I Commissione - Resoconto di giovedì 27 settembre 2007


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA


Giovedì 27 settembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ettore Rosato.

La seduta comincia alle 14

Sull'ordine dei lavori

Luciano VIOLANTE, presidente, avendo il rappresentante del Governo comunicato che giungerà in Commissione con qualche minuto di ritardo, propone di svolgere nel frattempo la prevista seduta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.10.

5-01515 Cota ed altri: Sulla carenza di personale nei presidi dei Vigili del fuoco della provincia di Mantova.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma


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5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche tramite la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Giovanni FAVA (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, aggiungendo che nelle ultime settimane si sono verificati ulteriori spiacevoli casi di chiusura di distaccamenti dei vigili del fuoco, con inevitabili disagi per il territorio, nel quale sorgono anche numerose imprese a rischio di incendio.

Il sottosegretario Ettore ROSATO, rispondendo all'interrogazione, dichiara preliminarmente che sarebbe lieto di poter, in un'altra occasione, illustrare la situazione complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: quella cui fa riferimento l'interrogazione del deputato Fava è infatti soltanto una delle tante situazioni locali consimili, le quali sono il risultato di una lunga disattenzione rispetto ai problemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nella precedente legislatura, in particolare, il Governo di centrodestra non ha garantito il normale turn over del personale, che è sceso quindi assai al di sotto della dotazione organica ordinaria. Il Governo in carica, preso atto della grave situazione di allarme che si è venuta a creare nel Paese per effetto dell'insufficienza dei presidi di vigili del fuoco sul territorio, i quali, per inciso, non si limitano a contrastare gli incendi, ma costituiscono la vera e propria spina dorsale del sistema della protezione civile in Italia, ha previsto nella legge finanziaria per il 2007 circa seicento nuove assunzioni ed ha dato avvio ad un programma di stabilizzazione dei precari, i cosiddetti «discontinui». Al riguardo informa che la graduatoria è già stata formata e che presto avverranno le prime assunzioni. Con riferimento poi alla specifica situazione locale di Suzzara, cui fa riferimento l'atto di sindacato ispettivo in titolo, ritiene non corretto affermare che il territorio è stato lasciato senza presidio, in quanto ciò è accaduto solo poche volte, quando la squadra del distaccamento locale è uscita per servizio, ed il territorio è rimasto comunque presidiato dal vicino distaccamento di Mantova, che dista solo venti chilometri, per cui la sicurezza dei cittadini è stata comunque garantita.

Giovanni FAVA (LNP), replicando, afferma di non potersi dichiarare soddisfatto. Fa presente che le circa seicento assunzioni previste dal Governo sono comunque insufficienti a fronte dei quattromila pensionamenti previsti. Ritiene inoltre che le informazioni in possesso del rappresentante del Governo in relazione al caso di Suzzara non siano esatte. Il territorio rimane, infatti, spesso senza presidio, e non solo nel caso in cui la squadra esca per effettuare i propri interventi: ad esempio, non è presidiato di sabato e domenica. È vero che si può ricorrere ad altri distaccamenti vicini, ma in taluni casi è stato necessario ricorrere a quelli extraregionali. Esprime quindi delusione, in quanto aveva sperato che il rappresentante del Governo annunciasse un intervento per stabilizzare il presidio di Suzzara.

Luciano VIOLANTE, presidente, rileva l'opportunità che la Commissione proceda, non appena possibile, all'audizione del sottosegretario Rosato sulle problematiche legate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 settembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. -


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Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ettore Rosato e Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 131

