze ad esso attribuite. Se è vero che il numero di componenti previsto per il Comitato parlamentare di controllo dal testo approvato dalla Camera poteva apparire eccessivo, tenuto conto della necessità di assicurare il massimo della riservatezza sui lavori del Comitato stesso, è pur vero che ad un numero troppo ristretto potrebbe non corrispondere a quello dei gruppi parlamentari, facendo venir meno il principio di rappresentatività.
È stata inoltre introdotta una disposizione volta a rafforzare i poteri del Comitato in materia di acquisizione di informazioni, atti e documenti prodotti o custoditi da appartenenti al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e da organi o uffici della pubblica amministrazione.
In base alla procedura prevista dal provvedimento in esame, il destinatario della richiesta, quando ritenga che la rivelazione delle informazioni o del contenuto dei documenti sia tale da pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di componenti e collaboratori dei servizi, può opporre al Comitato l'esigenza di tutela della riservatezza. A fronte di tale opposizione, il Comitato può tuttavia insistere nella propria richiesta e, in tal caso, la questione è deferita al Presidente del Consiglio che, entro 30 giorni, decide sulla sussistenza dell'esigenza opposta.
Nel testo approvato dalla Camera si prevedeva che l'esigenza di riservatezza non potesse essere opposta al Comitato ovvero confermata solo in relazione ai fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. A seguito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento l'articolo 31, comma 9, prevede ora una nuova fattispecie di esclusione dell'opponibilità dell'esigenza di riservatezza, per i casi nei quali il Comitato, esprimendosi all'unanimità, abbia disposto indagini sulla rispondenza ai compiti istituzionali dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione.
In tali casi, sempre in conseguenza delle modifiche apportate dal Senato, non è opponibile al Comitato neppure il segreto di Stato.
Un'unica innovazione sostanziale ha riguardato la disciplina del segreto di Stato: il Senato ha soppresso l'inciso, contenuto nel testo dell'articolo 39, comma 3, del testo approvato dalla Camera, che escludeva la rilevanza ai fini del segreto di Stato della classifica di segretezza eventualmente attribuita ad informazioni, documentazione, attività, cose o luoghi la cui conoscenza da parte di soggetti non autorizzati possa ledere gravemente l'integrità della Repubblica.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.