X Commissione - Resoconto di giovedì 4 ottobre 2007


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alfonso Gianni.

La seduta comincia alle 9.05.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 135-ter del regolamento.
Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso e ne dispone pertanto l'attivazione.
Ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto e che il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere per non più di tre minuti.
Successivamente l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.


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5-01552 Brugger: Regime delle cooperative a mutualità prevalente e di quelle a mutualità non prevalente.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando l'attenzione sull'opportunità di valutare la possibilità di prevedere deroghe fiscali nel caso di cooperative che per loro stessa natura non possono perdere il carattere di mutualità prevalente.

Il sottosegretario Alfonso GIANNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling), replicando, ringrazia per l'esaustività della risposta fornita, ricordando peraltro che sarebbe opportuno un intervento volto a eliminare la discriminazione ad oggi esistente nei confronti delle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica, che per la loro stessa natura non possono perdere il carattere di mutualità prevalente.

5-01553 Raisi e Mazzocchi: Attività dell'Enea.

Antonio MAZZOCCHI (AN) rileva con rammarico, in primo luogo, che alla sua interrogazione sono state apportate modificazioni da parte degli uffici; illustra quindi l'interrogazione in titolo, sottolineando che la gestione amministrativa dell'ENEA non è si è basata recentemente su criteri di efficienza e trasparenza, sottolineando la necessità e l'urgenza di interventi da parte del Governo volti a porre rimedio alla situazione esposta.

Il sottosegretario Alfonso GIANNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Antonio MAZZOCCHI (AN), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, evidenziando in particolare che la gestione amministrativa dell'ENEA non è stata ispirata a criteri di buona amministrazione e che molti degli atti recentemente compiuti possono essere considerati più che come atti illegittimi come atti illeciti.

5-01555 Fava: Sulla situazione degli impianti idroelettrici in Valle Camonica.

Davide CAPARINI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che gli impianti idroelettrici che contribuiscono in maniera determinante alla produzione di energia elettrica in Italia, sono stati interessati recentemente da un grave incidente, che ha messo in pericolo i residenti.

Il sottosegretario Alfonso GIANNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Davide CAPARINI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto del fatto che il Governo si sia interessato della situazione, auspicando peraltro che la società Terna prenda gli opportuni provvedimenti del caso, affinché non abbiano più a ripetersi episodi come quelli riportati nell'atto di sindacato ispettivo.

5-01551 Burchiellaro e Fasciani: Tariffa di distribuzione del gas metano.

Giuseppina FASCIANI (Ulivo) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che nel comune di Capistrello in provincia de L'Aquila si è verificato negli anni termici 2006-2007 un pesante aggravio di costi sulle bollette del gas di oltre 1/3 dei costi previsti, a causa di un'applicazione non conforme ai criteri di aggiudicazione della gara d'appalto da parte della ditta aggiudicataria.

Il sottosegretario Alfonso GIANNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).


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Giuseppina FASCIANI (Ulivo), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, sottolineando in particolare che nonostante sia da considerare un fatto positivo la circostanza che il Ministro ha inviato una segnalazione in merito all'accaduto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, riterrebbe comunque opportuno che il Governo valutasse la possibilità di esercitare, così come previsto dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, poteri sostitutivi nei confronti del Comune.

5-01554 D'Agrò: Disdette unilaterali delle compagnie assicurative.

Luigi D'AGRÒ (UDC) illustra l'interrogazione in titolo, ritenendo non equo il fatto che vi siano state ultimamente molte disdette unilaterali da parte delle compagnie assicurative nei confronti di automobilisti «virtuosi».

Il sottosegretario Alfonso GIANNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Luigi D'AGRÒ (UDC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, ricordando che la stessa tratta molti aspetti che non sono oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e puntualizzando altresì che obiettivo dell'atto di sindacato ispettivo era quello di conoscere quali eventuali atti di vigilanza fossero stati messi in atto da parte degli organi competenti e in particolare da parte dell'ISVAP nei confronti delle compagnie assicurative che hanno adottato gli atti di disdetta unilaterale in questione.

Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE, relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Atto n. 140.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ruggero RUGGERI (Ulivo), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge comunitaria 2006).
La direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, su proposta della Commissione, fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.
La direttiva, in particolare, è stata adottata per superare - attraverso un'opera di armonizzazione - le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative previste dai singoli Stati membri in tale ambito, tenendo presente che tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità.


