Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 20 settembre 2007


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ALLEGATO

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 147/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. Nuovo testo C. 3025 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, in corso di esame presso le Commissioni VII e XI della Camera, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari;
rilevato che il provvedimento in esame reca norme, volte ad assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008, aventi ad oggetto gli ordinamenti scolastici, e tese in particolare ad assicurare il ripristino nella scuola primaria dell'organizzazione delle classi a tempo pieno; a modificare la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado, ad introdurre misure urgenti in materia di personale scolastico e di reclutamento dei ricercatori;
valutato che il testo, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione;
considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quali il «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); l'»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); la «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);
considerato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha delineato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione dell'assetto delle competenze fissate dalla Costituzione in materia di istruzione, evidenziando che «il criterio di soluzione vada individuato, al di là del dato testuale, di problematico significato, guardando alla ratio della previsione costituzionale che ha attribuito le norme generali alla competenza esclusiva dello Stato. E, sotto quest'ultimo aspetto, può dirsi che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»; sottolineato altresì che «le norme generali così intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da


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esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto in particolare ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, è definito dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; considerato altresì che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata;
preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del testo in esame, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri competenti, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;
rilevato che l'articolo 3-bis del decreto-legge reca la clausola di salvaguardia secondo cui sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
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