VI Commissione - Marted́ 31 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00248 Fluvi: Applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche della disciplina relativa al 5 per mille

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede, per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e per il finanziamento della ricerca scientifica e delle università, della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

l'articolo 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, nonché le modalità di riparto delle somme destinate dai contribuenti;
il 20 gennaio 2006 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22;
l'articolo 1, comma 337, della legge n. 266, alla lettera a), nella parte che riguarda come beneficiari le associazioni e fondazioni che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, cita esclusivamente, ed in maniera generica, le associazioni e fondazioni «riconosciute», senza precisare a quale tipo di norma si faccia riferimento, né, a maggior ragione, si parla di riconoscimento della personalità giuridica;
migliaia di persone di ogni età, ceto sociale e condizione umana praticano lo sport; lo sport è, dunque, di tutti: bisogna sviluppare una cultura del movimento come valore e come strumento di crescita umana; lo sport è un fenomeno sociale di enorme rilevanza: educa, stimola l'inclusione e la coesione sociale, è risorsa economica e veicolo di comunicazione;
le associazioni sportive dilettantistiche svolgono un ruolo sociale importante per la società, come strumento per l'educazione alla convivenza pacifica, per l'integrazione sociale e per la salute delle persone, dando la possibilità di praticare


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lo sport a migliaia di persone di ogni età e ceto sociale, garantendo l'utilizzo di impianti e attrezzature;
le associazioni sportive hanno vissuto negli ultimi anni notevoli difficoltà economiche, anche per una forte carenza di risorse e per la mancanza di un serio programma di sviluppo dello sport per tutti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per prevedere, tra i soggetti beneficiari del 5 per mille, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi.
(8-00079)«Fluvi, Froner, Strizzolo».


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
(Atto n. 119)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 119);
considerata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo, che costituisce uno degli interventi di riforma più incisivi sulla disciplina dei mercati finanziari;
rilevato come la direttiva costituisca un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato, di cui beneficeranno sia le imprese d'investimento sia gli investitori, in quanto rafforza, da un lato, gli strumenti di tutela degli investitori, ed accresce, dall'altro lato, il livello di concorrenzialità dei mercati finanziari;
rilevato, in particolare, come la direttiva consenta di migliorare notevolmente il livello di tutela dei risparmiatori, sia attraverso la definizione di diversi standard di protezione per i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate, sia mediante l'introduzione dell'obbligo, in capo all'intermediario, di valutare l'adeguatezza ed appropriatezza, rispetto alla situazione patrimoniale, alle conoscenze ed agli obiettivi di investimento del risparmiatore, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari forniti a quest'ultimo;
evidenziato come la direttiva consenta di favorire la creazione di un sistema maggiormente concorrenziale nell'ambito dei mercati finanziari, superando il principio della concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, ai quali si affiancheranno i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici;
rilevato come la direttiva consenta di incrementare il livello di trasparenza ed indipendenza dell'attività di consulenza, la quale viene inserita tra i servizi di investimento, prevedendo la costituzione di un apposito Albo, al quale potranno iscriversi persone fisiche in possesso di idonei requisiti patrimoniali e di professionalità, onorabilità e indipendenza;
evidenziato come la direttiva stabilisce l'obbligo, per le imprese di investimento, di definire e attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per gli ordini dei clienti, il miglior risultato possibile, sia al fine di tutelare l'interesse del cliente, sia al fine di rendere effettivo il regime concorrenziale tra le sedi di negoziazione, eliminando il presupposto secondo il quale il migliore risultato possibile degli ordini medesimi può essere ottenuto sui mercati regolamentati;
sottolineato come la direttiva affronti in termini articolati il problema dei conflitti di interesse in capo alle imprese di investimento, imponendo a queste ultime di elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, al fine di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo dell'interesse dei clienti, di definire le procedure da seguire e le misure da adottare


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per gestire tali conflitti, e di informare chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti stessi;
evidenziata l'esigenza di provvedere tempestivamente all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 2004/39/CE, il cui termine di recepimento scade il 1o novembre prossimo, in quanto il mancato o tardivo recepimento della direttiva stessa da parte di alcuni Stati membri determinerebbe un vulnus nel processo di creazione di un efficiente mercato finanziario a livello europeo;
considerato come la stessa Commissione europea abbia segnalato l'esigenza che il recepimento delle previsioni contenute nella direttiva avvenga in tempi tali da riconoscere agli operatori del settore un congruo intervallo tra l'approvazione delle norme e la loro entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento alla nuova disciplina;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda il Governo a differire il termine del 31 marzo 2008, di cui all'articolo 19, comma 13, dello schema di decreto, entro il quale i soggetti abilitati adeguano alle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto i contratti in essere al 1o novembre 2007, prevedendo che tale termine sia fissato in nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, al fine di consentire agli intermediari di assolvere agli adempimenti richiesti in relazione a tale adeguamento, anche alla luce della segnalazione, effettuata dalla stessa Commissione europea, circa il fatto che gli operatori del settore devono poter disporre di un lasso di tempo congruo, tra l'approvazione delle norme e la loro entrata in vigore, per adeguarsi alla nuova disciplina;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla formulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, comprendendo, nel novero dei «soggetti abilitati», anche quella di analista finanziario, che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva, costituisce un soggetto rilevante il quale produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
b) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e), dello schema di decreto, laddove si introduce, tra l'altro, un nuovo comma 2-sexies nel corpo dell'articolo 6 del TUF, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i criteri di identificazione dei clienti professionali pubblici, si segnala l'opportunità che, in quella sede, si predispongano adeguate tutele al fine di evitare un utilizzo distorto degli strumenti finanziari derivati da parte degli enti locali e di altri organismi pubblici, prevedendo in particolare, per tali soggetti, idonee forme di monitoraggio circa l'utilizzo da parte loro di strumenti derivati;
c) con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto dell'articolo 18 del TUF, nel senso di consentire agli operatori energetici la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci o strumenti derivati su merci, di concludere contratti finanziari derivati su prodotti energetici per conto proprio, anche senza l'obbligo di ricorrere ai mercati regolamentati, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 1, del TUF;
d) con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, che inserisce un nuovo articolo 18-bis nel corpo del TUF, relativamente alla disciplina dei consulenti finanziari, valuti il Governo l'opportunità di definire uno specifico regime transitorio applicabile alle persone fisiche che già svolgono, all'entrata in vigore del decreto legislativo, l'attività di consulenza finanziaria;


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e) con riferimento alla formulazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, il quale, inserendo una nuova lettera e-bis) nel comma 2 dell'articolo 33 del TUF, consente alle società di gestione del risparmio (SGR) di commercializzare azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), valuti il Governo l'opportunità di precisare che le azioni o quote commercializzate possono essere emesse anche da OICR istituiti o gestiti da altre SGR, al fine di armonizzare tale previsione con le Linee guida del Committee of European Securities Regulators;
f) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, di cui all'articolo 13 del TUF ed all'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di specificare, in armonia con il disposto dell'articolo 9 della direttiva 2004/39/CE, che le assemblee dei soci delle banche e delle imprese di investimento, prima di poter deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di misura di prevenzione o cautelare, devono attendere il deposito delle motivazioni della sentenza o, in mancanza del deposito, la decorrenza di un periodo non inferiore a 45 giorni, e devono inoltre motivare analiticamente le deliberazioni nelle quali si dispone il reintegro;
g) valuti il Governo l'esigenza di realizzare quanto prima gli interventi di armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie contenuti nel disegno di legge C. 1762, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, in particolare superando l'attuale disparità di trattamento tra i fondi comuni italiani ed i fondi comuni esteri, che costituisce un ulteriore elemento di difficoltà per l'industria nazionale del risparmio gestito, la quale sta attraversando da tempo una fase congiunturale di grave criticità, motivata peraltro principalmente da elementi di debolezza insiti nelle caratteristiche strutturali di tale settore;
h) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il regime tributario dei contratti di borsa, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come modificato dal decreto legislativo n. 435 del 1997, alla luce del principio di superamento della concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, sancito dalla direttiva 2004/39/CE, al fine di eliminare il trattamento tributario deteriore finora riservato ai contratti di borsa non conclusi nei mercati regolamentati.