I Commissione - Resoconto di marted́ 9 ottobre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE, indi del vicepresidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 11.05.

Sui lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione

Variazioni nella composizione della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che per il gruppo Italia dei Valori è entrato far parte della I Commissione il deputato Massimo Donadi in sostituzione del deputato Felice Belisario. Avverte quindi che il deputato Carlo Costantini rivestirà l'incarico di rappresentante del gruppo Italia dei Valori in Commissione. Comunica inoltre che per il gruppo L'Ulivo è entrato a far parte della I Commissione il deputato Gino Bucchino e che per il gruppo Rosa nel Pugno è entrato a far parte della I Commissione il deputato Angelo Piazza in sostituzione del deputato Maurizio Turco. Poiché il deputato Maurizio Turco ricopriva la carica di Segretario, sarà necessario procedere all'elezione di un nuovo Segretario.

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che per il gruppo Rosa nel Pugno, è entrata a far parte del Comitato permanente per i pareri la deputata Cinzia Dato. Comunica altresì che per il gruppo Italia dei Valori, è entrato a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato Carlo Costantini e che contemporaneamente cessa di farne parte il deputato Felice Belisario.

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2007.

Luciano VIOLANTE (Ulivo), presidente, ricorda che nella giornata di ieri i relatori hanno presentato gli emendamenti 5.100 e 7.100 (vedi allegato 1) e che i termini per la presentazione dei relativi subemendamenti sono stati fissati, rispettivamente, per le ore 10.30 e 15 di oggi. Comunica quindi che all'emendamento 5.100 non sono stati presentati subemendamenti e avverte che l'esame riprenderà ora dagli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, chiarisce che la presentazione, da parte dei relatori, dell'emendamento 5.100, soppressivo dell'articolo 58 della Costituzione, è motivato dal fatto che tale articolo, relativo all'età minima per essere eletti al Senato, non ha più ragion d'essere, giacchè la Commissione ha optato per un Senato ad elezione indiretta. Nel raccomandare quindi l'approvazione dell'emendamento 5.100 dei relatori, invita al ritiro dei restanti emendamenti all'articolo 5.


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Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritira i suoi emendamenti 5.60, 5.62 e 5.64, che si riferivano ad un testo base superato a seguito della scelta a favore di un Senato ad elezione indiretta.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritira gli emendamenti 5.61 e 5.63, concernente i requisiti per l'eleggibilità a senatore, prendendo atto che esso risulta ormai superato, presupponendo un Senato ad elezione diretta. Ribadisce tuttavia la forte perplessità del proprio gruppo rispetto al Senato ad elezione indiretta previsto dall'emendamento 4.60 (nuova formulazione) dei relatori, approvato nella seduta di ieri. Ritiene infatti che, per essere eletti indirettamente, i senatori avranno una modestissima legittimazione. Osserva inoltre che, prevedendo la disciplina per l'elezione dei consigli regionali la preferenza e dovendo i senatori essere scelti per lo più nell'ambito dei consigli regionali, il discutibile istituto della preferenza, fonte di clientelismi, sarà di fatto reintrodotto anche per le elezioni del Senato. Ribadisce inoltre la preoccupazione per il considerevole peso politico che viene di fatto conferito ai presidenti delle regioni, i quali in futuro potranno provocare, dimettendosi, non solo lo scioglimento dei consigli regionali, come già oggi, ma anche la decadenza dei senatori regionali, alterando in questo modo la composizione politica del Senato. Per tali ragioni, ribadisce il contrario avviso del suo gruppo sull'elezione indiretta del Senato, preannunciando la presentazione di emendamenti in tal senso in Assemblea. Dichiara inoltre il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 5.100 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 dei relatori.

Maurizio RONCONI (UDC), rilevato che né il testo base né i relatori dicono alcunché su questo punto, chiede quale sia l'orientamento della maggioranza rispetto ai senatori di diritto e a vita.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che, non intervenendo il testo su questo punto, deve intendersi che la disciplina relativa ai senatori di diritto e a vita resti immutata.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'articolo aggiuntivo Franco Russo 5.061. Invita i relatori ed il Governo ad esprimere il prescritto parere.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, invita il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo 5.061.

Franco RUSSO (RC-SE) chiarisce che l'articolo aggiuntivo 5.061 del suo gruppo intende porre rimedio ad un problema derivante dall'istituzione di un Senato ad elezione indiretta: in un tale Senato, infatti, i senatori eletti dalle autonomie territoriali possono ritenersi rappresentanti della Nazione solo quando esercitano le funzioni di senatori, per il resto rappresentando essi i territori nei quali sono stati eletti in via diretta. Suggerisce pertanto alla presidenza di accantonare l'articolo aggiuntivo, in modo da affrontare la questione in un secondo momento, alla luce di un testo consolidato nelle sue parti fondamentali.

Marco BOATO (Verdi) concorda sull'opportunità di accantonare l'articolo aggiuntivo Franco Russo 5.061, anche al fine di valutare una diversa ipotesi di soluzione al problema evidenziato dal deputato Franco Russo: vale a dire quella di intervenire sull'articolo 67 della Costituzione per riferire la rappresentanza della Nazione senza vincolo di mandato ai soli deputati, in quanto componenti della Camera politica, eletta direttamente da tutti i cittadini italiani. Ritiene infatti che i senatori non rappresentino la Nazione neppure nell'esercizio delle funzioni di senatori, in quanto nel Senato sono chiamati a rappresentare i territori dai quali provengono.


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Sesa AMICI (Ulivo), relatore, ritiene che i relatori potranno approfondire la questione ai fini della presentazione di un loro eventuale emendamento in materia su questo punto.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che la questione vada affrontata tenendo il concetto di rappresentanza della Nazione distinto da quello di divieto di mandato imperativo, in quanto si tratta di aspetti diversi e non necessariamente collegati. Al riguardo, ricorda che il vincolo di mandato per la Camera delle autonomie territoriali è previsto in alcuni sistemi federali, come ad esempio quello tedesco, ma ritiene che la sua introduzione in Italia vada ponderata con attenzione, in quanto il testo approvato dalla Commissione prevede che i senatori siano designati dai consigli regionali, e non dagli esecutivi, e che rappresentino anche le opposizioni, il che appare difficilmente conciliabile con un vincolo di mandato.

Graziella MASCIA (RC-SE) chiarisce che l'articolo aggiuntivo Franco Russo 5.061 mantiene deliberatamente il divieto di mandato imperativo anche per i senatori, in quanto il suo gruppo ritiene che l'elezione indiretta dei senatori non debba comportare il vincolo di mandato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ritiene che occorrerebbe riflettere anche sul concetto di Nazione, che del resto è raramente richiamato nella Costituzione, la quale predilige l'espressione «Repubblica».

Enrico LA LOGGIA (FI) ritiene che il nuovo assetto istituzionale del Parlamento, al quale il suo gruppo è contrario, impone di rivedere un gran numero di norme costituzionali, tra le quali anche l'articolo 67, che non può certamente essere tenuto fermo nell'attuale formulazione nel momento in cui è venuto meno il bicameralismo paritario e l'elezione diretta di entrambe le Camere.

Luciano VIOLANTE, presidente, alla luce degli orientamenti espressi, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Franco Russo 5.061.

La Commissione concorda.

Marco BOATO (Verdi) suggerisce ai relatori di riflettere, ai fini della predisposizione di una norma di coordinamento, anche sull'articolo 83 della Costituzione, che nel testo attuale prevede che il Parlamento in seduta comune sia integrato, per l'elezione del Presidente della Repubblica, da delegati delle regioni: a suo avviso, nel momento in cui le regioni partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica direttamente attraverso i propri senatori, andrebbe eliminata la previsione di una composizione integrata.

Luciano VIOLANTE, presidente, concorda con il deputato Boato. Avverte quindi che la Commissione passa ora all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Benedetti Valentini 6.60, che ritiene superato dal momento che Commissione ha optato per il Senato ad elezione indiretta, che si configura per questo come organo permanente.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritira il suo emendamento 6.60, confermando la sua forte perplessità rispetto ad un Senato come quello concepito dalla maggioranza, la cui vita dipende dalle dinamiche politiche di livello regionale o locale, e ribadendo che, a suo avviso, un Senato così conformato non possa considerarsi una Camera parlamentare.

Marco BOATO (Verdi), premesso di concordare sulla modifica introdotta dall'articolo 6 del testo base al primo comma dell'articolo 60 della Costituzione, invita i relatori a valutare anche l'opportunità di modificare, per coordinamento, anche il secondo comma di quell'articolo, evidenziando che la durata del Senato non potrà essere prorogata dal momento che il Senato


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diventerà organo permanente, senza durata prefissata.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che le modifiche di coordinamento potranno essere valutate tutte insieme in un secondo momento, dopo che la Commissione avrà definito le parti fondamentali del testo. In particolare, per quanto riguarda il punto segnalato dal deputato Boato, fa presente che occorrerà valutare la possibilità di prevedere la proroga della durata dei consigli regionali, anziché del Senato, dal momento che questo è eletto per lo più dai Consigli regionali. Quindi, considerato che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 7.100 dei relatori non è ancora scaduto, propone di accantonare gli emendamenti all'articolo 7 e di passare quindi all'esame di quelli riferiti all'articolo 8.

La Commissione concorda.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, d'accordo con il relatore Bocchino, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Franco Russo 8.60 e Benedetti Valentini 8.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bressa 8.62 ed invita al ritiro degli emendamenti D'Alia 8.63 e Benedetti Valentini 8.64. Quanto alla preferenza espressa dai relatori per l'emendamento Bressa 8.62 rispetto all'emendamento D'Alia 8.63, che pure tende allo stesso risultato dell'altro, vale a dire quello di rendere più spedito il procedimento legislativo, chiarisce che essa è dovuta al fatto che il primo dei due emendamenti prevede la possibilità di rimessione dei progetti di legge all'Assemblea, assicurando quindi una maggiore flessibilità e, soprattutto, mantenendo l'importante garanzia costituzionale per le opposizioni, sia pure rivedendo le maggioranze qualificate che possono attivarla.

Gianpiero D'ALIA (UDC) chiarisce di non avere difficoltà a ritirare il suo emendamento 8.63, in quanto la maggioranza condivide la sua proposta di invertire l'attuale principio di organizzazione del procedimento legislativo, prevedendo che l'esame in sede redigente diventi la regola e non sia più, come oggi, l'eccezione.

Marco BOATO (Verdi) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Bressa 8.62, esprimendo peraltro alcune perplessità rispetto alla forte accentuazione in esso prevista della sede redigente, anche alla luce dell'esperienza relativa alle passate legislature. Solleva inoltre una obiezione rispetto all'ultimo periodo del sesto comma, che prevede la sede redigente anche per i provvedimenti in materia di bilanci e consuntivi, che invece, a suo parere, dovrebbero essere sempre esaminati dall'Assemblea, come oggi, insieme a tutta la materia della finanza pubblica.

Carlo COSTANTINI (IdV) esprime perplessità rispetto all'ipotesi di generalizzare la sede redigente, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior speditezza del procedimento legislativo è già garantita dal superamento del bicameralismo paritario e che il ridimensionamento nella composizione numerica delle Assemblee, anche nella Camera che diventerà preminente nell'approvazione delle leggi statali, rischia di causare un eccessivo impoverimento della fase istruttoria e di approfondimento. Chiede inoltre se il rafforzamento della sede redigente debba intendersi anche come limitazione del potere dei parlamentari di presentare emendamenti in Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che la generalizzazione della sede redigente tenda unicamente ad assicurare una maggiore speditezza e specializzazione del procedimento legislativo, ma non debba implicare una limitazione del potere di presentare emendamenti, che si intende resterà in capo a ciascun singolo parlamentare, anche non membro della Commissione competente su un provvedimento. Il principio di fondo cui si ispira l'emendamento Bressa 8.62 è, a suo avviso, quello per cui l'esame sugli aspetti più tecnici di un provvedimento si svolge in Commissione, rimanendo in capo all'Assemblea


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la valutazione politica complessiva.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, invita i presentatori dell'emendamento Bressa 8.62 a riformularlo, per quanto attiene ai disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi, nei termini suggeriti dal deputato Boato. Al deputato Costantini osserva che l'emendamento 8.62 tende principalmente ad accrescere la capacità del Parlamento di decidere tempestivamente, salvaguardando però le opposizioni, cui si riconosce il potere di richiamare i provvedimenti in Assemblea. Fa inoltre presente che l'esperienza dimostra che ogni singolo provvedimento è di fatto studiato approfonditamente solo da pochi parlamentari, appartenenti di solito alla Commissione competente, e che comunque è garantita a tutti la possibilità di proporre emendamenti in Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva inoltre che il Senato non è escluso dalla fase istruttoria, in quanto può, se lo ritiene, intervenire anche sui provvedimenti attribuiti alla competenza legislativa preminente della Camera.

