XI Commissione - Marted́ 31 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (C. 445 e abb./B, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 445 e abb./B, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato;
valutate favorevolmente le modifiche introdotte dal provvedimento in esame,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici (C. 73 Volontè, C. 118 Cordoni e C. 1697 Rossi Gasparrini)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE


Art. 1.
(Attività di informazione e di educazione).

1. All'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro della salute una relazione sulle attività realizzate ai sensi del comma 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione di cui al comma 3».


Art. 2.
(Assicurazione obbligatoria).

1. All'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL mediante il comitato di cui all'articolo 10 e mediante le proprie strutture organizzative»;
b) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite con le seguenti: «70 anni»;
c) al comma 4, primo periodo, la parola: «27» è sostituito con la seguente: «25».


Art. 3.
(Premi assicurativi).

1. All'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1) titolarità di redditi lordi propri non superiori a 6.713,98 euro annui;
2) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a 11.271 euro annui»;
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o mediante i sistemi previsti dal comitato amministratore di cui all'articolo 10 o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione».


Art. 4.
(Fondo autonomo speciale).

1. All'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Fondo è gestito dal comitato amministratore»;


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b) al comma 3, l'alinea è sostituito con il seguente:
«3. Il comitato amministratore, oltre ad esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti:»;
c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito con il seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate da parte del Ministero della salute per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».


Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.562.500 per l'anno 2007 e in euro 3.125.000 annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.