I Commissione - Giovedì 27 settembre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (Atto n. 131).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (Atto n. 131);
considerato il quadro normativo comunitario, ed in particolare il fatto che il Consiglio europeo dell'Aja del novembre 2004 ha confermato il programma di Tampere del 1999, ponendo le basi per la realizzazione delle seconda fase della politica europea in materia di asilo volta a instaurare, entro il 2010, un sistema comune in materia di asilo valido nell'intera Unione;
rilevato, in particolare, che tra le quattro direttrici d'azione fissate dal citato Consiglio europeo di Tampére una riguarda la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo;
considerato che la Costituzione italiana prevede, all'articolo 10, terzo comma, che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;
valutato che il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, nonostante la giurisprudenza abbia stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una disciplina apposita;
osservato che il riconoscimento del rifugiato è un principio riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce lo status di rifugiato, e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea;
tenuto presente che l'istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato, per il quale non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente limitate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione;
considerato che lo schema in esame è volto ad attuare la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;


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considerato che all'articolo 10, comma 2, lettera b) dello schema si dà luogo ad una restrizione della protezione, rispetto a quella assicurata dalla direttiva, la quale prevede che un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato «ove sussistano fondati motivi per ritenere abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere qualificati quali reati gravi di diritto comune»;
rilevato che la direttiva si riferisce sia a reati gravi, sia ad «atti particolarmente crudeli», anche se commessi con un terminato scopo politico;
ritenuta non condivisibile la previsione per cui sono considerati reati «più gravi» non già quelli previsti come ostativi dall'articolo 1 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990 ovvero quelli indicati all'articolo 380 del codice di procedura penale, bensì quelli per i quali la pena prevista dalla legge italiana sia non inferiore nel minimo a quattro o nel massimo a dieci anni;
ritenuto quindi che, nell'emanare il decreto legislativo, i reati che ostano al riconoscimento dello status di rifugiato non debbono essere ulteriormente ampliati, mentre occorre che essi siano ricondotti a quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, cui rinvia l'articolo 12, comma 1, lettera c) dello schema di decreto legislativo quali cause di diniego del riconoscimento dello status, nei casi di delitti commessi in Italia;
ritenuto inoltre che, per rispettare la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva prevista dall'articolo 27 della Costituzione, appare indispensabile che il riferimento ad ogni reato «ostativo» al riconoscimento degli status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sia generico, ma sia comunque relativo ad una sentenza definitiva di condanna pronunciata da giudice italiano o straniero;
rilevato che le ipotesi di danno grave che dà luogo a protezione sussidiaria devono essere attuate in modo estensivo, adottando in modo esplicito tutti i criteri della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che vincola tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, sicché non potrebbe trattarsi di un trattamento più favorevole previsto soltanto dall'Italia;
osservato, sulla base dell'articolo 17 della direttiva, che le cause di esclusione per gravi reati anche dalla protezione sussidiaria, che sono anche cause di revoca dello status della protezione sussidiaria, sono più ampie rispetto alle cause di esclusione dallo status di rifugiato e tuttavia esse devono essere interpretate in modo assai restrittivo facendo riferimento all'articolo 15 della direttiva, che riconosce la protezione sussidiaria in caso di pericolo grave derivante da condanna a morte o da esecuzione o da pena o trattamento inumano e degradante;
rilevato, inoltre, che la causa di esclusione della protezione sussidiaria prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera d) contiene riferimenti troppo generici, in quanto il pericolo per la sicurezza dello Stato deve fondarsi su elementi di carattere concreto ed attuale che si riferiscono al comportamento della persona e non già alla mera circostanza della sua presenza sul territorio;
considerato che il comma 4 dell'articolo 22 dello schema prevede che il ricongiungimento familiare degli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria avvenga con le forme e le condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998, anziché con le più favorevoli forme e condizioni previste per il ricongiungimento familiare dei rifugiati dall'articolo 29-bis dello stesso decreto legislativo;


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poiché le ragioni di maggior debolezza soggettiva ed oggettiva in cui si trovano i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari esigono proprio quelle forme e condizioni agevolate e semplificate di ricongiungimento familiare previste nella legislazione di riferimento;
considerato infatti che i familiari di uno straniero cui è stata riconosciuta la protezione internazionale da parte dell'Italia sono essi stessi persone in pericolo che possono trovarsi nell'impossibilità di giungere in Italia attraverso gli ordinari canali di ingresso per i cittadini stranieri;
considerato altresì che tali soggetti potrebbero non disporre di un passaporto in corso di validità, oppure essere privi di mezzi ed essere già fuggiti dal proprio paese di origine;
ritenuto, pertanto, che equiparare la loro condizione a quella di qualunque altro migrante non appare ragionevole e costringe i familiari dello straniero che gode della protezione italiana a doversi necessariamente rivolgere alla criminalità internazionale per giungere in Italia a rischio della propria vita;
valutato che, se pure può essere ragionevole ipotizzare che il familiare italiano titolare della protezione sussidiaria che chiede il ricongiungimento con i propri familiari disponga di mezzi economici per mantenere la famiglia che intende ricongiungere, va almeno prevista l'introduzione di una disposizione che stabilisca che il ricongiungimento familiare per i titolari della protezione sussidiaria avvenga con una procedura semplificata rispetto ai requisiti formali ordinariamente richiesti, essendo sufficiente l'accertamento, da parte delle nostre autorità consolari o da enti accreditati, della sussistenza del rapporto di parentela;
considerato che l'articolo 27 dello schema in esame non sembra dare un'adeguata attuazione all'articolo 29, comma 3 della direttiva, che prevede che ogni Stato debba fornire adeguata assistenza sanitaria, secondo le stesse modalità previste per i cittadini, ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato;
osservato, in proposito, che i dati provenienti dalla rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) evidenziano che presso le strutture di accoglienza sono numerosi i casi di persone sottoposte a tortura e trattamenti o pene inumani o degradanti;
ritenuto che tali casi comportano l'attivazione di percorsi di riabilitazione specifici per i quali non si prevedono risorse economiche adeguate nonché percorsi di formazione specifica per il personale delle strutture sanitarie;
considerato che i programmi oggi eventualmente attivati ricadono sulle spalle dei comuni e delle aziende sanitarie locali;,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
a) al comma 4 dell'articolo 22, sia previsto che il ricongiungimento familiare degli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria avvenga con le forme e le condizioni previste per il ricongiungimento familiare dei rifugiati dall'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i reati ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato, siano limitati a quelli corrispondenti ai delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del


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codice procedura penale, e di prevedere che tali reati siano stati accertati con sentenza definitiva di condanna;
b) all'articolo 14, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le ipotesi di danno grave che dà luogo a protezione sussidiaria siano definite estensivamente, adottando in modo esplicito tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con particolare riguardo alla nozione di trattamento inumano e degradante;
c) all'articolo 16, comma 1, lettera b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la clausola di esclusione dalla protezione sussidiaria per la commissione di un reato grave sia formulata in modo da prevedere che essa sia stata accertata con sentenza definitiva di condanna pronunciata da giudice italiano o straniero; inoltre, di tenere conto del divieto di estradizione dello straniero per motivi politici previsto dall'articolo 10, quarto comma , della Costituzione, del divieto della pena di morte previsto dall'articolo 27, quarto comma, della Costituzione e del divieto di subire torture o pene o trattamenti inumani o degradanti previsto dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti dalla giurisprudenza della CEDU, essendo indispensabile prevedere che i fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia commesso all'estero un reato grave sussistono soltanto se lo Stato estero abbia regolarmente presentato all'Italia domanda di estradizione a seguito di una sentenza definitiva di condanna, per la quale sia definitiva la sentenza favorevole all'estradizione pronunciata dalla competente Corte d'appello italiana. Infine, sia considerato che l'esigenza di assicurare effettività al diritto d'asilo comporta che i reati gravi siano individuati nei delitti indicati nell'articolo 407 del codice di procedura penale e non già a reati che prevedono una pena edittale minima di quattro anni o massima di dieci anni;
d) all'articolo 21, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare il contenuto dell'opuscolo informativo da consegnare unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale;
e) all'articolo 27 valuti il Governo l'opportunità di prevedere uno specifico canale di finanziamento per garantire forme di assistenza e tutela sanitarie e psicologiche in favore dei soggetti, cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale, che siano stati vittime di tortura, di sfruttamento, di trattamenti o pene inumani o degradanti o degli effetti di un conflitto armato.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (Atto n. 132).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (atto n. 132);
valutate positivamente le finalità della direttiva e il complesso delle disposizioni attuative recate dallo schema di decreto;
considerato che il procedimento giudiziario, previsto all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 1 dello schema, appare eccessivamente articolato e complesso, e che esso potrebbe essere snellito e reso più efficace mediante la previsione di un previo tentativo di conciliazione;
considerato che l'entità della sanzione pecuniaria, prevista al medesimo articolo 55-quinquies, comma 9, stabilita in 5.000 euro, appare esigua e non fondata su un criterio di proporzionalità rispetto alla infrazione commessa;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 1 dello schema, di prevedere un procedimento giudiziario più snello ed efficace, anche mediante la previsione di un previo tentativo di conciliazione;
2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 9 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 1 dello schema, una sanzione pecuniaria la cui entità massima sia più elevata rispetto a quella attualmente prevista, in modo da consentire una migliore graduazione della sanzione comminata in relazione alla gravità dell'infrazione in concreto commessa.