Maurizio RONCONI (UDC) condivide le preoccupazioni del deputato Costantini. Sottolinea che si va verso un sistema nel quale la maggior parte delle leggi sono esaminate in via largamente prevalente da una sola Camera, la cui composizione numerica viene peraltro ridotta. Esprime quindi il timore che, se si aggiunge anche la generalizzazione della sede redigente, si determini un drammatico abbassamento della qualità delle leggi. Ricorda poi che la democrazia è un esercizio faticoso, ma che non per questo va trascurato a vantaggio di pericolose scorciatoie. Rileva poi che, se anche è consentito a tutti i parlamentari di intervenire in Commissione e presentarvi emendamenti, è però anche vero che l'Assemblea è sottoposta ad un'attenzione e ad un controllo dell'opinione pubblica, attraverso i media, cui non sono soggette le Commissioni.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), premesso di essere disponibile a riformulare il proprio emendamento 8.62 nei termini suggeriti dal deputato Boato, sottolinea che lo scopo di quest'ultimo non è di depotenziare il Parlamento o di svilire il ruolo dei singoli parlamentari, ma anzi quello di valorizzare al massimo tale ruolo. Rileva che oggi, forse proprio in ragione dell'attenzione mediatica ricordata dal deputato Ronconi, il dibattito in Assemblea è appesantito e sviato da una vena declamatoria e demagogica che nuoce alla seria e serena valutazione delle questioni di volta in volta in gioco.

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara la forte contrarietà del suo gruppo sull'emendamento Bressa 8.62, motivata dalla convinzione che, salvo eccezioni, debba essere l'Assemblea plenaria il luogo della formazione della decisione politica finale. A suo avviso, l'emendamento in esame si basa sull'errata idea che la produzione normativa sia un fatto tecnico, laddove essa è in qualche modo anche un fatto tecnico, perché richiede competenze tecnico-giuridiche, ma è soprattutto, e deve essere, un fatto politico. Osserva che il sapere tecnico-giuridico non sempre coincide con quello politico-sociale e che la rappresentanza politica esprime non solo cognizioni specialistiche, ma anche e soprattutto valori, interessi e punti di vista diversi.
Teme, in definitiva, che per questa via, e soprattutto oggi che si è affievolita l'attività di studio e di elaborazione in seno ai partiti, si finisca, più o meno avvertitamente, col dare eccessivo risalto all'aspetto tecnico nella formazione delle leggi a scapito della dimensione della rappresentanza popolare.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) esprime un giudizio favorevole sull'emendamento Bressa 8.62, osservando come il mondo stia rapidamente cambiando ed imponga alla politica tempi di decisione altrettanto veloci. Ritiene inoltre infondate le obiezioni fin qui ascoltate, in quanto l'emendamento in esame non preclude ai singoli parlamentari la possibilità di interessarsi


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del provvedimento, di prendere la parola su di esso e di proporre emendamenti, salvo che devono farlo in Commissione. Aggiunge, infine, che non è posta in discussione la facoltà, per una minoranza qualificata, di rimettere il provvedimento all'Assemblea.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara preliminarmente di condividere la proposta di riformulazione dell'emendamento Bressa 8.62 avanzata dal deputato Boato. Quindi, rivolto al deputato Franco Russo, fa presente di comprendere le sue osservazioni, anche se il tema in discussione è quello di stabilire quale debba essere il ruolo della volontà politica all'interno del procedimento legislativo. Sotto quest'aspetto, il proprio emendamento 8.63 non persegue la finalità di limitare la sovranità popolare, ma solo quella di mettere l'Assemblea nelle condizioni di disporre di efficaci dati di conoscenza in vista della decisione finale. L'obiettivo finale è, infatti, quello di garantire la trasparenza delle decisioni parlamentari nei confronti dell'opinione pubblica. In proposito osserva che di regola, nel corso dei dibattiti in Assemblea, la complessa articolazione delle fasi procedurali impedisce la chiara comprensione delle posizioni politiche dei gruppi su un provvedimento prima delle dichiarazioni di voto finali, fase che pertanto deve essere accentuata e valorizzata attraverso il rafforzamento dell'esame in Commissione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) dichiara di condividere l'impostazione complessiva dell'emendamento Bressa 8.62, ma ritiene eccessivo prevedere che anche sui disegni di legge di approvazione dei bilanci e consuntivi l'Assemblea possa esprimersi solo con il voto finale. Concorda quindi sull'opportunità di rivedere questo punto.

Graziella MASCIA (RC-SE), richiamate le considerazioni già svolte a nome del gruppo dal collega Franco Russo, osserva che l'emendamento in esame non incide soltanto su un profilo procedimentale, ma attiene piuttosto alla sostanza stessa della democrazia e della rappresentanza democratica come rappresentanza sociale e culturale di una comunità: l'esigenza della speditezza del procedimento non può quindi, a suo avviso, essere soddisfatta a scapito del punto di vista generale e complessivo. Sottolinea, inoltre, che l'innovazione proposta riguarderebbe un sistema nel quale la formazione della legge non grava più su entrambe le Camere paritariamente, bensì pesa in modo prevalente su una sola Camera, per di più fortemente ridimensionata nella sua composizione numerica.

Gabriele BOSCETTO (FI) evidenzia innanzitutto le proprie perplessità sull'emendamento Bressa 8.62 sotto il profilo della tecnica normativa. Si tratta infatti di un emendamento, sottoscritto da due importanti rappresentanti della maggioranza, che stravolge radicalmente il contenuto del testo base relativamente all'articolo 72 della Costituzione. Nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo su questo emendamento, dichiara di condividere le osservazioni in proposito manifestate dai deputati Franco Russo e Mascia. Il rischio che si corre è, infatti, quello di privare il corpo elettorale di una vera rappresentanza a causa della riduzione eccessiva dei deputati e della contestuale erosione di funzioni del Senato. Al riguardo sottolinea che il proprio gruppo, nel corso delle precedenti sedute, si è espresso in senso contrario solo alla previsione di un numero predeterminato di parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, in quanto sarebbe stato più opportuno valutare una tale previsione solo dopo la definizione dell'intero disegno di riforma costituzionale, una volta chiarite la composizione e le funzioni delle due Camere. Si sofferma quindi più specificamente sulla riforma dell'articolo 72 della Costituzione. In proposito osserva, da un lato, l'importanza del ruolo svolto dall'Assemblea nell'esame dei progetti di legge e, dall'altro, l'importanza di preservare un procedimento legislativo fondato sul principio del bicameralismo in grado di consentire una più attenta valutazione dei provvedimenti con la possibilità di correggere


