Mercoledì 19 settembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Andrea Annunziata.
La seduta comincia alle 14.05.
Franca BIMBI, presidente, richiama l'attenzione sull'esame in corso, da parte del Parlamento europeo, della questione relativa alla sua futura composizione, secondo l'invito rivoltogli dal Consiglio europeo nel giugno 2007 a presentare, entro ottobre, una proposta di decisione. Tale proposta dovrebbe fissare il numero massimo dei seggi a 750 e risulterebbe che, secondo il testo in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, all'Italia spetterebbero 72 seggi con un'alterazione del principio consolidato secondo cui, in assenza di significative variazioni demografiche, ai tre Stati più popolosi dopo la Germania deve essere attribuito sempre lo stesso numero di seggi. Si produrrebbe quindi una penalizzazione nei confronti dell'Italia e, pertanto, sottopone alla Commissione la valutazione circa eventuali iniziative da intraprendere.
Antonello FALOMI (RC-SE), nel condividere le osservazioni svolte dal Presidente, sottolinea l'esigenza di comprendere meglio i criteri adottati nella redistribuzione dei seggi spettanti a ciascun paese nel Parlamento europeo. A tal fine appare necessario acquisire gli elementi informativi e sentire il Governo, in quanto la decisione finale sulla composizione del Parlamento europeo dovrà essere in fine adottata dal Consiglio europeo all'unanimità.
Arnold CASSOLA (Verdi) sottolinea il carattere intergovernativo della decisione
finale sulla composizione del Parlamento europeo, rilevando che proprio questo è il momento cruciale per definire la questione. Indubbiamente sussiste una certa disparità nella rappresentanza di ciascun europarlamentare rispetto al numero degli abitanti del proprio paese, anche solo per il fatto che viene prevista una soglia minima di sei seggi per ogni Stato membro. Osserva, inoltre, che la relazione presentata dai relatori in Commissione al Parlamento europeo richiede che ogni proposta di modifica del riparto dei seggi tra i diversi Stati membri rechi la contestuale indicazione dei seggi in aumento per un paese e di quelli in riduzione per un altro.
Franca BIMBI, presidente, sottolinea l'esigenza che si tenga conto, nel riparto dei seggi, dei dati di riferimento, in modo oggettivo e secondo parametri chiari e i principi sempre seguiti.
Gabriele FRIGATO (Ulivo) ritiene utile poter conoscere non solo la posizione del Governo ma anche gli orientamenti degli europarlamentari italiani della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo sull'andamento dei lavori concernenti la ripartizione dei seggi. Risulta infatti che siano ancora numerosi i problemi aperti sull'argomento.
Franca BIMBI, presidente, sottolinea che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà concordare i tempi per le eventuali audizioni del rappresentante del Governo e degli europarlamentari.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
Atto n. 136.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, rileva che lo schema di decreto in esame è inteso all'attuazione della direttiva 2004/36/CE - la cosiddetta «direttiva SAFA», dall'acronimo Safety Assessment of Foreign Aircraft - valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri - che introduce norme volte ad accrescere la sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzino aeroporti comunitari.
La direttiva SAFA - il cui termine di attuazione risultava fissato al 30 aprile 2006 - è finalizzata ad accrescere la sicurezza del trasporto aereo civile, introducendo un sistema armonizzato di norme e procedure per le ispezioni di aeromobili di Paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dell'Unione Europea.
Il fenomeno del trasporto aereo effettuato da compagnie di Paesi extracomunitari negli ultimi anni si è sviluppato, specialmente in connessione con l'aumento di flussi turistici. Il tema della sicurezza degli aeromobili impiegati per tali servizi è stato affrontato dalla Comunità Europea a partire dal 1996, anno in cui si verificò una sciagura al largo delle coste della Repubblica Dominicana, nella quale perirono 176 passeggeri europei. All'indomani di tale episodio, purtroppo seguito da altri analoghi, il 15 febbraio 1996 il Parlamento europeo adottò una risoluzione, dalla quale prese l'avvio una serie di iniziative della Commissione europea, delle quali la direttiva 2004/36 rappresenta lo sbocco.
In attuazione della direttiva la Commissione ha successivamente emanato il regolamento n. 768/2006, relativo alla gestione del sistema informativo, che muove dal presupposto che gli obblighi di raccolta e scambio delle informazioni imposti agli Stati membri dalla direttiva possano essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma di valutazione avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) e la
cui gestione è stata affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities - JAA). In particolare, le JAA gestiscono la base di dati del programma SAFA, facilitano la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma e garantiscono l'elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti nonché la comunicazione delle informazioni raccolte.
