V Commissione - Resoconto di marted́ 25 settembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 27 SETTEMBRE 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il viceministro per la pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008.
C. 3025-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Lino DUILIO, presidente, si scusa per il ritardo con cui viene dato inizio ai lavori della Commissione, ritardo dovuto all'attesa, peraltro rivelatasi inutile, del relatore. Rileva la gravità della mancata partecipazione ai lavori della Commissione, sia da parte dei deputati della maggioranza che da parte di quelli dell'opposizione.

Marino ZORZATO (FI) ricorda che è comunque la maggioranza a risultare responsabile del buon andamento dei lavori della Commissione.

Lino DUILIO, presidente, replicando all'onorevole Zorzato, osserva che sul piano istituzionale e morale tutti i deputati sono comunque tenuti ad adempiere ai loro compiti istituzionali a prescindere dall'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.


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Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che il disegno di legge C. 3025 dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 147 del 2007, recante disposizioni finanziarie urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. Ricorda che il provvedimento, composto di 3 articoli, è corredato di relazione tecnica verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Rileva che le norme contenute negli articoli 1 (commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) e 2 (commi 1, 3, 4, 5) del provvedimento in esame ricalcano sostanzialmente il contenuto di alcuni articoli del disegno di legge C. 2272-ter. Il testo del provvedimento è stato modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Cultura, nella seduta del 19 settembre 2007. Segnala che l'articolo 1, comma 1, che aggiunge un periodo al comma 1, dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce un piano triennale di intervento volto, in particolare, ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Detto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio. Tale disposizione riproduce integralmente una disposizione già contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge 2272-ter. Segnala che la Commissione Bilancio aveva rilevato la necessità di un chiarimento di carattere interpretativo, al fine di precisare l'effettiva portata innovativa della norma, con riguardo agli obiettivi di incremento dell'offerta di tempo pieno rispetto a quella attualmente prevista e ai relativi riflessi organizzativi e finanziari e alle misure di incentivazione che si intendono adottare. Osserva che erano stati inoltre richiesti elementi informativi al Governo in ordine all'individuazione delle risorse già iscritte a bilancio da destinare al finanziamento del piano, anche al fine di valutarne la congruità rispetto agli oneri, peraltro indeterminati, che potevano discendere dal piano stesso. Sul punto, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2272-ter, rileva che la norma avrebbe dovuto prevedere che lo stesso fosse definito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva che la norma, nella nuova formulazione, recepisce tali indicazioni, cui era stato subordinato il parere favorevole della Commissione bilancio sul disegno di legge C. 2272-ter nella seduta del 24 luglio 2007.
Ricorda che l'articolo 1, comma 3, aumenta da euro 138.000.000 ad euro 183.000.000 il limite di spesa fissato dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007 per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari a 45.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006. Il provvedimento, nel testo predisposto dal Governo, prevedeva di elevare il limite suddetto da 138.000.000 a 178.200.000 con un onere annuo pari a euro 40.200.000. A fronte dell'integrazione di spesa recata ora dalla norma, in base ai calcoli effettuati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento nel testo presentato dal Governo, segnala che si può stimare un aumento medio pro-capite, al lordo degli oneri a carico dello Stato, pari ad euro 389,51 (invece di 347,96). Al riguardo, premesso che la norma è configurata come limite di spesa, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti circa il maggior onere recato dalla norma medesima, considerato che il contenuto prescrittivo della stessa è rimasto invariato. Chiede inoltre una conferma da parte del Governo circa la sussistente disponibilità delle maggiori somme da destinare all'integrazione del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 1 del 2007.


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Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Ricorda l'emendamento 1.81, che prevede, tra le altre cose, nell'ambito di un piano di interventi per la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria, l'incremento dei posti disponibili per il tempo pieno e l'integrazione sociale dei minori immigrati, anche attraverso classi temporanee, disponendo che i relativi oneri, che non vengono quantificati, siano posti a carico delle maggiori entrate tributarie a carattere permanente; l'emendamento 1.29, che sopprime la previsione per cui l'organizzazione del tempo pieno deve essere realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto, previsione inserita recependo la condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, inserita nel parere reso dalla Commissione bilancio; l'emendamento 1.53, che sopprime la previsione per cui la reintroduzione del tempo pieno deve essere realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; l'emendamento 1.76, che sopprime la previsione per cui il limite dei posti di tempo pieno sia stabilito in quelli funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989; l'emendamento 1.54, che sopprime la previsione per cui il numero dei posti attivati a livello nazionale per il tempo pieno deve essere individuato nell'ambito dell'organico di diritto e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio; l'emendamento 1.75, che sopprime la previsione per cui il numero dei posti attivati a livello nazionale per il tempo pieno deve essere individuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio; l'emendamento 1.37, che modifica l'articolo 4, comma 10 della legge n. 425 del 1997 ponendo a carico dello Stato l'onere previsto per il compenso spettante ai commissari interni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, senza provvedere alla quantificazione dei conseguenti oneri e alla relativa copertura finanziaria; l'emendamento 1.59, che sopprime la clausola di copertura di cui al comma 3; l'emendamento 1.66, che pone l'onere di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a carico del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi, che tuttavia allo stato risultata finanziato fino all'anno 2008; l'emendamento 2.63, che pone l'onere di cui al comma 5 dell'articolo 2 a carico del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi, che tuttavia allo stato risultata finanziato fino all'anno 2008; l'emendamento 2.66, che prevede l'immissione in ruolo, con decorrenza dal 1o settembre 2007, del personale che ha partecipato al corso concorso per la formazione dei dirigenti scolastici del 3 ottobre 2006; l'articolo aggiuntivo 2.01, che prevede l'inquadramento dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche nelle posizioni stipendiali previste dal CCNL del comparto scuola con il riconoscimento delle anzianità maturate al 31 agosto 2000, prevedendo che il relativo onere, avente carattere permanente, venga coperto limitatamente agli anni 2007 e 2008; l'articolo aggiuntivo 2.02, che prevede, tra le altre cose, l'articolazione della professione docente in tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico e economico della professionalità maturata; il conferimento di incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento da remunerare con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto; una apposita commissione di valutazione per la verifica periodica dell'attività del personale docente; apposite commissioni per l'effettuazione della selezione per soli titoli ai fini dell'avanzamento nei livelli di docenza. Con riferimento a quest'ultimo emendamento, segnala che la proposta emendativa non reca alcuna quantificazione degli oneri derivanti dagli interventi previsti né una copertura finanziaria. Ricorda infine


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l'emendamento 3.52, che prevede che per l'anno 2007 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 651 e 652, della legge finanziaria per il 2007. Tuttavia, l'articolo 3 destinava le suddette risorse all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995.
Segnala poi che per ulteriori emendamenti risulta necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario. Ricorda l'emendamento 1.52, che sopprime il primo periodo del comma 1, che prevede, nell'ambito della reintroduzione del tempo pieno, un tetto massimo dell'orario settimanale, senza sopprimere i rimanenti periodi del comma, che fanno comunque riferimento all'introduzione del tempo pieno; l'emendamento 1.9, che sostituisce alla previsione della reintroduzione del tempo pieno con una base obbligatoria di 891 ore e di ulteriori 99 ore annue facoltative, prevedendo, inoltre, l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue. L'emendamento prevede inoltre l'introduzione dell'organico d'istituto; l'emendamento 1.10, che prevede la conferma per l'anno scolastico 2007-2008 del numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2006-2007 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato, prevedendo altresì un ulteriore incremento di posti per gli anni successivi, nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente; l'emendamento 1.7, che sopprime la previsione in base alla quale il modello didattico del tempo pieno deve essere realizzato secondo quanto previsto dalle norme previdenti al decreto legislativo n. 59 del 2004; gli emendamenti 1.73, e gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.010, che prevedono lo svolgimento, nell'ambito dei programmi didattici obbligatori, dell'insegnamento degli elementi fondamentali della tradizione culturale cristiana; l'emendamento 1.36, che dispone tra le altre cose un ampliamento della platea dei soggetti ammessi ad un esame preliminare ai fini della partecipazione all'esame di Stato; gli emendamenti 1.64 e 1.69, che pongono l'onere di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a carico del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese. Con riferimento a questi ultimi due emendamenti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva possibilità di destinare le risorse indicate alla copertura dell'onere senza pregiudicare gli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse; l'emendamento 1.78, che prevede l'inserimento nel Comitato di indirizzo anche di un membro designato dal Ministro del lavoro e due dal Presidente della Conferenza Stato-regioni; gli emendamenti 1.80, 1.19 e 1.68, che prevede lo svolgimento di verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti; l'emendamento 2.65, che prevede, tra le altre cose, che, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio, siano indette nuove procedure concorsuali per il reclutamento di un congruo numero di personale ispettivo; gli emendamenti 2.56 e 2.57, che elevano l'importo delle somme destinate a rifinanziare i capitoli di spesa concernenti le spese per supplenze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 129, della legge n. 311 del 2004; l'emendamento 2.24, che prevede la possibilità per i dirigenti scolastici di permanere in servizio fino al settantesimo anno di età, previa autorizzazione del Ministero competente; l'emendamento 2.67, il quale consente l'utilizzo del personale non confermato negli incarichi per l'anno scolastico 2007-2008 a copertura delle eventuali sedi vacanti e/o disponibili anche in altre regioni diverse da quelle di appartenenza; l'emendamento 3.50, che prevede, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente, nuove modalità procedurali e criteri di valutazione per l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti disponibili di ricercatori; l'emendamento 3.53, che prevede che fino alla data di effettiva operatività dell'ANVUR le risorse ad essa destinate ai sensi del comma 142 dell'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006 possano


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essere utilizzate per il finanziamento delle attività del CNVSU e CIVR. Con riferimento a quest'ultimo emendamento, segnala in particolare che una quota delle suddette risorse erano quelle riguardanti proprio il soppresso CNVSU, alle quali si aggiungevano anche risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Ricorda ancora gli articoli aggiuntivi 3.010 e 3.011, i quali prevedono che il ministro della pubblica istruzione definisca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i criteri per la nuova articolazione del comparto scuola in tre aree autonome: funzioni docente, dirigente e ispettiva tecnica, e per la definizione dello Statuto degli insegnanti. In proposito, premesso che la clausola di invarianza non appare redatta in maniera conforme alla prassi consolidata, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione degli articoli aggiuntivi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ricorda, con riferimento al contenuto del comma 1 dell'articolo 1, che il problema dell'inserimento scolastico dei giovani immigrati risulta molto grave in molte aree del paese e che i progetti attivati in molte aree per l'inserimento linguistico richiedono insegnanti di sostegno. Segnala che l'attivazione di tali progetti in una decina di comuni della Lombardia ha comportato per tali enti un costo di circa dieci milioni di euro. Conseguentemente, proiettando tale cifra su scala nazionale, l'onere complessivo potrebbe risultare di circa un miliardo di euro, per il quale la disposizione non esplicita la copertura. Rileva peraltro che le misure poste in essere hanno dimostrato di non funzionare, con una conseguente discriminazione per le famiglie dei ceti più bassi, in quanto chi se lo può permettere, di fronte alla situazione disastrosa della scuola pubblica italiana, manda i propri figli alla scuola privata. Ritiene che invece che potrebbe essere adottata la soluzione già posta in essere in altri Stati ed anche nella provincia di Bolzano, vale a dire quella di prevedere classi di inserimento per i figli degli immigrati, che poi, quando avranno acquisito le necessarie competenze linguistiche, potranno inseriti nelle altre classi. Rileva che si tratta di una misura non solo più efficace dal punto di vista sostanziale, ma che, al tempo stesso, consente i maggiori risparmi, a fronte degli oneri sopra prospettati per le altre attività di sostegno. Per queste ragioni, non comprende le motivazioni dei rilievi critici formulati dal presidente sull'emendamento 1.81, per quanto attiene la quantificazione e la copertura.

Il viceministro Mariangela BASTICO, nel rilevare l'importanza delle questioni affrontate nel suo intervento dall'onorevole Garavaglia, dichiara la contrarietà del Governo, nel merito, all'ipotesi di classi di inserimento. In proposito, constata che vi sono già esperienze positive di attività di inserimento e di sostegno agli alunni immigrati all'interno delle classi di riferimento, attraverso il ricorso ad insegnanti di sostegno e a supplementi di attività pomeridiani, in regioni come l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana. Segnala peraltro che la diffusione della popolazione di immigrati sul territorio nazionale non risulta uniforme, bensì è concentrata in alcune realtà, e pertanto non è possibile effettuare una proiezione a livello nazionale dei costi verificatisi in alcuni comuni, come fatto dall'onorevole Garavaglia. Ciò premesso, ricorda comunque che la disposizione del comma 1 non prevede immediate e specifiche misure a sostegno dell'integrazione degli alunni provenienti da famiglie di immigrati ma rimette ad un piano triennale la definizione delle misure e la relativa copertura. Con riferimento poi al comma 3 dell'articolo 1, ricorda che i compensi per i commissari di esame sono stati posti a carico del fondo per attività di riqualificazione dell'istruzione istituito dal comma 634 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che inizialmente non comprendeva tale finalità. Nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, è stato elevato l'onere da


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40.200.000 euro a 45.000.000 euro, al fine di ricomprendere anche gli oneri per gli insegnanti delle scuole paritarie, che fanno parte del sistema nazionale di istruzione ma che non erano stati inizialmente compresi. Osserva infine che alla predisposizione dell'ulteriore prova scritta a carattere nazionale della scuola secondaria di primo grado provvederà l'INVALSI con le risorse allo stesso attualmente destinate.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi, esprime parere contrario sugli emendamenti richiamati dal presidente, fatta eccezione per l'emendamento 1.75, sul quale si rimette all'Assemblea, in quanto la proposta risulta pleonastica, risultando già prevista a legislazione vigente, sull'emendamento 1.37, in quanto ai compensi per i commissari interni degli istituti paritari si è già provveduto con la modifica da ultimo introdotta all'articolo 1, comma 1, sull'emendamento 3.52, per il quale il parere del Ministero della pubblica istruzione risulta favorevole, e sull'emendamento 1.36, che risulta effettivamente utile per colmare una lacuna presente nella legislazione vigente, in ordine all'esame da far svolgere per chi interrompa l'anno scolastico entro il 1o marzo e poi voglia riprendere gli studi e, infine, sull'emendamento 3.53, che consente l'utilizzo di risorse attualmente destinate all'ANVUR per gli organi che attualmente svolgono le funzioni corrispondenti, in attesa dell'istituzione dell'ANVUR.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva che alla luce delle dichiarazioni del viceministro la disposizione del comma 1 dell'articolo 1 rappresenta una dichiarazione di intenti, priva di contenuto normativo.

Marino ZORZATO (FI) rileva che risulta poco corretto inserire in un provvedimento normativo un'espressione di indirizzo, che dovrebbe essere più opportunamente inserita in altri atti come, ad esempio, una mozione.

Gaspare GIUDICE (FI), pur rinnovando la propria stima per il viceministro Bastico, giudica inaccettabile che il Governo si sostituisca al Parlamento nell'espressione di un indirizzo con cui orientare la normativa successiva.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) segnala il rischio che gli oneri per l'attuazione del comma 1 dell'articolo 1 vengano posti a carico dei comuni.

Il sottosegretario Mario LETTIERI osserva, con riferimento al testo del provvedimento, che il comma 5, penultimo periodo, dell'articolo 2, prevedendo che la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui sopra è attribuita alle Direzioni provinciali dei Servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze. Esprime parere contrario sulle proposte emendative sulle quali il presidente ha rilevato evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione e la copertura, vale a dire gli emendamenti 1.81, 1.29, 1.53, 1.76, 1.54, 1.75, 1.37, 1.59, 1.66, 2.63, 2.66, gli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02 e l'emendamento 3.52. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.52, 1.7, 1.73, 2.65, 2.56 e 2.57, 2.67, 3.50.

Il viceministro Mariangela BASTICO, nel convenire con il sottosegretario Lettieri per quanto concerne i profili problematici dell'emendamento 1.75, rileva di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento 1.37, in quanto tale misura, come sopra ricordato, è già ricompresa nel contenuto del comma 1 dell'articolo 1 e proprio a tal fine l'autorizzazione di spesa è stata elevata da 40.200.000 euro a 45.000.000 euro.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con le valutazioni compiute dal viceministro Bastico con riferimento all'emendamento 1.37 e rileva che vengono conseguentemente meno le ragioni per esprimere un parere contrario sullo stesso.


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Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
si conviene sull'opportunità di riferire la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 1, all'aggregato della finanza pubblica piuttosto che al mero bilancio dello Stato, in considerazione delle competenze spettanti in materia agli enti locali;
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, la prevista integrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio concernenti le spese per supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario e dei corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali, non è determinata dall'emersione di maggiori oneri, ma da una diversa allocazione delle risorse a seguito del trasferimento della competenza all'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e delle indennità del personale assente per motivi di maternità;
l'integrazione di cui al predetto comma 5 dell'articolo 2 è stata effettuata a seguito di monitoraggio delle relative esigenze emerse;
la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo di ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità del personale assente per motivi di maternità, deve essere attribuita alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, in luogo del Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze, come attualmente previsto al comma 5 dell'articolo 2;
occorre modificare il comma 1 dell'articolo 3, laddove erroneamente viene richiamata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovendosi piuttosto fare riferimento all'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C allegata alla legge n. 296 del 2006, che risulta dotato a legislazione vigente delle necessarie risorse per far fronte alle esigenze indicate;
le risorse di cui ai commi 650 e 652 della legge n. 296 del 2006, oggetto dell'intervento disposto dal predetto comma 1 dell'articolo 3, sono effettivamente disponibili;
nell'anno 2007 non si procederà alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il parziale utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge n. 311 del 2004, previsto al comma 5 dell'articolo 2, non pregiudichi la realizzazione degli interventi previsti a valere delle medesime risorse e non si determini, quindi, l'esigenza di un successivo ulteriore rifinanziamento della citata autorizzazione di spesa;
e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.» con le seguenti: «nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione


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vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» con le seguenti: «e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;
e con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole da: «è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze.» con le seguenti: «è attribuita alle Direzioni provinciali dei Servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.29, 1.52, 1.53, 1.54, 1.59, 1.66, 1.73, 1.75, 1.76, 1.81, 2.56, 2.57, 2.63, 2.65, 2.66, 2.67, 3.50, 3.52 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 3.010 e 3.011 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 117/2007 recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
C. 3044 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, rileva che il provvedimento in esame, non corredato di relazione tecnica, contiene disposizioni di carattere ordinamentale, non suscettibili di generare in via diretta significativi effetti finanziari. Infatti le uniche disposizioni dalle quali potrebbero derivare, potenzialmente, oneri aggiuntivi, sono corredate di apposita clausola di invarianza finanziaria. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che prevedono l'obbligo di rendere ben visibili, a mezzo di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità; la possibilità di impiegare come fonti di prova, anche sulla rete stradale, dispositivi omologati che calcolino la velocità media su un tratto predeterminato. In proposito il comma 3 del citato articolo 3 dispone che ai citati interventi si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva pertanto che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, sotto il profilo della quantificazione nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che i soggetti competenti possano effettivamente dare attuazione agli obblighi di cui all'articolo 3 sulla base delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che effettivamente il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che all'attuazione del provvedimento si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, propone quindi di esprimere un parere di nulla osta nel presupposto che all'attuazione


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del provvedimento si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa.
Nuovo testo C. 2267 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'India in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003, ed è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 giugno 2007.
In quella occasione, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo ha espresso parere di nulla osta. La Commissione affari esteri ha trasmesso un nuovo testo del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica che presenta un nuovo articolo 2-bis, il quale dispone che al fine dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo - che prevede che le Parti possano estendere la cooperazione anche a specificate categorie d'armamenti, allo scopo di regolamentare le attività relative ai materiali di armamento e in conformità alle rispettive legislazioni interne in materia - sono stipulate delle intese governative per ciascuna operazione di cui all'articolo 5, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185. Ricorda che l'articolo 9, comma 4 della legge n. 185 del 1990 - nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento - prevede che l'inizio delle trattative contrattuali, da parte delle imprese iscritte al registro nazionale istituito presso il Ministero della difesa, finalizzate ad operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero, ad operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 24 e abb. ed emendamenti.
(Parere alla I Commissione).
(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Mario LETTIERI nel preannunciare la trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento alla Commissione non appena sarà ultimata la verifica da parte del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avverte che comunque non si può convenire sulla copertura del provvedimento individuata dall'emendamento 19.700. Garantisce comunque l'impegno del Governo a reperire le risorse necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento nell'ambito della prossima manovra finanziaria.

Lino DUILIO, presidente, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, avverte che, ove la Commissione concordi, provvederà a sottoporre


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alla Commissione di merito, attraverso una lettera al suo presidente, quanto emerso nella seduta odierna.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il viceministro per la pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 16.20.

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008.
C. 3025-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al testo del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.100, 1.101, 2.100 e 2.101 della Commissione, l'emendamento 1.300 del Governo, nonché i subemendamenti 0.2.100.1, 0.2.100.2 e 0.2.100.3. In proposito, segnala che l'emendamento 1.100 e 2.100 riproducono, rispettivamente, il contenuto degli emendamenti 1.37 e 2.21 su cui la Commissione ha espresso un parere di nulla osta nella seduta di questa mattina. Inoltre, l'emendamento 2.100 riproduce il contenuto di disposizioni già inserite ai commi 13, 18, 19 e 20 dell'articolo 1 del disegno di legge C. 2272-ter, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, su cui la Commissione si è già espressa nella seduta del 24 luglio 2007, senza rilevare profili problematici. Segnala inoltre che l'emendamento 2.101 prevede che l'imputazione ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato di cui al comma 5 dell'articolo 2 riguardi il personale nominato per supplenze brevi che si trova in congedo di maternità e non quello collocato in astensione obbligatoria dal lavoro, come previsto attualmente dal testo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la correzione prospettata nell'emendamento corrisponda ad esigenze di carattere formale senza modificare in aumento l'ambito soggettivo di applicazione della stessa. Con riferimento ai subemendamenti trasmessi, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal subemendamento 0.2.100.1, che prevede che la stabilità dell'organico venga assicurata anche attraverso la garanzia della permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico nel primo e nel secondo ciclo. L'emendamento 1.300 riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 1.76 De Simone, su cui la Commissione, ha espresso un parere contrario. Sul punto ritiene necessario acquisire nuovamente l'avviso del Governo. I restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Rileva che il Governo ha infine rappresentato per le vie brevi la sua contrarietà sugli identici emendamenti 1.64 e 1.69, che pongono l'onere di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a carico del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese. Chiedo pertanto al rappresentante del Governo di confermare tale avviso.

Il viceministro Mariangela BASTICO rileva che l'emendamento 1.300 ripropone il testo di un emendamento che erroneamente non risulta presentato ed intende recepire le osservazioni del Comitato per la legislazione in ordine alla necessità di


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precisare la normativa previgente cui si intende fare riferimento nel reintrodurre il tempo pieno, e richiamando quindi in vigore l'articolo 130 del decreto legislativo n. 297 del 1994, fatta eccezione per il riferimento ai posti disponibili nell'anno scolastico 1988-1989, che risulta evidentemente superato. Rileva quindi il carattere esclusivamente formale dell'emendamento 1.101 e, con riferimento all'emendamento 2.101, assicura che si tratta di una riformulazione formale della disposizione, senza modificare in aumento l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Esprime poi parere contrario, nel merito, sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) osserva che il concetto di congedo di maternità risulta semmai più restrittivo rispetto a quello di astensione obbligatoria.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA rileva che, anche in considerazione delle osservazioni del viceministro Bastico, si devono ritenere superati i profili problematici di carattere finanziario rilevati con riferimento all'emendamento 1.76. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 2.101 e sui subemendamenti 0.2.100.1, 0.2.100.2 e 0.2.100.3. Conferma infine la contrarietà del Governo sugli emendamenti 1.64 ed 1.69, che erroneamente non è stata rappresentata alla Commissione nella seduta antimeridiana.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) chiede un chiarimento in ordine al diverso parere espresso sull'emendamento 1.76 e sulle valutazioni compiute dal viceministro Bastico in ordine all'emendamento 1.300, in quanto la soppressione del riferimento ai posti disponibili dell'anno scolastico 1988-89 potrebbe comportare problemi di carattere finanziario.

Il viceministro Mariangela BASTICO si riserva di effettuare delle verifiche sulla formulazione dell'emendamento 1.300, che, ad una più attenta analisi, non sembra corrispondere pienamente alla volontà del Governo, e chiede pertanto di rinviare l'espressione del parere su questo specifico emendamento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.64, 1.69 e 2.101, e sui subemendamenti 0.2.100.1, 0.2.100.2 e 0.2.100.3 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e un parere di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

La Commissione approva la proposta di parere.

Lino DUILIO, presidente, avverte che conseguentemente, deve intendersi revocato il parere espresso nella seduta antimeridiana sugli emendamenti 1.76, 1.64 e 1.69.

La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

All'Assemblea: Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 2161-A Governo.
(Parere all'Assemblea).