Commissioni Riunite VI e X - Resoconto di marted́ 2 ottobre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Sergio D'Antoni.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice del consumo.
Atto n. 163.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni SANGA (Ulivo), relatore per la X Commissione, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo», reca integrazioni, modifiche e rettifiche al Codice del consumo.
Il provvedimento è volto, in particolare, a convogliare nel Codice del consumo le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/65/CE, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, recate dal decreto legislativo n. 190 del 2005 (che viene conseguentemente abrogato), nonché alcune modifiche derivanti dalla recente attuazione della direttiva n. 2005/29/CE (avvenuta con il decreto legislativo n. 146 del 2007), in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e consumatori.
Il provvedimento, inoltre, reca talune alcune correzioni di errori materiali e precisazioni di varie norme del Codice.
Il provvedimento si compone di 22 articoli.
Gli articoli 7, 9, 19, 21 riguardano le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/65/CE, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, recate dal decreto legislativo n. 190 del 2005 e sono quindi di competenza specifica della VI Commissione.
Preannuncia che nel seguito della relazione farà cenno brevemente al contenuto degli articoli da ultimo citati e illustrerà invece più in dettaglio gli altri articoli del provvedimento, che riguardano più direttamente la competenza della Commissione X, segnalando peraltro che buona parte delle modifiche ivi recate vanno a rettificare meri errori materiali, ovvero a correggere dizioni e definizioni superate.


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È il caso dei primi 3 articoli: l'articolo 1 rettifica un errore materiale contenuto nella settima premessa del Codice del consumo, aggiungendo le parole «come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE» dopo il richiamo all'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del Codice, dedicato ai diritti dei consumatori, inserendo una nuova lettera c-bis) al comma 2, al fine di sancire che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti, come fondamentali, anche i diritti all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.
L'articolo 3 integra le definizioni di «consumatore o utente», di «professionista» e di «prodotto».
L'articolo 4 integra la denominazione della rubrica del Titolo II, Parte II, del Codice con il riferimento alle pratiche commerciali. Tale integrazione è resa necessaria dall'emanazione del decreto legislativo n. 146 del 2007 che recepisce le disposizioni relative alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori contenute nella direttiva 2005/29/CE (artt. 1-13 e 15-17) e sostituisce integralmente il Titolo III del Codice del Consumo (artt. 18-27-quater) le cui disposizioni in precedenza disciplinavano la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti non solo tra professionista e consumatore ma anche tra gli stessi professionisti. Le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole sono attualmente disciplinate dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
Le modifiche introdotte al Codice con il citato decreto legislativo 146/2007 attribuiscono maggiori poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e inoltre definiscono i Codici di condotta adottati da organizzazioni professionali e imprenditoriali imponendo l'onere di comunicazione delle decisioni adottate dall'Autorità antitrust e dalle organizzazioni professionali al Ministero dello sviluppo economico che sarà successivamente tenuto alla loro pubblicazione sul proprio sito.
L'articolo 5 rettifica un errore materiale contenuto nell'articolo 33 del Codice, relativo alle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, limitandosi a sostituire la parola «dando» dalla parola «danno».
L'articolo 6 reca una modifica formale dell'articolo 38, comma 1 del Codice, disponendo che ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile per quanto non previsto dal presente Codice del consumo.
L'articolo 7 sostituisce all'articolo 51, lettera a), del Codice, le parole «un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I» con il riferimento ai nuovi articoli 67-bis e seguenti introdotti nello stesso Codice del consumo. L'articolo 51 del Codice del consumo, stabilendo il campo di applicazione della disciplina sui contratti a distanza, stabilisce al comma 1, lettera a), che le disposizioni della sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I. La sostituzione è necessaria in quanto l'articolo 9 dello schema di decreto in esame provvede a trasferire all'interno del Codice del consumo la disciplina in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, finora recata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE.
L'articolo 8, sulla scia delle variazioni operate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 2007 in attuazione della direttiva 2005/29/CE, reca una modifica dell'articolo 57 del Codice del consumo attraverso un accurato riferimento agli articoli a norma dei quali sono da considerarsi pratiche commerciali sleali le forniture non richieste. L'articolo 57 del Codice del consumo, al comma 1, stabilisce, da una parte, che il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta e, dall'altra, che, in ogni caso, l'assenza di risposta non implica il consenso del consumatore medesimo. A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto


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legislativo 146/2007, il comma 2 dell'articolo in questione, facendo salve le sanzioni previste dall'articolo 62, riconosce come ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisca pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II.
A seguito delle modifiche che lo schema in esame intende apportare, ogni fornitura non richiesta di cui al presente codice costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del Codice del consumo.
L'articolo 9, come già accennato, costituisce il «cuore» del provvedimento e dispone il trasferimento all'interno del Codice della disciplina in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, finora recata dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE.
I successivi articoli 10 e 11 mirano a correggere alcuni errori materiali contenuti rispettivamente nelle disposizioni di cui agli articoli 82, comma 1, e 84, comma 2, del Codice, recanti entrambi norme in materia di servizi turistici.
L'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto modifica l'articolo 100 del Codice del consumo, inserendo alcune puntualizzazioni in merito all'amministrazione competente a gestire il Fondo nazionale di garanzia a vantaggio della platea di consumatori dei servizi turistici che a seguito del decreto-legge n. 181 del 2006 viene individuata nel Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio. Infatti, nell'ambito del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, le competenze statali in materia turismo, precedentemente attribuite al Ministero delle attività produttive (ridenominato Ministero dello sviluppo economico dallo stesso decreto) sono state assegnate, dall'articolo 1, comma 19-bis, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 100, al comma 1, istituiva presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Il Fondo in questione è stato, in realtà, istituito presso l'allora Ministero dell'industria con il decreto n. 349 del 23 luglio 1999 (in base al decreto legislativo n. 111 del 1999 che recepiva la direttiva comunitaria 314/90 sulla tutela dei turisti vittime di operatori insolventi). L'articolo 12 dello schema di decreto intende, pertanto, adeguare il testo dell'articolo 100 del Codice del consumo a quanto disposto dal citato DL 181/06 precisando che la competenza per la gestione del suddetto fondo è posta in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che le modalità di gestione e di funzionamento del fondo siano determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, il comma 3 dell'articolo 12, integra il comma 5 dell'articolo 100 del Codice aggiungendo la disposizione in virtù della quale, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 349.
L'articolo 13 inserisce un nuovo comma 3-bis all'articolo 108 del Codice del consumo ai sensi del quale la procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
In particolare, il citato articolo 107 reca norme in materia di controlli effettuati dai Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle


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finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché dalle altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia, stabilendo che tali amministrazioni controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri e pone in capo al Ministero delle attività produttive l'onere di comunicare alla Commissione europea l'elenco delle suddette amministrazioni, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
Lo schema di decreto in esame specifica, dunque, che i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, in materia di sicurezza dei prodotti, siano adottati da parte delle amministrazioni competenti, con apposito regolamento, per tutto ciò che riguarda la definizione delle procedure finalizzate all'effettuazione dei controlli in materia di sicurezza dei prodotti nonché la disposizione di ritiri e divieti di circolazione dei prodotti ritenuti pericolosi.
L'articolo 14 del decreto introduce il comma 2-bis nell'articolo 115 del Codice concernente la definizione di produttore ai sensi del D.Lgs. n. 25/2001 di attuazione della direttiva 1999/34/CE di modifica della direttiva 85/374/CE. È definito come «produttore» il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.
L'articolo 15 mira a rettificare un errore materiale contenuto nei commi 7 e 9 dell'articolo 130 del Codice del consumo, relativo ai diritti del consumatore, in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.
Gli articoli 16 e 17 recano alcune precisazioni con riguardo rispettivamente agli articoli 139, comma 1, e 140, comma 1, del Codice i quali contengono le norme che individuano i soggetti legittimati ad agire e le procedure da seguire per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.
L'articolo 18 modifica l'articolo 141, comma 2, del Codice che viene novellato in modo significativo mantenendo comunque la competenza del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, da esercitare con decreto di natura non regolamentare, ai fini dell'adozione delle disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, che devono conformarsi ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. L'ultimo periodo viene, poi, riformulato mantenendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, di comunicare alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicurare, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Infine, lo schema corregge il comma 3 dell'articolo 141 inserendo il corretto richiamo all'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in sostituzione del riferimento all'articolo 4 della stessa legge.
L'articolo 19, comma 1 dispone l'abrogazione dal Codice dell'allegato I, contenente l'elenco dei servizi finanziari cui non si applicano le disposizioni sui contratti a distanza. L'articolo 19, comma 2, rinomina come allegato I il precedente allegato II del Codice del consumo, in conseguenza dell'eliminazione del precedente allegato I.


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L'articolo 20 si limita alla sostituzione della denominazione Ministero delle attività produttive con l'attuale Ministero dello sviluppo economico.
L'articolo 21 del presente schema di decreto legislativo provvede ad abrogare il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190, in quanto, come più volte segnalato, l'articolo 9 dello schema di decreto in esame provvede a trasferire all'interno del Codice del consumo la disciplina in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
L'articolo 22 prevede una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato a seguito dell'attuazione del presente decreto legislativo, stabilendo che le amministrazioni pubbliche provvedano a ciò utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente con l'esclusione di qualsivoglia nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore per la VI Commissione, illustrando il contenuto dello schema di decreto legislativo per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva innanzitutto come l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo provveda a trasferire all'interno del Codice del consumo la disciplina in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, finora recata dal decreto legislativo n. 190 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE, relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.
La predetta direttiva è volta ad introdurre una disciplina comune per le vendite al dettaglio di servizi finanziari (bancari, assicurativi o d'investimento) concluse tra un fornitore e un consumatore tramite mezzi di comunicazione a distanza (telefono, fax, internet, TV interattiva, posta).
L'obiettivo perseguito dalla direttiva consiste nel favorire la diffusione di questi metodi di commercializzazione anche a livello transfrontaliero, in modo da rafforzare l'integrazione del mercato interno, assicurando, nel contempo, la tutela per i consumatori, considerati parti deboli del rapporto contrattuale.
L'ambito di applicazione della direttiva riguarda le fasi dell'offerta, della negoziazione e della conclusione del contratto tra il fornitore e il consumatore. A favore di quest'ultimo è prevista, in particolare, una serie di regole di tutela, che riguardano l'obbligo di informativa preventiva, con riferimento sia all'offerta indifferenziata, sia alle specifiche condizioni contrattuali che regolano il rapporto; il diritto di recesso, da esercitare entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto; il diritto per il consumatore, nel caso in cui il recesso sia esercitato, alla restituzione delle somme versate (salvo le spese), senza il pagamento di penali; la prestazione di servizi e le comunicazioni commerciali non richiesti dal consumatore; i mezzi di ricorso giudiziali ed extra-giudiziali che gli Stati membri sono tenuti ad apprestare o a promuovere.
L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo inserisce, al Capo I, Titolo III, Parte III, del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, una Sezione IV-bis, contenente una serie di disposizioni attinenti a vari profili della disciplina in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
In linea generale si può rilevare come i nuovi articoli introdotti nel corpo del Codice del consumo riproducano sostanzialmente il contenuto degli articoli da 1 a 21 del decreto legislativo n. 190 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/65/CE, salve le modifiche di coordinamento, nonché gli aggiornamenti dei riferimenti normativi e delle denominazioni.
In particolare, l'articolo 67-bis stabilisce, al comma 1, che la disciplina si applica al commercio a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche nel caso in cui una delle fasi di esso comporti la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
Il comma 2 prende in considerazione il caso dei contratti riguardanti servizi finanziari


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costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni della stessa natura successive nel tempo, stabilendo che le disposizioni si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.
La disposizione specifica che, ove non vi sia un accordo iniziale di servizio, e le operazioni successive della stessa natura siano eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli in tema di obblighi informativi si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, qualora nessuna operazione della stessa natura sia eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni, applicandosi pertanto, in tali casi, le disposizioni testé richiamate.
Il comma 3 fa salve, se non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore.
L'articolo 67-ter fornisce le definizioni utili per l'applicazione della nuova disciplina.
In particolare, per «contratto a distanza» si intende qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del Codice del consumo.
Per «servizio finanziario» si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale.
La definizione risulta quindi più ampia di quella concernente i «servizi di investimento» che, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, consistono nelle seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

Per «fornitore» si deve intendere qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza; per «consumatore» qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, del Codice del consumo.
La «tecnica di comunicazione a distanza» viene definita come qualunque mezzo che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice del consumo, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti.
Gli articoli da 67-quater a 67-undecies riguardano una serie di obblighi informativi previsti a favore del consumatore.
L'articolo 67-quater concerne, in particolare, l'informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza.
Secondo il comma 1, nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, devono essere fornite le informazioni riguardanti il fornitore, il servizio finanziario, il contratto a distanza, il ricorso. Tali informazioni, ai sensi del comma 2, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei princìpi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori. Secondo il comma 3, le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza qualora questo sia concluso.
Ai sensi del comma 4, le informazioni fornite devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso, ove il fornitore abbia sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea.


