X Commissione - Giovedì 4 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

5-01552 Brugger: Regime delle cooperative a mutualità prevalente e di quelle a mutualità non prevalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Tra le novità di rilievo della riforma del diritto societario, introdotta con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, figura la distinzione tra le società cooperative a mutualità prevalente e quelle a mutualità non prevalente.
Tale distinzione ha essenzialmente rilievo ai fini delle agevolazioni fiscali, spettanti alle sole cooperative del primo tipo.
La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente può avvenire - ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile - per due ragioni:
1. per il mancato rispetto dei criteri quantitativi della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile;
2. per l'abolizione dallo statuto dei requisiti qualitativi - di cui all'articolo 2514 del codice civile - tra i quali l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il patrimonio netto da versare ai fondi mutualistici deve essere determinato mediante la redazione di un apposito bilancio, cosiddetto straordinario, al fine di distinguerlo dal normale bilancio di esercizio, che deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.
La differenza tra i due citati modi di perdita della prevalenza mutualistica è la seguente.
Nel primo caso (mancato rispetto dei criteri quantitativi), ci si trova di fronte ad una situazione di fatto, derivante da condizioni di mercato o da scelte imprenditoriali, tendenti a privilegiare, in un determinato periodo di tempo, i rapporti con i terzi piuttosto che con i soci, con la conseguenza che in un periodo successivo tale situazione potrebbe mutare e la società cooperativa rientrare nella mutualità prevalente.
Nel secondo caso (eliminazione dei requisiti qualitativi), si tratta di una scelta strategica della società che intende per il futuro aprirsi al mercato ed adottare rapporti più con i terzi che con i propri soci.
Ne consegue che, sempre nel primo caso, il patrimonio netto, non deve essere versato immediatamente ai fondi mutualistici. Il versamento non immediato del patrimonio netto ai fondi mutualistici potrà avvenire, ai sensi dell'articolo 2545-undecies del codice civile, in caso di trasformazione in società lucrativa (articolo 2545-decies), in quanto è sempre possibile, un ritorno nell'ambito della mutualità prevalente. Nel secondo caso, invece, poiché la perdita della prevalenza mutualistica è un fatto volontario e tendenzialmente destinato a durare, il patrimonio netto andrà versato subito ai fondi mutualistici.
Negli stessi termini si è espressa la Commissione centrale per le cooperative, organismo consultivo operante presso il Ministero dello sviluppo economico, con proprio parere, cui è seguita una nota analoga emanata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data 21 dicembre 2005, indirizzata alle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento


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cooperativo. Tale nota, peraltro, si è anche uniformata ad analogo avviso espresso dall'Agenzia delle entrate.
Si precisa, inoltre, che il decreto interministeriale 30 dicembre 2005, emanato di concerto con il Ministero dell'economia (ex articolo 111-undecies disposizioni attuative transitorie del codice civile), non ha previsto una deroga di tipo qualitativo alla mutualità prevalente per le cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica, ma ha stabilito unicamente che i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia elettrica, laddove tale servizio derivi da rapporti obbligatori imposti, i conseguenti ricavi non concorrano nel computo quantitativo del criterio della prevalenza.
Anche per le cooperative elettriche destinatarie di tale deroga, che di conseguenza godono delle agevolazioni fiscali, vale il principio per cui l'eventuale modifica o soppressione delle clausole mutualistiche comporta l'immediato obbligo di devoluzione del patrimonio netto.


