IX Commissione - Resoconto di giovedì 4 ottobre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Intervengono il Ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi e il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Tommaso Casillo

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana spa.
Atto n. 149.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto all'ordine


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del giorno, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2007.

Mario TASSONE (UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che dopo l'audizione informale del presidente e dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, svolta dalla Commissione nella seduta di ieri, il dibattito sullo schema di contratto di programma non possa proseguire prima di avere audito anche i responsabili dei dicasteri competenti in materia di ferrovie. In tale occasione, infatti, sarà possibile comprendere, al di là delle spiegazioni di natura tecnica fornite dall'ingegner Moretti, con riferimento alle quali occorre evitare il rischio che il Parlamento funga da mera cassa di risonanza, quale sia, e se vi sia, un indirizzo di politica dei trasporti sotteso alla predisposizione del documento da parte del Ministero delle infrastrutture, tenuto conto che lo schema di contratto di programma non appare neppure coerente con gli orientamenti già espressi dalla Commissione in materia di infrastrutturazione ferroviaria.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV), nell'associarsi alla richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori avanzata dal deputato Tassone, intende segnalare che nel corso dell'audizione informale di ieri l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ha utilizzato toni eccessivi e quasi offensivi nei confronti dei componenti della Commissione, facendo peraltro intendere che le scelte di politica infrastrutturale nel comparto ferroviario non sono più prerogativa del Governo, ma sono invece delineate dall'azienda da lui guidata. Invita pertanto il Ministro Bianchi a farsi carico di tale questione.

Angelo Maria SANZA (FI) condivide le osservazioni dei deputati Tassone e Pedrini, soprattutto al fine di rivendicare il recupero di un ruolo centrale delle Camere e del Governo nel quadro della politica dei trasporti e dell'infrastrutturazione ferroviaria. L'audizione dei competenti membri dell'esecutivo appare pertanto utile a ristabilire in modo chiaro sia le funzioni di indirizzo del Governo in materia e sia i compiti di controllo del Parlamento, a fronte di un agire di Ferrovie dello Stato che appare eccessivamente autonomo. Sarà altresì l'occasione per porre ai ministri interessati quesiti più specifici in termini di grandi scelte di trasporto, tenuto conto, a titolo esemplificativo, che è stata registrata una diminuzione del 14 per cento degli investimenti di Ferrovie dello Stato al sud.

Mario RICCI (RC-SE) intende in questa sede richiamare le forte perplessità già manifestate nel corso dell'audizione informale di ieri in ordine alla non corrispondenza dei contenuti dello schema di contratto di programma rispetto agli impegni assunti dal Governo in sede di risoluzione sul documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2008-2011. Pur non escludendo che tale asimmetria possa discendere dalla circostanza che lo schema di contratto di programma è stato probabilmente predisposto prima della presentazione del DPEF in Parlamento, chiede che il Governo ne prenda atto e sia coerente con gli impegni assunti davanti alle Camere.

Silvano MOFFA (AN) fa presente che l'audizione informale di ieri dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ha testimoniato, per l'ennesima volta, che taluni manager pubblici, chiamati a riferire davanti ad una Commissione parlamentare, tendono ad adottare atteggiamenti non pienamente rispettosi della dignità dei deputati. Sollecita in proposito il presidente della Commissione a farsi parte attiva per affrontare, in modo sistematico e una volta per tutte, la questione dell'organizzazione delle audizioni.

Mario BARBI (Ulivo), nel condividere la richiesta di un confronto costruttivo con i ministri competenti sullo schema di contratto di programma di Rete ferroviaria italiana, intende comunque precisare che se è vero che, nelle scelte pubbliche, il primato deve comunque spettare alla politica


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è nello stesso tempo altresì vero che la stessa politica non può prescindere dalle preziose indicazioni che possono venire dai tecnici, soprattutto nella gestione di grandi imprese pubbliche. In proposito, pur riconoscendo che l'ingegner Moretti in occasione dell'audizione informale ha usato toni molto schietti nell'esprimere la sua visione dell'azienda, non ritiene che ciò si sia tradotto in una mancanza di rispetto verso alcuno dei parlamentari presenti.

Michele Pompeo META, presidente, ritiene che nulla osti allo svolgimento di un approfondimento istruttorio con i ministri competenti sullo schema di contratto di programma di Rete ferroviaria italiana, anche per comprendere eventuali disallineamenti rispetto agli orientamenti espressi dal Parlamento in occasione dell'esame di atti di indirizzo in materia. A tale proposito, fa presente che il dicastero più direttamente interessato è quello delle infrastrutture, anche se al ministro dei trasporti è comunque richiesto di esprimere un concerto sul predetto contratto di programma.