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L'articolo 67-quinquies determina le informazioni che si riferiscono al fornitore. Tali informazioni riguardano l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
L'articolo 67-sexies indica le informazioni che si riferiscono al servizio finanziario. Tali informazioni riguardano la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo; se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; l'eventuale limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; le modalità di pagamento e di esecuzione nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza; qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.
L'articolo 67-septies determina le informazioni che si riferiscono al contratto a distanza. Tali informazioni, in particolare, riguardano l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso, la durata e le modalità d'esercizio dello stesso; la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto; lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto; le eventuali clausole contrattuali sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente; la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari.
L'articolo 67-octies indica le informazioni relative al ricorso, che riguardano l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore e le modalità che consentono al consumatore di avvalersene, nonché l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
L'articolo 67-novies disciplina il caso di comunicazioni effettuate mediante telefonia vocale, stabilendo che l'identità del fornitore e il fine commerciale della telefonata devono essere dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore.


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Inoltre la disposizione prevede che, previo consenso del consumatore, devono essere fornite solo le informazioni relative:
all'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
alle principali caratteristiche del servizio finanziario;
al prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o almeno la base di calcolo del prezzo, in modo che il consumatore lo possa verificare;
all'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
all'esistenza o alla mancanza del diritto di recesso e la durata e le modalità d'esercizio.
Secondo il comma 2, il fornitore deve comunicare al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta, precisandone la natura; deve comunque comunicare le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi di comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari.

L'articolo 67-decies, comma 1, fa salva, oltre agli obblighi informativi di cui agli articoli precedenti, l'applicazione delle disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
Ai sensi del comma 2 il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE, il quale stabilisce che, in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti il fornitore, il servizio finanziario, il contratto e le possibilità di ricorso.
A tal fine, secondo il comma 3, le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo e finanziario comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che, per le materie di rispettiva competenza, sono aggiuntive rispetto a quelle di cui al predetto articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 4, cura che le informazioni aggiuntive siano messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici.
L'articolo 67-undecies, comma 1, fa obbligo al fornitore di comunicare al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni dovute, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto o da un'offerta.
Per «supporto durevole» si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del Codice del consumo, qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Ai sensi del comma 2, il fornitore ottempera all'obbligo di comunicare al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni dovute subito dopo la conclusione del contratto, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.
Per «tecnica di comunicazione a distanza» si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del Codice del consumo, qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore


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e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti.
Il comma 3 facoltizza il consumatore a richiedere, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, le condizioni contrattuali su supporto cartaceo.
Al consumatore è inoltre riconosciuto il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.
Gli articoli 67-duodecies e 67-terdecies prevedono il diritto di recesso a favore del consumatore, disciplinandone le modalità di esercizio e gli effetti.
L'articolo 67-duodecies, al comma 1, attribuisce al consumatore il diritto di recedere dal contratto nel termine di quattordici giorni dalla conclusione dello stesso (o dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni, se tale data è successiva), senza penali e senza dover indicare il motivo del recesso.
Tale termine, tuttavia, viene prolungato dal comma 2 a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo n. 174 del 1995, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
In merito alla formulazione tecnica della disposizione, rileva come il Codice delle assicurazioni abbia provveduto, all'articolo 354, comma 1, all'abrogazione del decreto legislativo n. 174 del 1995, il cui contenuto è stato compreso nel Codice medesimo. Le assicurazioni sulla vita sono quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, del medesimo codice.
Il comma 3 precisa che il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente dalla data della conclusione del contratto (tranne il caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso), ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto. Il comma 4 prevede la sospensione dell'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
Il comma 5 stabilisce che la disciplina sul diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, se gli investimenti non sono stati già avviati, quando il prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
operazioni di cambio;
strumenti del mercato monetario;
valori mobiliari;
quote di un organismo di investimento collettivo;
contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
contratti swap su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;


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d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale: ciò sempre che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti relativi agli obblighi informativi.

Secondo il comma 6, il diritto di recesso va esercitato dal consumatore, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), mediante invio di una comunicazione scritta al fornitore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi altro mezzo ad esso equivalente. Il comma 7 rende inapplicabile la disciplina sul recesso alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77 del Codice del consumo.
Il comma 8 estende gli effetti dell'esercizio del diritto di recesso ai contratti abbinati a quelli per i quali il recesso è esercitato, stabilendo che, ove ad un contratto a distanza ne sia aggiunto un altro riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, il contratto aggiuntivo è pure risolto qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso, senza il pagamento di alcuna penale.
L'articolo 67-terdecies provvede a regolare gli effetti del recesso con riguardo al pagamento effettuato.
Il comma 1 stabilisce che il consumatore che esercita il diritto di recesso è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore. Tale somma, ai sensi del comma 2, non può, comunque, eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza, nonché essere di entità tale da configurare, nella sostanza, una penale. L'esecuzione del contratto iniziare solo previo consenso del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa può trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Secondo il comma 3, il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo:
a) se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto;
b) se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso, senza una preventiva richiesta del consumatore.

Entro quindici giorni, secondo il comma 4, il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore tutti gli importi da questo versatigli, ad eccezione dell'importo del servizio finanziario effettivamente prestato; il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. Si specifica che l'impresa di assicurazione deve comunque adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. Ai sensi del comma 5, il consumatore deve pagare al fornitore il corrispettivo del servizio finanziario effettivamente prestato e deve restituirgli qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Si specifica, sempre in relazione ai contratti di assicurazione, che non può essere richiesta la restituzione degli indennizzi e delle somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
A tale riguardo segnala come i termini per il rimborso degli importi versati dal consumatore e per la restituzione dei beni ricevuti da parte di quest'ultimo, che la direttiva fissa «al più tardi entro trenta giorni di calendario», siano ridotti nello schema a quindici giorni.
Il comma 6 subordina l'efficacia del recesso alla restituzione di cui al comma 5 per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici.


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L'articolo 67-quaterdecies disciplina i casi nei quali i servizi finanziari commercializzati a distanza vengano pagati con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento.
Il comma 1 stabilisce infatti che il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
Ai sensi del comma 2, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento deve riaccreditare al consumatore:
a) i pagamenti non autorizzati;
b) i pagamenti dei quali il consumatore dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito;
c) i pagamenti dei quali il consumatore dimostri l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo.

Si prevede correlativamente il diritto di rivalsa dell'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, che può addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 197 del 1991, il quale stabilisce che chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
Il comma 3, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005 relativamente al valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, pone a carico dell'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento:
è stata autorizzata dal titolare dello strumento;
è stata accuratamente registrata e contabilizzata;
non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.

Viene specificato che l'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
Il comma 4 impone al fornitore, in relazione alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, di adottare condizioni di sicurezza conformi a quanto previsto ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il testo unico bancario (TUB). Lo stesso comma 4 richiede di aver riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.
Ricorda che l'articolo 146 del TUB, stabilisce, in tema di vigilanza sui sistemi di pagamento, che la Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili. Alcune disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento sono state emanate con il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004.
Gli articoli 67-quinquiesdecies e 67-sexiesdecies disciplinano i casi di servizi e comunicazioni non richiesti dal consumatore.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 67-quinquiesdecies vieta la fornitura di


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servizi finanziari al consumatore che non ne ha fatto richiesta, nel caso in cui la fornitura comporti una domanda di pagamento immediato o differito, esonerando il consumatore dal corrispondere qualunque prestazione in caso di fornitura non richiesta. Si specifica che, in ogni caso, la mancata risposta non equivale a consenso. Il servizio non richiesto è equiparato dal comma 2 alla pratica commerciale scorretta.
Il comma 1 dell'articolo 67-sexiesdecies richiede il previo consenso del consumatore per l'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
b) telefax.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ove non sia stato ottenuto il consenso del consumatore, le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1 non sono autorizzate, quando consentono una comunicazione individuale. Il comma 3 precisa che le misure di cui ai commi 1 e 2 non devono comportare l'addebito di costi ai consumatori.
L'articolo 67-septiesdecies stabilisce, al comma 1, che il fornitore che contravviene alle norme di questa sezione del Codice del consumo, che ostacola il diritto di recesso da parte del consumatore o che non rimborsa le somme da questo pagate, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 5.000 a 50.000 euro. Ai sensi del comma 2, tali importi sono raddoppiati per le ipotesi di violazioni di particolare gravità, di recidiva nonché di mancato rispetto dell'ordine di cessazione o del divieto di inizio di determinate pratiche, impartito dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 67-noviesdecies, comma 3. Ai sensi del comma 3 è attribuito alle autorità di vigilanza nel settore bancario, finanziario, assicurativo (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP), il potere di accertare le violazioni e di irrogare le relative sanzioni, sulla base delle procedure già applicabili in ciascun settore.
Il comma 4 prevede, inoltre, la sanzione della nullità (relativa) del contratto nel caso in cui il fornitore ostacoli l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente, non rimborsi le somme da questo pagate, ovvero violi gli obblighi di informativa precontrattuale.
A tale proposito osserva, che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, la nullità è configurata come vizio genetico del negozio, discendendo dalla mancanza o dalla impossibilità originaria di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia, e non da comportamenti successivi di una o di entrambe le parti, da cui, invece, possono derivare la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno (anche la violazione degli obblighi precontrattuali è, di norma, sanzionata mediante il risarcimento del danno e non con la nullità del contratto eventualmente stipulato). La norma prevista dal comma 4 costituisce pertanto un'eccezione rispetto a tale indirizzo.
Ai sensi del comma 5, la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto, salvo il diritto del consumatore ad agre per il risarcimento dei danni. Vengono fatte salve, dal comma 6, le sanzioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
L'articolo 67-octiesdecies sancisce, al comma 1, l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti ai consumatori da questa sezione del Codice, sanzionando con la nullità (che può essere rilevata d'ufficio o fatta valere solo dal consumatore, e non da chiunque vi abbia interesse, come disposto dall'articolo 1421 del codice civile) ogni pattuizione che disponga diversamente.
Il comma 2 prevede che, ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana che, presumibilmente, comporti una meno ampia tutela del consumatore, a quest'ultimo debbano comunque essere riconosciuti tutti i diritti previsti dalla sezione in commento (comma 2).


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L'articolo 67-noviesdecies attribuisce alle associazioni dei consumatori il potere di presentare reclamo alle autorità di vigilanza di settore per l'accertamento delle violazioni degli obblighi sanciti dalle disposizioni in commento (comma 1), nonché di promuovere l'azione inibitoria finalizzata alla cessazione di tali violazioni (comma 2).
La Banca d'Italia, l'ISVAP e la CONSOB (le cui attribuzioni sono fatte salve dal comma 4) possono comunque - cioè anche indipendentemente dal reclamo o dall'azione proposti delle associazioni dei consumatori - ordinare la cessazione o vietare l'inizio di pratiche in contrasto con le disposizioni di questa sezione (comma 3).
L'articolo 67-vicies affida, al comma 1, ai Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della giustizia il compito di promuovere, sentite le autorità di vigilanza, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di composizione delle controversie riguardanti i consumatori, stabilendo inoltre, al comma 2, che gli organi di composizione comunichino alle suddette istituzioni le decisioni relative al commercio a distanza dei servizi finanziari.
L'articolo 67-vicies semel prevede che gravi sul fornitore l'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi di informazione del consumatore, il consenso del consumatore alla conclusione del contratto, l'esecuzione del contratto e la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali: ogni clausola diretta a modificare l'onere della prova così configurato si presume vessatoria.
Ai sensi dell'articolo 67-vicies bis, le disposizioni recate dalla nuova sezione del Codice del consumo si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non abbia ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigano obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti. La disposizione risponde alla finalità di garantire comunque un grado di protezione equivalente a quello assicurato nell'ordinamento italiano.
In connessione con le innovazioni recate dall'articolo 9 al Codice del consumo, l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo apporta una modifica al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice stesso.
Ricorda che l'articolo 51 del Codice del consumo, nel definire il campo di applicazione della disciplina sui contratti a distanza, stabilisce, al comma 1, lettera a), che le disposizioni della sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I.
In tale ambito, la modifica proposta dall'articolo 7 sostituisce, nella predetta lettera A), le parole: «un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I» con il riferimento ai nuovi articoli 67-bis e seguenti dello stesso Codice del consumo, introdotti dall'articolo 9 dello schema di decreto, che disciplinano appunto tali contratti.
Per le medesime ragioni di coordinamento normativo l'articolo 19, comma 1, elimina dal Codice del consumo l'allegato I, contenente un elenco dei servizi finanziari cui non si applicano le disposizioni sui contratti a distanza. Il comma 2 rinomina come allegato I l'allegato II del Codice del consumo, in conseguenza dell'eliminazione del predetto allegato I.
Sempre in relazione alle modifiche di cui all'articolo 9, l'articolo 21 dello schema di decreto provvede ad abrogare il decreto legislativo n. 190 del 2005, il cui contenuto rifluirebbe, a seguito delle predette modifiche, nel corpo del Codice del consumo.

Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.