XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 1° agosto 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o agosto 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il viceministro ai Trasporti, Cesare De Piccoli.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, alle licenze delle imprese ferroviarie, alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, alla certificazione di sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
Atto n. 116.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).


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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 luglio 2007.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che nella seduta del 25 luglio scorso la Commissione ha dato inizio all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, alle licenze delle imprese ferroviarie, alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, alla certificazione di sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
In quella sede, il dibattito ha fatto emergere alcune diffuse preoccupazioni relative principalmente allo stato generale delle nostre ferrovie, sotto lo specifico profilo della sicurezza degli utenti, delle stazioni e persino del rispetto delle norme sanitarie nei nostri treni.
In particolare, gli interventi dei commissari hanno manifestato il timore che la creazione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, affidata a privati, in luogo di un organismo pubblico, possa contribuire ad abbassare il livello di sicurezza delle nostre ferrovie. Si è inoltre avanzata una perplessità in ordine al finanziamento dell'Agenzia, che, riverberandosi sui canoni dei concessionari, potrebbe indurre un aumento delle tariffe dei treni.
Per tali motivi, è stata avanzata la proposta di chiedere al rappresentante del Governo di intervenire in Commissione a chiarire alcuni dei dubbi sollevati e fornire ulteriori informazioni, in modo che la Commissione possa quanto prima esprimere il proprio parere di conformità del provvedimento alla normativa comunitaria anche sulla base degli approfondimenti acquisiti.

Cesare DE PICCOLI, viceministro ai Trasporti, ricorda preliminarmente che nella seduta di ieri la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.
Fa presente altresì che il Governo con tale schema di decreto ottempera all'attuazione della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, allo scopo di evitare un'imminente procedura di infrazione.
Precisa poi che lo schema di decreto legislativo in esame è il frutto di una lunga gestazione, concertata anche con i rappresentanti sindacali dei lavoratori interessati, tenuto conto che l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie utilizza personale trasferito dallo Stato.
Passando quindi ad illustrare l'architettura del sistema previsto dallo schema di decreto, fa presente che esso, in conformità alla direttiva, si basa su due organismi: l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, che è una società interamente pubblica, competente al rilascio delle licenze e della certificazione relativa alla sicurezza; l'Organismo autonomo, che svolge l'istruttoria nel caso di incidenti ferroviari. Si tratta di organi indipendenti fra loro, posti sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti.
Con riferimento alle preoccupazioni emerse dal dibattito in Commissione, riconosce che l'organizzazione delle ferrovie italiane possa apparire deficitaria sotto il profilo dell'efficienza, ma sicuramente non carente per quanto riguarda i requisiti della sicurezza: infatti, le statistiche indicano che le condizioni di sicurezza del sistema ferroviario italiano sono molto elevate, risultando il nostro Paese fra i primi in Europa sotto questo profilo.
Per quanto riguarda i costi relativi allo schema di decreto in esame, precisa che esso tiene conto del vincolo imposto dalla legge approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, che prescrive il divieto di ulteriori oneri a carico dello Stato. A tale riguardo specifica che, in ossequio all'esigenza di contenimento dei costi, la nuova struttura dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie dispone di 206 dipendenti, non ha un consiglio d'amministrazione e per essa si prevede esclusivamente la nomina di un direttore generale.
Per quanto poi concerne gli oneri a carico dello Stato, precisa che del costo globale per il funzionamento della nuova struttura, stimato in 19,5 milioni di euro


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annui, 11,9 milioni sono interamente coperti dai trasferimenti dello Stato, mentre alla restante quota (circa 7,6 milioni annui) si prevede di far fronte con la riscossione da parte dell'Agenzia di una somma pari all'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria di RFI Spa, introducendo, conseguentemente, un incremento dell'1 per cento degli stessi canoni che le imprese ferroviarie corrispondono al gestore nazionale.
Aggiunge infine che la Commissione trasporti, nell'espressione del parere al Governo, ha tenuto conto anche di un parere critico espresso dalla Conferenza Stato-regioni ed ha perciò chiesto al Governo di adoperarsi per ridurre ulteriormente la percentuale dell'incremento sul canone.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in ordine alla natura dei rapporti fra l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e l'Agenzia europea.

Cesare DE PICCOLI, viceministro ai Trasporti, fa presente che l'Agenzia europea menzionata dal relatore è attualmente oggetto di una proposta di regolamento a livello comunitario.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce in questa sede le preoccupazioni già espresse nel corso della precedente seduta, riguardanti il rischio che l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria possa riflettersi negativamente sul livello delle tariffe.

Cesare DE PICCOLI, viceministro ai Trasporti, fa presente che le tariffe sono determinate dal contratto di servizio e l'incremento dell'1 per cento ai canoni di accesso alla rete ferroviaria destinato a coprire le spese necessarie al funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie rappresenta una soglia minima, al di sotto della quale vengono meno le condizioni atte a garantire il controllo sulla sicurezza delle ferrovie. Peraltro il Governo si sta adoperando per ridurre questa percentuale allo 0,85 per cento, come richiesto anche nel parere della Commissione trasporti.

Gianluca PINI (LNP) concorda sul fatto che, in materia di sicurezza, è necessario un congruo livello di stanziamenti.

Arnold CASSOLA (Verdi) chiede ulteriori chiarimenti sulla copertura finanziaria del testo in esame.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) considera anzitutto centrale il rapporto fra efficienza e sicurezza, in una valutazione complessiva dello stato delle nostre ferrovie. Pur evidenziando pertanto la necessità di migliorare, oltre alla sicurezza, anche il livello di efficienza, ritiene tuttavia che le preoccupazioni espresse dalla Commissione siano comprensibili. A suo giudizio, un'efficace politica di investimenti nel comparto del trasporto su rotaia è molto utile anche all'attuazione di un'apprezzabile politica ambientale, collegata alla necessità di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni.

Mauro PILI (FI) evidenzia una serie di spunti problematici nello schema di decreto in esame. Dopo aver espresso le proprie perplessità sulla copertura finanziaria prevista per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza, fa presente che i problemi di copertura finanziaria, su cui si è concentrato il dibattito in Commissione, non sono i soli di cui soffre il provvedimento. Infatti, rileva come dalla lettura dello schema di decreto risulti in primo luogo che, in seguito all'attuazione dello stesso, alcune reti ferroviarie del territorio italiano potrebbero risultare non più fruibili e andrebbero dismesse, in ragione della loro incompatibilità con la normativa comunitaria in materia di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei materiali ferroviari. Ritiene pertanto che sia necessario un significativo intervento finanziario del Ministero dei trasporti per sopperire a questa probabile dismissione, investendo fondi congrui a mettere a norma l'intera rete ferroviaria.


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In secondo luogo, evidenzia una contraddizione fra gli articoli 6 ed 8 dello schema di decreto in esame, laddove si individuano i soggetti cui spetta di definire le prescrizioni di sicurezza: secondo l'articolo 6 infatti tali poteri spettano all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, mentre secondo l'articolo 8 sono i gestori dell'infrastruttura e i gestori ferroviari che emettono le prescrizioni necessarie al fine di definire il quadro normativo in materia di sicurezza e controllarne l'attuazione. A questo riguardo fa presente che la ratio della direttiva europea 2004/49/CE è quella di attribuire ad un soggetto terzo la definizione di prescrizioni sulla sicurezza delle ferrovie e il controllo sulle stesse, cosa che appare in netto contrasto con le disposizioni dello schema di decreto in esame.