Il ministro Alessandro BIANCHI, dopo avere precisato che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che ha disciplinato la ripartizione delle competenze tra i dicasteri delle infrastrutture e dei trasporti in materia ferroviaria è estremamente chiaro nel rimettere alla responsabilità del Ministro Di Pietro le questioni connesse al contratto di programma con Rete ferroviaria italiana, laddove invece la stipula del contratto di servizio con la società Trenitalia rientra nelle attribuzioni del dicastero dei trasporti, si dichiara disponibile ad intervenire in audizione su tali questioni, anche congiuntamente al Ministro delle infrastrutture.

Sergio PIZZOLANTE (FI), attesa la disponibilità del Ministro Bianchi, ritiene che, ai fini di una necessaria completezza informativa, la Commissione debba procedere ad un'audizione congiunta di entrambi i Ministri interessati al comparto ferroviario.

Valter ZANETTA (FI), pur condividendo tale ipotesi di organizzazione dell'attività conoscitiva della Commissione, ricorda che talune affermazioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello stato in ordine alle perplessità di ordine finanziario che potrebbero ostare alla stipula definitiva del contratto di programma richiederebbero anche la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze, che detiene, peraltro, l'intero pacchetto azionario dell'azienda.

Mario RICCI (RC-SE) condivide anch'egli l'ipotesi di audizione congiunta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, anche se la richiamata asimmetria tra lo schema di contratto di programma e gli impegni assunti dal Governo in Parlamento in occasione dell'esame dell'ultimo documento di programmazione economico finanziaria in materia di infrastrutture ferroviarie avrebbero reso opportuna anche un'audizione chiarificatrice del ministro per i rapporti con il Parlamento.

Michele Pompeo META, presidente, avendo riscontrato il sostanziale accordo sull'ipotesi di procedere all'audizione congiunta del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dei trasporti sul contratto di programma di Rete ferroviaria italiana, sottoporrà la medesima alla formale approvazione dell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il Ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi.

La seduta comincia alle 9.45.


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Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 2480-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, fa presente che il Senato ha apportato modifiche al disegno di legge licenziato dalla Camera il 27 giungo 2007. In particolare, oltre al titolo del disegno di legge, in cui si fa riferimento anche alla delega al Governo per la riforma del Codice della strada, risulta in primo luogo introdotto dal Senato un nuovo articolo 1, volto a novellare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. La norma è volta in particolare a precisare che le esigenze di prevenzione degli inquinamenti che possono condurre all'emanazione di ordinanze del sindaco finalizzate alla limitazione della circolazione nei centri abitati sono riferite agli inquinamenti atmosferici e acustici e che l'esercizio di tale potere deve essere conforme anche alle direttive all'uopo impartite dal Ministro della salute. Si dispone, in secondo luogo, che la mancata ottemperanza ai provvedimenti di limitazione della circolazione che, più in generale sono volti anche alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 360 euro. È stato poi soppresso l'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, che novellando l'articolo 115 del codice della strada, recava l'introduzione della cosiddetta «guida accompagnata» ovvero la possibilità per i minori che hanno compiuto sedici anni e che sono in possesso del patentino di guida e anche autoveicoli purché accompagnati da un tutor autorizzato, benché il principio sia stato solo parzialmente recuperato all'articolo 31, nell'ambito della delega per la riforma del codice della strada. L'articolo 3 che, novellando il comma 13 dell'articolo 116 del codice della strada, prevede sanzioni penali a carico di chi, nell'arco di un biennio, reitera il reato di guida di autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida o senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, non è stato oggetto di modifiche dal parte del Senato ed è di fatto già entrato in vigore, atteso che, seppure con una formulazione sostanzialmente analoga, il suo contenuto normativo, anche con riguardo alla competenza del tribunale in composizione monocratica, è recato anche dall'articolo 1 del decreto-legge n. 117/2007. All'articolo 4, concernente l'accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli, è stato specificato che questi devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli. All'articolo 5, che reca modifiche all'articolo 117 del codice della strada, è invece venuta meno la riduzione da 90 a 80 km/h del limite di velocità sulle strade extraurbane principali per i cosiddetti «neo-patentati», ovvero coloro che hanno conseguito la patente di guida di categoria B da meno di tre anni, per i quali è stata inoltre ridotta da 60 a 55 kW/t la potenza massima, riferita alla tara, degli autoveicoli che gli stessi possono condurre. Contestualmente è stato precisato che se trattasi di veicoli di categoria M 1, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW/t. Inoltre, è stato previsto che tale disposizione non si applica anche a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un «centro di guida sicura». In materia è nel frattempo intervenuto il decreto-legge n. 117 del 2007, il cui articolo 2, in base alle modifiche apportate dalla Camera in sede di conversione, ha previsto la riduzione da tre ad un anno del periodo di limitazione di guida per «neo-patentati», fermo restando il limite di potenza ridotto ulteriormente a 50 kW/t, già entrato in vigore a far data dal 4 agosto 2007. Con riferimento all'articolo 6, il Senato ha soppresso la disposizione volta a novellare l'articolo


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122 del codice della strada al fine di subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida al previo superamento della prova di controllo delle cognizioni. All'articolo 8, che novella l'articolo 126-bis del codice della strada in materia di patente a punti, il Senato ha esteso a centottanta giorni dalla definizione della contestazione effettuata il termine, attualmente pari a trenta giorni, entro il quale l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione deve darne notizia all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Sul punto, il testo approvato dalla Camera aveva invece previsto una estensione del termine a sessanta giorni. In secondo luogo è stata soppressa la norma introdotta dalla Camera volta ad incrementare da due a quattro i punti da attribuire a coloro che, nell'arco di un biennio, non hanno commesso violazioni comportanti una decurtazione del punteggio. Quanto al comma 2, che reca le novelle da apportare alla tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis del codice della strada, deve segnalarsi che, alla lettera a), si prevede che dalla violazione dei commi 9 e 9-bis dell'articolo 142 in materia di superamento dei limiti di velocità consegua la detrazione di 10 punti, laddove invece l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 117/2007 dispone che le medesime violazioni comportino la perdita di soli 5 punti. L'articolo 10, concernente le modifiche all'articolo 142 del codice della strada in materia di velocità dei veicoli, non è stato modificato dal Senato e il suo contenuto normativo, compresa la norma sull'invarianza della spesa, è recato anche dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 117/2007. Peraltro, in sede di conversione del decreto, la Camera ha altresì previsto che al superamento di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità consegue altresì il provvedimento di inibizione alla guida nella fascia oraria dalle 22 alle ore 7 del mattino per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il nuovo articolo 11, introdotto dal Senato, novella l'articolo 157 del codice della strada, prevedendo, al comma 8, un incremento della sanzione pecuniaria prevista per i casi di violazione della disciplina in materia di divieto di sosta e fermata dei veicoli. Con riferimento allo stesso articolo 157, la Camera in sede di conversione del già richiamato decreto-legge n. 117/2007 ha introdotto il nuovo comma 7-bis, che vieta di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, al solo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. Il nuovo articolo 12, introdotto dal Senato, ha introdotto, all'articolo 158 del codice della strada il divieto di fermata e di sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, laddove attualmente il codice della strada vieta solo la sosta nei predetti spazi. Nell'ambito dell'articolo 13, l'altro ramo del Parlamento ha apportato una ulteriore novella all'articolo 173 del codice della strada, al fine di escludere che i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi possano fare uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici. In proposito, deve segnalarsi che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 117/2007 si è limitata invece a riportare il contenuto normativo dell'articolo 13 approvato dalla Camera, così come il comma 2 reca la medesima novella ai punteggi da detrarre in caso di violazioni dei commi 3 e 3-bis già prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera b). All'articolo 14 è stato precisato che le sanzioni in caso di superamento della durata massima di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose non si applicano quando si eccedono i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali. L'articolo 15 reca invece una limitata modifica introdotta dal Senato, al fine di chiarire che, nell'ambito dei veicoli esonerati dall'applicazione del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, rientrano quelli impiegati nella gestione dei servizi di igiene urbana. L'articolo 16 reca modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera in materia di sanzioni per la


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guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Si tratta, in primo luogo, della previsione di una fascia intermedia di violazioni, relativa all'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro. Ne consegue una maggiore gradualità sia dell'importo delle sanzioni pecuniarie, sia della durata della conseguente sospensione della patente. La pena dell'arresto giunge, per le violazioni più gravi, fino a sei mesi. Viene poi meglio precisato il principio in base al quale le pene sono raddoppiate nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, ed è altresì previsto che solo in tale ipotesi, e indipendentemente dal tasso alcolemico accertato, può essere disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, confermando, comunque, che a tale misura accessoria non si dà corso ove il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Viene altresì previsto che, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, il veicolo con il quale è stato commesso il reato è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato e fino alla più vicina autorimessa e ivi custodito. Per il caso di rifiuto dell'accertamento si prevede che il conducente sia punito con le sanzioni previste per il caso di accertamento della guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, indipendentemente dal verificarsi di incidenti stradali. Ne consegue che, rispetto al testo licenziato dalla Camera si prevede anche la pena dell'arresto in caso di rifiuto dell'accertamento. Segnala che, in sede di conversione del decreto-legge n. 117/2007 è stata esclusa la pena dell'arresto per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro ed è stata altresì espunta, anche con riferimento alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, la possibilità per l'imputato di richiedere, quale pena alternativa alla detenzione, di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. A tale proposito, nel disegno di legge in esame è stata confermata, all'articolo 25, la possibilità, su richiesta di parte, di disporre la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie. Con riguardo poi alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, il Senato ha soppresso la disposizione in forza della quale si consentiva agli organi di polizia di procedere comunque al ritiro della patente fino all'esito degli accertamenti sanitari, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. All'articolo 17 è stato fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dei trasporti mediante il quale devono essere stabiliti i parametri concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità alla guida. All'articolo 19 il Senato ha introdotto una ulteriore novella all'articolo 202 del codice della strada, volta a consentire che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni possa avere luogo anche con le ulteriori modalità indicate dall'amministrazione. All'articolo 20, che interviene sull'articolo 208 del codice della strada, prevedendo ulteriori finalizzazioni per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Senato ha introdotto, quale ulteriore destinazione, i dispositivi volti al riconoscimento automatico delle patenti di guida. All'articolo 24 è stata invece introdotta dal Senato una novella alla legge n. 125 del 2001, prevedendo il nuovo articolo 14-bis, che fa obbligo alle discoteche e agli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 del mattino di inserire nella propria struttura, con oneri a proprio carico, uno strumento di riferimento del tasso alcolemico, nonché idonei spazi di riposo. Ai fini attuativi, è stata disposta l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito decreto del Ministro della salute. Ricorda che, in sede di conversione del decreto-legge n. 117/2007, è stata approvata una disposizione che obbliga i titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli congiuntamente all'attività di vendita di bevande alcoliche ad interrompere


