Ratifica Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa (Nuovo testo C. 2267 Governo, approvato dal Senato).
La IV Commissione Difesa,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2267 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003»,
ritenuto che:
l'articolo 2-bis del citato nuovo testo risulti sostanzialmente conforme all'osservazione formulata dalla IV Commissione nella seduta del 18 luglio 2007;
tuttavia, tale articolo, a differenza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, anziché riferirsi ad «intese intergovernative», si riferisce ad «intese governative»;
valutata pertanto la necessità, al fine di evitare eventuali problemi interpretativi, di qualificare le «apposite intese» di cui all'articolo 2-bis del presente provvedimento in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni;
esprime:
con la seguente condizione:
all'articolo 2-bis, sia sostituita la parola: «governative» con la seguente: «intergovernative».
Ratifica Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa (Nuovo testo C. 2267 Governo, approvato dal Senato).
La IV Commissione Difesa,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2267 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003»,
ritenuto che:
l'articolo 2-bis del citato nuovo testo risulti sostanzialmente conforme all'osservazione formulata dalla IV Commissione nella seduta del 18 luglio 2007;
tuttavia, tale articolo, a differenza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, anziché riferirsi ad «intese intergovernative», si riferisce ad «intese governative»;
valutata pertanto la necessità, al fine di evitare eventuali problemi interpretativi, di qualificare le «apposite intese» di cui all'articolo 2-bis del presente provvedimento in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime:
con la seguente condizione:
all'articolo 2-bis, sia sostituita la parola: «governative per» con le seguenti: «intergovernative che dettagliano».