Cesare DE PICCOLI, viceministro ai Trasporti, ribadisce quanto già illustrato a chiarimento dei quesiti avanzati dai commissari, in particolare citando i contenuti del parere della Commissione trasporti, nonché il parere - anch'esso favorevole - della Commissione bilancio. Insiste sul fatto che con lo schema di decreto in esame il Governo si muove nell'ambito prefissato dalla direttiva europea e che il livello di sicurezza delle ferrovie italiane è ai primi posti fra quello dei paesi europei. Ribadisce altresì che tutte le questioni problematiche, incluse la vicenda sindacale, hanno trovato una positiva soluzione nell'architettura generale dello schema di decreto in esame, il quale non comporta oneri ulteriori per le finanze dello Stato, come tiene a confermare.
Ricorda altresì che è stata presentata una proposta di legge dal deputato Tassone, a firma dell'ex-viceministro ai trasporti del precedente governo, volta ad istituire un organismo di sicurezza nei trasporti unificato per tutti i comparti: il Governo non esclude di ricorrere all'istituzione di un organismo del genere, ma per il momento si limita ad attuare quanto più tempestivamente possibile la direttiva 2004/94/CE.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, riassumendo i termini del dibattito, precisa che l'organismo che lo schema di decreto è volto ad istituire sostituisce il Ministero dei trasporti nei suoi attuali compiti di tutela della sicurezza del sistema ferroviario, in attuazione della direttiva 2004/94/CE, che impone di distinguere un soggetto diverso rispetto ai gestori la funzione di controllo sulla sicurezza del trasporto ferroviario. Ritiene che i chiarimenti del rappresentante del Governo siano stati esaurienti ed osserva che l'Agenzia europea, che ha sede in Francia, ha il compito di agevolare l'armonizzazione tra i diversi coordinamenti.
Propone quindi di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Mauro PILI (FI), intervenendo per dichiarazioni di voto, considera insoddisfacente la risposta del viceministro ai quesiti posti. In particolare ribadisce il fatto che è assolutamente necessario valutare i costi derivanti dall'attuazione dello schema di decreto in esame, considerato il rischio che molti tratti della rete ferroviaria nazionale dovranno essere chiusi poiché non conformi agli standard di sicurezza richiesti, a meno che il Governo non individui la necessaria copertura finanziaria per sopperire a questa nuova situazione. A suo giudizio, è infatti necessaria una valutazione finanziaria ex ante relativa all'attuazione della direttiva 2004/94/CE, posto che il Governo, ad esempio, ha affermato recentemente che in alcune parti della rete ferroviaria sarda non sarà nemmeno possibile recuperare i materiali di manutenzione poiché fuori produzione. Inoltre, sulla base del decreto in esame, l'Agenzia si limiterebbe al controllo delle prescrizioni di sicurezza, invece che svolgere un ruolo prescrittivo attivo. In questo modo, a suo giudizio, si mette a repentaglio la sicurezza del trasporto ferroviario e non si attua la normativa comunitaria, la quale impone l'individuazione di un'adeguata copertura e la valutazione delle conseguenze finanziarie della sua attuazione.


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Cesare DE PICCOLI, viceministro ai Trasporti, a precisazione del suo precedente intervento, chiarisce di non aver affermato che le ferrovie italiane funzionano benissimo, ma semplicemente che il livello statistico degli incidenti è fra i più bassi d'Europa e che il livello di sicurezza è dunque molto elevato.

Gianluca PINI (LNP) dichiara la propria astensione sulla proposta di parere del relatore. Pur condividendo infatti le preoccupazioni espresse dal deputato Pili, auspica tuttavia che il governo possa attuare quanto prima la delega legislativa approvata nel corso della precedente legislatura con la legge comunitaria per il 2005.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o agosto 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il viceministro ai Trasporti, Cesare De Piccoli.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'isola d'Elba.
Nuovo testo C. 1640 Velo.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2007.

Franca BIMBI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 25 luglio la Commissione ha iniziato l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge C. 1640, recante disposizioni in materia di continuità territoriale per l'isola d'Elba, ai fini dell'espressione del parere per la IX Commissione Trasporti.
In quella sede, il dibattito svolto ha fatto emergere alcune osservazioni critiche, riguardanti:in primo luogo l'ispirazione generale alla base della proposta di legge, e cioè la natura e la validità dello strumento della continuità territoriale; in secondo luogo, più specificamente, l'opportunità di fare ricorso a tale strumento, in assenza di un quadro normativo generale, in alcune aree del territorio nazionale.
Sotto il primo profilo, si è evidenziata la necessità che lo strumento della continuità territoriale sia definito come elemento di equilibrio complessivo e non di vantaggio economico per le singole aree, individuando una volta per tutte, anche con legge, i parametri che lo giustificano, superando la logica frammentaria che finora ne ha ispirato l'applicazione e procedendo ad una disamina complessiva dei risultati ottenuti nelle aree nelle quale si è fatto ricorso.
Sotto il secondo profilo, la Commissione ha rimarcato l'opportunità che il ricorso a tale strumento sia preceduto da un'analisi complessiva della sua adeguatezza e congruità in relazione alle diverse aree del territorio nazionale, anche alla luce delle regole comunitarie della concorrenza e della sostenibilità ambientale, considerato che in molti casi l'applicazione delle norme di continuità territoriale sembra aver ostacolato il pieno sviluppo delle regole comunitarie della concorrenza.
In ultimo, sono emerse richieste di chiarimento in ordine allo stanziamento di 350 mila euro previsto dal testo in esame, considerato che la legge n. 144 del 1999 in relazione alla continuità territoriale non recava oneri a carico dello Stato.
A tal fine, la Commissione ha rilevato l'utilità che un intervento del rappresentante del Governo potesse contribuire a chiarire e definire meglio gli elementi di perplessità emersi nel dibattito e più in generale la posizione del Governo su questa materia.