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la somministrazione dopo le ore 2 della notte, assicurandosi, nel contempo, che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico. Al medesimo articolo 24, peraltro, è stata altresì introdotta la previsione della sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni in caso di mancato rispetto da parte dei titolari e dei gestori delle discoteche e degli esercizi che vendono bevande alcoliche, dell'obbligo di esposizione, nei predetti locali, delle tabelle indicanti le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada. Peraltro, nel testo licenziato dalla Camera l'ambito di applicazione della disposizione risultava diverso, facendosi riferimento ai titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche. Risultava altresì diversa l'obbligazione posta a loro carico, relativa all'esposizione di tabelle riproducenti sia la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare aspirata che le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico di 0,5 grammi per litro. Quanto alle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 26, che reca obblighi di natura manutentiva e migliorativa delle infrastrutture stradali a carico degli enti proprietari e concessionari, occorre ritenere che, a dispetto della rubrica, che non è stata modificata, è stato espunto il riferimento agli «enti locali competenti», mentre è stato previsto che i predetti interventi debbano tenere conto anche del Piano Nazionale per la sicurezza stradale. L'articolo 27 è stato modificato al fine di chiarire che sarà un decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a definire le iniziative che gli enti proprietari e concessionari delle strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali. Gli interventi non riguarderanno più soltanto le barriere installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 1992, ma tutte le barriere prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, nonché iniziative per l'adeguamento della segnaletica stradale. Quanto all'articolo 28, recante una destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge, il Senato ha introdotto, quale ulteriore finalità, il potenziamento dei servizi di controllo su strada, da intensificare nelle zone a maggiore pericolosità e incidentalità e da distribuire in modo coordinato sull'intero territorio nazionale. Resta ferma, all'articolo 29, la possibilità per le regioni, province e comuni, di contrarre mutui per interventi in materia di sicurezza stradale sulle tratte di rispettiva competenza. In proposito, il Senato ha previsto, ai fini dell'emanazione del relativo decreto attuativo, anche il concerto del Ministro delle infrastrutture, oltre a precisare che devono essere comunque rispettati i limiti posti dal patto di stabilità interno. L'articolo 31 reca la delega al Governo per la riforma del codice della strada. In tale ambito il Senato ha introdotto sei nuovi criteri direttivi per l'esercizio della delega, riferiti, rispettivamente, alla: esclusione della facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare il limite massimo di velocità oltre 130 km/h; regolamentazione dell'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione; previsione e disciplina dell'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati (car sharing), per la parte concernente il decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della sua promozione e del suo sviluppo; armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in


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anni sedici, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida. In tal modo il Senato ha intesto parzialmente recuperare, almeno in linea di principio la disposizione per la guida accompagnata che era stata introdotta dalla Camera e che, come detto, è stato espunto dal Senato; individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a quattro anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni. Con riferimento al criterio testé menzionato, si deve ritenere che, in sede di conversione del già più volte richiamato decreto-legge n. 117 del 2007 è stata elevata da quattro a cinque anni l'età fino alla quale è vietato trasportare veicoli su motocicli e ciclomotori. Quanto poi agli articoli 32, 33, 35 e 36, fa presente che le modifiche apportate dal Senato appaiono di minore rilievo.
Con riferimento invece all'organizzazione dell'esame del provvedimento, fa presente che il disegno di legge risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 15 ottobre 2007 e che tale scadenza, così ravvicinata, appare non congrua rispetto all'esigenza che la Commissione possa avere a disposizione tempi adeguati per il suo esame, alla luce della necessità di procedere ad un'approfondita istruttoria legislativa, resa indispensabile sia dalla rilevanza della materia oggetto dell'intervento normativo e sia dall'esigenza di tenere compiutamente conto anche delle novelle già apportate al codice della strada dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2007. In particolare, dovrà essere preliminarmente verificata la permanenza di quel clima di collaborazione tra i gruppi di maggioranza e di opposizione che aveva condotto a predisporre, nel giugno scorso, un articolato giudicato complessivamente soddisfacente. Ciò appare tanto più importante alla luce dell'inevitabile esigenza di apportare alcuni correttivi al testo licenziato dal Senato, peraltro possibili, tiene a precisarlo, solo in relazione alle disposizioni modificate o introdotte ex novo dal Senato, mentre inemendabili sono le partizioni del testo sulle quali risulta già raggiunta una delibera conforme da parte dei due rami del Parlamento. Propone pertanto di chiedere al Presidente della Camera di sottoporre alla valutazione della Conferenza dei presidenti di gruppo l'opportunità di differire l'esame del disegno di legge n. 2480-B al mese di novembre 2007, nonché di mantenere, parallelamente all'esame del provvedimento da parte della Commissione, adeguati canali di comunicazione informali con l'omologa Commissione del Senato, affinché, ferma restando l'autonomia dei due rami del Parlamento, dopo le modificazioni che saranno introdotte dalla Camera, si possa giungere ad una sollecita conclusione dell'iter del provvedimento.

Silvano MOFFA (AN) condivide la proposta del presidente e relatore, tenendo però a precisare che gli impegni assunti dal Governo in sede di esame degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge n. 117 del 2007 richiedono un sollecito riscontro nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo. Invita altresì il Ministro Bianchi ad avviare al più presto anche la predisposizione del disegno di legge delega conseguente a quanto previsto dall'articolo 31 del disegno di legge n. 2480-B, così da mettere il Parlamento nelle condizioni di esaminarne i contenuti.

Egidio Enrico PEDRINI (IdV) fa presente che, rispetto al testo approvato dalla Camera, il provvedimento licenziato dal Senato appare peggiorativo, almeno con riferimento agli articoli 26 e 27, concernenti, rispettivamente, gli obblighi manutentivi a carico degli enti proprietari e concessionari delle strade e le iniziative per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale. Quanto alla proposta del presidente Meta, si dichiara


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favorevole, facendo peraltro presente che, ove si ritenesse di non modificare ulteriormente il disegno di legge in titolo, al fine di consentirne la rapida approvazione definitiva, il Governo dovrebbe assumere l'impegno ad adottare un successivo provvedimento volto a modificare quanto stabilito dai predetti articoli 26 e 27, tenuto conto che gli enti locali sono stati esclusi dall'ambito di applicazione degli obblighi di manutenzione delle strade.

Mario TASSONE (UDC), nell'esprimere perplessità circa l'effettiva necessità di procedere ad una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, atteso che è stato appena convertito il decreto-legge n. 117 del 2007, ritiene che non corrisponda ad un corretto modo di legiferare l'introduzione di continue novelle al codice della strada.

Mario RICCI (RC-SE) accoglie la proposta del presidente di poter disporre di tempi congrui anche per approfondire le eventuali sovrapposizioni tra le disposizioni recate dal provvedimento in titolo e quelle contenute nel decreto-legge n. 117 del 2007. In proposito non può non ribadire che la sua parte politica ha ritenuto che l'adozione di tale provvedimento di urgenza, nelle more dell'iter parlamentare del disegno di legge attualmente in esame, sia stato un errore. Non ritiene invece praticabile quella sorta di coordinamento bicamerale da attivare contestualmente all'esame del disegno di legge n. 2480-B al fine di evitare un'ulteriore lettura da parte della Camera. Ritiene che i necessari rapporti debbano essere mantenuti dai rappresentanti di ciascun gruppo con i propri omologhi del Senato e che il ruolo di sintesi debba spettare in primis al Governo. Condivide infine la necessità di apportare modifiche al testo licenziato dal Senato.

Silvia VELO (Ulivo) è favorevole, a nome del gruppo dell'Ulivo, alle proposte di organizzazione dell'esame del provvedimento avanzate dal presidente e relatore.

Paolo UGGÈ (FI) ritiene che l'intrico legislativo in cui il Parlamento si trova invischiato, con un decreto-legge appena convertito e un disegno di legge che interviene sulla stessa materia e che è già stato esaminato dai due rami del Parlamento sia frutto soprattutto delle divisioni all'interno della maggioranza, che hanno costretto il Governo a trovare mediazioni continue. Ora c'è il rischio, come già denunciato in sede di conversione del decreto-legge n. 117 del 2007, che si allunghino i tempi di esame del disegno di legge in titolo, soprattutto laddove, alle eventuali modifiche da parte della Camera dovessero seguire ulteriori correttivi da parte del Senato. Nell'auspicare, pertanto, che si porti avanti con la necessaria celerità l'esame del provvedimento, coglie l'occasione per lamentare la soppressione, da parte del Senato, della disposizione volta ad introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta «guida accompagnata», istituto che ha fornito risultati lusinghieri in altri paesi europei ma la cui portata positiva in Italia non è stata correttamente percepita dall'opinione pubblica, probabilmente a causa di una non adeguata campagna comunicativa da parte delle forze politiche e, comunque, per una non corretta informazione da parte dei media. Sono peraltro assenti nel provvedimento, anche dopo le modifiche apportate dal Senato, i parametri necessari a quantificare efficacemente il livello dei controlli sulle strade.

Davide CAPARINI (LNP) condivide le perplessità già espresse dal deputato Ricci in ordine alla proposta del presidente Meta di attivare un coordinamento informale con il Senato al fine di evitare un'ulteriore lettura da parte della Camera, in quanto spetterebbe al Governo adoperarsi in tal senso. Si riserva quindi di approfondire in una successiva seduta gli interventi ulteriormente modificativi che, ad avviso della sua parte politica, dovrebbero comunque essere apportati al provvedimento in titolo.

Mario BARBI (Ulivo) ritiene che il riferimento di Uggè alle divisioni nell'ambito


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della maggioranza non contribuisca a favorire la ripresa del clima di fattiva collaborazione che aveva connotato la prima lettura del disegno di legge alla Camera. Fa presente, peraltro, che tale condivisione di intenti è di fatto venuta meno in sede di conversione del decreto-legge n. 117 del 2007, allorquando i gruppi di opposizione, nel legittimo tentativo di evidenziare differenze in seno alla maggioranza, hanno votato a favore di un emendamento del deputato Beltrandi, i cui contenuti erano contrari agli orientamenti precedentemente espressi dagli stessi gruppi in materia. Auspica conclusivamente che sia possibile ricreare quelle condizioni di virtuosa collaborazione tra maggioranza e opposizione che devono sussistere nell'esame di provvedimenti che intervengono in materia di sicurezza stradale, anche al fine di svolgere un approfondito esame del combinato disposto delle norme recate dal disegno di legge in titolo e dal decreto-legge n. 117 del 2007.

Cesare CAMPA (FI) segnala l'esigenza che la Commissione, coerentemente con l'impegno di svolgere il maggiore approfondimento possibile sul provvedimento in esame, concentri i lavori della prossima settimana soltanto su questo argomento.

Il ministro Alessandro BIANCHI, riscontrato che dagli interventi nel dibattito è emersa la comune volontà di tutte le forze politiche di giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge, ritiene che l'invito del presidente Meta di attivare canali di coordinamento informali con il Senato debba essere colto, proprio affinché alle eventuali modifiche che saranno apportate dalla Camera consegua solo la necessaria e ultima lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento. Preannuncia poi che il Governo è pronto a chiarire alla Commissione i termini delle modifiche apportate dal Senato, indicando altresì eventuali ulteriori ipotesi correttive. Quanto poi alla sollecitazione circa l'avvio, al più presto, della stesura dello schema di decreto legislativo di riforma del codice della strada, intende assicurare il deputato Moffa che non appena la norma di delega sarà diventata legge il Governo vi provvederà tempestivamente.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, avendo riscontrato l'adesione di tutti i deputati intervenuti alla sua proposta di richiesta di differimento al mese di novembre 2007 dell'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge in titolo, la sottoporrà, per una formale approvazione, all'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo UGGÈ (FI) ricorda di essere già intervenuto in Commissione per segnalare il rischio di un blocco della circolazione sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria in caso di avvio di lavori all'altezza di Bagnara. In proposito, approfittando della presenza del Ministro dei trasporti, domanda se corrisponda al vero la notizia che ai lavori non si darà corso e che, conseguentemente, non vi saranno le preannunciate difficoltà di transito sulla Salerno-Reggio Calabria.

