V Commissione - Resoconto di mercoledì 19 settembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.10.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 2161-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, rileva che, in data 19 settembre 2007, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 7, recante ulteriori proposte emendative rispetto agli emendamenti già esaminati dalla Commissione bilancio nella seduta di ieri. In particolare, il subemendamento 0.1.102.100 della Commissione prevede una integrazione al testo dell'emendamento 1.102 sul quale, nella seduta del 18 settembre 2007, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. La contrarietà della Commissione bilancio era giustificata, fra le altre cose, in ragione del fatto che l'emendamento faceva venire meno, fra i casi esplicitamente esclusi dalla previsione della sostituzione di atti amministrativi con una dichiarazione dell'interessato anche mediante autocertificazione, i provvedimenti assunti in dipendenza di una disciplina comunitaria. Il Governo aveva concordato sulla valutazione contraria. Il subemendamento provvede a ripristinare nella casistica degli atti per i quali non troverebbe applicazione il ricorso ad autocertificazione in luogo di una attività amministrativa, quelli incidenti su obblighi disposti dalla normativa comunitaria. Al riguardo è opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'idoneità della integrazione recata dal subemendamento a superare il giudizio di contrarietà espresso sull'emendamento 1.102. L'emendamento 2.101 della Commissione modifica il comma 2 dell'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativo alla conclusione del procedimento in assenza di pubblicazione nel sito delle pubbliche amministrazioni dei moduli o formulari. La proposta emendativa prevede in particolare che i procedimenti possono essere conclusi anche qualora i moduli non siano stati resi disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento.
I subemendamenti 0.10.0100.1 Costantini, 0.10.0100.2 Turci e 0.10.0100.3 Costantini sostituiscono i commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo 10.0100 prevedendo l'istituzione, in luogo della Commissione per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di una Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche e disponendo in particolare che l'Autorità sia dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Si osserva inoltre che i subemendamenti in esame non modificano il numero dei componenti dell'Autorità rispetto a quelli previsti con riferimento alla Commissione per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo si segnala che i subemendamenti citati, a differenza del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 10.0100, non precisano l'anno a decorrere dal quale è istituita l'Autorità. Tale mancata indicazione potrebbe comportare il disallineamento temporale tra gli oneri recati dai subemendamenti, che dovrebbero verificarsi già a partire dall'anno in corso, e la copertura finanziaria degli stessi prevista dall'articolo aggiuntivo 10.0100, con riferimento alla Commissione per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2008 e non modificata dai subemendamenti in esame. Il subemendamento 0.10.0100.7 Costantini modifica uno dei principi e criteri direttivi della delega per il riordino


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del sistema dei controlli interni di cui al comma 4 del capoverso Art. 16-quater, prevedendo che l'accessibilità delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato ai dati sui quali si basa la valutazione del personale sia totale e immediata. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa. Il subemendamento 0.10.0100.9 Turci sostituisce il capoverso Art. 16-ter, relativo ai compiti posti a carico della Commissione di valutazione, prevedendo, in particolare, che nei casi in cui vengano ravvisati casi di inefficienza e inefficacia dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la Commissione effettui specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme, nonché, ovi ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta segnalazione, la Commissione può richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della finanza pubblica che può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivante dalle modifiche introdotte dal subemendamento ai compiti posti a carico della Commissione.
Segnala che appare inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine al coordinamento delle disposizioni di cui al subemendamento 0.10.0100.8 Costantini, che inserisce un comma aggiuntivo prevedendo che al presidente della Commissione compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione e che ai membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzo di quella spettante al presidente e le disposizioni previste al comma 8, capoverso articolo 16-bis, dell'articolo aggiuntivo 10.0100, in base alle quali l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione per la valutazione delle amministrazioni pubbliche non può in ogni caso essere superiore all'80 per cento dell'importo previsto a favore del primo presidente della Corte di cassazione. Il subemendamento 0.18.070.100 della Commissione inserisce una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo aggiuntivo 18.070 Turci e sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 18 settembre 2001. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della predetta clausola di invarianza a superare i rilievi problematici emersi in relazione alla obbligatorietà della realizzazione di conferenze annuali sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione. Osserva inoltre che il subemendamento 0.10.0100.100 della Commissione è volto a modificare la clausola di copertura delle disposizioni recate dall'articolo aggiuntivo 10.0100 in ottemperanza alla condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 settembre 2007.
Con riferimento alle restanti proposte emendative trasmesse, segnala che le stesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI si rimette alla valutazione della Commissione in ordine al subemendamento 0.1.102.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.101. In relazione ai subemendamenti 0.10.0100.1 Costantini, 0.10.0100.2 Turci e 0.10.0100.3 Costantini, sottolinea di concordare con le considerazioni svolte dal relatore; esprime pertanto parere contrario. Manifesta quindi il parere favorevole del Governo sui subemendamenti 0.10.0100.7 Costantini e 0.10.0100.9 Turci. Esprime poi parere contrario sul subemendamento 0.10.0100.8 Costantini e parere favorevole sul subemendamento 0.18.070.100 della Commissione in ragione della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.


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Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ricorda, in merito al subemendamento 0.1.102.100 della Commissione, che il parere della Commissione medesima sull'emendamento cui si riferisce era contrario in quanto la disposizione era stata valutata negativamente per contrasto con la normativa comunitaria; il subemendamento in oggetto intende quindi superare tale obiezione. Evidenzia che potrebbe comunque risultare opportuno inserire la clausola di invarianza per fugare ogni incertezza sui profili finanziari.

Lino DUILIO, presidente, avverte che sono stati testé trasmessi dall'Assemblea ulteriori subemendamenti su cui si richiede il parere della Commissione. Osserva che l'esame degli stessi dovrebbe avvenire con modalità che ne garantiscano un congruo approfondimento, anche per consentire un più ordinato svolgimento dei lavori della Commissione; tuttavia ragioni di urgenza esigono l'immediata trattazione delle proposte emendative pervenute dall'Assemblea.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, illustra quindi brevemente il contenuto del subemendamento 0.10.0100.101, del subemendamento 0.10.0100.102, del subemendamento 0.10.0100.103, del subemendamento 0.10.0100.104, ed infine del subemendamento della Commissione 0.10.0100.105, sottolineando che nessuno di essi sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, esprime parere conforme a quello del relatore. Si sofferma in particolare sul subemendamento 0.10.0100.103 della Commissione, apprezzandone l'effetto di contenimento delle spese derivante dalla prevista limitazione delle consulenze.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.10.0100.8 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.102 con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato il subemendamento 0.1.102.100;
all'emendamento 1.102 della Commissione, parte consequenziale, al comma 6, premettere il seguente:
«1-bis. Dall'attuazione delle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 18.070 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato il subemendamento 0.18.070.100;

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 1.102 e sull'articolo aggiuntivo 18.070 espressi nella seduta del 18 settembre 2007;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative trasmesse.»


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La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la repressione delle infrazioni doganali.
C. 2927 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, con riferimento ai profili finanziari rileva che, pur prendendo atto della inderogabilità delle ipotesi sottostanti le quantificazioni espressamente indicata dalla relazione tecnica, appare necessario acquisire chiarimenti in ordine a taluni aspetti. Osserva, in primo luogo, che la quantificazione, formulata nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 15, di oneri connessi all'invio annuo ad Addis Abeba di funzionari «convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti» non sembra trovare riscontro nel testo dell'Accordo. Infatti l'articolo 18, paragrafo 2, dispone, in via generale, che le spese e le indennità versate agli esperti e ai testimoni siano a carico dell'amministrazione richiedente. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti: in ordine alla quantificazione riferita, in relazione tecnica, all'articolo 7, lettera b), dell'Accordo, in quanto la norma richiamata prevede la formazione e assistenza di funzionari doganali mentre la Relazione tecnica stima oneri per spese di missione; tali oneri, tuttavia, sembrerebbero imputabili a quanto disposto nella lettera a) del medesimo articolo con riferimento alla quale, peraltro, la RT precisa che si tratta di oneri eventuali. Sul punto è opportuno un chiarimento; in ordine alla frequenza delle riunioni della Commissione da istituirsi ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'Accordo. In particolare, mentre la norma dispone che la Commissione si dovrà riunire «quando se ne ravvisi la necessità», la Relazione tecnica quantifica gli oneri ipotizzando una riunione in ciascun anno. Con riferimento all'articolo 3, rammenta che l'accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Mario LETTIERI sottolinea il carattere di urgenza che riveste il provvedimento in esame e rammenta che lo stesso è stato approvato dal Senato e non presenta criticità sotto il profilo finanziario, atteso che sussistono i fondi per le spese cui si riferisce l'articolo 7 relativo allo scambio di visite di funzionari doganali ed all'articolo 15 attinente alla possibilità, per i funzionari doganali, di comparire dinanzi ad una Corte dell'altra Parte contraente, in qualità di esperti o di testimoni.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, pur prendendo atto che la quantificazione degli oneri risulta definita e che i rilievi indicati nella relazione tecnica sono corretti, esprime riserve sulla formulazione dell'articolo 15 riguardante le spese per lo scambio di visite finalizzato alle testimonianze dei funzionari. La previsione del testo appare di incerta interpretazione, sembrando volta a sostenere il Governo etiope nei casi in cui intenda ascoltare la testimonianza di funzionari italiani. Ritiene che tale profilo debba essere ulteriormente chiarito dal Governo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI ritiene che la questione da ultimo sollevata potrebbe trovare riscontro nel parere che la Commissione si accinge ad adottare.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di approfondire ulteriormente le questioni emerse.


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Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione.
C. 2928 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili finanziari, rileva che appare preliminarmente necessario, ai fini di una valutazione delle disposizioni recate dal provvedimento, acquisire indicazioni sulle modalità di finanziamento delle spese di funzionamento della Cellula permanente EUROMARFOR. Risulta, inoltre, necessario un chiarimento da parte del Governo su alcune delle indicazioni fornite dalla relazione illustrativa. In base alla relazione illustrativa, infatti, risulterebbero derivare possibili oneri a carico del bilancio dello Stato per le esigenze di tipo logistico della Cellula permanente qualora la stessa sia costituita in Italia. Nel caso in cui la Cellula fosse costituita all'estero le conseguenze finanziarie sembrerebbero derivare da spese di personale, probabilmente per spese di missione e di viaggio. Rileva che tale ipotesi, peraltro, non trova riscontro nel tenore letterale del protocollo. Appare dunque necessario che il Governo indichi puntualmente le varie tipologie di spese inerenti l'applicazione del protocollo, precisando, per ciascuna di esse, le relative modalità di finanziamento ciò al fine di escludere oneri per la finanzia pubblica.

Il sottosegretario Mario LETTIERI precisa che il testo in esame non determina oneri aggiuntivi.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Grecia sullo sviluppo dell'interconnessione Italia-Grecia - Progetto IGI.
C. 2930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili finanziari, rileva che appare opportuno che siano forniti chiarimenti sull'effettiva possibilità, da parte delle amministrazioni interessate, di far fronte, con le risorse umane e finanziarie disponibili, agli impegni richiesti dall'attuazione dell'accordo, senza che ciò comporti un pregiudizio per l'ordinaria attività delle amministrazioni stesse. Per quanto attiene al finanziamento delle opere, l'Accordo dispone che le Parti valuteranno la possibilità di concedere finanziamenti al progetto in base alle vigenti normative nazionali e che il Governo della Repubblica italiana attuerà le procedure per l'inclusione del progetto nell'ambito delle infrastrutture strategiche. In proposito occorre acquisire elementi volti a chiarire: se i finanziamenti vanno considerati nell'ambito delle dotazioni finanziarie già previste in base alla vigente legislatura, senza quindi la necessità di specifici rifinanziamenti; se l'inclusione nelle infrastrutture strategiche debba intendersi come estensione alle opere in questione dei finanziamenti della legge obiettivo. In tale ultimo caso, l'accesso ai finanziamenti della legge obiettivo potrebbe determinare la presenza di futuri oneri connessi alla


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necessità di rinvenire comunque le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera in questione, in quanto oggetto di un impegno internazionale.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, evidenziata l'urgenza dell'approvazione del testo in esame, che risulta finalizzato a dare attuazione alle opzioni di politica energetica adottate dal Governo, assicura che all'attuazione del provvedimento si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che all'attuazione del provvedimento si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione Italia-Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 2932 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari, rileva che appaiono necessari chiarimenti del Governo in merito ai seguenti aspetti: le conclusioni cui perviene la Nota tecnica si basano sui dati delle dichiarazioni dei soli sostituti d'imposta relative al periodo d'imposta 2000. Tali dati, peraltro, potrebbero risultare non rappresentativi dell'attuale livello dei rapporti economici e finanziari sussistenti tra i due Paesi, come, del resto, rilevato dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge originario, che accenna al crescente interesse delle piccole e medie imprese italiane nei confronti dei mercati di tale area; la Nota tecnica non considera i costi connessi con le norme sull'attivazione di procedure di arbitrato. Tali procedure, ancorché di carattere eventuale, presuppongono tuttavia l'istituzione di specifiche commissioni arbitrali incaricate di esprimere parere in merito ai singoli casi di controversia, i cui oneri sarebbero parzialmente a carico dell'amministrazione finanziaria italiana.

Il sottosegretario Mario LETTIERI segnala che non è prevista una disposizione di carattere finanziario nel provvedimento in esame, in quanto le previsioni della Convenzione determinano effetti di reciproca compensazione tra le parti contraenti. In merito all'insorgere di eventuali, peraltro non preventivabili, arbitrati tra le parti, sottolinea che le relative spese rientrerebbero nell'ambito dei capitoli del bilancio dello Stato relativi al contenzioso.

Lino DUILIO, presidente, alla luce dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui alle eventuali spese di arbitrato si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio già previste a legislazione vigente;

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.


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DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008.
C. 3025 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili finanziari, rileva che non sussistono criticità per quanto riguarda il riferimento alla dotazione dell'organico di diritto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge prima richiamato.
Per quanto riguarda l'articolo 1 comma 1, sottolinea che l'inserimento di una clausola aggiuntiva, quale è quella che prevede che il numero dei posti per il tempo pieno deve essere stabilito nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio si presta a ingenerare qualche incertezza, posto che:
a) non appare chiaro se si faccia riferimento alle risorse stanziate con riferimento al 2007 dalla legge di bilancio vigente, ovvero anche a quelle che saranno stanziate per il 2008, che tuttavia saranno determinate soltanto a seguito dell'approvazione della prossima legge di bilancio, mentre le disposizioni in materia di tempo pieno di cui al decreto in esame si riferiscono all'anno scolastico già iniziato;
b) non risulta chiaro se la disposizione debba intendersi alla stregua di una clausola di invarianza, nel qual caso si potrebbe più opportunamente ricorrere alla formulazione consolidata che esclude nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
c) se non sia più opportuno fare riferimento all'aggregato della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato, posto che l'attuazione delle disposizioni in esame potrebbe investire anche la competenza degli enti locali.

Quanto all'articolo 1 comma 3, osserva che la norma risulta di contenuto sostanzialmente identico a parte della disposizione del comma 6 dell'articolo 1 dell'atto Camera 2272-ter, che prevede appunto l'elevazione del limite di spesa di cui citato articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, e la copertura del relativo onere a valere delle risorse autorizzate dal comma 634 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
A tale proposito ricorda che in occasione dell'esame dell'atto Camera 2272-ter, il rappresentante del Governo aveva fornito assicurazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse di cui al citato comma 634 a far fronte agli oneri derivanti dall'innalzamento del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere delle medesime risorse.
Ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1287 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS si osserva che il predetto capitolo reca sia una disponibilità di competenza pari a 51,8 milioni di euro sia un somma di 40,2 milioni di euro accantonata in conto competenza per nuove leggi.
Quanto all'articolo 1 comma 7, osserva che il contenuto della norma in esame è identico a quello del comma 25 dell'articolo 1 dell'atto Camera 2272-ter e in relazione al quale la Commissione bilancio, nel corso dell'esame del predetto ddl n. 2272-ter, non ha rilevato profili problematici di carattere finanziario in quanto il Governo aveva chiarito che l'importo di 9.783.656, relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge n. 289 del 2002, iscritto in conto residui nel capitolo 7432 del Ministero della solidarietà sociale, risulta disponibile e può essere utilizzato a copertura degli interventi indicati, essendo venuti meno con efficacia retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2004, gli impegni assunti a valere sulle medesime risorse.


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Andrebbe peraltro chiarito se le risorse in questione saranno destinate ad interventi in conto capitale ovvero ad interventi di parte corrente, in quanto, in quest'ultima ipotesi si determinerebbe una dequalificazione della spesa.
Relativamente all'articolo 2 comma 5, appare necessario che il Governo fornisca precisazioni in merito ai profili contabili dell'operazione configurata dalla norma in esame, fornendo maggiori dettagli sulla nuova allocazione delle risorse in questione e sulle relative destinazioni di spesa. In particolare, sotto il profilo della quantificazione, andrebbero forniti elementi volti a suffragare, in relazione a ciascuna destinazione (retribuzioni spettanti al personale nominato in sostituzione del personale assente per maternità, retribuzioni al personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria, indennità di maternità da corrispondersi ai sensi dell'articolo 17 della legge 1204/1971) la congruità rispetto alle spese stimate delle risorse appostate e complessivamente disponibili, anche per effetto dell'integrazione disposta dalla norma in esame.
Sarebbe inoltre opportuno che il Governo confermasse che la riduzione operata sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 129 della legge 311/2004 non pregiudichi le finalità cui le risorse recate da questa norma erano destinate (finanziamento delle supplenze brevi).
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica non contempla la norma ma si limita ad affermare che l'articolo 2 non determina alcun onere a carico della finanza pubblica. La relazione illustrativa specifica che la disposizione è finalizzata a semplificare le procedure per il pagamento delle spettanze ai supplenti per le assenze connesse con l'astensione obbligatoria del lavoro per la maternità, la cui competenza viene attribuita direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
In assenza di ulteriori elementi informativi appare necessario che il Governo chiarisca l'entità dei maggiori oneri cui si fa riferimento e, in particolare, se gli stessi coincidono con l'integrazione prevista di 66 milioni per l'anno 2007 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 dei capitoli di bilancio relativi alle supplenze a tempo determinato.
Da ultimo, andrebbe valutato, allo scopo di garantire la massima trasparenza sotto il profilo contabile, l'opportunità di allocare in apposito capitolo di bilancio le risorse di cui si prevede l'utilizzo per le finalità indicate.
Quanto all'articolo 3, rileva che la formulazione della norma non appare pienamente corrispondere a quanto indicato dalla relazione illustrativa e presenta alcuni profili problematici.
In primo luogo, nel testo della norma non è rintracciabile il vincolo di destinazione delle predette risorse all'assunzione di ricercatori indicato dalla relazione illustrativa, specie per quanto riguarda il fondo unico per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge n. 537 del 1993.
Inoltre, la disposizione non indica l'esercizio finanziario nel quale le risorse indicate sono destinate ad incrementare le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 537 del 1993 e n. 549 del 1995, che secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, dovrebbe comunque essere quello in corso.
Alla luce dei rilievi avanzati, potrebbe valutarsi se procedere ad una riformulazione parziale della norma nel senso di rimuovere i problemi segnalati.
Per quanto concerne le risorse di cui ai citati commi 650 e 652, rileva che le stesse sono iscritte in due distinti piani di gestione nell'ambito del capitolo 1714 dello stato di previsione del Ministero dell'università per l'anno 2007. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS le predette risorse risultano disponibili per un ammontare rispettivamente di 20 milioni e di 7,5 milioni di euro che corrisponde all'importo stanziato per l'anno 2007 dalla legge finanziaria per le predette assunzioni di ricercatori.
Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità


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delle predette risorse ed assicuri che nell'anno 2007 non si proceda alle assunzioni di cui ai commi 648 e 651 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) avanza una richiesta di chiarimento sull'articolo 1 del testo in relazione alla previsione del tempo pieno. In particolare, ritiene opportuno precisare che non debbano sussistere oneri aggiuntivi per gli enti locali in relazione all'impiego degli insegnanti di sostegno. Fa quindi notare che non è chiaramente comprensibile quale sia l'anno di riferimento della previsione in esame.

Il sottosegretario Mario LETTIERI si riserva di acquisire specifici elementi di valutazione in merito alla richiesta avanzata dal deputato Garavaglia. Ravvisa pertanto l'opportunità di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, si associa alle riserve manifestate dal deputato Garavaglia in relazione alla considerazione che le scuole sovente non sono nella condizione di far fronte alle spese conseguenti all'utilizzo di personale docente di sostegno, le quali ricadono inevitabilmente sui bilanci delle amministrazioni comunali.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, raccomandando al governo la predisposizione della documentazione sollecitata.

La seduta termina alle 10.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di regolamento ministeriale concernente modifica al regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 aprile 2000, n. 157.
Atto n. 152.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento ministeriale.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, rileva, con riferimento ai profili finanziari, che appare necessario che sia chiarito se, tenuto conto dei criteri adottati per la elaborazione delle previsioni di entrata a legislazione vigente, sono prefigurabili o meno effetti di riduzione del gettito fiscale connessi alla proroga del Fondo. Esso, infatti, è alimentato da contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori ai quali, sulla base dell'articolo 2, comma 1, del DM n. 477/1997 ,si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, anche la possibilità di dedurli dalla base imponibile.

Il sottosegretario Mario LETTIERI segnala che non risultano oneri aggiuntivi dal regolamento di attuazione dell'Accordo, che costituisce un atto particolarmente significativo teso a garantire stabilità ai lavoratori del relativo settore.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, preso atto della conferma del Governo che dal testo in esame non derivino oneriaggiuntivi, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del


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Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto della conferma da parte del Governo che dal provvedimento non derivano effetti finanziari negativi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento.»

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/41/CE, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE.
Atto n. 126.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 18 settembre 2007.

Lino DUILIO, presidente, avverte che il Governo era stato sollecitato a trasmettere alcuni elementi informativi. Chiede quindi che si proceda in tal senso.

Il sottosegretario Mario LETTIERI chiede un rinvio per la predisposizione della documentazione sollecitata.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Atto n. 132.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, rileva, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, che non vi è nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che, secondo quanto espressamente previsto dalle norme e confermato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) possa effettivamente esercitare le nuove attribuzioni di monitoraggio nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza aggravi che possano eventualmente tradursi in nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 5 rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ISVAP, disponibili a legislazione vigente, a far fronte agli adempimenti previsti dal presente articolo. Con riferimento all'articolo 1, capoverso articolo 55-quinquies, rileva che ai fini di una più puntuale valutazione dei riflessi finanziari della norma, con particolare riferimento al


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comma 8, andrebbero meglio definite le conseguenze dell'accertamento della violazione del divieto di discriminazione rispetto agli appalti già aggiudicati da pubbliche amministrazioni. Con riferimento all'articolo 1, capoversi articoli 55-octies e 55-novies, rileva che non vi è nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità possa effettivamente far fronte alle spese per lo svolgimento delle nuove attribuzioni previste dallo schema di decreto, ivi comprese le spese per consulenti ed esperti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 2 rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine: alla idoneità della clausola di invarianza, prevista dall'articolo 2, a garantire che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alla adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente, a far fronte agli adempimenti previsti da decreto legislativo.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 135.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro.
Atto n. 125.