È apparso quindi necessario alla Commissione migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva citata designando l'Agenzia europea per la sicurezza aerea come unico organismo specializzato incaricato della gestione del sistema SAFA nella Comunità.
La direttiva SAFA è stata ricompresa nell'allegato B della legge comunitaria per il 2005 (legge n. 29/2006), il cui articolo 1 delega il Governo di attuare le direttive riportate in allegato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della legge.
Lo strumento attraverso cui la direttiva comunitaria 2004/36/CE tende ad implementare la sicurezza è quello delle ispezioni a terra dell'aeromobile, ossia all'esame dell'aeromobile sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista documentale, sia infine per quanto concerne l'equipaggiamento, volto alla verifica della regolarità e dell'efficienza del mezzo.
L'organismo individuato dal provvedimento come responsabile della programmazione, dell'effettuazione di tali controlli e dell'adozione di eventuali misure successive è l'ENAC, in quanto autorità di regolazione dell'aviazione civile.
Conformemente alla direttiva l'ENAC è anche tenuto a sviluppare un appropriato sistema di raccolta e scambio delle informazioni con autorità aeronautiche di altri paesi membri.
Occorre preliminarmente segnalare che in data 17 luglio 2006 è stato emanato da parte del Ministero dei trasporti un atto di indirizzo (n. 902456) che ha tra l'altro previsto l'intensificazione dei programmi di verifica delle condizioni di sicurezza degli operatori aerei nazionali ed esteri, sia attraverso le ispezioni a terra («cosiddette «ispezioni di rampa») sia attraverso interventi presso le basi all'estero nei casi in cui fosse necessario un riscontro diretto sull'adeguatezza degli standard di sicurezza applicati.
Il quadro normativo comunitario appare del resto in via di profonda trasformazione, poiché nel gennaio scorso la Commissione europea ha presentato una serie di misure, il cosiddetto «pacchetto aeroportuale», volte a rafforzare il ruolo degli aeroporti per favorire lo sviluppo e la competitività del mercato interno dell'aviazione, istituendo al contempo un unico quadro normativo da applicare in maniera uniforme in tutta l'Unione europea. Il pacchetto comprende una comunicazione sulla capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa che presenta un piano d'azione recante una serie di misure da realizzare di concerto con tutte le parti interessate.
La comunicazione prospetta, tra l'altro, una serie di misure specifiche al fine di garantire un approccio coerente delle operazioni di sicurezza negli aeroporti: per raggiungere questo obiettivo, la Commissione intende presentare, all'inizio del 2008, una proposta di modifica del regolamento che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) al fine di includere tra i compiti della stessa anche gli aspetti connessi alla sicurezza negli aeroporti.
Il pacchetto è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Segnala inoltre che, conformemente alle specifiche previsioni del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ha provveduto ad istituire un elenco comunitario di compagnie aeree bandite all'interno dell'UE perché considerate non conformi ai requisiti di sicurezza (la cosiddetta «lista nera»); tale elenco viene aggiornato con cadenza trimestrale dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Per quanto attiene ai contenuti dell'articolato, l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, prevedendo che esso riguardi gli aeromobili
immatricolati in Paesi terzi, utilizzati da vettori esteri sia comunitari sia non comunitari, che atterrino in un aeroporto situato in territorio italiano. Sono esclusi gli aeromobili leggeri, quelli che non effettuano trasporto commerciale e gli aeromobili di Stato. Possono rientrare nel campo di applicazione anche gli aeromobili immatricolati in Paesi membri dell'Unione Europea.
L'articolo 2 reca le definizioni di fermo, norme internazionali dì sicurezza, ispezione a terra, aeromobile di Paesi terzi.
L'articolo 3 disciplina la procedura delle ispezioni a terra degli aeromobili, ossia delle verifiche volte ad accertare la rispondenza dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza aeronautica, che devono avere luogo attraverso controlli documentali e fisici del mezzo.
L'articolo 4 dispone in merito alla programmazione e all'effettuazione delle ispezioni a terra, individuando come soggetto responsabile l'ENAC. La norma prevede quindi che l'ENAC sviluppi e metta in atto un programma di ispezioni a terra di durata annuale, modulato di anno in anno in base alle indicazioni della Commissione europea, degli altri Stati membri e dell'Agenzia Europea della Sicurezza Aerea e in base ai risultati delle altre ispezioni effettuate.
Le ispezioni devono essere effettuate da personale ENAC qualificato a questo scopo, limitando gli eventuali ritardi, attraverso una procedura a campione non discriminatoria; particolare sollecitudine deve essere usata in situazioni di sospetto quali: le informazioni disponibili lasciano presumere carenze di manutenzione o evidenti danni o difetti; sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo nazionale; da una precedente ispezione risultano carenze gravi ai fini della sicurezza della cui correzione l'ENAC non ha evidenze; le informazioni disponibili dimostrano che le autorità competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare uri corretto controllo della sicurezza; dalle informazioni risulta che l'operatore aereo possa avere problemi di sicurezza.