Il ministro Alessandro BIANCHI assicura il deputato Uggè che procederà tempestivamente ad assumere informazioni sull'evoluzione della vicenda e che provvederà a tenere informata la Commissione in merito.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il sottosegretario per i trasporti, Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 10.30.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Atto n. 144.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Massimo ZUNINO (Ulivo), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2005/65, in tema di sicurezza dei porti, il cui termine di adozione era fissato al 15 giugno 2007. Va in proposito segnalato che il 1oagosto 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2005/65/CE. Il termine per l'esercizio della delega è stabilito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2006 (legge 13 del 2007) al 4 marzo 2008. Il termine per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari scade il 13 ottobre 2007. La direttiva 2005/65 è finalizzata al miglioramento della sicurezza nei porti, scopo perseguito essenzialmente attraverso il rafforzamento delle misure che attuano il regolamento CE 725/2004 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, entrato in vigore il 19 maggio 2004). La direttiva, avvalendosi delle stesse strutture e degli stessi organismi contemplati dal regolamento, intende garantire un regime di sicurezza globale, esteso cioè all'intera catena logistica marittima, dalla nave all'interfaccia nave/porto, dal porto all'interfaccia porto/entroterra. Le misure contemplate dal regolamento trovano invece un'applicazione limitata: esse valgono infatti a bordo delle navi e nel terminale ovvero in quella parte del porto integrante l'interfaccia nave/porto. Lo schema si compone di 15 articoli e 3 allegati, riguardanti rispettivamente la valutazione di sicurezza del porto, il piano di sicurezza del porto e i requisiti delle esercitazioni in tema di sicurezza. L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto in una serie di disposizioni per il miglioramento della sicurezza nei porti, scopo perseguito essenzialmente attraverso il rafforzamento delle misure che attuano il regolamento CE 725/2004. L'articolo 2 offre in primo luogo la definizione dei «porti» rilevanti ai fini della normativa in esame: si tratta di specifiche aree terrestri e marittime comprendenti attrezzature ed impianti finalizzati ad agevolare operazioni commerciali di trasporto marittimo, aventi al proprio interno uno o più impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento CE 725/2004. L'articolo 2 attribuisce inoltre tutte le funzioni dell'«Amministrazione» (articolo 4) e del «Punto di contatto» (articolo 9) al Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il medesimo articolo 2 identifica poi l'«Autorità di sicurezza del porto» nell'Ufficio del Compartimento marittimo competente. L'articolo 3 chiarisce che il decreto si applica ai porti rilevanti a norma dell'articolo 2. I confini dei medesimi, sulla base della valutazione di sicurezza di cui all'articolo 6, sono stabiliti dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorità portuale ove istituita. Se i confini dell'impianto portuale comprendono tutto il porto, prevalgono le disposizioni del regolamento 725/2004. Il decreto non si applica alle installazioni militari portuali. L'articolo 4 specifica le attribuzioni dell'Amministrazione - Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto - da esercitarsi sulla base degli indirizzi dei Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM), istituito con decreto ministeriale 29 novembre 2002. In particolare, ferme restando le competenze dei Ministro dell'Interno in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione coordina l'adozione delle misure volte a migliorare la sicurezza dei porti, ne sorveglia l'attuazione, ne assicura l'adeguata ed armonica applicazione. L'articolo 5 istituisce, presso ciascun Compartimento marittimo (Autorità marittima), la Conferenza


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di servizi per la sicurezza portuale con il compito di adottare la valutazione ed il piano di sicurezza dei porti di giurisdizione e di fornire consulenza pratica per l'implementazione delle misure di sicurezza. L'articolo 6 prevede che una valutazione di sicurezza sia redatta, per ciascun porto di giurisdizione, dall'Autorità marittima o portuale ove istituita, adottata dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale a maggioranza relativa, eventualmente con l'assistenza di esperti ed approvata, previo nulla osta del Prefetto, dal Capo del Compartimento. L'articolo 7 chiarisce che il responsabile delle questioni di sicurezza, salve le competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e delle altre forze di polizia, per tutti i porti di giurisdizione, è l'Autorità di sicurezza del porto, di concerto con l'Autorità portuale ove istituita. Essa ha il compito di predisporre, applicare e far attuare il piano di sicurezza di cui all'articolo 8. L'articolo 8 prevede che il piano di sicurezza sia elaborato dall'Autorità di sicurezza sulla base della valutazione di sicurezza, adottato a maggioranza relativa dalla conferenza di servizi ed approvato con atto del prefetto. II piano di sicurezza è elaborato tenendo conto delle specificità delle diverse zone e in modo da garantire la massima fluidità delle attività portuali. Fa presente che esso integra i piani di sicurezza elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 e, per gli scali del traffico internazionale, deve tener conto di eventuali protocolli e intese stipulati. L'Autorità che elabora il piano sicurezza è tenuta a promuovere coerenti esercitazioni di addestramento, i cui requisiti fondamentali sono indicati dall'allegato III del decreto. L'articolo 9 definisce le attribuzioni del punto di contatto nazionale per la sicurezza del porto (Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto). Esso è tenuto a comunicare alla Commissione europea l'elenco dei porti soggetti alle norme del decreto in esame e le eventuali modifiche dello stesso. L'articolo 10 definisce le procedure per la determinazione e per la comunicazione dei livelli di sicurezza. In particolare è l'Amministrazione ad adottare i livelli di sicurezza per ogni porto o parte del porto, in armonia con le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004. L'articolo 11 definisce i criteri di nomina e le attribuzioni dell'Agente di sicurezza del porto. Per ciascun porto di giurisdizione soggetto all'applicazione del decreto e nell'ambito del rispettivo personale dipendente, l'Autorità di sicurezza individua, su proposta dell'Autorità portuale ove istituita, un agente di sicurezza. L'agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni concernenti la sicurezza portuale. L'agente di sicurezza del porto agisce in stretta collaborazione con gli agenti di sicurezza previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004. L'articolo 12 impone all'Autorità di sicurezza di provvedere, almeno una volta ogni 5 anni, a riesaminare le valutazioni ed i piani di sicurezza e ove necessario, ad aggiornarli con la procedura prevista dall'articolo 6. L'Amministrazione svolge anche un controllo adeguato e periodico dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione. L'articolo 13 qualifica valutazioni e piani di sicurezza «informazioni sensibili»: Ne vieta perciò la divulgazione a chi non abbia necessità di conoscere. Nel caso in cui, per il particolare stato di luoghi, traffici e circostanze, si reputi necessario attribuire alla valutazione e al piano di sicurezza una classifica di segretezza, trovano applicazione le disposizioni contenute nella pubblicazione PCM-ANS «Norme concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate». L'articolo 14 in materia di sanzioni aggiunge un comma all'articolo 1174 del codice della navigazione, prevedendo che chiunque non osservi una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 6.197,00.» Infine, fa presente che l'articolo 15 reca


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infine la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione del decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i trasporti, Raffaele Gentile e il sottosegretario per le infrastrutture, Tommaso Casillo.

La seduta comincia alle 10.40.

5-01489 Mario Ricci: Realizzazione di un punto franco presso il porto di Messina.

Il sottosegretario Raffaele GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Mario RICCI (RC-SE), replicando, non può che dichiararsi sorpreso della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dalla quale si evincerebbe che sia venuto meno, dal punto di vista giuridico, l'ente per l'amministrazione e la gestione del punto franco nel porto di Messina. Al di là delle spiegazioni fornite in ordine all'abrogazione implicita della legge n. 191 del 1951, occorre rendersi conto che sono state create aspettative in merito alla creazione del punto franco, che sono rimaste disattese per decenni. Invita pertanto il Governo a verificare, in accordo con la regione Sicilia, se vi sia comunque la possibilità di dare seguito a quell'impegno assunto da tempo.

5-01517 Gregorio Fontana: Modifiche degli orari sulla linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio-Bergamo.

Il sottosegretario Raffaele GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gregorio FONTANA (FI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per avere risposto in modo sollecito al suo atto di sindacato ispettivo, rappresenta il disappunto con il quale i pendolari della provincia di Bergamo hanno accolto la modifica degli orari dei treni da parte di Trenitalia, che ha comportato il venire meno, tra gli altri, del collegamento tra il comune di Caravaggio e la stazione Bergamo centrale. Tale iniziativa, peraltro, si pone in stridente contraddizione con gli interventi infrastrutturali che hanno invece incrementato la capacità delle linee ferroviarie Treviglio-Bergamo e Milano-Brescia. Prende comunque atto dell'introduzione di un servizio sostitutivo tra le stazioni di Treviglio ovest e Treviglio centrale, anche se, in termini più generali, non può non segnalare l'esigenza che si provveda finalmente alla realizzazione del cosiddetto «salto del montone». Da ultimo fa presente che la decisione unilaterale di Trenitalia di modificare gli orari dei treni nei termini ricordati nell'interrogazione si configura come una vera e propria violazione del contratto di servizio in essere, atteso che la regione Lombardia non ha espresso il suo assenso sull'operazione.

5-01416 Motta: Rallentamento dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese tra Solignano e Fornovo.

Il sottosegretario Tommaso CASILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).


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Carmen MOTTA (Ulivo), nel rilevare come le motivazioni addotte dalla ditta Astaldi a giustificazione del fermo dei cantieri sulla tratta Solignano-Osteriazza siano quantomeno discutibili, prende atto che la risposta testé fornita non è in alcun modo entrata nel merito delle questioni, limitandosi a rinviare il tutto all'esito della riunione prevista per il 9 ottobre 2007. In proposito, intende segnalare al rappresentante del Governo che tutti i soggetti interessati ripongono molte aspettative in tale incontro, che dovrà essere risolutivo della questione. In termini più generali non può non evidenziare che il raddoppio della Pontremolese è previsto anche nell'ambito del documento di programmazione economico finanziaria e che, a fronte di ciò, appare incomprensibile che Rete ferroviaria italiana non abbia inserito tale intervento nello schema di contratto di programma concordato con il ministro delle infrastrutture.

Michele Pompeo META, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.