VII Commissione - Marted́ 31 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. C. 2937 Governo, approvato dalla 12a Commissione del Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 2937, recante «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», approvato in sede deliberante dalla 12a Commissione del Senato nella seduta del 19 luglio;
premesso che il provvedimento in esame interviene in particolare sul sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che al fine di garantire lo svolgimento dell'indicata attività le regioni e le province autonome assumono le iniziative idonee ad assicurare che presso le strutture del Servizio sanitario nazionale siano realizzati gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a rendere disponibili i locali destinati a tale attività;
tenuto conto che si prevede che le regioni e le province autonome individuano ed attuano le misure finalizzate a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria in particolare del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
rilevato che appare necessario garantire che i docenti universitari impegnati nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari non pretermettano l'attività di assistenza collegata alla ricerca e alla didattica all'esercizio dell'attività privata;
considerato, altresì, che risulta necessario rendere più cogente il riallineamento dei tempi reali di risposta al momento delle prenotazioni delle prestazioni, in modo da garantire che il cittadino non percepisca l'attività intramuraria a pagamento come favorita rispetto all'attività svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari;
tenuto conto, inoltre, che appare necessario che la revoca o la destituzione del direttore d'azienda ospedaliera universitaria o di policlinico universitario avvenga, come per la procedura di nomina, d'intesa con il Rettore dell'università competente;
evidenziato che il provvedimento in esame investe in maniera rilevante competenze del Ministro dell'università e della ricerca, per cui appare necessario prevederne la competenza in materia di presentazione della relazione del Governo al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) in riferimento all'articolo 1, comma 2, appare necessario prevedere che


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il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria del personale universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sia definito secondo parametri stabiliti in appositi schemi tipo di convenzione tra regioni e università concordati con il Ministero dell'università e della ricerca;
b) si preveda espressamente, per il personale universitario, che l'attività di assistenza collegata alla ricerca e alla didattica svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari non sia in alcun modo penalizzata dall'esercizio di quella privata;
c) sia stabilito, inoltre, in modo tassativo che il riallineamento dei tempi reali di risposta al momento delle prenotazioni delle prestazioni, avvenga in modo tale da garantire che l'attività intramuraria a pagamento non sia favorita rispetto all'attività svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari;
d) si preveda, altresì, che la revoca o la destituzione del direttore generale d'azienda ospedaliera universitaria o di policlinico universitario sia definita, come quella di nomina, d'intesa con il Rettore dell'università competente;
e) sia previsto, infine, che le relazioni del Governo al Parlamento sull'attuazione della normativa indicata siano adottate d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. C. 2937 Governo, approvato dalla 12a Commissione del Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 2937, recante «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», approvato in sede deliberante dalla 12a Commissione del Senato nella seduta del 19 luglio;
premesso che il provvedimento in esame interviene in particolare sul sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che al fine di garantire lo svolgimento dell'indicata attività le regioni e le province autonome assumono le iniziative idonee ad assicurare che presso le strutture del Servizio sanitario nazionale siano realizzati gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a rendere disponibili i locali destinati a tale attività;
tenuto conto che si prevede che le regioni e le province autonome individuano ed attuano le misure finalizzate a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria in particolare del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
rilevato che appare necessario garantire che i docenti universitari impegnati nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari non pretermettano l'attività di assistenza collegata alla ricerca e alla didattica all'esercizio dell'attività privata;
considerato, altresì, che risulta necessario rendere più cogente il riallineamento dei tempi reali di risposta al momento delle prenotazioni delle prestazioni, in modo da garantire che il cittadino non percepisca l'attività intramuraria a pagamento come favorita rispetto all'attività svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari;
tenuto conto, inoltre, che appare necessario che la revoca o la destituzione del direttore d'azienda ospedaliera universitaria o di policlinico universitario avvenga, come per la procedura di nomina, d'intesa con il Rettore dell'università competente;
evidenziato che il provvedimento in esame investe in maniera rilevante competenze del Ministro dell'università e della ricerca, per cui appare necessario prevederne la competenza in materia di presentazione della relazione del Governo al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) in riferimento all'articolo 1, comma 2, appare necessario prevedere che il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale


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intramuraria del personale universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, sia definito secondo parametri stabiliti in appositi schemi tipo di convenzione tra regioni e università concordati con il Ministero dell'università e della ricerca;
b) si preveda espressamente, per il personale universitario, che l'attività di assistenza collegata alla ricerca e alla didattica svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari non sia in alcun modo penalizzata dall'esercizio di quella privata;
c) sia stabilito, inoltre, in modo tassativo che il riallineamento dei tempi reali di risposta al momento delle prenotazioni delle prestazioni, avvenga in modo tale da garantire che l'attività intramuraria a pagamento non sia favorita rispetto all'attività svolta nelle aziende ospedaliere universitarie e nei policlinici universitari;
d) si preveda, altresì, che la revoca o la destituzione del direttore generale d'azienda ospedaliera universitaria o di policlinico universitario sia definita, come quella di nomina, d'intesa con il Rettore dell'università competente;
e) sia previsto, infine, che le relazioni del Governo al Parlamento sull'attuazione della normativa indicata siano adottate d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca.