VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 3 ottobre 2007


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 9.15.

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.
C. 2889 iniziativa popolare.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Maurizio ACERBO (RC-SE), relatore, intende preliminarmente sottolineare che


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il provvedimento in esame merita un'attenzione particolare, in quanto si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione. Ritiene, quindi, molto positivo che la Commissione abbia convenuto di procedere con celerità all'esame di una proposta sottoscritta da 406.626 cittadini e cittadine e promossa da centinaia di comitati territoriali e decine di organizzazioni, associazioni e reti nazionali riunite nel Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Fa presente che lo stesso Presidente della Camera, in occasione della consegna delle firme, ha dichiarato che «le istituzioni devono guardare con attenzione a questa proposta, in un momento di crisi della politica»; auspica, pertanto, che il Parlamento non dimentichi questo invito, soprattutto perché la questione posta da questa iniziativa legislativa è di rilevanza epocale e sempre più drammaticamente al centro della sensibilità collettiva.
Richiamato lo scritto, pubblicato sulla rivista di Pax Christi, di uno dei più autorevoli sostenitori di questa iniziativa legislativa «dal basso», Padre Alex Zanotelli - che afferma significativamente «Perché proprio in questo momento la lotta per l'acqua? Perché senza acqua non si può vivere» -, osserva che l'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Sottolinea, quindi, che il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque, l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, ed è proprio sulla base di questa consapevolezza che viene proposto al legislatore l'obiettivo di arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua.
Rileva, pertanto, che la proposta di legge detta principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, interviene sulla disciplina della gestione del servizio idrico integrato, disciplinando anche la fase transitoria e le tariffe del servizio idrico, e reca misure dirette a favorire l'accesso universale all'acqua potabile. La finalità del provvedimento, esplicitata nell'articolo 1, comma 2, è quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. I principi generali dell'uso delle risorse idriche sono contenuti nell'articolo 2, che reca l'esplicito riconoscimento della disponibilità e dell'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile quale diritto inalienabile e inviolabile della persona. L'articolo 3, inoltre, reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione, dettando in particolare disposizioni relative alla predisposizione del bilancio idrico, e conferma l'applicazione dei principi contenuti nella cosiddetta «direttiva acque» sull'informazione e la consultazione pubblica nella redazione degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina, poi, le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli, e conferma il criterio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, consentendo l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche (in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione).
Fa presente che, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, sulla base dei principi di cui all'articolo 4 e della sua definizione quale servizio pubblico privo di rilevanza economica, il provvedimento prevede la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (articolo 5), con conseguente esclusione, contenuta nell'articolo 6, della possibilità di acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato. Tale ultima disposizione regola anche la fase transitoria, prevedendo in particolare: la decadenza di tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi; nel caso di affidamento a società a capitale


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misto pubblico-privato, l'avvio del processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, con obbligo di successiva trasformazione in ente pubblico; nel caso di affidamento a società a capitale interamente pubblico, la trasformazione in enti di diritto pubblico. La disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico durante tale fase transitoria.
Osserva che, al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione, si prevede inoltre l'istituzione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato (articolo 7). Il provvedimento, sulla base delle norme generali sul finanziamento contenute nell'articolo 8, interviene anche sul profilo della tariffa del servizio idrico integrato, la cui determinazione deve avvenire sulla base del metodo che spetta al Governo definire (articolo 9). Con particolare riferimento all'uso domestico, la tariffa deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato, ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, che viene fissato in cinquanta litri al giorno per persona. Alla normativa regionale spetta, limitatamente alle fasce di consumo domestico superiori a cinquanta litri, l'individuazione di fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo, nonché la definizione di tetti di consumo individuale oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale.
Segnala, poi, che l'articolo 10 afferma il principio del governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e, a tal fine, attribuisce agli enti locali il compito di adottare forme di democrazia partecipativa che conferiscano ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, e alle regioni il compito di definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di tale diritto. L'articolo 11 istituisce il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, che ha la finalità di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che garantisca tale accesso, mentre l'articolo 12 reca disposizioni finanziarie e contiene, tra l'altro, una norma di delega per l'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico.
Giudica evidente che, con il provvedimento in esame, viene proposta una svolta radicale rispetto al «pensiero unico», sospinto da ben solidi interessi, che ha prevalso negli ultimi venti anni e che si è tradotto su scala globale e nazionale nella scelta di politiche volte alla mercificazione dell'acqua e alla privatizzazione della gestione dei servizi idrici. Ritiene, peraltro, necessario sottolineare che nel Paese, come d'altronde quasi ovunque in Europa e nel mondo, fortissime sono state le resistenze nella società, e anche nel mondo politico, rispetto a queste scelte; infatti, si è assistito al dilagare delle mobilitazioni per la difesa dell'acqua come bene comune. Allo stesso tempo, osserva che numerosi enti locali hanno cercato di resistere alla pressione privatizzatrice e l'adesione di molti consigli comunali e provinciali alla campagna per la legge di iniziativa popolare lo testimonia. Rileva, inoltre, che finanche il Parlamento, in particolare la III Commissione, ha votato nella precedente legislatura una risoluzione, con cui si invitava il Governo a contrastare, negli organismi internazionali, la tendenza a imporre la privatizzazione dell'acqua.
Intende, poi, ricordare che anche la previsione della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) di attivare un processo irreversibile di privatizzazione dei servizi pubblici locali - tra cui ovviamente l'acqua - ha trovato ostacoli nella stessa coalizione che sosteneva il Governo in carica all'epoca: l'articolo 35 della legge n. 448, infatti, prevedeva l'obbligo di gara per tutti i servizi pubblici locali, compresa l'acqua, ma la mobilitazione dei movimenti,


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delle comunità e delle amministrazioni locali private di ogni possibilità di scelta ha condotto al decreto-legge n. 269 del 2003, che ha consentito di optare per società a capitale interamente pubblico (cosiddetta gestione in house). Segnala, tuttavia, che il citato decreto-legge conteneva la scelta controversa di eliminare le forme di gestione attraverso enti di diritto pubblico (aziende speciali, consorzi, e simili), tema non a caso rimesso in discussione dalla proposta di legge in esame, mentre la gestione pubblica dei servizi idrici è diventata, nel frattempo, uno degli impegni contenuti nel programma del Governo Prodi ed è anche ribadita nel disegno di legge che il Ministro Lanzillotta ha promosso sui servizi pubblici locali. Segnala, infine, che la stessa Camera dei deputati ha approvato un emendamento al cosiddetto «decreto Bersani-bis», che prevede la moratoria rispetto ai processi di privatizzazione in atto.
Osserva che questa iniziativa legislativa popolare - che non a caso reca il titolo «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico» - ha il merito di fornire al Parlamento l'occasione per affrontare in maniera non episodica - ma con uno sguardo d'insieme - una materia sulla quale negli anni recenti si è legiferato in maniera contraddittoria. Nell'intraprendere l'esame di tale proposta di legge, ritiene utile alla riflessione un breve accenno alla storia della gestione pubblica dell'acqua in Italia: rileva che non si deve dimenticare, infatti, che la legge nazionale per la municipalizzazione degli acquedotti fu approvata dal parlamento nel 1903, sotto il Governo Giolitti; come in tutti i Paesi europei e negli Stati Uniti, furono i problemi igienico-sanitari, gli alti costi per i cittadini, la necessità di estendere il servizio alle fasce più povere della popolazione, che spinsero alla pubblicizzazione del servizio idrico. Ricorda che, intervenendo nella discussione sul progetto ministeriale intitolato «La municipalizzazione dei servizi pubblici», Luigi Einaudi pronunciò parole che ritiene utile citare: «Nella municipalizzazione dei servizi il socialismo ha ben poco da fare. Mercanti accorti e tipicamente individualistici come gli inglesi hanno municipalizzato l'acqua potabile, non per voler fare degli esperimenti di socialismo, ma semplicemente perché hanno creduto di fare un buon affare». Auspica, pertanto, che le parole di un autentico liberale come Einaudi aiutino tutti a dismettere atteggiamenti ideologici, che definisce molto «alla moda», nell'affrontare l'esame della proposta di legge in titolo.

Il sottosegretario Gianni PIATTI fa presente che il Governo guarda con interesse ai lavori della Commissione sulla proposta di legge in esame, ai quali intende partecipare attivamente. Nel ricordare che il Ministro dell'ambiente ha già svolto numerosi incontri con i rappresentanti dei comitati promotori dell'iniziativa legislativa, rileva che il provvedimento individua una serie di obiettivi e di principi condivisibili, considerato anche che il tema dell'acqua è ormai divenuto un tema globale, suscettibile addirittura di determinare, in futuro, potenziali aree di conflitto, soprattutto nei Paesi più poveri.
Sottolinea che l'attuale situazione di difficoltà è, peraltro, acuita anche dal fenomeno dei cambiamenti climatici: in proposito, segnala che una sessione della recente Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici, promossa dal suo dicastero, ha riguardato il tema dell'acqua e ha evidenziato i consueti problemi strutturali che interessano le diverse aree del Paese, con una endemica carenza di risorse idriche nel Mezzogiorno e una situazione di difficoltà nelle regioni settentrionali, in particolare alla luce della complessa vicenda che riguarda, ormai da alcuni anni, il fiume Po.
Ritiene, pertanto, utile avviare una seria riflessione sulla proposta di legge in esame, affrontando il tema in modo coordinato e raccordando tutti gli strumenti normativi in una visione unitaria. In tal senso, intende porre sin d'ora all'attenzione della Commissione due specifiche questioni: la prima riguarda l'esigenza di inserire all'interno del testo il richiamo al


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principio dell'efficacia nella gestione dell'acqua, studiando un sistema di regolazione che valorizzi le capacità manageriali anche nel settore pubblico; la seconda investe il ruolo che il sistema pubblico deve essere capace di recuperare nel momento in cui si procede alla eventuale ripubblicizzazione del servizio idrico, rivendicando un adeguato assetto dei poteri di indirizzo e di controllo, che consenta di superare la frammentazione attualmente esistente.

Ermete REALACCI, presidente, osserva che la relazione introduttiva testé svolta e le considerazioni del rappresentante del Governo indicano che la proposta di legge in esame presuppone l'apertura di un processo partecipativo molto ampio, che toccherà alla Commissione tradurre in un coerente sistema normativo. A tal fine, ritiene opportuno che - dopo una ulteriore seduta dedicata ad un dibattito di carattere generale - la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine.
C. 2268 Brusco.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 maggio 2007.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva illustrato gli aspetti positivi e gli elementi di possibile criticità del provvedimento, invitando la Commissione a dedicare una ulteriore seduta al dibattito di carattere generale.

Gaetano FASOLINO (FI) dichiara preliminarmente di avere concordato il suo intervento odierno con il primo firmatario della proposta di legge in esame, che è oggi impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione. In tal senso, intende evidenziare l'importanza di giungere all'adozione di un intervento normativo che disciplini le grotte marine, che rappresentano uno dei patrimoni più attrattivi del Paese. Nel ricordare, peraltro, che tali siti sono ricchi di pericoli, spesso causa incidenti mortali, ritiene necessaria una regolamentazione della tutela delle grotte marine, non soltanto in termini di regole di accesso, ma anche di salvaguardia del bene ambientale.
Ritiene, quindi, doveroso che la Commissione prosegua nell'esame del testo, anche al fine di porre l'Italia nelle condizioni di allinearsi ai livelli di tutela previsti in altri Stati europei.

Romolo BENVENUTO (Ulivo), relatore, prende atto del consenso ampio che sembra maturare nella Commissione sulle finalità della proposta di legge in esame. A suo giudizio, quindi, occorre ora approfondire gli aspetti legati al coordinamento normativo del testo e ai profili di natura finanziaria, segnalando in particolare l'esigenza di chiarire se vi è, da parte dei presentatori, l'eventuale disponibilità a rinunciare allo stanziamento di fondi di bilancio, in modo da rendere più spedito l'iter del provvedimento.
In proposito, pertanto, riterrebbe utile proseguire l'istruttoria legislativa nell'ambito di una sede informale quale il Comitato ristretto.

Il sottosegretario Gianni PIATTI fa presente che il Governo è disponibile ad affrontare le questioni testé prospettate dal relatore, contribuendo in maniera propositiva ai lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Ermete REALACCI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture, Angelo Capodicasa, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 141.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 settembre 2007.

Il sottosegretario Gianni PIATTI, con riferimento alle delicate questioni sollevate nella precedente seduta, osserva che le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame risultano perfettamente in linea con quanto stabilito dalla «decisione quadro» 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi: quest'ultima, infatti, è richiamata al considerando (6) e, soprattutto, all'articolo 4 della direttiva 2005/35/CE. Pertanto, fa presente che il contenuto della citata «dichiarazione quadro» costituisce - tramite la stessa direttiva comunitaria - criterio direttivo per l'esercizio della delega, prevalente su quelli generali contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria per il 2006), in quanto essi valgono soltanto - come espressamente specificato dalla stessa norma - «salvi gli specifici principi e criteri direttivi [...] contenuti nelle direttive da attuare». In particolare, rileva che l'articolo 4 della «decisione quadro» 2005/667/GAI del Consiglio prevede soltanto la durata massima della reclusione, per la fattispecie generale, per il caso in cui essa sia aggravata da dolo e per quello i cui vi siano stati danni alle acque e alle specie animali o vegetali. Osserva, dunque, che rispetto a questo principio lo schema di decreto legislativo in esame risulta perfettamente in linea; ad avviso del Governo, pertanto, la delega deve intendersi correttamente esercitata.
Quanto al problema del rafforzamento delle funzioni di controllo, sollevato anch'esso nella precedente seduta, avverte che il Governo ha svolto una attenta riflessione, ripresa peraltro in sede di esame del provvedimento presso l'omologa Commissione del Senato, convenendo su una nuova formulazione dell'articolo 13 dello schema di decreto, che consenta la valorizzazione del ruolo delle Capitanerie di porto.

Romolo BENVENUTO (Ulivo), relatore, prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine alla questione del rispetto dei principi di delega. Ritiene, peraltro, opportuno rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento, anche in considerazione della necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti, prima di sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Ermete REALACCI presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/33/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi.
Atto n. 145.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 settembre 2007.

Ermete REALACCI, presidente, considerato che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata sul provvedimento in titolo, invita preliminarmente il rappresentante del Governo a chiarire se


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esso intenda acquisire tale parere prima della scadenza del termine previsto per l'espressione del parere parlamentare; in caso contrario, ritiene che il Governo debba impegnarsi ad attendere il parere della Commissione, anche qualora esso non dovesse essere espresso entro i termini previsti dalla legge di delegazione, salvo che lo stesso Governo non intenda considerare inutilmente decorso il termine per l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Ricorda, inoltre, che il Governo si era anche impegnato, nella seduta precedente, a fornire chiarimenti in relazione alla previsione di un differente regime procedurale tra navi di stazza inferiore e superiore alle 400 tonnellate.
Il sottosegretario Gianni PIATTI fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame stabilisce una specifica procedura che i fornitori di combustibili per uso marittimo devono seguire, nel momento in cui commercializzano i propri prodotti per essere utilizzati in navi di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, ma non prevede, comunque, deroghe relative alle caratteristiche dei combustibili che possono essere utilizzati dalle navi di stazza inferiore al suddetto tonnellaggio. In particolare, osserva che lo schema di decreto stabilisce che coloro che mettono combustibile per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, debbano fornire un «bollettino di consegna», indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, nonché un campione sigillato di tale combustibile. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, è previsto inoltre l'obbligo di conservare a bordo della nave il bollettino e il campione di combustibile per un determinato periodo di tempo.
Sottolinea, dunque, che le disposizioni richiamate risultano conformi al paragrafo 6 dell'articolo 4-bis della direttiva 2005/33/CE, il quale riprende specifici obblighi di consegna e custodia del bollettino e del campione di combustibile, per le navi di stazza non inferiore a 400 tonnellate, concordati in ambito internazionale e, in particolare, previsti dalla regola 18 dell'Allegato VI alla Convenzione MARPOL (Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi). In tal senso, fa presente che la distinzione su cui la Commissione ha richiesto gli opportuni chiarimenti - pur non essendo prevista dalla direttiva - è comunque basata sul richiamato strumento convenzionale.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo), relatore, fa presente che il rappresentante del Governo non ha fornito alcun chiarimento circa la questione relativa al parere della Conferenza unificata.

Il sottosegretario Gianni PIATTI avverte che il suo dicastero sta realizzando ogni possibile sforzo affinché il provvedimento sia inserito all'ordine del giorno della prossima riunione della Conferenza unificata. Si riserva, peraltro, di tenere tempestivamente informata la Commissione, qualora emergessero novità in relazione a tale questione.

Ermete REALACCI, presidente, rileva che, alla luce della situazione procedurale determinatasi, è necessario rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, in modo da avere un quadro più chiaro circa le possibili modalità di conclusione del suo iter in Commissione.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'edilizia a canone speciale per l'anno 2007.
Atto n. 159.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 ottobre 2007.


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Ermete REALACCI, presidente, ricorda che il relatore, nella seduta di ieri, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 233, di martedì 2 ottobre 2007) e che la Commissione ha unanimemente convenuto di concludere nella giornata odierna l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Cristina PERUGIA (RC-SE), avendo approfondito con attenzione il merito del provvedimento in titolo, ritiene necessario formulare una osservazione che - pur non direttamente pertinente rispetto ai criteri di riparto del Fondo - indichi con chiarezza se il Governo intenda investire realmente risorse per la soluzione dell'emergenza abitativa. Rileva, in tal senso, che in nessuna parte del provvedimento è specificato il significato del termine «edilizia a canone speciale» cui sarebbe finalizzato il Fondo, risultando invece indispensabile comprendere se tale canone sia quello cosiddetto «concordato» ai sensi della legge n. 431 del 1998.
In particolare, paventa il rischio che il rinvio all'articolo 8 della legge richiamata, che si riferisce alle agevolazioni fiscali, possa in realtà risolversi in una forma di elargizione «a pioggia» di finanziamenti in favore dei proprietari, trascurando così la finalità principale dell'intervento, ossia quella di alleviare il disagio abitativo di una consistente fascia di popolazione italiana.

Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, osserva che il riferimento all'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 dovrebbe assicurare anche l'applicazione delle procedure previste per la definizione del cosiddetto «canone concordato».

Il viceministro Angelo CAPODICASA intende precisare che l'obiettivo dell'istituzione del Fondo consiste nel coprire gli incentivi fiscali per i soggetti che pongono i propri immobili sul mercato degli affitti, a prezzi calmierati. Poiché, dunque, tali incentivi riguardano la disponibilità di alloggi per una fascia di reddito medio-bassa, occorre distinguere tra le generali finalità di tutela degli utenti - che si ottengono rivolgendo gli interventi in esame ad una fascia di cittadini parzialmente differente rispetto a quella interessata dagli affitti a «canone concordato» - e le procedure per la determinazione dei soggetti aventi diritto agli alloggi, che saranno comunque individuati tra coloro che dichiarano un reddito annuo del nucleo familiare superiore a quello utilizzabile per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e inferiore a quello fissato dalle singole regioni.

Ermete REALACCI, presidente, preso atto delle precisazioni relative alla fascia di destinatari degli alloggi in questione,invita il rappresentante del Governo a chiarire se le procedure per la determinazione del canone speciale di cui al provvedimento in esame dovranno essere quelle seguite per la definizione del «canone concordato».

Il viceministro Angelo CAPODICASA fa presente che, essendo il comune titolare della facoltà di determinare il canone speciale, la procedura da seguire per la definizione dell'ammontare sarà verosimilmente quella prevista per la fissazione del «canone concordato».

Maria Cristina PERUGIA (RC-SE), pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, invita il relatore a inserire nella sua proposta di parere un rilievo che consenta di precisare le modalità con cui si potrà giungere alla determinazione del canone speciale, rinviando alle procedure che la legge n. 431 del 1998 ha individuato per la definizione del «canone concordato».

Ermete REALACCI, presidente, chiede al relatore di valutare la possibile integrazione della sua proposta di parere, valorizzando anche il concetto di efficacia della spesa da parte dei comuni.


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Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova versione della sua proposta di parere (vedi allegato), nella quale vengono recepite le indicazioni relative al conferimento di una priorità agli interventi di recupero e all'individuazione delle procedure per la determinazione del «canone concordato» di cui alla legge n. 431 del 1998.