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eventuali errori. Nel ribadire il voto contrario sull'emendamento Bressa 8.62, invita il presentatore a ritirarlo.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) si sofferma sul ruolo che assume la fase presso l'Assemblea nell'ambito del procedimento legislativo. Al riguardo osserva che questa fase spesso si caratterizza per una accentuata portata emotiva dei principali passaggi politici, piuttosto che per un reale approfondimento delle problematiche tecniche. Per questa ragione ritiene opportuno valorizzare la fase di esame tecnico presso le Commissioni permanenti, senza tuttavia dare luogo ad alcun tipo di espropriazione della rappresentanza dei parlamentari. Si tratta, in sostanza, di assicurare un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di approfondimento tecnico e la necessità di arrivare entro tempi certi ad una decisione politica all'interno del procedimento legislativo. In proposito osserva che l'emendamento Bressa 8.62, da lui sottoscritto, è volto a modificare l'articolo 72 della Costituzione sotto tre distinti profili. Innanzitutto mediante la valorizzazione del procedimento in sede redigente, che diventa il procedimento normalmente usato; quindi mediante la previsione del potere di rimessione del progetto di legge all'Assemblea, che costituisce il frutto di una valutazione essenzialmente politica e, infine, attraverso l'elevazione del numero legale nel procedimento di esame in Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene che, nel disciplinare il procedimento legislativo, si debba innanzitutto bilanciare l'esigenza di garantire una effettiva capacità decisionale del Parlamento, assicurando al Governo la possibilità di perseguire il proprio indirizzo politico, con il ruolo centrale ricoperto dal Parlamento nel sistema costituzionale. Al riguardo osserva che i propri emendamenti 8.61 e 8.64 perseguono proprio la finalità di garantire le prerogative del Parlamento essendo volti, da un lato, a ripristinare l'articolo 72 della Costituzione nel testo vigente, e, dall'altro, a sopprimere la previsione, contenuta nel testo base, per cui il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, ferma restando la previsione che consente al Governo di chiedere che esso possa essere iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e che dispone che esso sia in tal caso esaminato nei limiti e secondo le modalità stabilite nei regolamenti. Si tratta di emendamenti volti ad assicurare all'opposizione la possibilità di partecipare attivamente al procedimento legislativo con strumenti adeguati. Tuttavia fa presente che, qualora l'emendamento Bressa 8.62 fosse messo in votazione, non vi prenderà parte e, al fine di non ostacolare il seguito dell'esame, ritira i propri emendamenti 8.61 e 8.64.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) nel dichiarare la propria disponibilità a ritirare il proprio emendamento 8.62, fa presente che esso non si pone in alcuna logica di «nuovismo» né, tanto meno, in chiave antiparlamentare. Si tratta invece di un emendamento volto a perseguire una finalità opposta, ossia quella di valorizzare la responsabilità del parlamentare senza dare luogo ad alcuna forma di espropriazione delle sue funzioni o di tecnocrazia.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che, qualora il deputato Bressa dovesse ritirare il suo emendamento 8.62, verrebbe meno anche il dibattito sulle relative tematiche. Trattandosi di questioni di particolare importanza, quali ad esempio il rapporto tra l'Assemblea e le Commissioni permanenti nell'ambito del procedimento legislativo e lo stesso ruolo della sovranità popolare, invita il presentatore a valutare attentamente l'opportunità di un eventuale ritiro.

Donato BRUNO (FI) osserva che l'emendamento Bressa 8.62, ancorché presenti punti di condivisibilità, non è correttamente formulato, essendo volto a descrivere in primo luogo il ruolo delle Commissioni permanenti nel procedimento legislativo. Sarebbe invece opportuno


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capovolgerne la portata, partendo dalla definizione delle funzioni dell'Assemblea e quindi, con le eccezioni che si riterrà di prevedere, stabilendo ruolo e funzioni delle Commissioni permanenti. Si tratterebbe di un miglioramento del testo volto a rendere più chiara l'attività di interpretazione, prevedendo comunque che spetta all'Assemblea approvare di norma i progetti di legge, ferme restando le competenze delle Commissioni.

Roberto COTA (LNP) si dichiara innanzitutto favorevole a prevedere norme che snelliscano le procedure parlamentari, quali sono quelle finora approvate, relative all'eliminazione del bicameralismo perfetto, alla riduzione del numero dei parlamentari, oltre che ad una opportuna riforma dell'articolo 72 della Costituzione. Condivide in proposito le osservazione del deputato Bruno secondo cui la funzione legislativa del Parlamento deve essere di norma svolta dall'Assemblea, composta nel suo plenum dai deputati che rappresentano la nazione senza vincolo di mandato, ferma restando l'opportunità di semplificare le procedure, rendendo più incisivo il procedimento legislativo nella fase di esame in Commissione. Prevedere, al contrario, che la funzione legislativa si svolga di norma nelle Commissioni permanenti equivale ad incidere sulla funzione del Parlamento e sul ruolo del singolo parlamentare.

Aldo BRANCHER (FI) ritiene che il problema reale non sia quello di valorizzare le Commissioni permanenti rispetto all'Assemblea all'interno del procedimento legislativo, quanto piuttosto quello di comprendere quale sia il reale interesse dei parlamentari ad approfondire le diverse questioni all'esame del Parlamento.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), intervenendo sull'emendamento Bressa 8.62, dopo aver sottolineato l'importanza di salvaguardare il complesso delle prerogative parlamentari, si sofferma sul rapporto tra l'Assemblea e le Commissioni nell'ambito del procedimento legislativo. Al riguardo sottolinea come, se pure è vero che l'approfondimento tecnico è svolto presso le Commissioni, è altrettanto vero che oggi ad esso partecipa di norma un numero ridotto di parlamentari, quelli motivati e interessati, mentre l'Assemblea sostanzialmente ripete per lo più il dibattito di Commissione, senza arricchirlo. Aggiunge, in base alla sua personale esperienza, che la sede redigente non è mai utilizzata, laddove essa rappresenterebbe la soluzione più indicata per garantire contemporaneamente la speditezza del procedimento e la valutazione politica generale dei provvedimenti. Si dice pertanto d'accordo con il presidente Violante sul fatto che sarebbe preferibile che i presentatori non ritirassero l'emendamento e che sulla questione si svolgesse una discussione costruttiva in vista di una riforma condivisa.

Carlo COSTANTINI (IdV) svolge una puntualizzazione di carattere lessicale sull'emendamento Bressa 8.62, osservando come esso preveda che, nella fase presso le Commissioni, si svolga sempre un «esame» dei disegni di legge mentre, qualora essi siano rimessi all'Assemblea, ha luogo una «discussione». In proposito osserva che sia opportuno chiarire che, in tale ultimo caso, l'Assemblea ha comunque il potere di esaminare emendamenti alle singole parti del testo.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene opportuno che il presentatore non ritiri l'emendamento Bressa 8.62 al fine di mantenere aperto il dibattito sul rapporto tra l'Assemblea e le Commissioni nel procedimento legislativo e di individuare le opportune soluzioni per assicurare capacità decisionale e trasparenza del Parlamento, anche nei confronti dell'opinione pubblica. Dichiara quindi di ritirare il proprio emendamento 8.63.

Marco BOATO (Verdi) fa presente che, qualora il presentatore dovesse accettare la proposta di riformulazione del suo emendamento 8.62 nel senso da lui suggerito, voterà a favore di esso. Dichiara


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inoltre di ritenere condivisibile la riflessione di ordine lessicale svolta dal deputato Costantini in ordine alla terminologia dell'articolo 72 della Costituzione nel testo contenuto nello stesso emendamento.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), rivolto ai deputati Costantini e Boato, fa presente che l'emendamento Bressa 8.62 mutua esattamente la terminologia contenuta nella Costituzione vigente.

Marco BOATO (Verdi), riprendendo il proprio intervento, ribadisce il proprio orientamento favorevole sull'emendamento Bressa 8.62, ove riformulato, in quanto esso salvaguarda comunque il ruolo predominante dell'Assemblea, che può sempre rimettere a sé l'esame dell'intero provvedimento ovvero la sola approvazione articolo per articolo.

Franco RUSSO (RC-SE), in considerazione delle posizioni eccessivamente eterogenee emerse nel corso del dibattito sull'emendamento Bressa 8.62, ritiene opportuno che esso sia ritirato al fine di essere ridiscusso in Assemblea. Dopo aver ribadito la contrarietà del proprio gruppo su tale emendamento, rileva l'opportunità che su un punto così delicato dell'assetto costituzionale si registri la più ampia condivisione possibile.

Roberto COTA (LNP) fa presente che una posizione sull'articolo 72 della Costituzione potrà maturare compiutamente solo dopo che saranno definite le competenze attribuite alle due Camere. Se l'emendamento Bressa 8.62 dovesse essere ritirato, si riserva di ripresentarne uno in Assemblea volto a recepire un accordo tra i vari gruppi in un'ottica migliorativa del testo.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita i relatori a valutare attentamente il dibattito svoltosi al fine di individuare una idonea soluzione da proporre alla Commissione. A tale fine essi potrebbero proporre al presentatore di ritirare l'emendamento Bressa 8.62, ovvero di proporne una riformulazione alla luce di quanto emerso nel dibattito, a partire da quanto osservato dal deputato Bruno. Si tratta di stabilire, ferma restando la possibilità di rimessione dei disegni di legge all'Assemblea, quale sia il peso effettivo da attribuire alla stessa Assemblea nel procedimento legislativo. Potrebbe essere quindi opportuno, anche in considerazione di quanto osservato dal deputato Cota, di riprendere l'esame dell'emendamento Bressa 8.62 dopo che saranno state definite le competenze delle due Camere.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), dopo aver osservato che l'ulteriore serie di interventi sul proprio emendamento 8.62 ha fornito adeguati chiarimenti sulle diverse posizioni in materia, ritiene opportuno evitare forzature politiche e ritira pertanto lo stesso emendamento 8.62, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 8.60.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ribadisce di non condividere la modifica recata dal testo base all'articolo 72 della Costituzione per cui il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, trattandosi di una disposizione che rischia di pregiudicare i diritti delle opposizioni.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che la disposizione a cui si riferisce il deputato Benedetti Valentini tende ad assicurare la certezza della decisione, ma sempre nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari, che devono consentire un adeguato esame dei provvedimenti.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), rispondendo all'osservazione del presidente Violante, ribadisce il proprio timore relativo al fatto che la data certa della deliberazione possa privare di valenza l'esame dei provvedimenti in ordine ai quali l'opposizione rischia di essere sterilizzata.


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Italo BOCCHINO (AN), relatore, osserva che la questione posta dal deputato Benedetti Valentini pone una problematica seria che richiede un doveroso approfondimento. In proposito osserva che la finalità della modifica all'articolo 72 della Costituzione contenuta nel testo base ha solo la finalità di snellire e razionalizzare le procedure, essendo rimessa ai regolamenti parlamentari la disciplina di un adeguato esame dei provvedimenti in questione.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 9 del testo base.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, anche a nome dell'altro relatore Amici, esprime un parere favorevole sull'emendamento Franco Russo 9.60, volto a conferire carattere vincolante ai pareri espressi dalle Commissioni permanenti sugli schemi dei decreti legislativi.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che gli schemi dei decreti legislativi sono predisposti in virtù di un'apposita legge delega approvata dal Parlamento. Al riguardo ritiene che prevedere che il parere espresso dalle Commissioni permanenti assuma carattere vincolante potrebbe apparire inopportuno in considerazione del fatto che spetta comunque alla Corte costituzionale intervenire sui decreti legislativi al fine di valutarne la corrispondenza con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, osserva preliminarmente che la complessiva riforma costituzionale in esame è volta, tra l'altro, a potenziare il ruolo dell'Esecutivo. Pertanto ritiene che prevedere un rafforzamento del Parlamento in sede di verifica del rispetto da parte del Governo dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega non appaia eccessivo.

Marco BOATO (Verdi), essendo il parere sugli schemi dei decreti legislativi espresso dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato, invita a valutare le conseguenze di due pareri difformi in presenza di un loro carattere vincolante.

Aldo BRANCHER (FI) e Roberto COTA (LNP) chiedono al presidente Violante di sospendere la seduta anche per consentire la predisposizione dei subemendamenti all'emendamento dei relatori 7.100, il cui termine di scadenza è imminente.

Luciano VIOLANTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi, dieci minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale.
Atto n. 156.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che il relatore ha già svolto nella precedente seduta la relazione introduttiva. Avverte inoltre che sono pervenuti i rilievi della V Commissione Bilancio sullo schema in esame. Constatato quindi che non vi sono richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di parere.


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Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, volta al recepimento dei rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio (vedi allegato 2).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
Atto n. 161.
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono pervenuti i rilievi della V Commissione Bilancio sullo schema in esame.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, che attua, al pari di altri sottoposti all'esame della Commissione, l'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007, rileva che esso non presenta profili critici per quanto attiene alle competenze della Commissione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.
Atto n. 158.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, sullo schema in esame, non sono ancora pervenuti i rilievi della V Commissione Bilancio.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, che attua, al pari di altri sottoposti all'esame della Commissione, l'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007, rileva che esso prevede, all'articolo 9, comma 3, una sistema di mobilità volontaria, in sostanza consentendo al personale già appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 2003 e in servizio alla data del 14 luglio 2006 di transitare, a domanda, nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca. Nel far presente che il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 giugno 2007, ha segnalato che un tale sistema di mobilità volontaria non può essere dettato da disposizioni di natura regolamentare, ma va disposto con norma di rango primario, chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sul punto, ed in particolare sulle ragioni per le quali sia stato previsto un tale sistema di mobilità volontaria, anche in considerazione del fatto che i trasferimenti di personale conseguenti alla nuova organizzazione del Governo introdotta dal decreto-legge n. 181 del 2006 avrebbero dovuto essere disposti con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del citato decreto-legge. Chiede inoltre se, come appare presumibile, il Ministero della pubblica istruzione abbia dato il proprio consenso sul sistema di mobilità volontaria.

Il sottosegretario Nando DALLA CHIESA si riserva di rispondere ai quesiti posti dal relatore in altra seduta.