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Atto n. 154.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il relatore, deputato Frias, ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 1) relativa all'atto n. 131, sul quale la Commissione deve esprimersi entro lunedì prossimo, 1o ottobre. Per l'espressione del parere sull'altro schema di decreto legislativo (atto n. 154), la Commissione dispone di più tempo, essendo il termine per l'espressione del parere fissato al 20 ottobre. Invita quindi il deputato Frias ad illustrare la sua proposta di parere sull'atto n, 131.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra la proposta di parere sullo schema in esame da lei presentata, sottolineando come essa preveda un parere favorevole con una condizione e cinque osservazioni.
Ritiene infatti necessario che, rispetto allo schema predisposto dal governo, debba essere compiuto un salto di qualità al fine di garantire una ancor più efficace protezione ed un livello minimo di prestazioni da assicurare ai rifugiati, alla luce della possibilità, garantita ai singoli Stati destinatari della direttiva comunitaria, di prevedere misure anche più favorevoli.
Passa quindi ad illustrare l'unica condizione contenuta nella proposta di parere, evidenziando come essa sia volta a richiedere che, al comma 4 dell'articolo 22 dello schema, sia previsto che il ricongiungimento familiare degli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria avvenga con le forme e le condizioni previste per il ricongiungimento familiare dei rifugiati dall'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Per quanto concerne la prima osservazione, fa presente che con essa si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 10, comma 2, lettera b) dello schema, che i reati ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato siano limitati a quelli corrispondenti ai delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice procedura penale, e di disporre che tali reati siano stati accertati con sentenza definitiva di condanna.
La seconda osservazione è volta a prevedere, all'articolo 14, che le ipotesi di danno grave che dà luogo a protezione sussidiaria siano definite estensivamente, adottando in modo esplicito tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con particolare riguardo alla nozione di trattamento inumano e degradante.
Una ulteriore osservazione suggerisce al Governo di valutare l'opportunità per cui, all'articolo 16, comma 1, lettera b), la clausola di esclusione dalla protezione sussidiaria per la commissione di un reato grave sia formulata in modo da prevedere che il reato sia stato accertato con sentenza definitiva di condanna pronunciata da giudice italiano o straniero; suggerisce, inoltre, al Governo di tenere conto del divieto di estradizione dello straniero per motivi politici previsto dall'articolo 10, quarto comma, della Costituzione, del divieto della pena di morte previsto dall'articolo 27, quarto comma, della Costituzione e del divieto di subire torture o pene


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o trattamenti inumani o degradanti previsto dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti dalla giurisprudenza della CEDU. Nella osservazione si sottolinea la necessità di prevedere che i fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia commesso all'estero un reato grave sussistono soltanto se lo Stato estero abbia regolarmente presentato all'Italia domanda di estradizione a seguito di una sentenza definitiva di condanna, per la quale sia definitiva la sentenza favorevole all'estradizione pronunciata dalla competente Corte d'appello italiana. Infine, nella osservazione si suggerisce di considerare reati gravi quelli individuati nei delitti indicati nell'articolo 407 del codice di procedura penale e non già quei reati per i quali è prevista una pena edittale minima di quattro anni o massima di dieci anni.
La quarta osservazione è riferita all'articolo 21, comma 1, ed è volta a precisare il contenuto dell'opuscolo informativo da consegnare unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale.
L'ultima osservazione suggerisce al Governo di valutare l'opportunità che, all'articolo 27, sia previsto uno specifico canale di finanziamento per garantire forme di assistenza e tutela sanitarie e psicologiche in favore dei soggetti, cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale, che siano stati vittime di tortura, di sfruttamento, di trattamenti o pene inumani o degradanti o degli effetti di un conflitto armato.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro della relatrice, che ha messo a fuoco precisazioni molto utili sulla complessa materia dei rifugiati, afferma che la condizione apposta al parere sotto la lettera a) possa essere ritenuta condivisibile qualora se ne chiarisca l'effettiva portata in ordine alla estensione dell'applicazione dell'istituto del ricongiungimento.

Marco BOATO (Verdi) ringrazia la relatrice per l'eccellente lavoro svolto, fin dall'ampia relazione, nella quale già venivano evidenziati come punti critici del provvedimento quei profili che ora sono affrontati nella condizione e nelle osservazioni apposte alla proposta di parere. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere, precisando che avrebbe peraltro personalmente preferito che le osservazioni fossero formulate nella più stringente forma di condizioni.

Roberto COTA (LNP), premesso che il suo gruppo contesta radicalmente lo schema di decreto predisposto dal Governo, che facilita il riconoscimento dello status di rifugiato o di protetto umanitario, anche rispetto a quanto esigono le direttive comunitarie, constata che la proposta di parere formulata dalla relatrice tende ad ampliare ulteriormente la platea di coloro che avrebbero diritto ad ottenere il riconoscimento, attenuando i requisiti e i presupposti per questo. Ribadisce quindi la convinzione della sua parte politica che in questo modo si verrebbe a creare non tanto un canale di ingresso per coloro che nel proprio Paese sono perseguitati, quanto una canale di ingresso straordinario per coloro che, senza essere perseguitati, intendono entrare in Italia eludendo le quote e i limite della vigente disciplina in materia di immigrazione. Per tale ragione, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e dichiara la contrarietà del gruppo stesso anche sullo schema di provvedimento del Governo, che, sebbene più selettivo di quanto diventerebbe ove fossero accolte le indicazioni del relatore, è comunque inadeguato ad assicurare che lo status di rifugiato o di protetto umanitario sia assicurato esclusivamente a coloro che sono perseguitati nei rispettivi Paesi.

