Giovedì 4 ottobre 2007.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.55.
Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.
La seduta comincia alle 9.55.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della medesima direttiva 2005/60/CE.
Atto n. 129.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2007.
Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Arnold CASSOLA (Verdi) chiede se le case da gioco on line siano equiparate, in base al provvedimento in esame, alle normali case da gioco.
Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, sottolinea che, in ogni caso, già esiste una apposita disciplina relativa alle scommesse on line.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 135.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2007.
Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
Franca BIMBI, presidente, sottolinea che, in talune circostanze, potrebbe risultare impossibile affidare i tessuti organici ad istituti di alcuni Stati, che pure sono all'avanguardia nel settore. Occorre considerare che le direttive sono talvolta elaborate secondo un criterio di separazione tra i diversi ambiti di intervento e che non sempre è agevole distinguere tra i diversi settori disciplinati.
Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Atto n. 134.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Anna Maria CARDANO (RC-SE), relatore, osserva che il provvedimento in esame è stato adottato in attuazione della legge comunitaria per il 2005, la quale ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Tale direttiva si presenta come una norma-quadro volta al consolidamento ed alla semplificazione amministrativa di diverse direttive comunitarie che hanno assicurato la mobilità professionale fin dagli anni Settanta, e si sostituisce a molte di esse.
In particolare, la direttiva disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, tra le quali quelle d'infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
Come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto in esame, la ratio di questo intervento legislativo è quello di assicurare ai cittadini membri dell'Unione europea che abbiano acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro la facoltà di accedere alla stessa
professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo.
Tale principio non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorio che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.
Nello specifico, lo schema di decreto legislativo n. 134, composto da sessanta articoli, è suddiviso nei seguenti quattro titoli: Titolo I, contenente disposizioni generali (articoli da 1 a 8); Titolo II, contenente la disciplina relativa alla libera prestazione di servizi (articoli da 9 a 15): tale condizione si connota per rivestire un carattere temporaneo ed occasionale (valutato caso per caso); Titolo III, contenente la disciplina relativa alla libertà di stabilimento (articoli da 16 a 57): è lo status di cui gode il professionista che può liberamente stabilirsi in uno Stato membro per svolgervi un'attività professionale in modo stabile; Titolo IV, contenete disposizioni finali (articoli da 58 a 60).
Nel merito dei singoli articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno o più degli Stati membri, mentre l'articolo 2 ne definisce il campo applicativo, precisando, al riguardo, che per talune professioni (medico, medico specialista, infermiere, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista ed architetto) il riconoscimento si attui facendo ricorso al principio del coordinamento delle condizioni minime di formazione.
L'articolo 3 concerne, poi, gli effetti del riconoscimento. L'articolo 4 chiarisce il significato di talune espressioni ricorrenti nello schema di decreto.
L'articolo 5 individua le Autorità nazionali competenti ad operare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a svolgere numerose altre competenze previste dal provvedimento, mentre il successivo articolo 6 definisce le competenze del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie quale centro di coordinamento nazionale per l'applicazione della disciplina e punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti, così come previsto dall'articolo 56, paragrafo 4 e dell'articolo 57 della direttiva.
L'articolo 7 concerne le conoscenze linguistiche richieste al professionista migrante, stabilendo che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione in questione: si tratta di una soluzione normativa equilibrata che evita l'individuazione di predeterminati percorsi di valutazione delle competenze linguistiche dei professionisti ma che non dovrà essere interpretata, in sede applicativa, come modo surrettizio per limitare la loro mobilità intracomunitaria.
L'articolo 8 regola invece la parte generale della cooperazione amministrativa tra le Autorità competenti dei vari Stati membri.
L'articolo 9 reca, poi, i principi generali riguardanti le prestazioni professionali temporanee ed occasionali di servizi e l'articolo 10 reca taluni adempimenti richiesti al professionista che intenda svolgere in Italia tali prestazioni.
Nel caso di prestazioni occasionali professionali regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l'articolo 11 prevede la possibilità di una verifica preventiva delle qualifiche professionali in possesso del prestatore che potrebbe anche concludersi con la necessità di sottoporre il professionista ad una prova attitudinale finalizzata a colmare le differenze sostanziali riscontrate.
Il successivo articolo 12 prevede, poi, l'esercizio della professione con l'uso del titolo del Paese di stabilimento e l'articolo 13 concerne l'iscrizione automatica del professionista presso gli organismi professionali, se esistenti.
L'articolo 14 regola, poi, la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti interessate e l'articolo 15 prevede alcuni obblighi di informazione nei confronti del destinatario del servizio.
