VII Commissione - Giovedì 20 settembre 2007


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ALLEGATO 1

5-01206: De Simone: Iniziative per impedire il riconoscimento dei corsi on-line dell'Istituto paritario Platone di Palermo ai fini dell'esame di Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero ha manifestato in più occasioni la propria contrarietà all'adozione, da parte di istituti di istruzione primaria e secondaria, di metodologie didattiche che comportano la sostituzione dell'insegnamento a distanza all'insegnamento in presenza.
Invero, forme miste di insegnamento in presenza e a distanza, oltre a costituire materia di studio per specialisti, sono effettivamente praticate in situazioni specifiche che richiedono particolari metodologie didattiche, fatta ovviamente salva l'esigenza di predisporre e realizzare prove di verifica valide sotto il profilo giuridico amministrativo.
Si è tuttavia avuto modo di accertare che nelle scuole secondarie di secondo grado e, particolarmente, in taluni istituti paritari le assenze degli alunni raggiungono livelli molto alti, tanto da superare, in certi casi, il 90 per cento del monte annuale di ore, con particolare riguardo ad alunni che risiedono in province o addirittura in regioni diverse. Le presenze sono di fatto limitate al giorno in cui gli alunni sostengono prove scritte ed orali con il risultato di trasformare la scuola da luogo privilegiato del dialogo educativo ad una macchina erogatrice di programmi, prove e voti.
Per quanto riguarda il caso al quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, faccio presente che, nell'anno scolastico 2006-2007, l'istituto paritario «Platone», nella compilazione dei modelli relativi alla configurazione delle commissioni di esami di Stato, non ha evidenziato la presenza di alunni on line, per cui le commissioni sono state autorizzate ed inserite nel sistema informativo del Ministero.
Solo in sede di controlli ispettivi, effettuati dall'Ufficio scolastico per accertare la legittimità della presenza di alunni esterni nelle commissioni d'esame, si è rilevato che vi era presso l'istituto in parola un notevole numero di alunni on line.
Il medesimo ufficio ha quindi provveduto a contestare al gestore della scuola ed al coordinatore didattico che non era consentito considerare come alunni interni gli alunni on line invitando entrambi ad inviare gli elenchi degli alunni on line per essere assegnati ad altre commissioni come alunni esterni.
La scuola ha reiterato le richieste di conferma delle commissioni d'esame così come erano state costituite, tenendo conto della sentenza del TAR di Palermo del 23 maggio 2005 che ha accolto il ricorso dell'istituto paritario Platone di Palermo avverso i provvedimenti dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia con i quali era stato sostanzialmente fatto divieto alla scuola di attivare corsi di studio con frequenza esclusivamente on line.
L'ufficio scolastico regionale in considerazione del tenore della pronuncia del TAR dovendo procedere con tempestività alla costituzione delle commissioni di esami ha quindi disposto la costituzione delle medesime considerando interni gli allievi che avevano frequentato i corsi on line, secondo quanto richiesto dal gestore della scuola.


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In data 15 giugno 2007, il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale ha respinto l'appello a suo tempo proposto dall'amministrazione scolastica avverso la sentenza del TAR di Palermo del 2005 confermando la decisione del TAR medesimo.
Comunque, la nuova normativa sugli esami di Stato, contenuta nella legge n. 1 del 2007 la quale ha modificato sia la composizione delle commissioni d'esami, prevedendo tre commissari ed il presidente esterni e tre commissari interni, sia la funzione del presidente, che opera ora soltanto su due commissioni, ha consentito una obiettiva valutazione delle conoscenze, competenze e capacità dei candidati, evitando che in presenza di lacunose preparazioni gli stessi potessero superare l'esame di Stato.
Al fine di evitare per il futuro il ripetersi di tali situazioni sono allo studio adeguate iniziative legislative.


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ALLEGATO 2

5-01342 Barbieri: Tutela del bene di interesse storico «Villa del Torso Amodio» nel comune di Moruzzo (Udine).

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si rappresenta quanto segue:
a) quanto alle iniziative che a giudizio dell'interrogante il Ministero per i beni e le attività culturali dovrebbe assumere per «esaminare la congruità delle scelte della Sovrintendenza udinese», si fa presente che l'esercizio della tutela attiene alla sfera dell'attività tecnica discrezionale di pertinenza degli Uffici dell'Amministrazione. Pertanto il MIBAC è legittimato ad intervenire in presenza di doglianze formali presentate da eventuali controinteressati.
Peraltro nel caso di specie, dall'esame degli atti trasmessi dai competenti Uffici le scelte di tutela operate dai medesimi appaiono coerenti e motivate, come di seguito si dirà;
b) quanto agli interventi idonei che a giudizio dell'interrogante l'Amministrazione dovrebbe «predisporre... all'applicazione delle previsioni di legge per la tutela del bene di interesse storico Villa del Torso Amodio», sulla base degli atti trasmessi dai competenti Uffici si rappresenta che il MIBAC con il procedimento di imposizione di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, già avviato con provvedimento n. 8125 del 14 settembre 2007, ha messo a punto ogni adeguata forma di tutela intesa sia a garantire la visuale pubblica della Villa del Torso Amodio, sia ad evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce, o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
Infatti il provvedimento di tutela indiretta è stato predisposto tenendo conto: dei punti di vista privilegiati dai quali si può avere la visuale della Villa (in particolare la strada provinciale panoramica denominata dei «Colli»); della conformazione orografica del sito, caratterizzato da appezzamenti con quote diversificate; del nucleo di terreni e fabbricati legato alla Villa per motivi storici o di contesto.
Viceversa, gli Uffici del MIBAC non hanno ritenuto di estendere il vincolo di tutela indiretta al più ampio ambito territoriale indicato dal proprietario del bene vincolato con propria specifica richiesta, in quanto un provvedimento di tali rilevanti dimensioni rispetto all'intero territorio comunale, sarebbe stato non in linea con il dettato dell'articolo 45 del Codice e piuttosto ascrivibile all'ambito della tutela paesaggistica.
Però per l'esercizio di quest'ultima non si configurano le condizioni di tutela dei luoghi quali complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi dall'articolo 136 comma 1, lettera c) del Codice, in quanto il territorio circostante Villa del Torso Amodio è stato oggetto, soprattutto dopo il terremoto del 1976, di una edificazione diffusa costituita da numerose villette isolate e al momento risultano rilasciate altre concessioni edilizie conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
c) quanto alle iniziative che l'Amministrazione dovrebbe assumere per «stimolare l'avvio di un nuovo e più efficace rapporto tra Sovrintendenze ed


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Autorità locali in materia di pianificazione urbana, rivolto a preservare il patrimonio storico ed artistico degli antiche borghi e delle dimore storiche d'Italia» si fa presente che gli Uffici periferici del MIBAC, in fase di redazione congiunta con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del piano paesaggistico regionale, stanno valutando tutte le valenze paesaggistiche residuali della zona al fine di individuare e definire tutte le cautele necessarie alla sua tutela, da inserire nel redigendo piano paesaggistico che costituisce atto di pianificazione territoriale preminente rispetto alla pianificazione urbanistica comunale.