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Ricorda altresì che il regolamento n. 2408 del 2002, disciplinante l'accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte intracomunitarie, riconosce ad ogni stato membro, in casi specifici e limitati ed in presenza di determinate condizioni socio economiche di imporre oneri di servizio pubblico necessari al mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune regioni nazionali.

Cesare DE PICCOLI, viceministro ai Trasporti, fa presente preliminarmente che il testo all'esame della Commissione deriva da una proposta di legge di iniziativa parlamentare, al cui riguardo il Ministero dei trasporti non manifesta alcuna contrarietà. Ricorda che il principio della continuità territoriale è in vigore da anni, specialmente per quanto riguarda la Sardegna e la Sicilia, e che le norme che lo attuano sono poi state estese anche ad altre aree del territorio nazionale.
In merito all'onere finanziario di 350 mila euro, previsto per l'attuazione della proposta di legge, il Ministero dei trasporti è in attesa del parere del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda poi la necessità di un bilancio sugli effetti complessivi dello strumento della continuità territoriale, anche alla luce delle polemiche insorte sui collegamenti aerei con la Sardegna, fa presente che tale esigenza è stata avanzata anche nel corso del dibattito svoltosi nella Commissione trasporti e che verrà tenuta opportunamente in conto dal Governo.

Franca BIMBI, presidente e relatore, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione, che illustra (vedi allegato 1).

Gianluca PINI (LNP), richiamandosi ai temi sollevati dal deputato Pili nella scorsa seduta in merito alla funzionalità nell'applicazione del principio della continuità territoriale, rileva come, nella relazione alla proposta di legge originaria, vi sia una contraddizione fra i destinatari delle norme, individuati nei residenti, e le finalità di sviluppo turistico. Chiede pertanto di chiarire tale contraddizione ed eventualmente di inserire nella proposta di parere del relatore un riferimento a questa esigenza, in modo che anche i turisti possano beneficiare delle misure sulla continuità territoriale.

Arnold CASSOLA (Verdi), richiamandosi alle osservazioni già svolte nel suo precedente intervento, si dichiara favorevole all'applicazione del principio della continuità territoriale in generale, ma non per quanto riguarda il trasporto aereo. Considerato infatti che l'isola d'Elba, date le sue dimensioni, ha forti problemi di sostenibilità ambientale, a suo giudizio sarebbe più opportuno rafforzare i trasporti marittimi.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

Mauro PILI (FI) evidenzia anzitutto, con riferimento alla normativa comunitaria, una palese contraddizione contenuta nella relazione alla proposta di legge: in tale relazione, che è da considerare importante ai fini dell'interpretazione della norma, si accoglie infatti un'interpretazione del principio di continuità territoriale che è opposta a quella tradizionalmente accolta dal legislatore italiano. In altre parole, mentre la continuità territoriale è sempre stata riservata soltanto a favore dei residenti, sin dalla sua prima applicazione, interpretando così in maniera a suo giudizio errata il regolamento comunitario, la relazione alla proposta di legge collega questo principio allo sviluppo dell'attività turistica e quindi non limitato ai soli residenti.
A suo avviso la Commissione, nel pieno delle sue competenze, dovrebbe ripristinare un'interpretazione corretta della normativa comunitaria, che non limita l'applicazione del principio della continuità territoriale ai soli residenti, ma la estende a tutti coloro che si muovono su un dato territorio. In tal senso sarebbe opportuno che il Governo prendesse una posizione in merito.


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In secondo luogo, per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate alla copertura della proposta di legge in esame, fa presente che ad oggi l'applicazione della continuità territoriale è sempre avvenuta senza oneri per lo Stato. Pertanto, la copertura di 350 mila euro prevista dal testo in esame, appare del tutto incongrua, anche perché, ove si continuassero ad indire gare d'appalto al rialzo (cosa a cui si dichiara fortemente contrario), tale copertura sarebbe del tutto inadeguata.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) richiama il modello di continuità territoriale ad oggi vigente, che segue una logica che condivide. Altra cosa, invece, sarebbe l'ipotesi di modificare la normativa comunitaria di riferimento, ma ciò non è questione oggi in discussione. La materia risulta, pertanto, sostanzialmente affidata alle decisioni dei singoli Stati. Sottolinea che, diversamente da quanto sostenuto dal deputato Pili, non intravede alcuna contraddizione tra la limitazione dei benefici ai residenti e le conseguenze positive per il turismo, che comunque possono prodursi. Condivide la proposta di parere formulata dalla Presidente, che è collegata agli ambiti di competenza della XIV Commissione.

Cesare DE PICCOLI, viceministro ai Trasporti, esprime una valutazione positiva sulla proposta di parere formulata. Considera utile l'ipotesi di una valutazione complessiva dell'impatto finanziario, anche ai fini della estensione della disciplina ai non residenti. Ogni considerazione sull'impatto della normativa dovrà peraltro tenere conto anche del più recente sviluppo delle compagnie aeree low cost. Ribadisce che il Ministero dei trasporti ha richiesto una valutazione al Ministero dell'economia circa le conseguenze finanziarie del testo in esame.

Arnold CASSOLA (Verdi) suggerisce che, nel testo della proposta di parere, il richiamo alla sostenibilità ambientale sia ulteriormente specificato con riferimento alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di impatto ambientale relativamente ai progetti che potranno essere predisposti in attuazione della nuova normativa. Esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere.

Franca BIMBI, presidente e relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 2).

Mauro PILI (FI) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere come riformulata, sottolineando che il regolamento comunitario n. 2408 del 1992 non ha espressamente escluso i non residenti dall'ambito di applicazione della normativa sulla continuità territoriale. Tale limitazione fu poi introdotta dalla legge n. 144 del 1999 in connessione con alcune disposizioni della legge finanziaria di quell'anno. Venuta meno, adesso, la causa che ha portato alla limitazione ai soli residenti, dovrebbe essere possibile ampliare anche ai non residenti l'applicazione della normativa sulla continuità territoriale.

Franca BIMBI, presidente e relatore, osserva che la dichiarazione del deputato Pili può essere colta come un suggerimento di carattere politico per una modificazione della vigente disciplina relativa ai presupposti per l'applicazione della continuità territoriale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 1069 Lion e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (FI), relatore, ricorda che il provvedimento all'esame, risultante dal complesso degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito prevede un insieme d'interventi


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di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico ed a rischio di dissesto idrogeologico (articolo 1), disponendo, in particolare, la corresponsione di contributi statali a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
L'articolo 2 rinvia ad un decreto del decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione - entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge - dei comuni nel cui territorio verranno realizzati gli interventi.
Gli articoli 3 e 4 prevedono due tipologie di contributi per i proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, di agrumeti ricadenti nei territori localizzati dal menzionato decreto: un contributo annuale, per il 2008 ed il 2009, entro il limite massimo di 10 euro ad albero per attività di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti, consistenti in specifici interventi di ordinaria manutenzione dei terrazzamenti; un contributo unico, per il 2008 ed il 2009, entro il limite di 100 euro per albero, a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, consistenti in specifici interventi di straordinaria manutenzione dei terrazzamenti. Si prevede, inoltre, l'adeguamento annuale dei contributi al fine di tenere conto della svalutazione monetaria e si rimette a un DM del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e l'attività culturale, l'adozione del regolamento di attuazione della legge.
L'articolo 5 prevede che, in attuazione della normativa sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, (di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128) i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi registrate ai sensi della normativa comunitaria o alle quali è stata accordata una protezione in via transitoria a livello nazionale predispongano un progetto volto ad ampliare le aree di produzione tutelata di qualità, ad individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva e favoriscano la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.
L'articolo 6 prevede opportunamente che gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino previsti dal provvedimento siano eseguiti in conformità alla legislazione vigente ed in particolare alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
L'articolo 7 definisce la procedura per l'assegnazione dei contributi, istituendo a tal fine, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009. La ripartizione del fondo è effettuata con decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Il fondo potrà essere rifinanziato, per uno o più anni considerati dal bilancio pluriennale, attraverso la legge finanziaria. Ciascuna regione destinataria di questi finanziamenti determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni, definendo l'ammontare delle risorse da destinare in relazione alle attività di recupero e a quelle di manutenzione straordinaria.
È sempre il comune che, entro il limite dei finanziamenti dei finanziamenti fissati con decreto ministeriale, provvede all'assegnazione e all'erogazione dei contributi secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione di appartenenza. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata fatta richiesta, per un importo calcolato in base


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all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande valide presentate.
L'articolo 8 disciplina il regime dei controlli, che vengono affidati ai comuni, sulla base delle modalità fissate dalle regioni: nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi dei richiamati articoli 3 e 4, realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applica una sanzione pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il comune esclude il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.
Nei casi in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, non realizzi gli interventi indicati nella domanda, si applica una sanzione pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salvo diversa determinazione della regione. Il comune esclude in via definitiva il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge.
L'articolo 9 reca la disposizione sulla copertura finanziaria.
Rileva poi che sotto il profilo della compatibilità comunitaria, il provvedimento va analizzato con riferimento ai principi contenuti negli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, ed alla disciplina recata dal regolamento sullo sviluppo rurale.
La concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo è di norma considerata causa di distorsione della libera concorrenza in ragione della peculiarità del comparto primario, i cui prodotti sono per lo più disciplinati da una Organizzazione Comune di Mercato (OCM) L'esistenza di una politica agricola comune ha indotto pertanto la Commissione a considerare potenzialmente in grado di falsare la concorrenza anche contributi di modesta entità, conseguentemente escludendo, almeno fino al 2004, che si potesse applicare al settore la cosiddetta regola de minimis (in base alla quale gli aiuti inferiori ad una determinata soglia possono essere considerati compatibili e non vanno preventivamente notificati).
In merito alla concessione di aiuti al settore primario va fatto fondamentalmente riferimento ai richiamati Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, adottati nel 2000.
Al paragrafo 1.3 del documento si prevede innanzitutto che la definizione degli aiuti debba essere coerente con gli obiettivi posti dalla politica agricola comune (PAC) e dalle politiche di sviluppo rurale della Comunità, quindi che non confligga con gli obblighi che la Comunità ha assunto in ambito internazionale (in particolare con quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del Commercio sull'agricoltura).
Sono ammessi aiuti agli investimenti (paragrafo 4.1), purché diretti a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertite la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale oppure le condizioni d'igiene ed il benessere degli animali, promuovere una diversificazione delle attività agricole. In tale ipotesi tuttavia è richiesto (paragrafo 4.1.1.3), in primo luogo, che l'azienda raggiunga in prospettiva una comprovata redditività; in secondo luogo, che il conduttore possieda adeguate conoscenze e competenze professionali.
Il massimale del finanziamento pubblico (paragrafo 4.1.1.2) è stabilito nel 40 per cento dell'investimento complessivamente ammesso a beneficiare dell'aiuto, che sale al 50 per cento per le zone svantaggiate (tali massimali sono elevati, rispettivamente, al 45 per cento e 55 per cento per i giovani). Va altresì rammentato che, qualora gli investimenti diretti alla tutela ed al miglioramento ambientale comportino costi aggiuntivi, i massimali di finanziamento (di cui al paragrafo 4.1.1.2) possono essere aumentati (paragrafo 4.1.2.4)


