Commissioni Riunite VII e IX - Mercoledì 3 ottobre 2007


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ALLEGATO

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale (C. 1825 ed abb.).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 5.

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione deve in ogni caso essere superiore al beneficio economico derivato per effetto della omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3 o dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3.
5. 1. Giulietti(proposta di nuova formulazione).

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione deve in ogni caso essere superiore al beneficio economico derivato per effetto della omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3 o dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3.
5. 7. Balducci(proposta di nuova formulazione).

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione deve in ogni caso essere superiore al beneficio economico derivato per effetto della omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3 o dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3.
5. 11.Sasso, Rotondo, Attili(proposta di nuova formulazione).

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione deve in ogni caso essere superiore al beneficio economico derivato per effetto della omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3 o dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3.
5. 101.Carbonella(proposta di nuova formulazione).

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione deve in ogni caso essere superiore al beneficio economico derivato per effetto della omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3 o dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3.
5. 107.Carra(proposta di nuova formulazione).

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione deve in ogni caso essere superiore al beneficio economico derivato per effetto della omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3 o dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3.
5. 109.Pedrini(proposta di nuova formulazione).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Tutela dei diritti degli utenti) 1. Le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale non possono essere utilizzate


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al fine di diminuire e diritti e le capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica. In particolare, è vietato l'utilizzo di tecnologie atte a:
a) impedire la registrazione, analogica e digitale, delle trasmissioni ad uso personale;
b) impedire la visualizzazione e l'ascolto di dette registrazioni sui determinate apparecchiature;
c) degradare la qualità della registrazione e della sua visualizzazione e ascolto rispetto alle capacità tecniche dell'apparecchio di registrazione o di visualizzazione e ascolto;
d) in generale, impedire la fruizione delle trasmissioni in luoghi, in tempi, e su apparecchiature da parte degli utenti;
e) imporre l'aggiornamento del software contenuto nelle apparecchiature di ricezione o delle apparecchiature stesse senza il consenso informato dell'utente.
5. 01.Il Relatore per la VII Commissione.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Tutela degli utenti). 1. Le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale non possono essere utilizzate al fine di diminuire i diritti e le capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. Le direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 individuano le modalità intese ad assicurare l'applicazione del principio di cui al presente articolo.
5. 01.Il Relatore per la VII Commissione(proposta di nuova formulazione).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Tutela degli utenti) 1. Le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. Le direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 individuano le modalità intese ad assicurare l'applicazione del principio di cui al presente articolo.
5. 01.Il Relatore per la VII Commissione (ulteriore riformulazione).

ART. 6.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di detti titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative graduatorie, del numero delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2».
5. 10.Falomi, Mario Ricci, Titti De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli (proposta di nuova formulazione).