L'articolo 5 descrive la procedura conseguente al riscontro, da parte del personale dell'Enac, di eventuali anomalie che compromettano la sicurezza del volo di quell'aeromobile, prevedendo la possibilità di impedire la partenza dell'aeromobile nel caso si evidenzino anomalie tali da compromettere la sicurezza del volo e impone una serie di obblighi documentali e di informazione in capo all'ENAC stesso.
L'articolo 6 disciplina la procedura relativa alla raccolta e allo scambio delle informazioni con la Commissione europea, le autorità dell'aviazione civile negli altri Stati membri e l'Agenzia europea della sicurezza aerea.
L'articolo 7 disciplina le modalità di tutela della riservatezza delle informazioni raccolte dall'ENAC nell'attività ispettiva o di scambio con gli altri soggetti interessati.
L'articolo 8 reca le disposizioni finali, prevedendo la clausola di neutralità finanziaria e stabilendo quindi che l'ENAC adempia ai compiti impostigli dal provvedimento con le risorse disponibili a legislazione vigente e fissa la data di entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale.
Ricorda infine che l'adozione del provvedimento in esame verrà a sanare la mancata trasposizione della direttiva SAFE nell'ordinamento italiano, già rilevata dalla Commissione con parere del 12 dicembre scorso.
Per tali motivi propone di esprimere parere favorevole.
Andrea ANNUNZIATA, Sottosegretario di Stato ai Trasporti, ricorda che fin dal 2006 il Governo ha presentato un piano del trasporto aereo in cui sono indicate tutte le misure che si intendono adottare per accrescere ulteriormente la sicurezza nel settore. Occorra tuttavia ricordare che la direttiva in materia è all'avanguardia per quanto riguarda la sicurezza e che l'Italia, in particolare, è già uno dei paesi al mondo in cui maggiormanete è assicurata la sicurezza aerea. La recente sciagura aerea verificatasi in Thailandia, ad esempio, non si sarebbe verificata in Italia
in quanto una compagnia quale quella dell'aereo schiantatosi non avrebbe avuto l'autorizzazione a volare. Ricorda inoltre che nel 2006, nelle more del recepimento della normativa comunitaria, il Governo ha adottato un atto di indirizzo volto a garantire ancora di più la sicurezza. Il Governo sta dunque percorrendo la strada più idonea per assicurare la massima sicurezza dei trasporti in genere, superando anche talune difficoltà legate agli organici disponibili per le ispezioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Atto n. 154.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, richiama l'attenzione sui caratteri propri dello schema di decreto legislativo oggi in esame, che attiene alle modalità e alle procedure da seguire per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, strettamente connesso allo schema n. 131, discusso dalla Commissione nella seduta di ieri, è inteso a recepire la direttiva 2005/85/CE, ossia le procedure di presentazione ed esame della domanda di protezione. Lo schema, inoltre, regolamenta i procedimenti di revoca e cessazione della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni da parte del richiedente asilo.
Il provvedimento sostituisce in gran parte la disciplina in materia di asilo recata dal decreto-legge n. 416 del 1989 (cosiddetta «legge Martelli») che viene abrogata quasi completamente.
Lo schema, composto di 41 articoli, si suddivide in sei capi: Capo I: Disposizioni generali (articoli 1-5); Capo II: Principi fondamentali e garanzie (articoli 6-25); Capo III: Procedure di primo grado (articoli 26-32); Capo IV: Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale (articoli 33 e 34); Capo V: Procedure di impugnazione (articoli 35-36); Capo VI: Disposizioni finali e transitorie (articoli 37-41).
Richiama quindi i contenuti del provvedimento, soffermandosi sugli aspetti relativi alla compatibilità comunitaria.
In particolare, nel richiamare le considerazioni svolte nella seduta di ieri in relazione all'attività normativa comunitaria ed al corpus legislativo nazionale risultante dai recenti interventi di riassetto in materia di protezione dei rifugiati, sottopone all'attenzione della Commissione due osservazioni, strettamente attinenti alla compatibilità comunitaria del provvedimento in esame: la prima riguardante l'articolo 14 (verbale del colloquio personale), la cui formulazione non sembra prevedere un'adeguata tutela della riservatezza del colloquio medesimo, contemplata non soltanto dall'articolo 13, comma 2 della direttiva, ma anche nell'articolo 14, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004.
