X Commissione - Resoconto di marted́ 31 luglio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica Accordo Italia-Cipro di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.
C. 2691 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, ricorda che l'Accordo tra Italia e Cipro sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, si inquadra nel nuovo livello di rapporti bilaterali conseguente all'ingresso di Cipro nell'Unione europea, avvenuto nel 2004: infatti l'Accordo sostituisce il precedente Accordo bilaterale di cooperazione culturale firmato nel 1973.
Insieme al testo dell'Accordo, che si compone di un preambolo,18 articoli e un Annesso, è all'esame della Commissione anche uno Scambio di note verbali del 23 ottobre e 3 novembre 2006.
Gli articoli 1 e 2 contengono una spiegazione delle finalità dell'Accordo, nonché dei settori nei quali è prevista la reciproca collaborazione. Oltre alla cooperazione bilaterale, è previsto che le due Parti favoriscano forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. Per quanto concerne i principali settori di collaborazione previsti essi sono: arte e cultura, tutela e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche; istruzione a tutti i livelli, professionale, secondaria e universitaria; cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, nonché scambi giovanili; ricerca scientifica, tecnologica e ambientale.
Gli articoli da 3 a 14 specificano nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori previsti dall'Accordo: per quanto concerne il campo dell'istruzione, le istituzioni scolastiche e universitarie delle due Parti collaboreranno al fine di scambiarsi


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informazioni sulle metodiche, materiali didattici e sui programmi in uso, nonché docenti ed esperti. A un livello superiore si porranno gli scambi di docenti universitari e ricercatori, connessi alla realizzazione di comuni progetti di ricerca tra le Parti. Nel quadro della realizzazione dello Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore sarà dato un ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria.
Nel settore artistico-culturale verrà favorita l'organizzazione di manifestazioni e di esposizioni, nonché la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali e artistici, mediante l'organizzazione di spettacoli e tournée di compagnie teatrali. In questo ambito rientra anche la prevista cooperazione tra gli enti teatrali e lirici e le rispettive istituzioni musicali.
Lo scambio di informazioni, di documenti, di esperti sarà altresì strumento principale della cooperazione bilaterale nel settore degli archivi, delle biblioteche e musei.
Per quanto riguarda la collaborazione scientifica e tecnologica, - che riguarda direttamente la competenza della X Commissione - essa verrà promossa sviluppando i rapporti congiunti tra gli organismi, le università e i centri di ricerca in Italia e a Cipro, e ciò coinvolgendo anche istituzioni a carattere privato. La collaborazione dovrà prevedere la realizzazione congiunta di progetti di studio di ricerca, nonché di formazione, nelle aree di reciproco interesse; le visite di personale scientifico e tecnico; l'organizzazione comune di conferenze e seminari di argomento scientifico e tecnologico.
È prevista la concessione da entrambe le Parti di borse di studio per condurre attività a livello universitario o post-universitario in accademie, enti di ricerca o conservatori.
Verrà anche dato impulso allo scambio di informazioni e di esperienze per quanto concerne le attività giovanili. Si procederà inoltre allo scambio di programmi culturali e cinematografici tra le rispettive istituzioni competenti. Anche nel campo dello sport verrà incoraggiata la reciproca collaborazione. È altresì previsto l'impegno delle Parti a favorire scambi e collaborazione fra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi.
Per quanto concerne l'archeologia, le Parti favoriranno la cooperazione tanto per quanto riguarda ricerca e scavi, quanto rispetto alla conservazione e restauro, anche qui attraverso lo scambio di informazioni e di esperti. La tutela del patrimonio culturale si estende a una stretta collaborazione nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, e ogni altro oggetto di interesse artistico o antropologico, anche mediante iniziative congiunte per la formazione del personale addetto. La collaborazione tra le Parti avverrà conformemente alle due Convenzioni dell'UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), e dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995). Per quanto riguarda invece i profili della protezione del patrimonio culturale, le Parti daranno impulso allo studio e alla documentazione in merito all'applicazione della Convenzione dell'UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (1972). A tal proposito, ricorda che sia l'Italia che Cipro sono Parti di tutte le Convenzioni sopra citate.
L'articolo 16 istituisce una Commissione mista mediante la quale le Parti procederanno a esaminare i progressi della cooperazione bilaterale e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti stabiliranno attraverso i canali diplomatici.