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ALLEGATO 2

5-01553 Raisi e Mazzocchi: Attività dell'Enea.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'assetto gestionale dell'ENEA, dopo una fase difficile di riforma, seguita anche da un periodo di commissariamento, ha trovato una stabilità con la nomina, a dicembre 2006, del nuovo Consiglio di amministrazione completata nei mesi successivi, all'esito dell'esame da parte del Parlamento, dalla nomina del Presidente, nella persona del professor Luigi Paganetto (già Commissario straordinario).
I nuovi organi societari sono, dunque, in attività dal mese di marzo 2007, ossia da poco più di un semestre, con il compito di affrontare i numerosi problemi organizzativi e gestionali dell'Ente, rafforzare il ruolo di ENEA come organismo tecnico-scientifico nel settore energetico ed ambientale, transitare la struttura dell'Ente verso un assetto coerente con i programmi del Governo in materia di enti pubblici di ricerca.
In merito alle questioni sollevate dagli onorevoli interroganti, si precisa quanto segue.
Riguardo alla mancata costituzione di una società di gestione nella quale far confluire tutte le società partecipate ENEA, si fa presente che il decreto legislativo n. 257 del 2003 ed il conseguente regolamento di organizzazione dell'Enea (decreto 31 marzo 2006, n. 165) prevedono non un obbligo, ma una facoltà dell'Ente di costituire una società di gestione cui può essere demandata la gestione dei diritti di sfruttamento dei brevetti, «qualora le esigenze di valorizzazione di risultati delle attività di ricerca e sviluppo lo rendano conveniente». Quindi, ferma restando la responsabilità dell'Ente di valutare se esistano tali margini di convenienza, la mancata costituzione, ad oggi, della società di gestione non costituisce alcuna violazione di legge.
Quanto all'acquisizione del 51 per cento della società Cesi Ricerca SpA, si precisa che tale intervento è stato effettuato con l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico in un momento in cui l'assetto proprietario di tale società - che costituisce uno dei più qualificanti centri di ricerca nel settore elettrico e che occupa circa 400 ricercatori - richiedeva la definizione di una strategia di riposizionamento nel proprio settore di attività, per evitarne la crisi. Acquisendo la maggioranza delle azioni di Cesi Ricerca S.p.A., l'ENEA ha ritenuto di creare sinergia in termini di competenze e risorse, in considerazione delle alte e comprovate competenze tecnico-scientifiche dell'Ente nel campo dello sviluppo sostenibile del sistema elettrico italiano e delle infrastrutture collegate, dell'impiego efficiente e sicuro delle fonti primarie di energia e del vettore idrogeno, nonché dei programmi di sviluppo dell'Ente in materia di energia e di ambiente, degli obiettivi di risparmio energetico e della contiguità delle attività del Cesi Ricerca S.p.A. con quelle proprie.
All'Enea, quindi, è stato assegnato il ruolo di proporre un piano di intervento su Cesi Ricerca SpA, che consentisse di superare nel medio termine le difficoltà economiche e finanziarie della società, su cui il Ministero è impegnato. Riguardo alle risorse economiche, in presenza del decreto ministeriale 23 marzo 2006, la situazione debitoria esposta da Cesi Ricerca S.p.A. al momento dell'acquisizione ENEA era da considerare pienamente formale in quanto la Società era in attesa di stipulare