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La direttiva 2005/32/CE definisce i principi, le condizioni e i criteri per fissare i requisiti di ecocompatibilità dei prodotti che consumano energia che saranno successivamente stabiliti dalla Commissione attraverso la predisposizione di apposite «misure di esecuzione», adottate in forza della presente direttiva, previa consultazione delle parti interessate e della valutazione dell'impatto ambientale.
Per quel che riguarda le disposizioni della direttiva, ne evidenzia alcuni aspetti fondamentali.
In particolare, ricorda che spetta agli Stati membri adottare tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia, oggetto delle citate misure di esecuzione, siano immessi sul mercato soltanto se conformi a tali misure.
Ove lo Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico dello Stato stesso, sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.
Spetta, inoltre, agli Stati membri, individuare, ove lo ritengano opportuno, le autorità responsabili della sorveglianza del mercato e definire i relativi poteri, nonché adottare le misure necessarie atte ad incoraggiare la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell'applicazione della direttiva e tra queste e la Commissione.
Per quanto riguarda il contenuto specifico della direttiva, l'ambito di applicazione è esteso a tutte le apparecchiature e a tutti i prodotti commercializzati nell'ambito UE o importati che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile, con la sola esclusione dei mezzi di trasporto, in quanto soggetti ad altre direttive europee.
Per quel che riguarda il contenuto dello schema di decreto, ricorda che il provvedimento in esame si compone di 21 articoli.
L'articolo 1 reca l'ambito di applicazione del provvedimento precisando che esso non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel testo. L'articolo 3 prevede che l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione adottate per fissare specifiche per la progettazione è consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure o sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. È consentito che vengano presentati prodotti non conformi:
soltanto in occasione di fiere commerciali, esposizioni o riunioni scientifiche e tecniche.
a condizione che sia indicato chiaramente in modo visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato.

L'articolo 4 designa il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente.
L'articolo 5 dispone che l'autorità competente svolge funzioni di vigilanza e controllo del rispetto del presente provvedimento.
L'articolo 6 prevede che l'Ispettorato tecnico dell'industria, l'ENEA e l'APAT forniscano supporto all'autorità competente.
L'articolo 7 rimanda a decreti del Ministro dello sviluppo economico per la fissazione delle norme procedurali sui controlli, specificando che le spese relative ai controlli e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o degli importatori. L'attribuzione a carico dei soggetti interessati delle spese per i controlli costituisce recepimento di una analoga norma di delega contenuta nell'articolo 4, co. 1 della legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13).


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L'articolo 8 prevede la responsabilità dell'importatore nel caso in cui il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi sia un mandatario.
L'articolo 9 prevede l'obbligo di apporre prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione una marcatura di conformità CE e di emettere una dichiarazione di conformità con la quale si garantisce il rispetto di tutte le disposizioni della misura di esecuzione applicabile.
L'articolo 10 prevede il ritiro temporaneo dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità. Qualora vi siano fondati sospetti di non conformità di un prodotto o il fabbricante non consenta la tempestiva acquisizione di campioni, della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorità competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Al riguardo, evidenzia, che la direttiva fa riferimento, anziché a «fondati sospetti», a «prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme» (articolo 7, par. 1, co. 2).
Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento, che il prodotto, pur se munito di marcatura e dichiarazione di conformità, non è conforme, l'autorità ordina di conformare tale prodotto e se la mancanza di conformità non è sanabile o persiste l'autorità ne vieta o limita l'immissione o la messa in servizio. Ogni provvedimento deve essere motivato e notificato entro sessanta giorni al destinatario. La Commissione europea e gli altri Stati membri sono immediatamente informati dei provvedimenti adottati.
L'articolo 11 prevede che prima dell'immissione in commercio o della messa in servizio il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore accertino la conformità di un prodotto secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione. Se un prodotto è progettato da un'organizzazione registrata secondo il sistema di ecogestione e di audit EMAS e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema ottemperi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del presente decreto relative al controllo di progettazione interno.
Il comma 3 dell'articolo 11 prevede l'obbligo di tenere a disposizione dell'autorità per un periodo di dieci anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.
L'articolo 12 prevede la presunzione di conformità per i prodotti cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del reg. CE n. 1980/2000.
Il marchio di qualità ecologica ha lo scopo di promuovere i prodotti, che presentano un minore impatto sull'ambiente rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.
I requisiti ambientali sono definiti in funzione della matrice di valutazione dell'allegato I del regolamento e soddisfano i requisiti metodologici dell'allegato II. Il marchio può essere assegnato a un prodotto che contribuisce significativamente a migliorare aspetti ecologici essenziali.
I criteri del marchio di qualità ecologica sono definiti per categorie di prodotti e sono basati su:
le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato;
la fattibilità degli adattamenti tecnici ed economici necessari;
il potenziale di miglioramento dell'ambiente.

Essi sono stabiliti e riesaminati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica competente anche per i requisiti in materia di valutazione e verifica legati a questi criteri e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Queste categorie di prodotti devono rispettare le condizioni seguenti:
rappresentare un volume importante sul mercato interno;


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avere un impatto importante sull'ambiente;
presentare importanti prospettive di miglioramento dell'ambiente a seguito della scelta dei consumatori;
una parte importante del volume di vendita deve essere destinata al consumo finale.

Gli articoli 13 e 15 prevedono alcune disposizioni per il raccordo e la collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le autorità europee.
L'articolo 14 prevede l'obbligo a carico del fabbricante o dell'importatore di componenti e sottounità, qualora sia richiesto dalle misure di esecuzione, di fornire al fabbricante del prodotto finale le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, di materiali o di risorse di tali componenti o sottounità.
L'articolo 16 prevede l'obbligo a carico dei fabbricanti di fornire ai consumatori le informazioni sul ruolo che possono svolgere per l'uso sostenibile del prodotto e, qualora ciò sia previsto dalle misure di esecuzione, sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione.
L'articolo 17 indica ai commi 1 e 2, facendo specificamente rinvio a puntuali atti normativi, le misure di esecuzione per tre categorie di prodotti: caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, frigoriferi e congelatori, alimentatori per lampade fluorescenti.
Per quanto riguarda le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 92/42/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. Al riguardo l'articolo 19 prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 6, del punto 2 dell'allegato I e dell'intero allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 660/1996. Tali abrogazioni si riferiscono alla possibilità di introdurre un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Dal momento che tale sistema non ha ottenuto i risultati sperati, la direttiva 2005/32 prevede che esso debba essere modificato, al fine di introdurre sistemi più efficaci.
Relativamente ai frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 96/57/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Ministro dell'industria 10 novembre 1999.
Per ciò che concerne gli alimentatori per lampade fluorescenti, le misure di esecuzione sono costituite dalla direttiva 2000/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Ministro delle attività produttive 26 marzo 2002.
Il comma 3 dell'articolo 17 prevede la competenza del Ministero dello sviluppo economico per il recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.
Il suddetto comma 3 prevede che il Ministero sia «delegato»; tuttavia non sembra trattarsi di una delega legislativa ma piuttosto di una norma attributiva di potere regolamentare in capo al Ministero. Ritiene pertanto opportuno un chiarimento lessicale al riguardo.
L'articolo 18 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 50.000 euro per chiunque mette in commercio o in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità. Sono previste altre sanzioni per il mancato rispetto degli ordini dell'autorità previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 e dell'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 11, comma 3.
L'articolo 20 prevede la permanenza in vigore fino all'eventuale entrata in vigore delle relative misure di esecuzione delle disposizioni relative a:
i rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazzione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari (punto 1, lettera a) dell'articolo 4 e articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);


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il rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134).

L'articolo 21 prevede la clausola dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Il provvedimento reca, infine, cinque allegati.
L'allegato I reca il modello di marcatura CE. L'allegato II specifica il contenuto della dichiarazione di conformità. L'allegato III, corrispondente alla parte 2 dell'allegato I della direttiva, prevede alcune disposizioni concernenti obblighi di comunicazione di informazioni a carico del fabbricante. L'allegato IV descrive la procedura con la quale il fabbricante assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. L'allegato V descrive la procedura con la quale il fabbricante assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 ottobre 2007.

Disciplina dell'attività di intermediazione sulla pubblicità a garanzia della trasparenza tra le imprese.
(Esame C. 178 Lusetti - Rel. Burchiellaro).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15