Gli articoli 17 e 18 riportano le clausole finali dell'Accordo, alla cui entrata in vigore sarà abrogato, come già detto, l'Accordo italo-cipriota di cooperazione culturale del 29 giugno 1973. La durata dell'Accordo in esame è illimitata, ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.


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L'Annesso all'Accordo riguarda i diritti di proprietà intellettuale-materia di competenza della nostra Commissione- e prevede che ciascun contributo scientifico fornito da una delle Parti rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre per quanto concerne i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell'attuazione dell'Accordo in esame, il diritto di proprietà intellettuale apparterrà ad entrambe le Parti congiuntamente, e ognuna di esse potrà utilizzarlo per scopi di ricerca e sviluppo senza dover corrispondere alcuna royalty, ma se esso verrà utilizzato per scopi commerciali, occorrerà il consenso scritto dell'altra Parte contraente.
Per quanto infine concerne lo Scambio di note verbali, esso ha il mero scopo della correzione di un errore materiale nella versione inglese originale dell'Accordo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo.
C. 2540 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe TREPICCIONE (Verdi), relatore, ricorda che la Convenzione Quadro sul Controllo del Tabacco (FCTC) è stata adottata il 21 maggio 2003 durante la 56a sessione dell'Assemblea dell'OMS, dopo circa quattro anni di trattative, e costituisce il primo strumento internazionale vincolante sulla salute, negoziato sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Entrata in vigore il 27 febbraio 2005, essa fornisce agli Stati parte gli strumenti di base per attuare una corretta politica di controllo del tabacco.
Le disposizioni fondamentali prevedono: il divieto totale di pubblicizzare, promuovere e sponsorizzare il tabacco; l'obbligo di apporre avvisi sui rischi del tabacco sulle confezioni che coprano almeno il 30 per cento della superficie della confezione stessa; il divieto dell'uso di termini fuorvianti o ingannevoli come «light» e «mild», che possono creare confusione nel consumatore; la protezione dei cittadini dall'esposizione al fumo nei posti di lavoro, sui mezzi di trasporto pubblico e nei locali pubblici; l'adozione di misure volte a eliminare la fabbricazione illegale di sigarette e il contrabbando; l'aumento delle tasse sul tabacco.
La Convenzione è formata da un Preambolo e da 38 articoli raggruppati in undici Parti.
Nella Parte introduttiva (Parte I), vengono dapprima definiti i termini e viene poi chiarito che la Convenzione fornisce un quadro di base e che gli Stati parte possono adottare al loro interno misure più restrittive di quelle in essa contenute, nonché stipulare accordi bilaterali o multilaterali sulla stessa materia, a condizione che essi siano compatibili con la Convenzione OMS.
La Parte II delinea l'obiettivo della Convenzione, cioè la protezione delle generazioni, anche future, dai rischi derivanti dal consumo o dall'esposizione al tabacco, offrendo un quadro per l'attuazione di misure di lotta al tabagismo.
Vengono poi elencati i principi direttivi ai quali gli Stati parte si debbono uniformare. Tra di essi, la necessità di una informazione capillare sui danni alla salute, anche mortali, e sulla assuefazione da tabacco, nonché l'importanza di adottare misure di contrasto e di protezione della salute fortemente sostenute a livello politico. Tali misure devono favorire la prevenzione del consumo e la promozione della disassuefazione, la partecipazione degli individui e delle comunità ai programmi di controllo del tabagismo e, naturalmente, la protezione dal fumo passivo.
La Parte III è dedicata alle misure relative alla riduzione della domanda di


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tabacco, che possono essere di natura finanziaria e fiscale (tra le quali, eventualmente, l'aumento dei prezzi o, nel caso di viaggiatori internazionali, la restrizione della vendita in esenzione da dazi) ma anche di natura non finanziaria.
Le Parti adottano, tra l'altro, misure a tutela del fumo passivo, direttive per i controlli e le analisi della composizione dei prodotti del tabacco, misure legislative sulle informazioni riguardo il contenuto, che devono apparire sulle confezioni dei prodotti del tabacco. Le confezioni, inoltre, non devono in alcun modo costituire mezzo di promozione del prodotto e hanno l'obbligo di recare una comunicazione che renda il consumatore consapevole dei rischi che il consumo di tabacco comporta.