Graziella MASCIA (RC-SE), espresso apprezzamento per il lavoro della relatrice, richiama la propria esperienza sul campo, nell'ambito delle associazioni per i diritti umani che operano per l'assistenza ai rifugiati, dalla quale esperienza ha appreso che l'Italia spesso respinge ed espelle persone che nei loro Paesi sono state addirittura torturate. Ritiene che il timore


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che il canale di accesso dei rifugiati possa essere illegittimamente sfruttato da quanti non ne avrebbero i requisiti non debba impedire all'Italia di dotarsi di una normativa che eviti per il futuro il respingimento di quanti invece sono effettivamente e gravemente perseguitati nei loro Paesi. Si dice inoltre d'accordo con il deputato Boato sul fatto che le osservazioni apposte al parere avrebbero dovuto essere formulate nella forma di condizioni. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della collega Frias.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, precisando che tale voto contrario non equivale ad una contrarietà a che si dia corretta attuazione alle direttive comunitarie in materia. Esprime quindi il convincimento che la proposta di parere del relatore dimostri come la maggioranza di centrosinistra, in preda ad una deriva ideologica, si allontani sempre più dal sentire comune del suo stesso elettorato, che chiede maggiore sicurezza e che si sta infatti allontanando dal Governo. Premesso di conoscere bene l'importanza dell'istituto e di non discutere il dovere morale di una società civile di dare rifugio ai perseguitati, ritiene però che il riconoscimento di status di rifugiato debba restare un istituto a carattere eccezionale, riguardante un numero assai limitato di individui.

Pierangelo FERRARI (Ulivo) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, che segna un importante passo avanti normativo. Per quanto riguarda poi la proposta del relatore di equiparare, sotto il profilo del ricongiungimento familiare, la categoria dei protetti sussidiari a quella dei rifugiati, fa presente che la normativa europea distingue chiaramente le due categorie e, nel disciplinare il ricongiungimento familiare dei rifugiati, con la direttiva 2003/86/CE, esclude espressamente che la disciplina dettata possa applicarsi al ricongiungimento familiare dei protetti sussidiari. Per quanto riguarda invece la proposta della relatrice di far riferimento, per l'individuazione dei reati ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato, all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fa presente come tale previsione comporterebbe l'esclusione di un gran numero di reati gravissimi, come il rappresentante del Governo potrà confermare.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, con riferimento alla condizione apposta alla proposta di parere del relatore, rileva che la differenza in materia di ricongiungimento familiare tra protetti sussidiari e rifugiati deriva dal carattere temporaneo della protezione definita sussidiaria. La direttiva «qualifiche» (2004783/CE) prevede norme a tutela dell'unità familiare anche dei protetti sussidiari, ma solo con riferimento ai familiari che si trovano nello Stato membro e in connessione alla domanda di protezione.
Ricorda che il ricongiungimento familiare dei rifugiati trova la sua disciplina europea nella direttiva 2003/86/CE, che espressamente, nell'articolo 3, lettera b), esclude dal suo campo di applicazione gli stranieri autorizzati a soggiornare sulla base di una protezione sussidiaria. La disposizione contestata dalla relatrice è pertanto più favorevole rispetto a quella europea, in quanto consente anche al titolare della protezione sussidiaria il ricongiungimento familiare alle condizione stabilite per i regolarmente soggiornanti. Il Governo ha ritenuto di adottare un criterio più favorevole di quello della normativa europea, ossia che, per i familiari che non accompagnano il protetto sussidiario, il ricongiungimento sia regolato dalle norme stabilite per gli stranieri, ossia ai sensi dell'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Al riguardo segnala che, ove vi fosse la parificazione fra rifugiati e protetti sussidiari sul punto, sarebbe necessario predisporre una nuova relazione tecnico finanziaria ed il Ministero dell'economia dovrebbe individuare ulteriori e maggiori risorse per finanziarie il provvedimento.
Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera a), relativa ai reati ostativi al


