Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 31 luglio 2007


Pag. 139

ALLEGATO

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 81/2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria
S. 1739 Governo, approvato dalla Camera

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 5a Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, su cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere contrario alla V Commissione Bilancio della Camera in data 11 luglio 2007;
rilevato che il provvedimento reca misure urgenti in materia finanziaria, disponendo l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine di far fronte a talune criticità riscontrate sul versante della spesa pubblica, suscettibili di ingenerare difficoltà operative alle amministrazioni centrali ed agli enti locali, nonché per assicurare le risorse necessarie alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace ed intervenire a sostegno di specifici settori dell'economia;
evidenziato che il provvedimento d'urgenza interviene su profili riguardanti prevalentemente il sistema tributario dello Stato e la perequazione delle risorse finanziarie, settori afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che l'articolo 1-bis del testo in esame, introdotto dalla Camera, esclude dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2007 le spese sostenute dai comuni a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza;
rilevato che l'articolo 2 del provvedimento consente agli enti locali che nel triennio 2004-2006 abbiano rispettato il patto di stabilità interno di non computare, tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità stesso, le spese di investimento che nell'anno 2007 vengono finanziate mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione; e che l'articolo 3 interviene sulla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni a compensazione di incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006;
apprezzate le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 2 del decreto-legge, in virtù delle quali si eleva, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, la quota dell'avanzo di amministrazione non computabile tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
valutata l'integrazione apportata dalla Camera al comma 1 dell'articolo 3 del testo in esame, per la quale si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto; manifestate tuttavia riserve sul restante contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, segnatamente nella parte in


Pag. 140

cui, al comma 2, prescrive che i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni siano ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000, nonché in relazione alla previsione di cui al comma 5 per la quale i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
apprezzato quanto statuito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, in esito alle modifiche apportate dalla Camera, ove si istituisce un fondo di 20 milioni di euro destinato a finanziare interventi in favore delle zone confinanti fra le regioni, di cui 14 milioni di euro da assegnare ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera, si istituisce altresì, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra diciotto e quaranta anni, un apposito Fondo rotativo finalizzato al rilascio, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari;
considerata l'esigenza di attivare una adeguata concertazione con il sistema delle autonomie territoriali in fase di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, segnatamente in relazione a quanto previsto dal suddetto l'articolo 15, comma 6, in ordine al Fondo rotativo per l'accesso al credito per i giovani;
rilevata l'opportunità che possano essere contemplate, anche con successivi interventi normativi, specifiche misure compensative a favore dei comuni cui si applica la disciplina recata dalle previsioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto-legge, eventualmente mediante l'utilizzo di risorse che dovessero derivare da ulteriori maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE