XIV Commissione - Marted́ 18 settembre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (Atto n. 132).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
condivisi gli obiettivi perseguiti dallo schema di decreto;
sottolineata l'esigenza che il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sia reso effettivo anche attraverso il ricorso ad efficaci strumenti di promozione;
auspicato il pieno raggiungimento dell'obiettivo della omogeneità lessicale delle diverse disposizioni in materia, con particolare riguardo all'utilizzazione dei termini «genere» e «sesso»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
siano utilizzate nel decreto legislativo espressioni tali da evitare dubbi interpretativi, quali ad esempio potrebbero sorgere con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «articolo 55-quinquies», il cui comma 8 prevede la revoca di «benefici» a seguito dell'accertamento di discriminazioni. Dovrebbe risultare chiaro, al riguardo, quale sia l'estensione del concetto di «beneficio»;
si valuti se la condotta di cui al comma 2 del citato articolo 55-quinquies non sia già penalmente rilevante ai sensi del codice penale vigente, ai fini del rispetto del principio di delega (articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 29 del 2006) secondo cui sono previste dal legislatore delegato sanzioni penali «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti»;
si valuti inoltre se la disposizione di cui al citato articolo 55-quinquies, comma 9, sia pienamente conforme al principio di omogeneità del trattamento sanzionatorio, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge di delega n. 29 del 2006.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (Atto n. 131).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di indicare espressamente i contenuti dell'opuscolo informativo, di cui all'articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame, onde assicurare una più puntuale attuazione dell'articolo 22 della direttiva 2004/83/CE;

b) valuti il Governo l'opportunità di formulare più adeguatamente l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo, che introduce un trattamento differenziato tra lo status di rifugiato ed il beneficiario di protezione sussidiaria per quanto attiene all'accesso al pubblico impiego, dal momento che l'articolo 26 della direttiva 2004/83/CE non sembra evidenziare tale diversificazione.