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l'Accordo di Programma previsto dal predetto decreto (in seguito perfezionato e oggi in attesa di erogazione finanziaria da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico).
Per poter meglio svolgere tale compito, l'Enea ha ritenuto opportuno nominare nel Consiglio di amministrazione di tale società dei propri diretti rappresentanti, con un incarico di un anno e con il preciso mandato di elaborare la proposta di intervento sopra illustrata.
Sul tema generale delle nomine nelle società controllate, si premette che il nuovo Consiglio di amministrazione si è trovato a gestire una situazione di ritardi di numerose designazioni, che determinava una carenza di rappresentanza dell'Ente certamente non positiva. Per quanto riguarda la procedura di nomina dei direttori di dipartimento e delle direzioni centrali, l'ENEA si è attenuto alle linee indicate nel documento di indirizzo del giugno 2006, approvato dal Consiglio di amministrazione, e ha seguito il metodo previsto, improntato a criteri oggettivi e trasparenti di selezione. Gli incarichi sono stati attribuiti a soggetti professionalmente capaci, esperti nei campi operativi specifici delle singole strutture dipartimentali, efficaci gestionalmente. Tali nomine sono state deliberate all'unanimità dei presenti nella riunione consiliare del 26 giugno 2007.
In relazione alla procedura per il conferimento dell'incarico di direttore della Direzione Centrale Risorse Umane, si precisa che il bando per il reperimento è stato adottato, dopo aver valutato l'assenza all'interno della dirigenza dell'Ente di idonee risorse per svolgere tale ruolo, ai sensi del decreto del Ministro n. 165 del 2006, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di conferimento di incarichi dirigenziali in tutte le amministrazioni dello Stato.
Per le nomine nell'ambito degli organi societari delle società partecipate, il CdA ha approvato un documento di indirizzi generali per la nomina dei rappresentanti ENEA all'interno delle partecipate, proprio per dotarsi di criteri preventivi e trasparenti, basati sui requisiti personali e professionali e sulla specificità del ruolo da svolgere.
Sulla base dei criteri approvati e su richiesta della Presidenza dell'Ente, i responsabili dell'Unità di 1o livello hanno presentato una rosa di possibili candidati per le singole società partecipate. Tali proposte sono state poi oggetto di valutazione comparata da parte del presidente e del direttore generale. La proposta complessiva di designazione è stata presentata in CdA corredata, per ogni singolo candidato, da specifiche motivazioni.
Con riguardo, in particolare, le nomine all'interno della società Cesi Ricerca S.p.A., si rileva che l'atto stesso di acquisizione della maggioranza di una società presuppone la nomina di propri amministratori fiduciari e l'ENEA in tal senso ha seguito i criteri definiti nella riunione consiliare del 28 marzo 2007.
Per quanto concerne il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di cui deve avvalersi l'Enea, ai sensi della normativa vigente (articolo 43 del testo unico, approvato con regio decreto n. 1611 del 1933 e successive modificazioni), si precisa che, coerentemente con tale normativa tutti i contenziosi che riguardano il settore civile, penale, commerciale e del lavoro sono stati affidati alla predetta Avvocatura con la sola eccezione rappresentata, a partire dal 2005, da quattro contenziosi (di cui uno seriale) aventi le caratteristiche di specialità previste dalla normativa citata.
In merito, infine, alla presunta mancanza di piani programmatici dell'ENEA, si riassumono di seguito le decisioni e le iniziative assunte dal consiglio di amministrazione dell'ENEA relativamente agli indirizzi programmatici dell'Ente. Innanzitutto, il presunto ritardo nella definizione di Piani di medio termine è dovuta alla necessità, da parte del nuovo CdA, di conoscere meglio le attività e le peculiarità dell'Ente.
È stato avviato il procedimento per la predisposizione del Piano Triennale 2008-2010, definendone fasi e contenuti; il procedimento si concluderà entro il termine


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del 31 ottobre, come indicato dalle norme vigenti (articolo 45 del decreto n. 165 del 2006).
Come parte integrante di tale procedimento, il CdA, dopo ampio confronto con i responsabili scientifici dei dipartimenti, ha individuato 18 progetti strategici afferenti quattro aree tematiche: Clean Energy, Tecnologie e Territorio, Tecnologie emergenti e Ricadute di Tecnologie Enea, in coerenza con le priorità della politica energetica nazionale e europea e con il fabbisogno scientifico e tecnologico del Paese. In particolare, i progetti dovrebbero esprimere la capacità di ricerca e di innovazione dell'Ente, contribuendo al raggiungimento di importanti obiettivi di politica pubblica. Sul piano organizzativo, i progetti dovranno essere svolti in maniera innovativa, con forme di partecipazione anche esterne e con ricorso al project financing, valorizzando le possibilità di partenariato con il mondo produttivo.
I Progetti, insieme all'attività istituzionale affidata alle strutture di primo e secondo livello e al presidio in materia nucleare attribuito dalla normativa all'Enea, formano il nucleo programmatico centrale del prossimo triennio.
Su queste basi, il CdA ha, quindi, adottato indirizzi programmatici preliminari alla ristrutturazione organizzativa dell'Ente sulla base di un documento di lavoro trasmesso alle organizzazioni sindacali e oggetto di ulteriore esame da parte del Consiglio.


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ALLEGATO 3

5-01555 Fava: Sulla situazione degli impianti idroelettrici in Valle Camonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'evento verificatosi in data 6 luglio 2007, provocato da una scarica di energia elettrica a terra sull'elettrodotto a 380 kV «S. Fiorano-Robbia», sul tratto situato in località Zazza di Malonno (Brescia), si segnala che la società Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica nazionale, ha precisato che tale evento è stato originato dalla prossimità di un ramo di una pianta ai conduttori in tensione dell'elettrodotto.
Sulla dinamica degli eventi, il gestore ha, infatti, specificato che:
appena rilevata l'anomalia, le protezioni automatiche di linea agivano regolarmente, mettendo fuori tensione l'elettrodotto;
alle ore 12.45 circa, il Centro di telecontrollo della zona comunicava all'Area operativa di Milano di Terna S.p.A. un fuori servizio dell'elettrodotto. La stessa Area operativa attivava, poi, una squadra operativa di pronto intervento, già presente nella Val Camonica;
alle 13.30 circa, i Vigili del fuoco segnalavano un principio di incendio in località Zazza di Malonno (Brescia), in prossimità dell'elettrodotto;
alle 13.50 circa, il personale tecnico della società Terna S.p.A. arrivava sul posto e rilevava visibili tracce di un incendio di piccole dimensioni, nel frattempo già estinto, che aveva interessato arbusti e vegetazione. La squadra operativa riscontrava, inoltre, l'assenza di danni visibili all'esterno delle abitazioni situate nei dintorni. I danni segnalati riguardavano gli impianti ed elettrodomestici presenti nelle predette abitazioni;
alle 16.00, concluse le azioni per il ripristino del servizio, la linea tornava in esercizio.

Si precisa, inoltre, che tra le misure adottate immediatamente, il personale operativo di Terna S.p.A procedeva al presidio dell'area interessata, verificando le condizioni di sicurezza della rete elettrica, rimuovendo la pianta bruciata e provvedendo a tagliare altri arbusti potenzialmente interferenti con l'elettrodotto.
Il gestore ha, inoltre, precisato che, al fine di evitare altri incidenti di tal genere, l'attività di presidio in Val Camonica è e sarà regolarmente assicurata dalla presenza di squadre operative disposte sul territorio.
Riguardo agli altri eventi citati dagli onorevoli interroganti, la società Terna S.p.A. ha chiarito che i fatti verificatisi a Astrio di Breno e a Novelle di Sellero non possono in alcun modo considerarsi analoghi a quello avvenuto lo scorso 6 luglio.
In particolare, per quanto riguarda l'incidente avvenuto in località Astrio di Breno, lo scorso 20 giugno 2007, è stato accertato che i fatti segnalati dalla protezione civile (segnatamente bruciature sul terreno) non appaiono riconducibili all'elettrodotto, non avendo rilevato alcuna disconnessione di elettrodotti, né automatica né manuale. Ciò risulta confermato dalle ispezioni effettuate sul posto che non hanno rivelato alcuna traccia di scarica elettrica né segni di bruciature di piante o di vegetazione riconducibili a fenomeni di scarica. Sulle cause che hanno determinato le bruciature sul terreno sono tuttora


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in corso accertamenti a fronte delle discordanti testimonianze su un presunto incidente.
Anche nel caso dell'incidente a Novelle di Sellero, l'assenza di aperture automatiche di linee costituisce sufficiente evidenza tecnica che il lamentato malfunzionamento di apparecchiature elettroniche, quali telecomandi, non è imputabile alla presenza di elettrodotti ma, probabilmente, a scariche atmosferiche.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, si segnala che il Ministero dello sviluppo economico, dallo scorso mese di aprile, si è reso promotore, attraverso l'istituzione di una apposita task force, del monitoraggio dello stato delle risorse idriche nazionali al fine di limitare gli effetti negativi che la prevista scarsa piovosità può procurare al mercato elettrico.
Si segnala, infine, che con il perdurare della carenza di piovosità, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha, com'è noto, dichiarato lo stato di emergenza nazionale, affidando alla protezione civile il coordinamento degli interventi necessari per garantire una più efficiente gestione delle risorse idriche in tutti i settori interessati.
Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa inoltre presente quanto segue.
In data 6 luglio 2007 si è verificata sull'elettrodotto a 380 kV «San Fiorano-Robbia» una scarica di energia elettrica a terra interessante il tratto situato in località Zazza di Malonno (Brescia).
La società Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica nazionale, ha precisato che tale evento è stato originato dalla prossimità di un ramo di una pianta ai conduttori in tensione dell'elettrodotto.
Sulla dinamica degli eventi, il gestore ha specificato che:
appena rilevata l'anomalia, le protezioni automatiche di linea agivano regolarmente, mettendo fuori tensione l'elettrodotto;
alle ore 12.45 circa, il Centro di telecontrollo della zona comunicava all'Area operativa di Milano di Terna S.p.A. un fuori servizio dell'elettrodotto a 380 kV «San Fiorano-Robbia». L'Area operativa attivava una squadra operativa di pronto intervento, già presente nella Val Camonica;
alle 13.30 circa, i Vigili del fuoco segnalavano un principio di incendio in località Zazza di Malonno (Brescia), in prossimità dell'elettrodotto;
alle 13.50 circa, il personale tecnico della società Terna S.p.A. arrivava sul posto e rilevava visibili tracce di un incendio di piccole dimensioni, nel frattempo già estinto, che aveva interessato arbusti e vegetazione. La squadra operativa riscontrava l'assenza di danni visibili all'esterno delle abitazioni nei dintorni, mentre erano segnalati danni ad impianti ed elettrodomestici nelle suddette abitazioni;
alle 16.00, concluse le azioni per il ripristino del servizio, la linea tornava in esercizio.

Tra le misure adottate immediatamente, il personale operativo di Terna procedeva al presidio dell'area interessata verificando le condizioni di sicurezza della rete elettrica, rimuovendo la pianta bruciata e provvedendo a tagliare altri arbusti potenzialmente interferenti con l'elettrodotto.
Al fine di evitare altri incidenti di tale sorta, il gestore ha garantito che l'attività di presidio in Val Camonica è e sarà regolarmente assicurata dalla presenza di squadre operative disposte sul territorio.
Relativamente agli altri eventi citati, la società Terna S.p.A. ha chiarito che i fatti verificatisi a Astrio di Breno e a Novelle di Sellero non possono in alcun modo considerarsi analoghi a quello avvenuto il 6 luglio 2007.
Per quanto riguarda l'incidente avvenuto in località Astrio di Breno il 20 giugno, è stato accertato che i fatti segnalati dalla protezione civile (segnatamente bruciature sul terreno) non appaiono riconducibili all'elettrodotto, non avendo rilevato


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alcuna disconnessione di elettrodotti, né automatica né manuale. A riprova, le ispezioni effettuate sul posto non hanno rivelato alcuna traccia di scarica elettrica né segni di bruciature di piante o di vegetazione riconducibili a fenomeni di scarica. Sulle cause delle bruciature sul terreno sono tuttora in corso accertamenti a fronte delle discordanti testimonianze su un presunto incidente.
Anche nel caso dell'incidente a Novelle di Sellero, l'assenza di aperture automatiche di linee costituisce sufficiente evidenza tecnica che il lamentato malfunzionamento di apparecchiature elettroniche, quali telecomandi, non è imputabile alla presenza di elettrodotti ma, probabilmente, a scariche atmosferiche.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, il Ministro dello sviluppo economico, dal mese di aprile si è fatto promotore, tramite l'istituzione di una apposita task force, del monitoraggio dello stato delle risorse idriche nazionali al fine di limitare gli effetti negativi che la prevista scarsa piovosità poteva procurare al mercato elettrico. Successivamente, con il perdurare della carenza di piovosità, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha, come noto, dichiarato lo stato di emergenza nazionale, affidando alla protezione civile il coordinamento degli interventi necessari per garantire una più efficiente gestione delle risorse idriche in tutti i settori interessati.


