Commissioni Riunite VII e IX - Giovedì 20 settembre 2007


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ALLEGATO

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale. C. 1825 Governo, C. 2077 Beltrandi, C. 2502 De Zulueta e C. 2601 De Laurentiis.

NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 4.101

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art.4.

1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
2. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;
b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;
c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;
d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, del loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, delle abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico;
e) assicurare l'interoperabilità dei meter rispetto a tutte le tecnologie digitali;
f) garantire la rilevazione degli indici di ascolto disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.

3. In applicazione dei principi di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è abrogato.
5. Ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora nelle comunicazioni siano esposti fatti non rispondenti al vero.