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Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782-809-1967-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente, avendo il relatore, deputato Adenti, comunicato che non potrà prendere parte alla seduta, invita il deputato Frias ad assumere le funzioni di relatore.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
Emendamenti C. 2272-ter-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), relatore, rileva che gli emendamenti 1.211, 1.251, il subemendamento 0.1.126.200, l'articolo aggiuntivo 1.0250 e l'emendamento 4.200 della Commissione non presentano profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 19.40.

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco,


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C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Luciano VIOLANTE (Ulivo), presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento dei relatori 7.100 (vedi allegato 1). Avverte inoltre che l'esame riprenderà con gli emendamenti presentati all'articolo 9.

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 9.60, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Al riguardo, pur condividendo l'osservazione del presidente Violante, secondo cui spetterebbe alla Corte Costituzionale la valutazione della corrispondenza tra i princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge delega ed il contenuto del decreto legislativo, ritiene tuttavia necessario prevedere una forma di controllo ulteriore, soprattutto in considerazione del ruolo preponderante assunto dal Governo nel procedimento legislativo. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno prevedere una norma che stabilisca che il mancato rispetto dei principi e criteri direttivi debba essere motivato adeguatamente dal Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che la problematica dell'esame degli schemi degli atti normativi del Governo era già stata oggetto di polemica nel corso della XIII legislatura, quando il Governo trasmetteva alle Camere tali schemi prima di aver acquisito su di essi tutti i pareri previsti.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) ritira il proprio emendamento 9.61.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la Commissione passa ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10, sui quali invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, anche a nome dell'altro relatore Amici, esprime un parere favorevole sull'emendamento Mascia 10.60 purché esso venga riformulato sopprimendo l'ultimo comma e, al quarto comma, sopprimendo le parole: «disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere».

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede alcuni chiarimenti in ordine alla formulazione dell'emendamento Mascia 10.60.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'emendamento Mascia 10.60 è volto a rendere meno stringenti i limiti delle competenze governative in sede di emanazione dei decreti-legge.

Gabriele BOSCETTO (FI) fa presente che l'emendamento Mascia 10.60 recepisce il contenuto di alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 10 del testo base.

Marco BOATO (Verdi) fa presente l'opportunità che l'emendamento Mascia 10.60 sia riformulato prevedendo anche la soppressione del penultimo periodo, che stabilisce che al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70 della Costituzione, trattandosi di una previsione ridondante.

Luciano VIOLANTE, presidente, esprime alcune perplessità sulla proposta del deputato Boato. In proposito ritiene opportuno mantenere il riferimento all'articolo 70 della Costituzione al fine di evitare che possa conferirsi carattere di specialità al procedimento di conversione dei decreti-legge.

Enrico LA LOGGIA (FI) invita la Commissione a riflettere sull'ambigua formulazione dell'emendamento Mascia 10.60. Al riguardo fa presente che si tratta di stabilire se il procedimento di conversione


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dei decreti-legge è attribuito in via esclusiva alla Camera dei deputati, come appare dalla lettura dell'emendamento, ovvero se ad esso debba essere applicato il criterio del riparto delle materie oggetto di legislazione tra Camera e Senato.

Luciano VIOLANTE, presidente, dopo aver ringraziato il deputato La Loggia per l'osservazione svolta, fa presente che proprio in virtù di essa si rende necessario il mantenimento nel testo del riferimento all'articolo 70 della Costituzione. Pertanto, nelle materie attribuite alla competenza bicamerale nei decreti-legge, l'esame dovrà seguire il relativo procedimento legislativo.

Roberto COTA (LNP) ritiene corretta l'osservazione del deputato La Loggia, rendendosi necessario impedire un'eccessiva legittimazione della Camera dei deputati rispetto al Senato.

Riccardo MARONE (Ulivo) ritiene che l'emendamento Mascia 10.60 possa essere riformulato nel senso indicato dal relatore Bocchino nonché sostituendo il secondo periodo del terzo comma con il seguente: «Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.»

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, propone al deputato Mascia di riformulare il proprio emendamento 10.60 nel senso indicato dal deputato Marone.

Graziella MASCIA (RC-SE) riformula il proprio emendamento nel senso suggerito dal deputato Marone.

La Commissione approva l'emendamento Mascia 10.60 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mascia 10.60 (nuova formulazione), s'intendono assorbiti l'emendamento Marone 10.61, gli identici emendamenti Boscetto 10.62 e Benedetti Valentini 10.63, gli identici emendamenti D'Alia 10.64, Boscetto 10.65 e Giovanelli 10.66, nonché l'emendamento Benedetti Valentini 10.68, mentre s'intende precluso l'emendamento Boscetto 10.67. Avverte che la Commissione esaminerà ora gli emendamenti soppressivi presentati all'articolo 11, senza passare successivamente agli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, anche a nome del relatore Amici, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zaccaria 11.60, Boato 11.61, D'Alia 11.62, Benedetti Valentini 11.63, Boscetto 11.64, Licandro 11.65 e D'Antona 11.66.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco BOATO (Verdi) ritiene condivisibile conservare l'articolo 82 della Costituzione nel testo vigente.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zaccaria 11.60, Boato 11.61, D'Alia 11.62, Benedetti Valentini 11.63, Boscetto 11.64, Licandro 11.65 e D'Antona 11.66.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la Commissione esaminerà ora i subemendamenti presentati all'emendamento dei relatori 7.100 ed lo stesso emendamento.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, illustra l'emendamento dei relatori 7.100, al quale gli stessi relatori hanno presentato il subemendamento 0.7.100.16, volto a prevedere che, al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, dell'emendamento 7.100 sia aggiunto un comma volto a prevedere che il Presidente della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, assegnano al Senato federale della Repubblica i disegni di legge che determinano i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che


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delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che non sia possibile per i relatori presentare un subemendamento ad un loro stesso emendamento. Al riguardo chiede che la presidenza conceda un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che i subemendamenti non sono, per loro stessa natura, emendabili.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ricorda al deputato Boscetto che, nel corso della scorsa legislatura, la maggioranza ha scritto la riforma elettorale mediante due subemendamenti ai quali non è stato possibile presentare subemendamenti.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sui subemendamenti all'emendamento dei relatori 7.100.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, anche a nome del relatore Amici, esprime un invito al ritiro dei subemendamenti Boato 0.7.100.1, Zeller 0.7.100.2, D'Alia 0.7.100.3, Zeller 0.7.100.4, 0.7.100.5 e 0.7.100.6. Esprime quindi parere favorevole sugli identici subemendamenti Boscetto 0.7.100.7 e D'Alia 0.7.100.8. Esprime inoltre un invito al ritiro del subemendamento Adenti 0.7.100.9. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Adenti 0.7.100.10 e Zeller 0.7.100.11. Invita quindi all'approvazione dell'emendamento dei relatori 0.7.100.16 ed esprime un invito al ritiro dei subemendamenti Cota 0.7.100.12, Boscetto 0.7.100.13, Zeller 0.7.100.14 e 0.7.100.15.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO si rimette alla Commissione.