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Rientrano fra i «casi speciali» gli investimenti diretti alla conservazione dei paesaggi tradizionali (paragrafo 4.1.2.2) che vengono inclusi fra gli aiuti compatibili con il mercato comune in quanto «aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio» (ex articolo 92, ora articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del Trattato).
Le spese ammesse a contributo possono riguardare sia la conservazione di elementi non produttivi, quali elementi di interesse storico o archeologico, che la conservazione di elementi rientranti fra i fattori produttivi aziendali, quali fabbricati agricoli. L'entità dell'aiuto può arrivare nel primo caso anche al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute, e nel secondo al 60 per cento delle spese ammissibili (75 per cento nelle zone svantaggiate).
La Comunità concede specifici aiuti nel settore ambientale a favore di impegni nel settore agroambientale (paragrafo 5.3) che gli agricoltori debbono volontariamente assumere per un periodo minimo di cinque anni, e che comportino perdite di reddito o costi aggiuntivi. È anche possibile che l'aiuto trovi una giustificazione nella necessità di fornire un incentivo. Nell'ambito degli aiuti ambientali sono peraltro ammessi anche aiuti al funzionamento (paragrafo 5.5), generalmente non accettati dalla Commissione. Detti aiuti possono essere approvati se siano necessari a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di mezzi di produzione maggiormente compatibili con l'ambiente, che sostituiscano processi produttivi tradizionali.
Gli aiuti sopra descritti trovano una puntuale disciplina negli articoli 22-24 del regolamento (CE) 1257/1999 sullo sviluppo rurale, che garantiscono un sostegno alle attività dirette in particolare alla «tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischio» o anche semplicemente alla «salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli» (articolo 22, paragrafo 2, lettera c) e lettera d) del regolamento); l'attività agricola deve in ogni caso oltrepassare l'applicazione delle normali buone pratiche agricole (articolo 23, paragrafo 2 regolamento). La quantificazione del sostegno è calcolato sulla base della superficie aziendale interessata dall'impegno ambientale e raggiunge l'importo massimo di 900 euro per ettaro per le colture perenni specializzate.
A seguito della riforma dei fondi riservati al finanziamento della politica agricola comune, conseguente all'approvazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 che ha sostituito il precedente FEAOG con il FEAGA (destinato a finanziare le misure di mercato, il cosiddetto 1 pilastro) e il FEASR (destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale, cosiddetto 2 pilastro), anche le norme sullo sviluppo rurale sono state riscritte. Il regolamento 1257/99 viene pertanto abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007, data alla quale si applica il regolamento (CE) n. 1698/2005. Tra le misure inserite nell'asse 2, dedicato al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, sono previsti pagamenti agroambientali che testimoniano la prosecuzione della politica comunitaria di incoraggiamento degli agricoltori, ma anche altri gestori del territorio, a rendere un «servizio all'intera società», facendo ricorso ad una agricoltura che tuteli e migliori l'ambiente, il paesaggio e le risorse naturali, segnatamente il suolo e la diversità genetica. L'articolo 39 che definisce la misura in commento, assicura il sostegno all'intero territorio degli Stati membri, secondo le specifiche esigenze. Gli impegni debbono essere assunti su base volontaria e per un periodo di norma compreso fra cinque e sette anni, ma la cui durata può essere estesa se necessario. I pagamenti peraltro, versati sempre annualmente, oltre a compensare le perdite di reddito o costi aggiuntivi possono anche ora anche «coprire i costi dell'operazione». Anche il regolamento 1698 stabilisce l'importo massimo di 900 euro per ettaro per le colture perenni specializzate, aggiungendo che tuttavia si può pervenire ad una maggiorazione « in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale».


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In accordo con gli Orientamenti del 2000 (paragrafo 5.3.3) sono anche ammessi a contributo gli investimenti non produttivi, purché necessari per l'adempimento degli impegni diretti alla realizzazione della misura agroambientale (articolo 41 regolamento 1698). Sono da considerarsi non remunerativi gli investimenti che non comportano di norma un aumento significativo del valore o della redditività aziendale.
Rammenta che il 10 dicembre 2003 la Commissione europea ha adottato, per il settore agricolo, il regolamento 1/2004 sulla base dell'articolo 87 del Trattato che la autorizza a dichiarare compatibili con il mercato comune, a determinate condizioni, taluni aiuti di Stato. Il regolamento, entrato in vigore il 23 gennaio 2004 e che si applica fino al 31 dicembre 2006, è diretto alle piccole e medie imprese, ovvero alle imprese che occupino meno di 10 persone e abbiano un fatturato non superiori a 2 milioni di EUR (piccole imprese), oppure occupino meno di 50 persone e realizzino un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (medie imprese). Precisa che nella categoria delle PMI sono incluse anche le microimprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo (oppure un totale di bilancio) non superi i 2 milioni di EUR.
Il regolamento, che si applica alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituisce un sistema di esenzione dall'obbligo di notifica per talune tipologie di aiuti di Stato (segnatamente quelli rientranti nello sviluppo rurale), concessi entro massimali definiti, diretti al perseguimento di determinati obiettivi, fra i quali compare (articolo 4, paragrafo 3, lettera d) la tutela ed il miglioramento dell'ambiente naturale.
In particolare, il regolamento esonera dall'obbligo di notifica alla Commissione aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori, fino ad un massimo del 40 per cento; questa percentuale può essere portata al 50 per cento nelle zone svantaggiate e al 60 per cento quando i beneficiari sono giovani agricoltori. L'aiuto non deve essere limitato a particolari prodotti agricoli. I beneficiari sono liberi di scegliere l'ambito settoriale in cui realizzare l'investimento, purché esistano sufficienti opportunità di mercato. Nelle zone svantaggiate possono essere accordati aiuti fino al 60 per cento-75 per cento per le spese connesse alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni igieniche nelle imprese zootecniche o del benessere degli animali d'allevamento, a condizione che tali investimenti siano intesi a superare i requisiti minimi dell'UE. Sono previsti poi aiuti fino al 100 per cento per le spese inerenti alla conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali; tali spese possono comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nei limiti di 10.000 euro all'anno.
Infine la Commissione ha riconosciuto che anche nel settore agricolo possono essere elargiti aiuti di entità così modesta da non integrare nemmeno gli estremi di cui all'articolo 87 Trattato, ovvero minacciare o falsare la concorrenza. Il regolamento 1860/2004 ha disciplinato la erogazione di aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e pesca, che sono da considerarsi compatibili con il mercato unico europeo, e non sono soggetti all'obbligo di notifica. L'importo complessivo degli aiuti che possono essere concessi ad ogni singola azienda agricola non deve superare i 3 mila euro nel triennio, e nel contempo l'importo degli aiuti corrisposti alla totalità delle imprese sul territorio nazionale non deve superare l'importo di 9,413 milioni di euro per triennio. Il regolamento, entrato in vigore il 1o gennaio 2005, si applica fino a tutto il 2008.
Sottolinea che la ratio del provvedimento - sul quale si è registrato l'ampio consenso dei gruppi politici presenti nella Commissione di merito - è connessa alla scelta di intervenire a sostegno del recupero e della salvaguardia degli agrumeti, che costituiscono un tratto caratterizzante della nostra tradizione agricola (per esempio le coltivazioni a terrazzamento della costiera amalfitana, della Puglia e della


