XIV Commissione - Resoconto di marted́ 18 settembre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 settembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Atto n. 132.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2004/13/CE, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto attiene all'accesso ai beni e servizio ed alla loro fornitura.
Premette anzitutto che risulta particolarmente apprezzabile l'introduzione del principio dell'inversione dell'onere della prova nei procedimenti relativi all'accertamento di condotte discriminatorie fondate sul sesso, di cui all'articolo 55-sexies dello schema di decreto in esame.
Precisa quindi che la scelta di ricorrere alla tecnica della novellazione è motivata dalla relazione illustrativa del provvedimento con riferimento a ragioni di ordine sistematico.
Ricorda a tale proposito che tra i princìpi e criteri direttivi generali della delega di cui all'articolo 3 della legge


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n. 29/2006 (comunitaria 2005), figura il seguente: «ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa».
Riassumendo, osserva che l'articolo 1 dello schema di decreto apporta una serie di modifiche testuali al decreto legislativo n. 198/2006 (cosiddetto Codice delle pari opportunità), attraverso le quali, in un apposito nuovo titolo, denominato «Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura», sono previsti la nozione di discriminazione (articolo 55-bis); il divieto di discriminazione (articolo 55-ter); la disciplina specifica relativa alla parità di trattamento nei servizi assicurativi e finanziari (articolo 55-quater); il procedimento giudiziario speciale per la tutela contro le discriminazioni (articolo 55-quinquies); il riparto dell'onere della prova in tema di discriminazione (articolo 55-sexies); la legittimazione ad agire di associazioni ed enti «in nome e per conto o a sostegno» del discriminato (articolo 55-septies); il ruolo di promozione del principio di parità e di trattamento spettante al Ministro per i diritti e le pari opportunità e l'individuazione a tale fine di un apposito ufficio tra quelli già esistenti presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità (articoli 55-octies e 55-novies); la relazione, con cadenza quinquennale alla Commissione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, sui profili relativi all'applicazione della nuova normativa anti-discriminazione.
L'articolo 2 stabilisce, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che le Pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della nuova normativa attraverso le risorse già disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
Particolare rilievo assume l'articolo 1, che introduce un nuovo titolo, il terzo, nel Libro III del Codice delle pari opportunità, composto di nove nuovi articoli.
Il primo tra questi, l'articolo 55-bis reca la varie nozioni di «discriminazione».
Le definizioni che illustra di seguito si riferiscono al settore specifico dell'accesso e della fornitura di beni e servizi, in quanto espressamente valevoli «ai sensi del presente titolo».
Il comma 1 definisce la «discriminazione diretta»: essa ricorre quando una persona, a causa del proprio sesso, è trattata in maniera meno favorevole di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga.
Nella relazione illustrativa si chiarisce - in maniera assai poco convincente per la verità - che la scelta lessicale di utilizzare il termine «sesso» in luogo di quello «genere» discende dalla necessità di «prestare adesione al dettato comunitario». A tale riguardo, pur essendo convinta dell'irriducibilità della distinzione fondamentale fra sesso femminile e maschile, auspica una piena omogeneità lessicale delle disposizioni in materia, che faccia riferimento al termine «genere» in luogo di «sesso».
Secondo il dettato della direttiva, sussiste discriminazione diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione paragonabile [articolo 2 lettera a)].
Il comma 1 riprende quasi pedissequamente il testo comunitario, sostituendo al concetto di «paragonabilità» quello di «analogia» delle situazioni.
Il comma 2 si occupa della «discriminazione indiretta»: essa ricorre quando a poter porre in una posizione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso sono disposizioni, criteri e prassi apparentemente neutri. Non sussiste discriminazione indiretta ove la disposizione, il criterio o la prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.


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Il comma in esame riprende alla lettera la formulazione comunitaria (articolo 2 lettera b) della direttiva).
Il comma 3 tipizza una fattispecie di discriminazione diretta, consistente nel trattare meno favorevolmente la donna in ragione della gravidanza e della maternità.
La direttiva comunitaria, all'articolo 4, annovera, tra le discriminazioni fondate sul sesso che sono da proibire, il trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità. Peraltro, la direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.
Il comma 4 equipara alle discriminazioni - non si specifica se dirette o indirette - le molestie, le quali sono definite come comportamenti indesiderati, fondati sul sesso, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente «sfavorevole» (intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo).
Il comma riprende quasi pedissequamente il contenuto dell'articolo 2, lettera c) della direttiva, anche se quest'ultima parla di comportamento «determinato dal» (non «fondato sul») sesso.
Segnala altresì che la stessa direttiva vieta le molestie in quanto considerate discriminazioni fondate sul sesso, senza fare riferimento al carattere diretto o indiretto della discriminazione.
Il comma 5 si occupa delle molestie sessuali, equiparando anch'esse alle discriminazioni (anche in questo caso non si specifica se dirette o indirette). Rispetto alla molestie tout-court, le molestie sessuali sono caratterizzate - oltre che per essere comportamenti indesiderati e tali da ledere la dignità della persona e creare un ambiente sfavorevole nel senso sopra visto - dall'avere una connotazione sessuale, che si può esprimere a livello fisico, verbale o non verbale. Il comma in esame appare conforme all'articolo 2, lettera d) della direttiva.
Il comma 6 specifica che non solo la condotta discriminatrice in sé, ma anche l'ordine di porre in essere tale condotta configura una discriminazione. In altri termini, il comma in esame sembra volto a chiarire che rispondono della discriminazione tanto l'esecutore materiale della stessa che l'istigatore. Il comma appare modellato sull'articolo 4, par. 4 della direttiva.
In sede di relazione illustrativa il Governo chiarisce che la disposizione importa una «equiparazione dell'ordine di discriminare alla discriminazione».
Il comma 7 esclude che vi sia discriminazione allorquando le differenze di trattamento nella fornitura di beni e servizi destinati esclusivamente o principalmente a persone dello stesso sesso siano giustificate da finalità legittime, purché perseguite con mezzi appropriati e necessari.
La possibilità di fare salve le condotte prese in considerazione dal comma in esame (la relazione illustrativa parla al riguardo di «cause di giustificazione») sembra avere una base nell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva.
Nella relazione illustrativa il Governo fornisce alcuni esempi di possibili «finalità legittime»: la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale, i motivi connessi all'intimità della vita privata e il senso del decoro, la promozione della parità dei sessi o degli interessi degli uomini o delle donne, la libertà di associazione e l'organizzazione di attività sportive.
L'articolo 55-ter reca le norme che vietano le discriminazioni «di genere» nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi.
L'articolo 55-quater reca una disciplina speciale per la parità di trattamento fra i generi nei servizi assicurativi e finanziari.
L'articolo 55-quinquies - che presenta i maggiori punti problematici - delinea un procedimento giudiziario speciale volto a tutelare le vittime delle discriminazioni nel settore interessato dalla direttiva.
In particolare, il comma 8 stabilisce che, a seguito dell'accertamento di discriminazioni, il condannato - sia questi un soggetto pubblico o privato - deve vedere revocati i «benefici» in precedenza goduti


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per effetto di leggi statali o regionali, nonché i contratti di appalto in essere con pubbliche amministrazioni. A tal fine il giudice comunica alle pubbliche amministrazioni conferenti i benefici o appaltanti l'avvenuto accertamento delle discriminazioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a revocare al soggetto condannato i «benefici» in questione; nei casi più gravi a disporre l'esclusione del responsabile per un biennio da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
Segnala peraltro che il termine «beneficio», attesa la sua genericità, potrebbe essere oggetto di dubbi interpretativi. Ad esempio, nella parte in cui si dispone la necessaria revoca dei provvedimenti di favore a seguito della comunicazione del giudice, sembra che il testo ricomprenda nella nozione di «beneficio» anche il contratto d'appalto.
Il comma menzionato stabilisce che l'inosservanza o l'elusione dei provvedimenti emessi dal giudice di prime cure o dal collegio comporta l'applicazione dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a 5000 euro. Pertanto l'inosservanza o l'elusione dei decreti e delle ordinanze emesse nel giudizio speciale in esame assume rilevanza penale di contravvenzione.
Sul punto rileva che, fra i principi e criteri generali della delega conferita dalla legge comunitaria 2005, rientra il seguente disposto (articolo 3, comma 1, lettera c) legge 29/2006): «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi (...) Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».
Tra le fattispecie incriminatici previste dal codice penale potrebbero venire in considerazione, ai fini dell'esame della norma nell'ottica del principio di delega sopra riportato, l'articolo 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)e l'articolo 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).
In particolare, commette il reato di cui all'articolo 650 del codice penale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene. Per il reato in questione è previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il reato di cui all'articolo 650 del codice penale ricorre anche quando l'inosservanza o l'elusione riguardano un provvedimento esecutivo emesso dal giudice civile.
Ricorda anche che l'articolo 38 del Codice delle pari opportunità, che come sopra ricordato disciplina la procedura giudiziaria speciale relativa alle discriminazioni in materia di lavoro, prevede che l'inosservanza dei provvedimenti dati dal giudice in quella sede sia punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
Ritiene che vada segnalata al Governo l'opportunità di valutare se la condotta di cui al comma in esame non sia già penalmente rilevante ai sensi del codice penale vigente, ai fini del rispetto del principio secondo cui sono previste dal legislatore delegato sanzioni penali «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti». Inoltre, la fattispecie in esame potrebbe essere oggetto di valutazione anche nell'ottica del principio di omogeneità


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del trattamento sanzionatorio, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 29/2006.
L'articolo 55-sexies dispone in ordine al riparto dell'onere della prova nel procedimento speciale de quo.
L'articolo 55-septies prevede la legittimazione ad agire nel giudizio speciale anche di talune associazioni ed enti.
L'articolo 55-octies pone in capo al Ministro dei diritti e delle pari opportunità il compito di favorire il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un interesse legittimo alla rimozione delle discriminazioni. Tale compito, da svolgere mediante consultazioni periodiche, è espressamente finalizzato alla promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura. L'articolo in esame sembra volto a dare attuazione all'articolo 11 della direttiva.
L'articolo 55-novies, al comma 1, attribuisce compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento, nel settore interessato dalla direttiva, ad un ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. La disposizione in esame, stando anche alla relazione governativa, è da porre in relazione all'articolo 12 della direttiva (collocato nel capo III, intitolato «Organismi per la promozione della parità di trattamento»).
L'articolo 55-decies, infine, prevede che - a far data dal 21 dicembre 2009 e successivamente con cadenza quinquennale - la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità trasmetta alla Commissione europea una relazione contenente informazioni sull'applicazione della normativa introdotta in attuazione della direttiva. La disposizione in esame sembra volta a dare attuazione all'articolo 16 della direttiva.
Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce infine che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2 dispone che le Pubbliche amministrazioni provvedano alle attività previste dal testo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il quadro comunitario di settore è stato recentemente segnato dalla presentazione, da parte della Commissione, della relazione sulla parità tra donne e uomini - 2007 (7 febbraio 2007). Nel documento la Commissione, fra l'altro, pone l'accento sulla necessità di garantire un'attuazione effettiva del quadro legislativo in materia di parità uomo-donna, sottolineando che a livello nazionale occorre un sostegno attivo dell'attuazione di tale legislazione allo scopo di garantire una piena applicazione del diritto.
In particolare, la Commissione invita il Consiglio europeo a esortare gli Stati membri a recepire prontamente le direttive 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne (rifusione), e 2004/113/CE, relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, alla cui attuazione provvede lo schema di decreto legislativo in esame.
Il 20 luglio 2007 la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo ha approvato una relazione contenente una proposta di risoluzione sulla comunicazione, nella quale ricorda che, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, aveva chiesto che la Commissione controllasse il rispetto dell'acquis comunitario in materia di parità tra donne e uomini da parte degli Stati membri in tutte le politiche dell'Unione, in particolare in materia di occupazione, ma anche per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la loro fornitura. La proposta di risoluzione presentata il 20 luglio 2007 invita pertanto la Commissione ad effettuare uno studio sulle modalità di applicazione da parte degli Stati membri della legislazione comunitaria nel campo delle pari opportunità e a prendere misure adeguate in caso di mancata trasposizione o di infrazione.


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La proposta di risoluzione verrà esaminata dal Parlamento europeo presumibilmente il 27 settembre 2007.
In conclusione, preannuncia una proposta di parere favorevole con osservazioni, che tenga conto dei rilievi svolti.

Franca BIMBI, presidente, con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «articolo 55-quinquies», il cui comma 8 prevede la revoca di «benefici» a seguito dell'accertamento di discriminazioni, concorda sul fatto che il termine «benefici» risulti piuttosto generico e vada meglio definito nella sua estensione. Sottolineando altresì come gli strumenti volti ad attuare la parità di trattamento fra generi risultino sempre alquanto incerti o inefficaci, essendo spesso insufficienti le sanzioni penali e i provvedimenti amministrativi, auspica l'adozione di azioni positive che incentivino i comportamenti antidiscriminatori.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo) concorda con l'osservazione del presidente e aggiunge che sarebbe opportuno adottare questo genere di azioni positive anche per garantire, sotto il profilo della discriminazione fra generi, la correttezza dei comportamenti da parte dei contraenti di contratti d'appalto. Propone in fine di esprimere parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 131.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, osserva che il provvedimento in esame, composto di 34 articoli, attua la direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, del Consiglio relativa alla introduzione di norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta.
Fa presente che lo schema di decreto viene adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo dall'articolo 1, commi 1 e 3 della legge n. 29/2006 (legge comunitaria 2005); per effetto di tali disposizioni lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Segnala peraltro che il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva stessa al 10 ottobre 2006, è scaduto.
A questo riguardo segnala che nel giugno scorso la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 226 del TCE, riguardante la mancata attuazione della direttiva in oggetto.
Lo schema di decreto legislativo segue puntualmente, sia nell'impianto generale sia nella formulazione testuale di molte fra le disposizioni, l'articolazione della direttiva.
Il Capo I, recante le disposizioni generali, è composto da due articoli.
L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento (disciplina dell'attribuzione della qualifica di rifugiato o della protezione sussidiaria; contenuto dei due status) e individua i destinatari (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolidi).
L'articolo 2 reca le definizioni di taluni termini utilizzati nel prosieguo dell'articolato. In particolare, mentre per la definizione di rifugiato si mantiene quale modello la Convenzione di Ginevra, costituisce un elemento di novità l'introduzione nell'ordinamento interno, ad integrazione di quella che viene definita nel suo complesso


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«protezione internazionale», della figura della «persona ammissibile alla protezione sussidiaria», definita come il cittadino straniero privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato il quale, tuttavia, si ritiene che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e che non può o (proprio a cagione di tale rischio) non vuole avvalersi della protezione del Paese di origine.
Il Capo II definisce le modalità e i criteri per la valutazione delle domande di protezione internazionale, ripercorrendo sostanzialmente il disposto della direttiva, con particolare riguardo all'affermazione del principio secondo cui l'esame della domanda deve essere effettuato su base individuale, tenendo conto di tutti i fatti pertinenti che riguardano sia il Paese d'origine sia il richiedente, e degli elementi (sia meramente dichiarati, sia documentati) offerti dal richiedente medesimo, il quale per parte sua è tenuto a presentarli unitamente alla domanda o, comunque, non appena disponibili.
Il comma 4 dell'articolo 3 introduce quale ulteriore elemento di valutazione l'eventuale presenza di gravi motivi umanitari, che impediscano il ritorno nel Paese di origine anche nell'ipotesi in cui si ritenga cessato il rischio di persecuzioni o danni gravi.
La protezione internazionale è attribuita (articolo 4) anche quando il rischio di persecuzione o di danno grave sia sorto successivamente alla partenza del richiedente dal Paese d'origine. Il testo non fa propria la facoltà, offerta agli Stati membri dall'articolo 5, par. 3 della direttiva, di non riconoscere lo status di rifugiato quando il rischio di persecuzioni sia basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal Paese di origine.
Nel testo non viene esercitata la facoltà, che l'articolo 8 della direttiva attribuisce agli Stati membri, di negare la protezione internazionale qualora in una parte del territorio del Paese di origine il richiedente non abbia fondati motivi di temere di esser perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del Paese.
Il Capo III e il Capo IV definiscono, rispettivamente, i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per l'accesso alla protezione sussidiaria.
Gli articoli 7 e 8 delineano la natura e le caratteristiche degli atti di persecuzione e dei motivi che ad essa danno luogo, considerati rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.
Gli articoli 9 e 10 elencano i casi di cessazione e di esclusione dallo status di rifugiato sulla falsariga, anche in questo caso, della direttiva che a sua volta riprende tali ipotesi dalla Convenzione di Ginevra.
Quanto alle ipotesi di esclusione, quella relativa alla commissione di «reati gravi di diritto comune» al di fuori del Paese di accoglienza (articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della direttiva) è precisata introducendo un criterio di valutazione della gravità del reato basato sull'entità della pena edittale prevista in Italia (non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni).
Come si desume dagli articoli 11 e 12, comma 1, lettera a) (e come precisa peraltro la direttiva al punto 14 della premessa), il riconoscimento dello status di rifugiato ha efficacia dichiarativa di una situazione preesistente e costituisce un atto dovuto, in presenza delle circostanze di legge.
La revoca dello status di rifugiato ha luogo (articolo 13) per il sopravvenire o il successivo accertamento di elementi che avrebbero determinato il diniego, ovvero quando l'aver presentato i fatti in modo erroneo o l'averli omessi ha determinato in modo esclusivo il riconoscimento dello status.
Parallelamente a quanto detto con riguardo allo status di rifugiato, gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano, in termini conformi alla direttiva, rispettivamente la cessazione, l'esclusione, il riconoscimento e la revoca dello status di protezione sussidiaria.


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Il testo non esercita la facoltà, che l'articolo 17, par. 3, della direttiva attribuisce agli Stati membri, di escludere dal beneficio uno straniero che, prima di essere ammesso nello Stato membro, abbia commesso reati punibili con la reclusione e abbia lasciato il Paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.
Il Capo V definisce nei suoi vari aspetti il contenuto sia della protezione connessa allo status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria.
L'articolo 19 fa comunque salvi i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra e introduce quale criterio generale l'obbligo di tener conto della specifica situazione delle persone vulnerabili (minori, disabili, anziani, le donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale).
L'articolo 20 determina il contenuto della protezione dal respingimento, in primo luogo operando un richiamo all'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia di immigrazione che ha introdotto nell'ordinamento il principio del non refoulement. Il comma citato vieta in ogni caso l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
L'articolo 21 dà attuazione all'obbligo di fornire adeguate informazioni all'interessato sui diritti e i doveri inerenti al proprio status sia mediante la prevista consegna di un opuscolo redatto in lingua nota allo straniero, sia facendo obbligo a fornire informazioni preliminari già nel corso della procedura di riconoscimento, in sede di audizione del richiedente.
Segnala che il comma 1 dell'articolo 21 omette di indicare espressamente quale debba essere il contenuto dell'opuscolo informativo.
L'articolo 22 regola la condizione dei familiari del soggetto ammesso alla protezione internazionale, come definiti dal precedente articolo 2.
Ricorda che ai familiari del rifugiato, se presenti sul territorio nazionale, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e che l'articolo 29-bis del medesimo testo unico, introdotto dal recente decreto legislativo 5/2007, ha attribuito al rifugiato la facoltà di richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura prevista in via generale dal precedente articolo 29 per gli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio nazionale, escludendo in tale ipotesi la necessità di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito minimo, richiesta dal comma 3 dell'articolo 29.
L'articolo 23 prevede che il permesso di lavoro rilasciato ai rifugiati abbia durata quinquennale e sia rinnovabile; quello rilasciato ai titolari di protezione sussidiaria ha invece durata triennale, e il rinnovo è subordinato a una verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio. L'articolo 24 disciplina il rilascio dei documenti necessari a consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale.
L'articolo 25 equipara la posizione dei titolari di protezione internazionale a quella dei cittadini italiani con riguardo all'accesso al lavoro subordinato, al lavoro autonomo, all'iscrizione agli albi professionali, alla formazione professionale e al tirocinio sul luogo di lavoro e con riguardo alla relativa disciplina. L'accesso al pubblico impiego è consentito al solo titolare dello status di rifugiato (non a chi beneficia della protezione sussidiaria), secondo le stesse modalità e limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea. Rileva a tale proposito che l'articolo 26 della direttiva non parrebbe evidenziare la possibilità di un trattamento differenziato tra i due status, sotto questo specifico profilo.
Quanto all'accesso all'istruzione, l'articolo 26 equipara pienamente ai cittadini


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italiani i minori che beneficino della protezione internazionale; quanto ai maggiorenni, la loro posizione riguardo all'accesso al sistema di istruzione e di formazione professionale è equiparata a quella delle altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti. È assicurata l'applicazione della disciplina prevista per i cittadini italiani quanto al riconoscimento di titoli di studio stranieri.
L'articolo 27 sancisce la piena equiparazione ai cittadini dei titolari della protezione internazionale con riguardo alle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria.
L'articolo 28 disciplina la condizione del minore non accompagnato (cioè dello straniero di età inferiore a 18 anni che si trova per qualsiasi motivo sul territorio nazionale ed è privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili), il quale richieda la protezione internazionale.
L'articolo 29 dispone, al comma 1, in ordine al diritto di libera circolazione dei titolari di protezione internazionale sul territorio nazionale. Il comma 2 prevede che, nell'ambito delle misure di integrazione sociale intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti a sensi dell'articolo 42 del testo unico in materia di immigrazione, si tenga conto delle esigenze particolari dei titolari di protezione internazionale. Il comma 3 consente ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria l'accesso, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa, come previsto per altre categorie di stranieri regolarmente soggiornanti dall'articolo 40, comma 6, del testo unico in materia di immigrazione.
L'articolo 30 riguarda l'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari di protezione internazionale.
Il Capo VI, riguardante le disposizione finali, consta di quattro articoli.
Il primo (articolo 31) individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il punto nazionale di contatto che, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva, costituisce l'organo di riferimento per le attività di cooperazione amministrativa diretta e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei singoli Stati membri.
Il successivo articolo 32 contempla il dovere di impartire la necessaria formazione di base al personale addetto all'applicazione della disciplina in esame, e vincola tale personale all'obbligo di riservatezza su quanto appreso in ragione delle proprie attività.
L'articolo 33 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e le disposizioni di copertura finanziaria.
L'articolo 34 abroga (comma 1) le lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 416/1989, in quanto - come precisa la relazione illustrativa - la relativa disciplina è stata assorbita e superata dalla normativa di recepimento della direttiva (si vedano in particolare le disposizioni di cui agli articoli. 10, commi 2 e 3, 12 e 16).
Le due lettere menzionate escludono il riconoscimento dello status di rifugiato: a chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, par. F, della Convenzione di Ginevra (persone che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; ovvero un grave crimine di diritto comune fuori dal Paese di accoglienza prima di esservi ammesso come rifugiato; ovvero che abbiano agito contro i fini e i princìpi delle Nazioni unite); a chi sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
Sul versante dell'attività normativa comunitaria, ricorda che nel giugno scorso la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2007)298), recante modifica della direttiva 2003/109/CE


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del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere il suo campo di applicazione anche ai beneficiari di una protezione internazionale (ossia ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria).
La proposta di direttiva fa parte di un pacchetto di misure volte ad avviare la realizzazione del futuro regime comune europeo in materia di asilo, entro il 2010, in attuazione di quanto previsto dal Programma dell'Aja, sulla base di una piena applicazione della Convenzione di Ginevra e di comuni valori umanitari condivisi dagli Stati membri dell'UE.
Nel settembre scorso, inoltre, la Commissione ha presentato la terza relazione annuale su migrazione e integrazione, che analizza le misure prese, a livello UE e nazionale, per ammettere ed integrare i cittadini di paesi terzi.
Particolare rilievo assume inoltre la risoluzione approvata in materia dal Parlamento europeo il 21 giugno scorso, «Cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo», nella quale, fra l'altro, l'Assemblea: ribadisce la necessità di una politica UE comune in materia di asilo, che sia proattiva e basata sull'obbligo di ammettere i richiedenti asilo e sul rispetto del principio del non respingimento.
Con la presentazione dello schema di decreto legislativo in esame e con la presentazione dell'altro, ad esso strettamente collegato, il n. 154, si conclude il recepimento di una fase della politica comunitaria in materia inaugurata con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (che attuava la direttiva 2001/55 recante norme minime per la concessione della protezione temporanea) e proseguita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (attuazione della direttiva 2003/9/CE, che introduce alcune norme minime comuni in relazione all'accoglienza dei richiedenti asilo).
Si è ormai di fronte ad un corpus che disciplina in modo complessivo la concessione e il contenuto della protezione dei rifugiati nello spirito della Convenzione di Ginevra. Infatti, le attuali norme in materia, contenute nei primi articoli del decreto-legge 416/1989 sono quasi interamente abrogate dalla nuova normativa delegata.
Rileva, pertanto, che il quadro normativo risultante - che verrebbe ad essere costituito da un insieme eterogeneo di norme (quattro decreti legislativi di origine comunitaria, le residue disposizioni del decreto-legge 416/1989, oltre ad alcune disposizioni contenute nel testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 286/1998) - pone in evidenza la necessità di un intervento di riordino legislativo della materia.
Più specificamente, in relazione alla compatibilità comunitaria dello schema di decreto legislativo in esame, ritiene che possano essere riproposte le considerazioni già svolte da lui stesso, dal Presidente e da altri deputati della XIV Commissione, il 18 ottobre 2006, in occasione dell'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo riguardante l'attuazione della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. Anche questo decreto legislativo mira infatti a sanare una carenza della nostra legislazione, già rilevata dalle Autorità di Bruxelles, e dall'altro si ispira ad una visione solidale ed umanitaria della protezione delle persone bisognose di protezione internazionale.
Particolarmente emblematiche appaiono, in tale prospettiva, alcune previsioni idonee a rivedere in melius lo status del richiedente protezione internazionale, quali quelle contenute introdotte dall'articolo 3, comma 4, che introduce quale ulteriore elemento di valutazione delle domande di protezione l'eventuale presenza di gravi motivi umanitari, che impediscano il ritorno nel Paese di origine anche nell'ipotesi in cui si ritenga cessato il rischio di persecuzioni o danni gravi. Il legislatore delegato non fa inoltre ricorso alla facoltà, riconosciuta dall'articolo 8 della direttiva agli Stati membri, di negare la protezione internazionale, se in una parte del territorio del Paese di origine il richiedente non abbia fondati motivi di temere di esser perseguitato o non corra


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rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del Paese.
Ritiene di sottoporre all'attenzione della Commissione due osservazioni da introdurre nella sua proposta di parere favorevole, rispettivamente riguardanti l'articolo 21 (informazioni) e l'articolo 25 (accesso all'occupazione).
Nel primo caso segnala l'opportunità di indicare espressamente i contenuti dell'opuscolo informativo, onde attuare con maggiore puntualità le previsioni di cui all'articolo 22 della direttiva.
Nel secondo caso, ritiene necessario che il Governo valuti l'opportunità di formulare più adeguatamente l'articolo 25, che introduce un trattamento differenziato tra lo status di rifugiato ed il beneficiario di protezione sussidiaria per quanto attiene l'accesso al pubblico impiego, dal momento che l'articolo 26 della direttiva non sembra evidenziare tale diversificazione.
Formula conclusivamente, alla luce delle considerazioni espresse, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.