La Convenzione ritiene che la prevenzione non possa prescindere dalla realizzazione di programmi di informazione e di educazione sui rischi per la salute, e sull'importanza di adottare stili di vita più sani. Tali programmi sono rivolti in primis agli operatori sanitari, ma anche agli operatori sociali, agli educatori, agli esperti di comunicazione e, più in generale, alla popolazione interessata.
La Convenzione prevede inoltre che le Parti si adoperino - e ciò attiene più specificamente alle competenze della nostra Commissione - per la riduzione immediata della pubblicità e di ogni forma di sponsorizzazione, con l'obiettivo di giungere ad un divieto totale di esse nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore.
Viene promossa altresì l'elaborazione e la diffusione di linee guida, basate sull'evidenza scientifica, sulla disassuefazione dal tabacco, e l'adozione di programmi di sostegno per aiutare i cittadini a smettere di fumare.
La Parte IV contempla le misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco.
Viene ritenuta di fondamentale importanza l'adozione di misure per il contrasto del commercio illegale nelle sue varie forme: contrabbando, produzione illegale e contraffazione dei prodotti del tabacco. Tra le misure suggerite, la realizzazione di un sistema efficace di individuazione e di tracciabilità di questi prodotti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di leggi nazionali in questo settore.
La Convenzione impegna inoltre le Parti ad adottare misure per vietare sia la vendita di prodotti del tabacco ai minori, sia la vendita da parte di minori; invita inoltre le Parti a promuovere alternative valide per i lavoratori del settore del tabacco.
La Convenzione (Parte V) promuove la tutela dell'ambiente e della salute delle persone in relazione alle attività di coltivazione e di manifattura del tabacco.
La Parte VI, in materia di responsabilità, impegna le Parti ad adottare provvedimenti legislativi in materia di responsabilità civile e penale, compresi eventuali risarcimenti.
La Parte VII riguarda la cooperazione scientifica e tecnica e la comunicazione di informazioni.
Le Parti si impegnano a sviluppare e a coordinare - a livello nazionale, internazionale e regionale - programmi di ricerca e di valutazione sulle conseguenze del consumo e dell'esposizione al fumo di tabacco e sulla possibilità di sviluppare colture alternative. Le Parti sono incoraggiate a sviluppare sistemi di sorveglianza epidemiologica sul consumo di tabacco e i relativi indicatori sociali economici e sanitari e a cooperare con l'OMS per l'elaborazione di specifiche linee guida per la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati di sorveglianza.
La Parte VIII contiene le disposizioni istituzionali e quelle relative alla risorse finanziarie.
Organi della Convenzione sono la Conferenza delle Parti e il Segretariato. La Conferenza delle Parti, che ha tra gli altri compiti quello di esaminare l'applicazione della Convenzione, si è riunita per la prima volta dal 6 al 16 febbraio 2006, ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della Convenzione stessa, come previsto dall'articolo 23. Vengono poi delineate le funzioni del Segretariato che al momento, tuttavia, non è ancora stato designato dalla Conferenza delle Parti. In sua sostituzione funziona un Segretariato ad interim che,


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fin dal momento dell'adozione della FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), ha lavorato prevalentemente nella direzione di assicurare il maggior numero di adesioni alla Convenzione.
Quanto agli aspetti finanziari, le Parti si impegnano a sostenere finanziariamente i loro programmi nazionali di lotta contro il tabagismo e ad incoraggiare l'uso e la promozione delle forme di finanziamento già esistenti per lo sviluppo di programmi per la lotta contro il tabagismo.
Le eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione saranno risolte in via amichevole, anche ricorrendo a mediatori terzi o alla conciliazione. Le Parti possono dichiarare di accettare come vincolante il fatto di sottoporre le controversie ad un tribunale arbitrale ad hoc, se è fallita la composizione per via amichevole (Parte IX).
Nella Parte X si esaminano le procedure per emendare la Convenzione, mentre la Parte XI contiene le clausole finali riguardanti la firma, la ratifica e l'entrata in vigore. Le Parti, inoltre, possono proporre alla Conferenza delle Parti protocolli su temi specifici, che saranno vincolanti solo per le Parti che vi aderiranno.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.