Gabriele BOSCETTO (FI) ribadisce la contrarietà del proprio gruppo rispetto alle proposte emendative formulate dai relatori in quanto si delineerebbe una bizzarra disciplina in virtù della quale consiglieri regionali dovrebbero esaminare progetti di legge in materia di legislazione concorrente, che riguardano direttamente la competenza delle regioni. È vero che nella riforma costituzionale approvata nel corso della precedente legislatura era presente una disposizione analoga, ma essa si fondava sul presupposto che i senatori fossero eletti a suffragio universale e diretto e non, come si verifica nel caso in esame, che fossero espressione diretta dalla regione. Secondo le proposte dei relatori spetterebbe comunque alla Camera deliberare in via definitiva su tali provvedimenti, intervenendo e modificando le decisioni assunte dal Senato con una maggioranza assoluta, che poi è la maggioranza di governo. Il subemendamento dei relatori 0.7.100.16, pur introducendo qualche contemperamento, mediante l'attribuzione al Senato della competenza sulla legislazione di principio nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, non risolve il problema del sostanziale svuotamento delle funzioni del Senato. Per le ragioni esposte, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul subemendamento dei relatori 0.7.100.16 nonché sull'emendamento dei relatori 7.100.

Roberto COTA (LNP) osserva che, dopo l'approvazione dell'emendamento Zaccaria 4.60 (nuova formulazione), che ha introdotto un Senato ad impostazione federale, che il proprio gruppo ha sostenuto, non si è ritenuto di attribuire a questo organo le relative competenze che ne facessero una Camera legislativa espressione dei territori e delle diverse autonomie. Si è in sostanza disegnata una Camera di carattere meramente consultivo che, lungi dal perseguire l'obiettivo del federalismo, finisce con l'accentuare il carattere centralista dello Stato in quanto il potere realmente decisionale resta attribuito alla sola Camera dei deputati. Né il subemendamento dei relatori 0.7.100.16 viene incontro all'istanza del federalismo, che potrebbe invece essere perseguito ove si attribuisse al Senato,


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nelle materie di propria competenza, il potere decisionale definitivo.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che neppure nell'avanzato sistema federalistico tedesco è previsto che il Bundesrat abbia il potere di decisione finale. Secondo lo schema prefigurato dal deputato Cota si verificherebbe una situazione per la quale i rappresentanti delle regioni legifererebbero i principi generali presso il Senato e, nelle vesti di consiglieri regionali, anche le norme di dettaglio nelle medesime materie.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'emendamento 7.100 dei relatori, osserva che, al secondo comma, secondo periodo, sarebbe opportuno prevedere che la Camera può «ulteriormente» modificare o respingere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, le modifiche approvate dal Senato nelle materie indicate nel testo. Con riferimento all'intervento del deputato Cota, osserva che la sua proposta di attribuire la decisione finale al Senato nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 177 della Costituzione appare eccessivamente sbilanciata. In proposito ritiene che una soluzione di compromesso potrebbe essere raggiunta attraverso l'approvazione del suo stesso subemendamento 0.7.100.1 volto a ricondurre le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 tra quelle oggetto di legislazione esercitata collettivamente dalle due Camere.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che la discussione in corso tocca il cuore della riforma. Al fine di affrontare compiutamente il tema del riparto delle competenze tra le due Camere, ritiene opportuno partire da una disamina puntuale dell'articolo 117 della Costituzione, che, al primo comma, stabilisce che la funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e che, al quarto comma, prevede che spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Si tratta dei principi di fondo della riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001, che ha capovolto la logica del precedente assetto del riparto delle competenze, enunciando espressamente le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, quelle di legislazione concorrente e rimettendo alle regioni la potestà legislativa piena nelle materie residuali. Muovendo da questo presupposto, appare evidente che la ricostruzione del deputato Cota, secondo cui il Senato diventerebbe una Camera con funzioni meramente consultive, non appare in alcun modo condivisibile. Del resto, la logica di fondo che ispira il riparto delle competenze fra Stato e regioni è quella riconducibile alla teoria «dei poteri condivisi», che segna il passaggio dal federalismo competitivo al federalismo cooperativo. In quest'ottica di fondo appare quindi opportuno rendere il più possibile lineare il procedimento legislativo nelle materie oggetto di legislazione concorrente, individuando in tale ambito un punto di cooperazione istituzionale per evitare di incrementare il contenzioso in carico presso la Corte costituzionale. In questa prospettiva il Senato svolge un ruolo di compensazione, pronunciandosi concretamente sul testo già approvato dalla Camera, che a sua volta potrà modificare ulteriormente le decisioni del Senato solo a maggioranza assoluta. Si tratta evidentemente di un ruolo di primaria importanza, per nulla avvicinabile a quello di una mera funzione consultiva. Dichiara poi di non condividere il subemendamento Boato 0.7.100.1, che rischia di introdurre ulteriori elementi di confusione tra Camera e Senato per quanto attiene al riparto della competenza legislativa.

Enrico LA LOGGIA (FI) ritiene che sia i provvedimenti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia quelli che determinano i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente debbano essere attribuiti alla competenza prevalente della Camera


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dei deputati, anche se, per evitare che si determini uno squilibrio nel sistema, il Senato dovrebbe, a suo avviso, essere maggiormente coinvolto su tali provvedimenti rispetto a quanto propongono i relatori con il subemendamento 0.7.100.16.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritiene che legare il riparto di competenza legislativa tra la Camera e il Senato a quello all'articolo 117 della Costituzione comporti il rischio di ingenerare un contenzioso tra le due Camere. Ricorda infatti che l'articolo 117 ha provocato, dacché è entrato in vigore il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, innumerevoli conflitti tra lo Stato e le regioni in merito a come dovesse essere ripartita la competenza legislativa con riferimento ai singoli provvedimenti, il che ha imposto alla Corte costituzionale un intenso lavoro, anche per stabilire alcuni punti fermi che precisassero nel dettaglio gli elenchi di materie di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione. Poiché d'altra parte la Commissione ha deciso, sulla base di uno dei quindici punti del programma di lavoro proposto dal presidente Violante prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva, di non mettere mano nella presente occasione alla pur necessaria revisione dell'articolo 117, ritiene che esso debba necessariamente essere posto a base del riparto di competenza legislativa tra la Camera e il Senato. Ritiene inoltre che anche le leggi di cui all'articolo 117, commi quinto e nono, debbano essere sottratte alla competenza bicamerale paritaria, come proposto dal suo subemendamento 0.7.100.3. Nel ricordare che si tratta delle leggi di disciplina delle relazioni estere delle regioni, si dice convinto che sia necessario intervenire su tale fronte per arginare un pericoloso e ingiustificato canale di spesa pubblica delle regioni. Ritiene altresì indispensabile non attribuire al procedimento legislativo bicamerale paritario i provvedimenti che attengono all'indirizzo politico del Governo nazionale e che, per questo, non devono poter essere bloccate dalla Camera con la quale il Governo non ha un rapporto fiduciario.