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ALLEGATO 4

5-01551 Burchiellaro e Fasciani: Tariffa di distribuzione del gas metano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, si fa presente che l'attività di distribuzione di gas si svolge a seguito di concessione rilasciata dal comune, in base a un contratto di servizio stipulato con l'ente locale, nel quale sono disciplinate anche le situazioni di non adempimento degli obblighi del distributore e le relative conseguenze. Una volta accertato l'errore del concessionario, spetta, quindi, al comune intervenire e non all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente per l'approvazione del Codice di distribuzione, che contiene le modalità di svolgimento del servizio di distribuzione e delle tariffe di distribuzione.
Nel merito della specifica questione sollevata, si fa presente che le tariffe di distribuzione, ove applicate in modo errato, sono comunque fatturate non al cliente domestico, ma alla società di vendita che utilizza la rete di distribuzione, la quale a sua volta fattura il consumo di gas al cliente finale. Pertanto, nel caso il distributore abbia percepito somme maggiori del dovuto, esse dovranno essere restituite mediante lo stesso schema.
In considerazione della competenza primaria del comune e della specificità della materia, la questione esula, quindi, dalla fattispecie degli indirizzi di politica generale in materia di sviluppo dei servizi di pubblica utilità indicati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito del DPEF, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 239 del 2004 (Riordino del settore energetico). In ogni caso, a seguito della segnalazione degli onorevoli interroganti, il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto a informare l'Autorità della questione.


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ALLEGATO 5

5-01554 D'Agrò: Disdette unilaterali delle compagnie assicurative.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al numero di reclami relativi alle disdette di contratti r.c. auto, sulla base anche di quanto comunicato dall'ISVAP, si evidenzia che, nel periodo dal 1o ottobre 2006 al 31 marzo 2007, risultano pervenute all'ISVAP n. 155 segnalazioni. In tali segnalazioni, tuttavia, sono ricomprese, oltre ai reclami aventi ad oggetto ipotesi di disdette inviate dalle imprese ai propri assicurati, anche segnalazioni di mancata accettazione delle disdette formalizzate dai contraenti nei confronti delle imprese di assicurazione.
Al riguardo, in via preliminare, si fa presente che, ai sensi della normativa e delle condizioni contrattuali vigenti in materia di assicurazione r.c. auto, entrambe le parti del rapporto contrattuale (assicurato e assicuratore) possono esercitare validamente il diritto di formulare disdetta, (articolo 172, 2o comma, del decreto legislativo n. 209 del 2005 - Codice delle Assicurazioni private, secondo il quale «la disdetta è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata in polizza»). È fatto salvo, naturalmente, l'obbligo per le imprese di riassumere il rischio disdettato qualora pervenga richiesta in tal senso da parte del diretto interessato (articolo 132 del Codice delle assicurazioni private). Tuttavia, in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere a mezzo di comunicazione, inviata con fax o raccomandata, entro il giorno di scadenza del contratto (articolo 172, 1o comma, del Codice delle assicurazioni private).
In materia di obblighi informativi a carico delle imprese è intervenuto l'ISVAP con il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, che agli articoli 2 e 3, al fine di garantire un'adeguata e tempestiva informativa ai contraenti, prevede, tra l'altro, l'obbligo a carico dell'impresa d'assicurazione di inoltrare al contraente una comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, anche per i contratti non soggetti a tacita proroga, contenente una serie di informazioni, relative a: data di scadenza del contratto, eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente e indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia. Dette informazioni mirano a rendere edotto il contraente degli elementi che determinano la differenza rispetto al premio della precedente annualità (precisando l'origine dei vari fattori, dovuti, ad esempio, a variazione tariffaria, a evoluzione della classe di merito o ad eventuali sconti) e possono essere fornite direttamente dall'impresa o per il tramite di intermediari o call center». Per effetto di tali disposizioni, nonché dell'obbligo a carico delle imprese di spedire al domicilio dell'assicurato, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, l'attestato di rischio relativo alla sua polizza (in precedenza era possibile ritirarlo solo recandosi presso l'intermediario non prima di tre giorni dalla scadenza contrattuale), l'assicurato vedrà crescere la propria mobilità potenziale ed avrà il tempo per effettuare una scelta assicurativa consapevole.
Nel caso in cui, a fronte della disdetta comunicata dall'impresa, il contraente disdettato manifesti la volontà di stipulare nuovamente il contratto r.c. auto con la medesima impresa, quest'ultima è tenuta a «riassumere» il contratto alle condizioni


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contrattuali e tariffarie vigenti al momento della nuova stipula, non potendo applicarsi alcun aggravio di premio che non derivi da nuove edizioni tariffarie nel frattempo entrate in vigore (che, del resto, avrebbero comunque trovato applicazione anche in caso di rinnovo) o dall'evoluzione della classe di merito. In altre parole, non è ammesso alcun aggravio specifico, derivante dalla pura circostanza di essere contraente «disdettato».
A tale riguardo, si segnala che recentemente l'ISVAP è intervenuto nei confronti di un'impresa del mercato, che non adottava procedure in linea con la suddetta posizione.
In relazione alla posizione assunta da Bruxelles circa il preteso contrasto tra le direttive comunitarie e la normativa italiana in materia di r.c. auto, con particolare riguardo allo stesso obbligo a contrarre, si osserva quanto segue.
La procedura d'infrazione a carico dell'Italia è nata dalla elusione dell'obbligo a contrarre attuata da 6 compagnie (due straniere e quattro italiane) nei confronti delle quali l'ISVAP ha avviato nel corso del 2003 una procedura sanzionatoria; si tratta di compagnie che chiedevano agli automobilisti residenti nel sud Italia premi fino a 10 mila euro annui.
Nelle memorie formulate dall'ISVAP e trasmesse dal Governo agli Organi comunitari, nelle quali si esprime la posizione del Governo italiano sulla materia oggetto di controversia, si afferma che la eventuale eliminazione dell'obbligo a contrarre da parte delle compagnie, oltre ad avere un rilevantissimo impatto sul sistema, con particolare riferimento ad alcune fasce di utenza (i giovani) e ampie zone territoriali (concentrate soprattutto nel sud Italia) creerebbe una ingiustificata asimmetria tra gli assicurati, comunque obbligati a stipulare un contratto, e le imprese di assicurazione libere di scegliere se e a quale tariffa offrire la copertura e ciò ad esclusivo svantaggio dei primi e con pesanti effetti sociali. Peraltro, l'innalzamento dei premi r.c. auto conseguente alla rarefazione dell'offerta, favorirebbe ulteriormente il fenomeno dell'abusivismo, cioè la circolazione di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria, con pesanti ricadute sul sistema in termini di costi sociali.
E ciò in un quadro normativo che per effetto dell'approvazione del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) ha subito una rivisitazione in senso meno «restrittivo» nei confronti delle imprese. Nel Codice è stato previsto, infatti, che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo a contrarre, possano essere assicurati anche i soli rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli o di natanti (articolo 132, comma 2); inoltre, sempre ai fini dell'assolvimento dell'obbligo a contrarre, è stato eliminato il riferimento alla coerenza con le basi tecniche delle singole imprese che è stato, ora, collocato nell'ambito dell'articolo 35, ovvero nella sezione dedicata alle norme in materia di sana e prudente gestione delle imprese.
Infine, si segnala che nei primi nove mesi del 2007 sono state emesse dall'ISVAP n. 1.312 ordinanze sanzionatorie relative alla r.c. auto, e, in particolare, alla liquidazione dei sinistri, per un importo di 11,6 milioni di euro.