I successivi articoli 16 e 17 disciplinano le procedure di riconoscimento volte ad assicurare al professionista proveniente da un altro Stato membro il diritto di stabilirsi in Italia per esercitare una professione regolamentata che è autorizzato a svolgere nel proprio Paese, mentre l'articolo 18 concerne l'ambito di applicazione del Capo II del titolo III del provvedimento riguardante il regime generale dei titoli di formazione, basato sul principio della mutua fiducia tra gli Stati, principio che garantisce ad un prodotto formativo-professionalizzante di uno Stato membro, sotto certe condizioni, di essere riconosciuto da un altro Stato membro.
L'articolo 19 individua i diversi livelli di qualifiche professionali (attestati di competenza, certificati e diplomi), mentre i successivi articoli 20 e 21 attengono ai titoli di formazione assimilati e alle condizioni per il riconoscimento.
L'articolo 22 reca, poi, la previsione relativa alla possibilità, da parte dell'Autorità competente, di condizionare il riconoscimento di una qualifica professionale al superamento di una «misura compensativa» da parte del professionista richiedente e ciò nel caso in cui risultino differenze sostanziali tra i pacchetti formativi previsti (Stato d'origine e lo Stato ospitante).
L'articolo 23 detta, poi, disposizioni in materia di tirocinio e prova attitudinale e l'articolo 24, reca disposizioni concernenti le citate misure compensative, mentre il successivo articolo 24-bis reca disposizioni finanziarie.
L'articolo 25 disciplina una delle principali innovazioni del provvedimento: le cosiddette «piattaforme comuni». Si tratta di una serie di criteri - che possono essere proposti dagli organismi professionali degli Stati membri - che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione, consentendo al singolo professionista di non essere sottoposto alle cd. misure di compensazione (tirocinio o prova attitudinale), previste dall'articolo 22.
Il successivo articolo 26 contiene una disposizione generale riguardante il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali relative alle professioni indicate nell'allegato IV dello schema di decreto, mentre i successivi articoli 27, 28 e 29 indicano le varie categorie di esperienza richiesta in relazione ai gruppi di attività indicati, rispettivamente, nelle liste I, II e III dell'Allegato IV.
L'articolo 30, sancisce il principio del riconoscimento automatico dei titoli di formazione rilasciati a cittadini di Stati dell'Unione europea da altri Stati membri.
L'articolo 31 detta alcune disposizioni relative ai diritti acquisiti, precisando che i titoli di formazione che non rispondono ai requisiti previsti dallo schema di decreto o che sono stati acquisiti in alcuni specifici Stati possono essere riconosciuti a determinate condizioni.
Il successivo articolo 32 reca, invece, disposizioni in ordine alla formazione dei medici chirurghi, specificando i requisiti in termini di conoscenze ed esperienza che essa deve assicurare e sottolineando la rilevanza della formazione continua ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999 per l'aggiornamento professionale successivo al compimento degli studi.
L'articolo 33, concernente la formazione medica specialistica e la denominazione medica specialistica, definisce, in particolare, i requisiti che devono caratterizzare la formazione finalizzata al conseguimento di un diploma di medico chirurgo specialista.
L'articolo 34 è diretto ad assicurare il riconoscimento dei diritti acquisiti specifici dei medici specialisti, prevedendo che, a determinate condizioni, i titoli di formazione di medico specialista siano riconosciuti anche nelle ipotesi in cui essi non rispondono ai requisiti prescritti dalla nuova normativa.
L'articolo 35 reca, poi, disposizioni per la disciplina della formazione specifica in medicina generale, specificando le condizioni di accesso, la durata e le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione, mentre l'articolo 36 contiene disposizioni volte a salvaguardare i diritti acquisiti
specifici deimedici di medicina generale, individuando i requisiti, le condizioni e le certificazioni a cui è subordinata l'ammissione all'esercizio dell'attività professionale in medicina generale.
L'articolo 37 contiene norme relative alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, in conformità alle disposizione recate dall'articolo 31 della direttiva 2005/36/CE, prevedendo, in particolare, modalità, durata, obiettivi e requisiti minimi delle attività formative.
L'articolo 38 chiarisce il contenuto delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, mentre l'articolo 39, determina i diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale, recependo sostanzialmente le previsioni di cui all'articolo 33 della direttiva 2005/36/CE, provvedendo, tra l'altro, a definire peculiari disposizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione rilasciati in Polonia che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dall'articolo 31.
L'articolo 40, concernente la formazione dell'odontoiatra, definisce, in particolare, i contenuti, la durata e le finalità della formazione finalizzata al conseguimento di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
L'articolo 41, concernente la formazione di odontoiatra specialista, definisce, in particolare, i requisiti necessari per l'ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria ed i principali aspetti riguardanti la formazione dell'odontoiatra specialista.
L'articolo 42, concernente i diritti acquisiti specifici degli odontoiatri, specifica, in particolare, i titoli e le condizioni necessarie, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra, per i cittadini in possesso del titolo di medico rilasciato in Italia, Spagna, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
L'articolo 43, concernente la formazione del medico veterinario, definisce, in particolare, i contenuti e le finalità del percorso formativo volto al conseguimento del titolo di veterinario.
L'articolo 44, concernente i diritti acquisiti specifici dei medici veterinari, specifica, in particolare, i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del titolo di medico veterinario ai cittadini degli Stati membri che abbiano conseguito tale titolo in Estonia.
L'articolo 45 definisce, in particolare, il contenuto, la durata e le condizioni di accesso alla formazione di ostetrica.
L'articolo 46, concernente le condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica, specifica, in particolare, i requisiti e le condizioni per il riconoscimento automatico del diploma di ostetrica.
L'articolo 47 disciplina l'esercizio delle attività professionali di ostetrica, elencando, tra l'altro, le attività che caratterizzano l'attività professionale di ostetrica.
L'articolo 48, concernente i diritti acquisiti specifici alle ostetriche, stabilisce i requisiti necessari per il riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica rilasciati dalla ex Repubblica democratica tedesca e dalla Polonia.
L'articolo 49 reca l'elenco delle conoscenze e delle competenze relative alla formazione di farmacista e l'articolo 50 specifica le attività che possono essere esercitate con quel titolo, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione e rispondente alle condizioni di formazione previste dallo schema di decreto in esame.
L'articolo 51 individua le caratteristiche e la durata del corso di studi necessarie ai fini del riconoscimento in Italia della qualifica professionale di architetto.
L'articolo 52 completa l'elenco dei titoli di formazione che la direttiva 2005/36/CE, in deroga ai requisiti stabiliti in via generale nell'articolo 51, considera comunque rilevanti ai fini del riconoscimento della professione di architetto.
L'articolo 53 indica gli effetti del riconoscimento dei titoli di formazione di architetto, mentre il successivo articolo 54 riguarda i loro diritti acquisiti specifici.
L'articolo 55 pone in capo al Ministero dell'università e della ricerca l'onere di certificare il valore abilitante all'esercizio
della professione di architetto dei titoli conseguiti in Italia, ai fini del riconoscimento degli stessi in altri Stati membri e l'articolo 56 prevede taluni obblighi di informazione posti a carico dei Consigli degli ordini degli architetti.
L'articolo 57 rinvia la definizione di ulteriori norme concernenti la disciplina dei procedimenti di riconoscimento, l'iscrizione all'albo o al registro degli architetti a successivi regolamenti, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia.
L'articolo 58 reca disposizioni in materia di guida turistica e di accompagnatore turistico, mentre l'articolo 59 contiene una serie di norme abrogative e di coordinamento normativo.
L'articolo 60 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Formula poi alcune osservazioni per quanto attiene alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario.
In particolare, l'articolo 30 dello schema di decreto legislativo, collocato in apertura del Capo IV (Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione), Sezione I (Disposizioni comuni), sancisce il principio di riconoscimento automatico dei titoli di formazione rilasciati a cittadini di Stati dell'Unione europea da altri Stati membri. A questo proposito osserva che l'articolo 21 della direttiva 2005/36/CE sembra prevedere ulteriori disposizioni rispetto a quelle recate dall'articolo 30 dello schema. In particolare, segnala il comma 4, relativo alla creazione di nuove farmacie, e il comma 6, che subordina l'accesso e l'esercizio delle attività di medico chirurgo, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione indicato nell'allegato V che assicura un determinato percorso formativo. Il successivo articolo 33 non sembra, invece, recepire la disposizione contenuta nell'articolo 25, comma 3, della citata direttiva, ove si prevede, tra l'altro, che la formazione implichi la partecipazione anche alle guardie e che i posti siano adeguatamente retribuiti. L'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE stabilisce, altresì, che la formazione pratica è effettuata, per almeno sei mesi, in un centro ospedaliero autorizzato, e, per altri sei mesi, in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie. Tale previsione non sembra essere stata recepita dall'articolo 35 dello schema di decreto legislativo.
L'articolo 37, comma 1, della direttiva 2005/36/CE indica tra i paesi interessati dalla normativa sui diritti acquisiti anche la Romania, che non risulta inclusa tra i Paesi elencati all'articolo 42, comma 1, dello schema di decreto legislativo.
All'articolo 43 dello schema di decreto in esame sembrerebbe opportuno un chiarimento in ordine alla mancata trasposizione nel testo dello schema di decreto di alcune disposizioni recate dall'articolo 38 (commi 1 e 2) della direttiva 2005/36/CE, in materia di formazione del medico veterinario. In particolare, il comma 1 del citato articolo 38 specifica che la formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università. Al comma 2, si dispone, inoltre, che l'ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.
Con riferimento all'articolo 48 osserva, inoltre, che la direttiva 2005/36/CE reca l'articolo 43-bis, concernente il titolo rumeno di ostetrica, le cui disposizioni non sembrano recepite dallo schema di decreto in commento.
L'articolo 45 (commi 3, 4 e 5) della direttiva 2005/36/CE contempla altre disposizioni, riguardanti l'esercizio delle attività professionali di farmacista, che non sembrano trasposte nello schema di decreto e, in particolare, nell'articolo 50.
L'articolo 36 della direttiva 2005/36/CE, relativo all'esercizio delle attività professionali di dentista, non sembra essere stato trasposto.
Anche in considerazione del principio direttivo indicato all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f) della legge di delega, sarebbe opportuno che lo schema di decreto legislativo indicasse espressamente le norme abrogate o sostituite da tale provvedimento e ciò in quanto l'articolo 59 reca una parziale indicazione di tali abrogazioni.
Ritiene inoltre assai importante, in sede applicativa, che autorità preposte al riconoscimento utilizzino criteri flessibili di valutazione delle competenze linguistiche del professionista, senza dare luogo ad immotivate disparità di trattamento ma anzi promuovendo la mobilità intracomunitaria di tali soggetti, mediante un accertamento della padronanza linguistica, così come sancito dall'articolo 7, non di tipo astratto, meramente certificatorio, ma realmente funzionale ai loro compiti ed ai loro ruoli.
In conclusione, il provvedimento appare coerente con i principi fissati in materia dall'ordinamento comunitario. Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con le osservazioni appena indicate.
Rileva infine che nella traduzione in italiano della direttiva si fa riferimento ai «dentisti» mentre nel decreto legislativo si richiamano gli «odontoiatri».
Franca BIMBI, presidente, ricorda che solo dopo molto tempo si è giunti a una distinzione normativa tra odontotecnici e odontoiatri e che solo da poco sono stati istituiti corsi di laurea specifici in odontoiatria.
Anna Maria CARDANO (RC-SE), relatore, richiama l'attenzione sul fatto che l'allegato 4 al provvedimento in esame richiama l'elenco delle professioni, con una suddivisione in diverse classi, in modo del tutto identico rispetto a precedenti norme di derivazione comunitaria.
Franca BIMBI, presidente, sottolinea che dovrebbe essere evidenziata la necessità di una umanizzazione di alcune attività, quali quella di ostetrica. In vista del prossimo 8 marzo potrebbe essere predisposta una risoluzione sull'argomento.
Arnold CASSOLA (Verdi) condivide i rilievi del relatore sulle questioni di carattere linguistico e le relative competenze richieste per lo svolgimento di professioni. È tuttavia necessario che sia precisato quale tipo di competenza linguistica sia richiesto e per quale campo di attività. Sarebbe inoltre necessario specificare che ci si riferisce alle conoscenze linguistiche in italiano.
Anna Maria CARDANO (RC-SE), relatore, osserva che l'articolo 7 dello schema in esame riproduce il contenuto della direttiva e richiama le competenze necessarie per svolgere determinate attività, senza ulteriori specificazioni, in quanto le situazioni di riferimento possono essere le più varie. Si deve intendere che nei singoli campi professionali verranno precisate le specifiche competenze necessarie.
Franca BIMBI, presidente, ritiene utile che nel parere sullo schema di provvedimento sia inserito un richiamo alle competenze linguistiche necessarie per lo svolgimento di professioni della cura, anche al fine di favorire l'umanizzazione del rapporto con i pazienti.
Anna Maria CARDANO (RC-SE), relatore, ricorda che, in alcune ASL del Piemonte, sono presenti alcuni mediatori culturali.
Arnold CASSOLA (Verdi) condivide i contenuti dell'articolo 30 relativo al riconoscimento automatico dei titoli professionali e ne auspica l'effettiva applicazione.
Occorre infatti poi misurarsi con il carattere spesso corporativo degli ordini professionali, che impediscono l'iscrizione nei relativi albi di chi si è visto riconosciuto un determinato titolo professionale.
Anna Maria CARDANO (RC-SE), relatore, ribadisce che il provvedimento riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali ma non interviene con riguardo alla disciplina degli ordini.
Franca BIMBI, presidente, sottolinea che i due aspetti appena richiamati costituiscono questioni tra loro distinte.
Anna Maria CARDANO (RC-SE), relatore, anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di esprimere parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 10.55.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 141.