La seconda attiene alla formulazione del comma 2 dell'articolo 32, inteso a recepire l'articolo 31 della direttiva. Quest'ultimo prevede che, se un cittadino di uno dei Paesi dell'elenco comune presenti istanza di asilo, questa debba essere necessariamente respinta (o meglio considerata infondata), a meno che il richiedente non invochi gravi motivi relativi alla condizione personale del richiedente stesso in quel Paese, che inducano a non ritenerlo sicuro.
Il comma 2 dell'articolo 32 dello schema in esame dispone invece che il solo fatto che un richiedente asilo provenga da un Paese di origine sicuro, non debba necessariamente determinare il respingimento della domanda senza averla esaminata
alla luce dei motivi invocati dal richiedente per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. La disposizione precisa inoltre che i gravi motivi di cui sopra possono comprendere anche gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti che pur risultando oggettivamente perseguibili nel Paese di origine, non costituiscono reato per l'ordinamento italiano, secondo il principio e criterio direttivo aggiunto dall'articolo 12 della legge comunitaria 2006.
La formulazione del comma 2 da un lato recepisce in maniera incompleta il concetto di «Paese di origine sicuro» previsto dall'articolo 29 della direttiva ed introduce una deroga, la cui portata appare incerta in considerazione dell'assenza della disposizione generale su cui la deroga incide, ossia dell'obbligo di ritenere infondata la domanda nel caso in cui il richiedente asilo provenga da un Paese di origine sicuro; si tratta infatti di una disposizione contenuta nella direttiva ma non (o almeno, non in termini espliciti) nello schema in esame.
La legge comunitaria 2006 ha introdotto all'articolo 12 un principio e criterio direttivo - ulteriore rispetto a quelli di carattere generale indicati nell'articolo 2 della legge comunitaria - che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE. La ratio della disposizione è di inserire, tra gli elementi di valutazione nella decisione di accoglimento o rifiuto delle domande di asilo, la considerazione che il richiedente, pur provenendo da un Paese sicuro, possa essere perseguito (non necessariamente in base ad una norma penale, ma comunque in base a disposizioni o atti concreti, oggettivamente individuabili) a causa di un fatto o comportamento che nel nostro ordinamento non è perseguibile (in quanto non costituisce reato).
La norma, contenuta nel comma 2 dell'articolo 32, non sembra però considerare tutti i fatti o i comportamenti perseguiti, bensì quelli la cui repressione lede diritti fondamentali.
Ritiene sia necessario segnalare l'esigenza che il legislatore delegato pervenga ad una formulazione del testo dell'articolo 32 più aderente alle previsioni contenute nella direttiva comunitaria ed al principio e criterio direttivo dettato dall'articolo 12 della legge comunitaria 2006.
In conclusione, ritiene che si possa esprimere, per i profili di competenza della Commissione, una proposta di parere favorevole con le osservazione svolte.
Renzo TONDO (FI) ritiene utile che la Commissione svolga una più ampia riflessione sulla materia in esame, rispetto a cui non condivide la scelta di delegare il Governo. Sottolinea che la stessa relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo mostra aumenti di spesa che senz'altro non giovano alla funzionalità del sistema. Si riferisce, ad esempio, all'aumento del numero dei componenti delle Commissioni chiamate a giudicare circa il riconoscimento dello status di rifugiato. Le soluzioni sono quindi tutt'altro che efficaci e ritiene che la Commissione debba chiedere risposte dal Governo che non sembra, a suo giudizio, volere affrontare seriamente il problema. Auspica, inoltre, che la Commissione voglia effettuare alcune visite negli appositi centri di accoglienza, per conoscere direttamente la situazione esistente. Chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, altrimenti esprimerà un voto contrario.
Franca BIMBI, presidente, sottolinea il rilievo della materia trattata nello schema di decreto legislativo, su cui è auspicabile che tutti i gruppi manifestino la propria posizione.
Gabriele FRIGATO (Ulivo) ricorda che il provvedimento in esame costituisce esercizio di una delega già attribuita con la legge comunitaria. Non ritiene inoltre che la questione dei costi attenga direttamente alla competenza della XIV Commissione. Peraltro non deve essere generalizzato in modo indiscriminato il discorso sui costi, senza tenere conto anche dei diritti coinvolti dalle attività connesse al riconoscimento dello status di rifugiato e dei costi necessari per la tutela di quei diritti.
Franca BIMBI, presidente, osserva che occorre valutare quali siano i migliori servizi a tutela delle politiche dei rifugiati. È senz'altro utile poter approfondire i criteri adottati in altri paesi, ad esempio i Paesi Bassi.
Renzo TONDO (FI) ribadisce l'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche attraverso le audizioni di prefetti competenti per territorio, in relazione al funzionamento dei centri di accoglienza.
Franca BIMBI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.