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Sicilia): un'opzione già emersa nel corso della precedente legislatura, motivata dal particolare valore che gli agrumeti assumono in numerose aree del Paese.
Ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, poiché non è finalizzato all'esigenza di sostenere una determinata filiera produttiva ma è specificamente volto alla tutela degli straordinari valori ambientali e paesistici del Paese: propone pertanto di esprimere parere favorevole per quanto di competenza della XIV Commissione.

Gianluca PINI (LNP) richiama l'attenzione sul fatto che sono state citate esclusivamente le aree del Sud, laddove invece anche a Nord sono presenti zone con una forte vocazione alla presenza di agrumeti. Pertanto auspica che, nel decreto ministeriale con cui verranno individuati i territori interessati dal progetto di legge in esame, si tenga conto di tutte le aree del paese che soddisfino i criteri previsti. Ritiene che di tale elemento occorra tenere chiaramente conto.

Franca BIMBI, presidente, osserva che, all'articolo 2 del testo unificato in esame, si prevede che per l'adozione del decreto ministeriale sia acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. In tale sede potrà ulteriormente essere tenuto conto delle esigenze prospettate dal deputato Pini.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) nell'esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame, sottolinea come tale provvedimento esprima il principio di integrazione tra agricoltura e territorio, puntando sugli elementi di qualità piuttosto che su quelli di quantità.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (FI), relatore, ricorda che gli agrumeti caratteristici costituiscono un patrimonio per tutto il paese e che il progetto in esame tra l'altro è volto ad arrestare l'abbandono dei terreni da parte di molti agricoltori. La Conferenza Stato-Regioni, nel parere che sarà chiamata ad esprimere sullo schema di decreto ministeriale, potrà senz'altro affrontare le questioni indicate dal deputato Pini.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o agosto 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
Atto n. 119.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 luglio 2007.

Franca BIMBI, presidente, in sostituzione del relatore Falomi, illustra la proposta di parere predisposta dal medesimo relatore (vedi allegato 3).

Arnold CASSOLA (Verdi) sottolinea l'esigenza che nel parere si tenga conto della necessità di individuare tutti i soggetti abilitati allo svolgimento di servizi e attività di investimento, comprendendovi anche i consulenti finanziari, come previsto dalla direttiva comunitaria.

Franca BIMBI, presidente, ritiene più adeguato rispetto alle competenze della


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Commissione che nel parere sia richiamata l'esigenza generale che nel provvedimento siano indicati tutti i soggetti abilitati, così come previsto dalla direttiva. Riformula, pertanto, la proposta di parere(vedi allegato 4).

La Commissione approva quindi la proposta di parere, come riformulata.

La seduta termina alle 15.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 1o agosto 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 15.40.

Seguito delle comunicazioni sulla missione a Bucarest del 21 e 22 giugno 2007.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che nella seduta del 26 luglio sono state svolte le comunicazioni in titolo.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

Seguito delle comunicazioni sulla missione a Lisbona del 9 e 10 luglio 2007, in occasione della riunione dei Presidenti COSAC.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che nella seduta del 26 luglio sono state svolte le comunicazioni in titolo.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.