XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 26 settembre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il sottosegretario di Stato all'Interno, Marcella Lucidi, e il viceministro per lo Sviluppo economico, Sergio D'Antoni.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Atto n. 154.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 settembre 2007.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il deputato Tondo


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aveva prospettato l'esigenza di procedere ad audizioni dei prefetti responsabili per le zone in cui sono maggiormente avvertiti i problemi relativi alle richieste di asilo. È stato quindi invitato a prendere parte alla riunione odierna il rappresentante del Governo, tenendo conto anche dei tempi a disposizione per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo. Ricorda inoltre che, in questa sede, la Commissione è chiamata a valutare esclusivamente i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento.

Renzo TONDO (FI) concorda sull'opportunità di sentire il rappresentante del Governo e richiama l'esperienza del centro di permanenza temporanea di Gradisca in Friuli.

Gianluca PINI (LNP) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Tondo di procedere ad audizioni di prefetti, cui ritiene debbano aggiungersi i rappresentati delle Forze dell'ordine.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI dopo aver richiamato l'articolazione del centro di Gradisca, che è attiguo al centro di accoglienza, sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame intende sviluppare maggiormente nei centri l'accoglienza nei confronti dei richiedenti asilo. Diversi sono i centri, invece, disciplinati dal disegno di legge del Governo volto a modificare il testo unico sull'immigrazione. Sottolinea, inoltre, che è proprio il Governo, da cui i prefetti dipendono, che può offrire risposte complessive ai quesiti posti. Dichiara la massima disponibilità a fornire tutti i chiarimenti e i dati necessari, pur ritenendo che specifici approfondimenti possano essere svolti piuttosto nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo sull'immigrazione.

Franca BIMBI, presidente, osserva che eventuali audizioni potrebbero essere svolte dalla Commissione Politiche dell'Unione europea anche nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti che interessino la materia oggi trattata.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, sottolinea che il tema dei rifugiati riguarda l'Unione europea nel suo insieme e ribadisce la massima attenzione per l'argomento da parte del suo gruppo. La materia è già stata trattata in occasione dell'esame dell'ultima legge comunitaria. Richiama inoltre i contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri, in cui si evidenziava come lo schema di decreto legislativo, all'articolo 32, possa configurare una interpretazione più restrittiva rispetto alla individuazione al respingimento della domanda di asilo avanzata da coloro che provengano da un paese di origine sicuro. L'altro rilievo contenuto nella relazione riguardava la tutela della riservatezza del colloquio personale.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI condivide il rilievo relativo alla tutela della privacy, mentre ritiene che meriti un approfondimento la questione, richiamata dal relatore, relativa alla conformità comunitaria dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, pur essendo convinta che tale disposizione sia del tutto conforme alla direttiva. Sottolinea che il Governo si impegna fin d'ora a garantire tale conformità, nella adozione del decreto legislativo.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, ritiene che l'impegno appena ribadito dal Governo possa considerarsi sufficiente ai fini dell'espressione del parere.

Gianluca PINI (LNP) ritiene preferibile rinviare a domani il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo, in modo tale che sia possibile approfondire adeguatamente tutte le questioni prospettate.

Franca BIMBI, presidente, osserva che i problemi di conformità alle direttive comunitarie risultano ancor più delicati con riferimento ai paesi di common low. Alla luce del dibattito svoltosi, rinvia quindi il seguito dell'esame alla riunione di domani.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi.
Atto n. 138
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio FISTAROL (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame tende a recepire la direttiva 2005/19/CE, che modifica sostanzialmente alcune delle norme contenute nella precedente direttiva 90/434/CEE, attualmente recepite negli articoli da 178 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Vengono quindi introdotte una serie di integrazioni al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), finalizzate alla trasposizione nel diritto interno della suddetta direttiva 2005/91/CE, che ha modificato la direttiva 90/434/CEE («direttiva base»), concernente il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, scissioni, conferimento di attivo e scambi di partecipazione, poste in essere tra società di Stati membri diversi. Viene, inoltre, apportata una modifica all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento, per inserire nell'elenco delle fattispecie ivi contenute il trasferimento di sede delle società e delle imprese.
La norma di delega è recata dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e Allegato B della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005).
In generale, lo schema di decreto legislativo introduce nel nostro ordinamento le nuove disposizioni fiscali comunitarie in materia di ristrutturazioni aziendali transfrontaliere.
Fra l'altro, con riguardo alle operazioni societarie transnazionali, il regime di neutralità fiscale viene esteso alle scissioni parziali. Infatti si modifica l'articolo 178 del TUIR, che individua le operazioni straordinarie tra Stati diversi che possono usufruire della neutralità fiscale, venendo ora inserite, con effetto dal 1o gennaio 2007, le scissioni parziali, che comportano cioè il trasferimento ad una beneficiaria di altro Stato dell'Unione europea, di uno o più complessi aziendali della società italiana, senza che questa abbia ad estinguersi, come invece avviene nella scissione totale.
Vengono modificate poi le regole del trasferimento di sede all'estero, precisandosi la portata delle relative disposizioni contenute nell'articolo 166 del TUIR. Secondo la norma introdotta, se la società mantiene una stabile organizzazione in Italia, le eventuali perdite subite anteriormente alla data di trasferimento possono essere compensate nei cinque anni successivi, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 181 del TUIR.
Con riguardo alla SE (società europea) ed alla SCE (società cooperativa europea), il legislatore introduce due distinte novità legislative: a) provvede ad estendere le figure della soggettività tributaria passiva di cui all'articolo 73 del TUIR ricomprendendo in essa quelle della SE e della SCE; b) inserisce nell'elenco dei tipi di società per le quali è applicabile la direttiva fusioni anche le SE e le SCE, disciplinate dai regolamenti comunitari n. 2157/2001 e n. 1435/2003. Per questi soggetti trovano applicazione regole particolari (contenute nel nuovo articolo 10-ter della direttiva e recepite nell'ambito dell'articolo 166, comma primo, del TUIR), con riguardo all'eventuale trasferimento di sede da uno ad altro Stato UE, con corrispondente modifica della residenza fiscale e mantenimento di attività e passività presso una stabile organizzazione nel Paese originario. La menzionata operazione non dà luogo ad imposizione delle plusvalenze


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latenti (differenza tra valore reale e valore fiscale delle attività e delle passività), a condizione che la società calcoli i nuovi ammortamenti rilevanti per il reddito della stabile organizzazione come se il trasferimento di sede non fosse mai avvenuto (in sostanza, la neutralità fiscale si realizza se permane un vincolo territoriale con lo Stato attraverso la stabile organizzazione).
La novella normativa introduce poi una modifica agli articoli 177 e 178 del TUIR in materia di scambio di azioni e di partecipazione. L'attuale definizione non precisa se in essa siano, o meno, comprese le ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Viene pertanto chiarito che la neutralità fiscale della disciplina comunitaria riguarda anche le operazioni di scambio di azioni in cui la società, che già dispone della maggioranza di un'altra società, acquisisce una ulteriore partecipazione in cambio dell'assegnazione, ai soci della società acquisita, di azioni rappresentative del capitale della prima. La modifica proposta intende consentire l'accesso al regime di favore della neutralità nelle ipotesi di incremento della percentuale di controllo in virtù dì un obbligo legale o di un vincolo statutario.
Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in esame aggiunge la SE e la SCE ai soggetti indicati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR.
Si realizza così l'inclusione della SE e della SCE fra i soggetti passivi dell'IRES.
La seconda modifica apportata dallo schema di decreto in esame all'articolo 1, comma 1, lettera b) si concreta nell'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 166 del TUIR, il quale stabilisce che le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabile organizzazione, negli ordinari termini, secondo le regole fissate nell'articolo 181 del TUIR.
Al riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento ricorda che i regolamenti comunitari garantiscono alla SE e da SCE la possibilità di trasferire la sede sociale da uno Stato membro all'altro senza che questa modifica comporti, sul piano civilistico, lo scioglimento e la messa in liquidazione.
Seguendo tale prospettiva, la direttiva 2005/19/CE intende a sua volta assicurare che la decisione della società di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non sia ostacolata da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario.
A tal fine, la direttiva stabilisce che, nei casi in cui, a seguito del trasferimento della sede sociale, gli assets della SE o della SCE rimangano effettivamente connessi a una stabile organizzazione appartenente alla stessa società trasferita situata nello Stato membro di origine, questa stabile organizzazione «superstite» goda degli stessi benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della «direttiva base» impedendo, inoltre, che all'atto del trasferimento della sede siano prelevate imposte sui soci della società.
Per conseguire tali finalità, il nuovo Titolo IV-ter aggiunto alla direttiva base ha posto una serie di prescrizioni.
Il legislatore, secondo quanto spiegato nella relazione illustrativa, ha ritenuto, per quel che attiene alla prima delle regole concernenti il trattamento della società trasferita, che la stessa trovasse già attuazione nel comma 1 del richiamato articolo 166 del TUIR, il quale, con una formula sostanzialmente equivalente a quella dell'articolo 10-ter della direttiva, stabilisce che il trasferimento all'estero della sede sociale da parte di una società dì capitali, nazionale che comporti la perdita della residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato. Il realizzo è così idoneo


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a determinare la rilevanza reddituale non solo delle plusvalenze ma anche delle eventuali minusvalenze realizzate che saranno deducibili.
Si è anche ritenuto che la regola posta dal nuovo articolo 10-quater, concernente il trattamento delle riserve e fondi costituiti in franchigia d'imposta prima del trasferimento, trovasse corrispondenza nel disposto del comma 2 dello stesso articolo 166 del TUIR secondo cui i fondi in sospensione d'imposta inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile delta predetta stabile organizzazione.
Con riguardo infine all'eventuale riconoscimento in capo alla stabile organizzazione superstite del riporto delle perdite fiscali generatesi in capo alla società trasferita e non ancora scadute per la compensazione, si rileva che l'articolo 166 del TUIR non contiene regole espresse.
Tale mancanza di previsione normativa avrebbe potuto indurre, in via di interpretazione, sia a considerare precluso per la stabile organizzazione superstite il diritto di riportare ulteriormente le perdite fiscali residue della società trasferita sia a ritenere salvo tale diritto.
Secondo la relazione illustrativa, sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme vigenti, si è invece ritenuto che, per il riporto delle perdite fiscali da parte della stabile organizzazione superstite si rendessero applicabili, in via analogica, le stesse disposizioni previste dall'articolo 181 del TUIR in relazione alle operazioni di fusione o scissione intracomunitarie di società di capitali nazionali, con mantenimento di una stabile organizzazione superstite nel territorio dello Stato.
Al fine comunque di eliminare eventuali incertezze, lo schema di decreto in esame ha ritenuto che l'attuazione delle altre disposizioni della direttiva 2005/19/CE costituisse un'opportuna occasione per integrare il contenuto dell'articolo 166 del TUIR.
Di conseguenza, la seconda modifica apportata dal provvedimento aggiunge, un nuovo comma al suddetto articolo 166 del TUIR, con il quale si stabilisce che le perdite generate fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabile organizzazione negli ordinari termini, secondo le regole fissate nell'articolo 181 del TUIR.
Con riguardo alle regole che gli Stati membri possono applicare per il trattamento delle plusvalenze latenti sui beni che non rimangano invece effettivamente connessi a detta stabile organizzazione superstite, su cui la direttiva non si esprime, il legislatore italiano, nello schema di decreto in esame, ha considerato preferibile la soluzione - prospettata in un recente intervento della Commissione europea (comunicazione al Consiglio del 19 dicembre 2006, n. 825) di considerare il trasferimento di sede quale momento realizzativo del valore normale delle stabili organizzazioni all'estero, riconoscendo, tuttavia, immediatamente, in sede di calcolo dell'imposta italiana, a un credito d'imposta pari al prelievo che si effettuerebbe nello Stato estero se i beni venissero contestualmente ivi realizzati.
Secondo quanto spiegato nella relazione illustrativa, infatti, tale impostazione appare coerente con l'assimilazione già fatta in precedenza dell'operazione del trasferimento di sede all'operazione dì fusione. E, d'altra. parte, sotto il profilo sostanziale, l'operazione di trasferimento di sede e quella di creazione di una società in un altro Stato membro e successiva incorporazione della società italiana da parte della società estera non appaiono facilmente e apprezzabilmente distinguibili agli effetti in questione. In secondo luogo, si tratta di un'impostazione che, al solo "costo" dell'immediata liquidazione degli effetti realizzativi, consente una notevole


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semplificazione, sia per gli operatori economici che per le Amministrazioni tributarle.
Viene pertanto integrato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) l'articolo 179, comma 3, del TUIR, estendendosi così, al caso del trasferimento di sede, la regola prevista nell'ipotesi di incorporazione, da parte di una società residente in un altro Stato membro della UE, di una società italiana con stabile organizzazione situata anch'essa in uno Stato membro della UE.
Con riguardo alle altre modifiche apportate al TUIR, viene estesa la disciplina fiscale comune all'operazione di scissione parziale, fino ad oggi non contemplata dalla direttiva base. A tal fine l'elenco delle operazioni contenute nell'articolo 178, comma 1, del TUIR viene integrato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) con l'aggiunta della lettera b-bis), riferita appunto alle scissioni parziali.
Con riguardo alla definizione dell'operazione di scambio di azioni, la sostituzione della lettera d) dell'articolo 2 della direttiva base, operata dall'articolo 1, comma 1, punto 3, lettera b), della direttiva 2005/19/CE, integra la definizione nel senso di ricomprendervi non più solo l'operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un'altra società un partecipazione il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto di questa società, ma anche quella in cui la società cosiddetta acquirente, pur detenendo già tale maggioranza, acquisisce un'ulteriore partecipazione.
Viene pertanto integrata, in attuazione di tale modifica, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 178 del TUIR, inserendovi, dopo le parole «acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile», le parole «ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di uri vincolo statutario, la percentuale di controllo». Del pari si è operato con riguardo ai commi 1 e 2 dell'articolo 177, concernenti la disciplina degli scambi di partecipazioni interni, attuati, rispettivamente, con lo schema della permuta e con quello del conferimento.
Lo schema di decreto in esame modifica infine l'articolo 37-bis, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento, e consiste nell'aggiunta del trasferimento di sede con perdita della residenza fiscale tra le operazioni potenzialmente elusive.
L'articolo 2 dello schema di decreto in esame regola la decorrenza delle disposizioni recate dallo stesso.
Nel dettaglio, si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e) e comma 2, concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo, scambio di partecipazioni e trasferimento della residenza all'estero effettuate a partire dal 1o gennaio 2007.
Resta tuttavia ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), numero 2, concernenti il recepimento delle disposizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2005/19/CE, a far data dal 1o gennaio 2006.
Con riguardo alle disposizioni della direttiva da mettere in vigore entro il termine del 1o gennaio 2007, la relazione illustrativa evidenzia che, pur essendo destinato il presente provvedimento ad essere pubblicato solo successivamente a tale data, il rispetto del termine imposto dalla norma comunitaria è comunque garantito dall'apposita previsione di decorrenza retroattiva prevista dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame.
Non evidenziandosi nel provvedimento profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, propone di esprimere parere favorevole.

Franca BIMBI, presidente, sottolinea che il provvedimento in esame costituisce in sintesi un contributo importante alla integrazione del mercato. L'intervento del nostro paese sarebbe ancor più efficace se vi fosse una efficace fase ascendente.


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Renzo TONDO (FI) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Franca BIMBI, presidente, propone di passare subito all'esame dello schema di decreto legislativo n. 137, concernente l'assicurazione della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
Atto n. 137.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 settembre 2007.

Franca BIMBI, presidente, richiama il dibattito svoltosi nella seduta di ieri, in cui era stato posto l'interrogativo sugli effetti prodotti dallo schema di decreto legislativo e, in particolare, sui vantaggi per i consumatori.

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, richiama l'attenzione anche sulle due procedure di infrazione in corso, da lui illustrate nella relazione di ieri, che attengono alla materia trattata dallo schema di decreto legislativo.

Il viceministro Sergio D'ANTONI sottolinea che la direttiva 2005/14/CE e, di conseguenza, lo schema di decreto legislativo in esame, producono numerosi vantaggi per i consumatori, tra cui in particolare l'innalzamento dei massimali. Circa le due procedure di infrazione in corso, l'Italia ha convenuto di mantenere ferma la propria posizione in ordine all'obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione, in quanto le diversità territoriali e le differenze nei rischi tra le diverse zone del paese renderebbero devastante l'effetto della cessazione dell'obbligo a contrarre. Sull'argomento è in corso un vero e proprio scontro con l'Unione europea e si tratta di un tema molto caro alle compagnie di assicurazione. Purtuttavia l'obbligo a contrarre è fondamentale per l'Italia.

Arnold CASSOLA (Verdi) osserva che sarebbe allora preferibile allargare il mercato a tutte le compagnie assicurative europee.

Il Viceministro Sergio D'ANTONI ribadisce che in Italia l'assicurazione per la responsabilità civile risultante dalla circolazione è obbligatoria e che per l'Italia è davvero importante mantenere l'obbligo a contrarre per tutte le compagnie assicurative.

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, ricorda di avere richiamato l'attenzione, nella sua relazione, anche sull'altra procedura di infrazione in atto, concernente il calcolo dei premi ed i relativi parametri.

Il Viceministro Sergio D'ANTONI ribadisce che la questione fondamentale è rappresentata dal procedimento di infrazione relativo all'obbligo a contrarre.

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Atto n. 130.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Renzo TONDO (FI), relatore, rileva che il provvedimento in esame è stato adottato in attuazione della legge 25 gennaio 2006, n. 29, (legge comunitaria 2005), la quale ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, relativa all'indennizzo delle vittime dei reati.
Come sottolineato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, scopo della citata direttiva comunitaria è quello di stabilire un sistema di cooperazione tra i Paesi appartenenti all'Unione europea che faciliti un indennizzo equo e adeguato alle vittime dei reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori comunitari.
A tal fine, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, composto da otto articoli, individua la prima ipotesi rientrante nell'ambito di operatività del provvedimento, riguardante il caso in cui venga commesso un reato in uno Stato membro diverso dall'Italia (che preveda per quel reato il diritto a forme di indennizzo) e la vittima sia una persona stabilmente residente nel nostro Paese.
In tale ipotesi, la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello competente per territorio (in relazione alla residenza della vittima) è individuata come Autorità di assistenza e fornisce all'interessato tutte le informazioni necessarie ad attivare il suo diritto all'indennizzo.
In particolare, dà le notizie relative al sistema indennitario vigente nello Stato membro, fornisce i moduli per presentare la domanda, garantendo assistenza ed informazione per la compilazione e la documentazione richiesta, trasmette direttamente all'autorità competente dello Stato membro (Autorità di decisione) la domanda di risarcimento; in caso di necessità di ulteriori informazioni e di integrazione documentale, fornisce la necessaria assistenza garantendo - a richiesta dell'interessato - l'inoltro degli atti integrativi all'autorità straniera.
L'articolo in esame prevede, inoltre, che in caso di richiesta di audizione della vittima o altre persone (testimoni o periti) da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro, la Procura generale, come Autorità di assistenza, debba rendere possibile l'audizione (in particolare in videoconferenza) secondo le regole di procedura domanda di indennizzo.
L'articolo 2 prevede la seconda ipotesi di applicabilità della nuova normativa in esame, ovvero il caso (inverso rispetto a quello previsto dal precedente articolo 1) di un reato commesso nel territorio italiano (che secondo le leggi speciali nazionali, dà diritto a qualche forma di elargizione da parte dello Stato) di cui sia rimasto vittima una persona stabilmente residente in altro Stato membro della UE. In tal caso, la domanda di elargizione può essere avanzata tramite l'Autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione di residenza dell'interessato.
L'autorità italiana che, in base alla legislazione speciale, risulta competente per l'erogazione dell'elargizione (Autorità di decisione), comunica senza ritardo l'avvenuta ricezione della domanda, gli elementi informativi utili all'identificazione del funzionario o dell'organo che istruisce la pratica nonché un'indicazione sui tempi per la decisione. Come nella situazione di cui all'articolo 1 del provvedimento, anche qui è prevista la possibilità per l'Autorità di decisione italiana di richiedere l'audizione della vittima, anche per teleconferenza, sia chiedendo la collaborazione dell'autorità di assistenza straniera sia chiedendo di procedere essa stessa all'audizione.
L'articolo 3 definisce il regime linguistico delle comunicazioni che intercorrono tra le rispettive autorità di assistenza,


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mentre il successivo articolo 4 prevede che i moduli di domanda e l'eventuale altra documentazione relativa alla domanda d'indennizzo trasmessi tra le rispettive autorità nazionali siano esenti da autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente.
L'articolo 5, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva, individua nel Ministero della giustizia il Punto centrale di contatto per l'Italia.
L'articolo 6 precisa come la normativa introdotta dal provvedimento in esame si applichi alle procedure per l'erogazione di indennizzi per reati commessi successivamente al 30 giugno 2005.
L'articolo 7 stabilisce che lo svolgimento delle attività delle autorità nazionali di assistenza (Procure generali presso le corti d'appello) e di decisione (quelle individuate dalle stesse leggi speciali) nonché quelle del Ministero della giustizia come Punto centrale di contatto siano disciplinate da un regolamento interministeriale da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.
L'articolo 8 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento il cui onere è quantificato in 56.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

Arnold CASSOLA (Verdi) chiede se la tutela assicurata dal provvedimento in esame riguardi anche la separazione tra coniugi e le garanzie per i minori.

Renzo TONDO (FI), relatore, sottolinea che lo schema di decreto legislativo riguarda esclusivamente l'indennizzo delle vittime di reato.

Franca BIMBI, presidente, sottolinea il rilievo della disposizione sull'assistenza prestata in occasione dell'audizione delle vittime

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della medesima direttiva 2005/60/CE.
Atto n. 129.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI