I Commissione - Mercoledì 19 settembre 2007


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ALLEGATO

Modifiche alla legge sulla cittadinanza (Testo unificato C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi, C. 1839 D'Alia, C. 2143 La Loggia e C. 2253 Zanella).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di un genitore risultante con le seguenti: espressa da un genitore e risultante.
1. 700. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: nato o entrato in Italia con le seguenti: nato in Italia o entratovi.
2. 700. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: se risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, successivamente all'adozione, senza interruzioni con le seguenti: quando, successivamente all'adozione, risieda legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni.
3. 700. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, lettera a), sostituire la parola: richiesto con la seguente: prescritto.
4. 700. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 2, aggiungere, infine le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 700. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 3, sostituire le parole: possesso dei requisiti di cui al comma 1 con le seguenti: loro possesso.
5. 701. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 5, sostituire le parole: dal Tribunale per l'ex-Jugoslavia o dal Tribunale internazionale del Ruanda o dalla Corte penale internazionale con le seguenti: dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e).
6. 700. Il Relatore.


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ART. 8.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: le cause ostative indicate con le seguenti: motivi preclusivi indicati.
8. 700. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: «e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3».

Conseguentemente, al medesimo articolo 10, comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: commi 1 aggiungere le seguenti: , lettere a), b), c) ed e).
10. 700. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: diplomatica o.
15. 700. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 2, alinea, dopo le parole: si considera aggiungere la seguente: che.
16. 700. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 23-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: per almeno cinque anni chi aggiungere le seguenti: in tale periodo.
16. 701. Il Relatore.

ART. 18.
(Disposizioni transitorie).

Aggiungere, infine i seguenti commi:
«2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, il termine di cui all'articolo 17, comma 3, è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
3. Qualora il regolamento di cui al comma 2 non sia adottato nel termine prescritto dall'articolo 17, comma 1, la disposizione transitoria di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo».
18. 700. Il Relatore.

ART. 19.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 8.935.274 per l'anno 2008 e in euro 34.055.585 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo


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parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, quanto a 2.935.274 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della ricerca e quanto a euro 6.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e per l'anno 2009, quanto a euro 2.398.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a euro 12.329.585 all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 7.821.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della ricerca e quanto a euro 11.507.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
19. 700. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 20.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008.
19. 0700. Il Relatore.