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riconoscimento dello status di rifugiato, fa presente che, per definire il reato grave di diritto comune commesso all'estero, si è scelto di fare riferimento ai limiti edittali della pena prevista per le corrispondenti fattispecie delittuose punite dalla legislazione nazionale, ciò al fine di fornire un criterio il più obiettivo possibile. Sottolinea inoltre che far riferimento all'elenco di reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale comporta la conseguenza di non considerare come gravi alcuni reati di gravissima rilevanza, tra cui devastazione e saccheggio per finalità non politiche (articolo 419 codice penale); scambio elettorale politico e mafioso (416-ter), estorsione semplice (629 codice penale); associazione sovversiva semplice (270 codice penale); banda armata semplice (articolo 306); cospirazione politica mediante associazione (articolo 305 codice penale); attentato contro i capi di Stato esteri (articolo 295 codice penale); ed altri. I limiti edittali stabili nella disposizione sono stati d'altronde oggetto di attenta valutazione da parte del Governo, che ha inteso comprendervi anche, per esempio, quelli per terrorismo. In altri Paesi europei la gravità del reato per le finalità in esame sono state stabilite con riferimento a reati che comportano pene detentive inferiore all'anno.
Fa poi presente che, per i reati commessi all'estero, la direttiva non condiziona la rilevanza della accertamento del reato attraverso una sentenza di condanna definitiva. La norma europea fa invece riferimento all'espressione «ove sussistano fondati motivi». Tale formulazione è conforme alla Convenzione di Ginevra. Inoltre, quando la direttiva richiede la condanna definitiva espressamente la prevede (vedi articolo 14, comma 4, lettera b) per i reati commessi nello Stato che concede la protezione). Sottolinea peraltro che l'accertamento della definitività della condanna comporterebbe la richiesta di informazioni al presunto soggetto persecutore, ossia allo Stato del richiedente.
Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere, chiarisce che la definizione di danno grave contenuta nella direttiva, e ripetuta nello schema di decreto legislativo, è stata elaborata anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, della quale l'autorità decidente non può non tenere conto.
Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere, fa presente che, nell'ambito del sistema della direttiva europea, la protezione sussidiaria ha un carattere complementare e «sussidiario» rispetto alla protezione dei rifugiati, sancita dalla Convenzione di Ginevra; che la direttiva, e quindi il decreto di recepimento, prevedono criteri più rigorosi per la determinazione delle cause di esclusione; e che la disposizione del decreto è perfettamente aderente a quella della direttiva (articolo 17, comma 1, lettera b), la quale include nelle cause di esclusione della protezione sussidiaria la generica commissione di reati, all'estero o nello Stato che offre protezione. Per quanto concerne il riferimento ai limiti di pena, anziché all'articolo 407 del codice di procedura penale, non ripeterà le considerazione già fatte.
In relazione all'articolo 16, comma 1, lettera b), ricorda che le nozioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato sono i vincoli tipici, conformi alla Convenzione di Ginevra, posti a tutela dello Stato e della sua comunità a fronte del possibile pericolo collegato alla permanenza di uno straniero sul territorio nazionale e i medesimi motivi consentono l'espulsione anche del riconosciuto rifugiato, come espressamente previsto dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Aggiunge che le procedure di estradizione hanno una propria regolamentazione, sulla quale si è anche pronunciata anche la Corte costituzionale, la quale ha posto in evidenza i vincoli a tali procedure che derivano dal rispetto dei diritti costituzionali.
Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera d) della proposta di parere, l'orientamento del Governo è favorevole e l'indicazione è contenuta anche nel parere espresso dalla XIV Commissione. Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera e), relativa alla assistenza sanitaria per le categorie vulnerabili, ricorda che


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interventi specifici sono previsti e finanziati dal decreto legislativo n. 140 del 2005, di recepimento della direttiva sulle condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo; si tratta di interventi anche più estesi, in quanto riferiti anche ai richiedenti asilo. Ricorda che l'attuazione di tali interventi è finanziata tramite il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e che qualsiasi ulteriore previsione di spesa richiederebbe il reperimento di nuovi e maggiori risorse.

Luciano VIOLANTE, presidente, rileva che sono iscritti a parlare sulla proposta di parere ancora numerosi deputati e che non c'è quindi il tempo per esaurire la discussione prima che inizi la chiama dei deputati nella riunione del Parlamento in seduta comune. Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere al Governo entro lunedì prossimo e che si tratta di un termine stabilito direttamente dalla legge. Propone quindi di convocare la Commissione al termine dei lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame della proposta di parere sull'atto n. 131, a meno che il Governo non sia disponibile ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche dopo la scadenza del termine del 1o ottobre.

Il sottosegretario Marcella LUDICI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche dopo la scadenza del termine del 1o ottobre, compatibilmente con l'esigenza, per il Governo, di disporre dei tempi necessari per l'esercizio della delega entro il termine di legge.

Luciano VIOLANTE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Atto n. 132.
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI (FI), relatore, illustra brevemente il provvedimento, formulando infine una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), intese a segnalare al Governo da una parte l'opportunità di prevedere un procedimento giudiziario più snello ed efficace di quello, alquanto farraginoso, che è definito nell'articolo 1, capoverso «articolo 55-quinquies», se del caso anche mediante la previsione di un previo tentativo di conciliazione; dall'altra parte l'opportunità di prevedere, al comma 9 del medesimo capoverso, una sanzione pecuniaria più elevata nel massimo di quella attualmente prevista, che è di appena cinquemila euro ed appare esigua e non fondata su un criterio di proporzionalità rispetto alla infrazione commessa.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero.
C. 776 Zacchera, C. 1102 Campa, C. 1263 Mascia, C. 1779 Boato, C. 1804 Sgobio, C. 1850 Bordo, C. 1852 Bucchino, C. 2122 Capotosti, C. 2547 Migliore e C. 2976 Governo.