Il viceministro Angelo CAPODICASA, osservato che un riferimento complessivo alla legge n. 431 del 1998 costringerebbe ogni comune a ricorrere alla ricontrattazione dei «canoni concordati», giudica opportuno che il parere della Commissione si limiti a richiamare le sole procedure di cui alla citata legge n. 431.

Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, osserva che già l'attuale formulazione della norma che istituisce il Fondo in esame condiziona l'attuazione dei programmi edilizi alla stipula di una specifica convenzione tra le imprese e i comuni sul cui territorio si trovano gli immobili da cedere in locazione. Per tali motivi, non risulta improprio richiamare le procedure della legge n. 431 del 1998, ai fini della determinazione dei canoni a cui tali immobili possono essere locati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 10.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture, Angelo Capodicasa.

La seduta comincia alle 10.15.

7-00129 Germanà: Completamento della diga di Blufi.

7-00152 Lomaglio: Completamento della diga di Blufi.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 16 maggio 2007.

Il viceministro Angelo CAPODICASA ripercorre brevemente l'iter delle risoluzioni in titolo, soffermandosi sull'accordo politico intervenuto nella seduta del 16 maggio 2007, secondo il quale il Governo sarebbe intervenuto formalmente presso i competenti organi della Regione Siciliana, al fine di verificarne l'effettiva volontà e il concreto interesse al completamento della diga di Blufi. Al riguardo, informa che il Governo ha indirizzato, in data 30 maggio 2007, una articolata nota alla Regione, con la quale, coerentemente al dibattito svoltosi in Commissione, si chiedeva di conoscere le determinazioni della Regione stessa in ordine al prosieguo o meno dei lavori per il completamento dell'opera. Nella stessa nota si indicava la data del 20 giugno 2007 come termine ultimo della risposta, per consentire al Governo di riferire entro quella data alla Commissione e di porre quest'ultima nella condizione di poter deliberare sugli atti di indirizzo in titolo. Poiché, ad oggi, nessuna risposta è giunta al Governo da parte della Regione Siciliana, ritiene che tale comportamento non possa che essere interpretato come una palese manifestazione di disinteresse alla prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in questione.

Filippo MISURACA (FI) nel dare atto al Governo di avere correttamente riportato i termini della vicenda, chiede di poter acquisire agli atti della Commissione la lettera indirizzata dal Governo alla Regione Siciliana lo scorso 30 maggio. Conseguentemente, ritiene opportuno un breve rinvio dell'esame degli atti di indirizzo in titolo, per consentire una corretta valutazione del significato della mancata risposta


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della Regione alla citata nota del Governo e per lavorare, insieme ai presentatori della risoluzione n. 7-00152, alla eventuale definizione di un testo unificato. Richiama, peraltro, il punto di sostanziale differenza fra i due atti in discussione, che è costituito dal fatto che, mentre la risoluzione n. 7-00129 fa perno sull'accertamento dell'interesse della Regione Siciliana al completamento della diga di Blufi, l'altra risoluzione insiste principalmente sull'accertamento delle responsabilità degli organi regionali per la mancata realizzazione dell'opera.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (SDpSE), pur non avendo nulla in contrario rispetto alla richiesta formulata dal deputato Misuraca e ritenendo, peraltro, che la nota del Governo alla Regione Siciliana sia del tutto coerente con gli esiti provvisori della discussione svolta in Commissione lo scorso mese di maggio, giudica che gli elementi forniti oggi dal rappresentante del Governo e, soprattutto, il fatto assolutamente certo costituito dalla mancata risposta della Regione, a quasi cinque mesi di distanza, consentano già ora di esprimersi sugli atti di indirizzo in esame. Ritiene, infatti, che - contrariamente a quanto sostenuto dal deputato Misuraca - la risoluzione di cui è primo firmatario non si limiti a rendere palesi le responsabilità della Regione Siciliana in ordine al mancato completamento della diga di Blufi, ma si proponga invece, prioritariamente, di dare una risposta positiva e concreta alla grave questione degli strumenti e delle risorse, che oggi è urgente reperire senza ulteriori rinvii, per risolvere gli enormi problemi dell'approvvigionamento idrico del territorio nisseno e del ripristino ambientale dell'area interessata dai lavori dell'opera in questione.
In questo senso, osserva che una formale verifica del fatto che, per l'inerzia e il silenzio della Regione Siciliana, non ci sono più le condizioni per il completamento dell'opera, costituisce - a suo giudizio - il presupposto indispensabile per affrontare proficuamente la nuova situazione e, in primo luogo, per individuare, con il fattivo contributo del Governo, mezzi finanziari sotitutivi, alternativi o aggiuntivi, rispetto a quelli che sono venuti meno con il definanziamento dell'opera deciso dal CIPE al termine della precedente legislatura. Ritiene, dunque, opportuno valutare se sia possibile acquisire, sin d'ora, la lettera richiamata dal rappresentante del Governo, per procedere subito all'approvazione di un atto di indirizzo da parte della Commissione.

Filippo MISURACA (FI), intervenendo per una precisazione, intende ribadire che la sua richiesta di acquisizione della lettera del Governo e di rinvio della deliberazione di competenza della Commissione è unicamente finalizzata ad una puntuale verifica dei fatti, ai fini di una possibile unificazione dei testi delle risoluzioni in discussione.

Francesco PIRO (Ulivo) osserva che il testo della risoluzione presentata insieme al deputato Lomaglio affronta con coerenza sia il profilo relativo alla verifica degli impegni assunti in passato e delle relative inadempienze e responsabilità, sia il profilo delle iniziative da assumere con urgenza per dare soluzione alle questioni evidenziate nel corso del dibattito. Ritiene, inoltre, che - anche per il contenuto della nota del Governo del 30 maggio scorso, di cui, a suo tempo, aveva avuto modo di venire a conoscenza - la mancata risposta della Regione Siciliana equivalga, senza ombra di dubbio, ad un giudizio negativo sul completamento dei lavori e che, sotto questo profilo, la richiesta del deputato Misuraca appaia debole dal punto di vista delle motivazioni.
Si dichiara, in ogni caso, disponibile ad acconsentire ad una richiesta di rinvio della deliberazione da parte della Commissione, a condizione che essa avvenga in tempi molto ristretti e sempre che non si traduca in atteggiamenti ostruzionistici, che tentino di alterare un quadro chiaro dei fatti accaduti e degli impegni da assumere.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (SDpSE), alla luce delle ulteriori precisazioni


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formulate dal deputato Misuraca, ritiene di dover manifestare una forte preoccupazione per il fatto che troppo spesso i tempi e le logiche della politica si dimostrano incapaci di rispondere ai bisogni dei cittadini ed appaiono incomprensibili di fronte all'urgenza dei problemi concreti. Nel dichiarare, peraltro, di condividere la posizione espressa dal deputato Piro, formula l'auspicio che il rinvio della discussione richiesto dal deputato Misuraca sia temporalmente contenuto e sia unicamente finalizzato all'approvazione di una auspicabile risoluzione unitaria.

Filippo MISURACA (FI) tiene a precisare che, anche a suo giudizio, i tempi della politica devono essere in sintonia con i bisogni della cittadinanza e che si impegnerà con ogni sollecitudine per giungere ad una stesura unitaria della risoluzione.

Ermete REALACCI, presidente, fa presente che il rappresentante del Governo ha testé depositato il testo della lettera a suo tempo indirizzata alla Regione Siciliana e rimasta priva di riscontro, che si intende acquisita agli atti della Commissione. Nel metterla a disposizione dei deputati presenti alla seduta odierna e preso atto degli orientamenti espressi dal Governo, ritiene che la Commissione abbia oggi posto un punto fermo nella discussione delle risoluzioni in titolo e che non sussistano, pertanto, particolari ragioni per non accedere alla richiesta di un breve rinvio della deliberazione di competenza della Commissione, in precedenza avanzata dal deputato Misuraca. Precisa, tuttavia, che - a suo giudizio - nella prossima seduta dedicata allo svolgimento degli atti di indirizzo in esame, verosimilmente fra due settimane, la Commissione dovrà senz'altro essere in condizione di assumere le proprie determinazioni, con l'espressione del voto su una eventuale risoluzione unitaria o, in caso di mancata sua definizione, sulle risoluzioni in titolo.
Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 ottobre 2007.

Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno.
C. 777 Di Gioia.
Audizione informale di rappresentanti della regione Puglia e della provincia di Foggia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 ottobre 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.