Franco RUSSO (RC-SE) concorda con il deputato Bressa sul fatto che l'obiettivo da raggiungere è quello di costruire una democrazia multilivello di impianto cooperativo. Ricorda poi che il limite della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione consiste nella mancata previsione di una sede di confronto istituzionale tra il legislatore statale e quello regionale, il che ha provocato un elevatissimo contenzioso, solo in parte prevenuto dalla ricerca di intese preliminari in sede di Conferenza Stato-regioni. Fa presente che la tenuta complessiva del sistema è stata in questi anni garantita soltanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, oltre a fissare alcuni precisi punti fermi in ordine al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ha segnalato l'esigenza di individuare una sede di confronto istituzionale e di composizione delle diverse istanze di Stato e regioni: sede che, ad avviso del suo gruppo, non può che essere nel Senato federale. Ritenendo quindi necessario che il Senato possa intervenire in maniera forte nella determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, fa presente al deputato Cota, con riferimento al suo subemendamento 0.7.100.12, che il procedimento legislativo sui provvedimenti che determinano i principi fondamentali deve necessariamente concludersi alla Camera, onde evitare il problema segnalato in altra seduta dal presidente Violante: quello per cui, ove il Senato eletto dai consigli regionali definisse i principi fondamentali nelle predette materie, le regioni, di fatto, stabilirebbero in tali materie sia i principi, sia le norme di dettaglio. Per quanto riguarda poi il subemendamento 0.7.100.16 dei relatori, ritiene che il meccanismo dell'intesa tra i Presidenti delle due Camere sia eccessivamente farraginoso, essendo difficile stabilire quali disegni di legge rientrino nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e che sia pertanto preferibile il


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testo dell'emendamento 7.100 dei relatori senza quella modifica.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) dichiara di non condividere l'impostazione proposta dai relatori, ritenendo che il Senato debba avere, nelle materie che incidono direttamente sugli interessi delle regioni, un ruolo decisionale almeno pari a quello della Camera. Diversamente, adottando la soluzione proposta all'emendamento 7.100 dei relatori, ritiene si configurerebbe un assetto istituzionale analogo a quello austriaco, nel quale il Bundesrat non conta nulla. Rileva, al riguardo, che le leggi di competenza bicamerale paritaria di cui alla lettera d) dell'emendamento dei relatori sono, tra quelle che riguardano le regioni, le meno importanti, mentre le più importanti, ad esempio quelle di cui all'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, sono, nella proposta dei relatori, attribuite alla competenza prevalente della Camera: per queste, quindi, non vi sarebbe una codecisione.

Giacomo STUCCHI (LNP) concorda con quanti hanno rilevato che il Senato delineato dall'emendamento 7.100 dei relatori è federale soltanto nel nome, dal momento che non avrebbe l'ultima parola né sui principi fondamentali delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, né sulle principali leggi di interesse regionale previste dalla Costituzione. Ritiene peraltro che si potrebbe valutare l'ipotesi quantomeno di elevare, nel subemendamento 0.7.100.16 dei relatori, la maggioranza con la quale la Camera può prevalere sul Senato nell'ambito dell'esame di tali provvedimenti elevandola ai tre quinti.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) ritiene che, allo stato, la soluzione preferibile sia quella di accogliere l'emendamento 7.100 dei relatori, modificandolo tuttavia non nel senso proposto dai relatori stessi con il subemendamento 0.7.100.16, bensì nel senso prospettato dal subemendamento Boato 0.7.100.1, che, in sostanza, aggiunge alle materie di competenza legislativa bicamerale paritaria anche la determinazione dei principi fondamentali delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene infatti che, nel sistema istituzionale attualmente delineato dal testo, nel quale il Senato è eletto in secondo grado, e non intendendo la Commissione rivedere in questa sede l'articolo 117, la soluzione migliore sia di evitare che i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente siano stabiliti con un procedimento che veda la prevalenza dell'una o dell'altra Camera.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) chiede ai relatori per quale ragione ritengano che la legislazione elettorale debba essere di competenza bicamerale paritaria.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che la ragione stia nel fatto che quella elettorale è una materia, per così dire, paracostituzionale.

Aldo BRANCHER (FI), dopo aver ribadito che l'aver stabilito la composizione del Senato prima di averne definito le funzioni è fonte di difficoltà, chiede ai relatori, con riferimento al loro subemendamento 0.7.100.16, cosa debba accadere nell'ipotesi in cui i Presidenti delle Camere non raggiungano l'intesa in merito a quale delle due Camere debba iniziare il procedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che tale ipotesi non possa e non debba concretizzarsi, avendo i Presidenti delle Camere il preciso dovere istituzionale di raggiungere un'intesa, se la Costituzione lo prevede.

Marco BOATO (Verdi) ritiene che lo schema procedimentale prospettato dai relatori sia sufficientemente definito e lineare. Avrebbe pertanto ritirato il suo subemendamento 0.7.100.1, se sulle proposte dei relatori, si fosse raggiunta una larga convergenza; poiché però tale convergenza manca, ritiene opportuno, al fine di evitare una divisione della Commissione


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su un tema così delicato, mantenere l'ipotesi in discussione, rinviando eventualmente la decisione ad un secondo momento.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che attribuire la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente alla competenza legislativa bicamerale paritaria non sia corretto dal momento che in questo modo le regioni definirebbero tanto i principi, attraverso la loro rappresentanza al Senato, quanto le norme di dettaglio, il che farebbe venir meno il senso stesso di una distinzione tra norme di principi e norme di dettaglio. Propone quindi di accogliere il suggerimento del deputato Stucchi di elevare a tre quinti la maggioranza con la quale la Camera può prevalere sul Senato in caso di difforme orientamento tra i due rami del Parlamento, con l'intesa che tale soluzione non deve ritenersi definitiva, potendo essere rivista alla luce del dibattito complessivo. Invita pertanto i relatori a valutare la possibilità di riformulare il loro subemendamento 0.7.100.16 prevedendo che, per i disegni di legge che determinano i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117 terzo comma, la Camera possa apportare modifiche senza il consenso del Senato solo deliberando a maggioranza dei tre quinti. Fa presente che, senza la correzione proposta dal subemendamento dei relatori, l'emendamento 7.100 attribuirebbe la competenza sui principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente alla Camera dei deputati.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che in tal caso si debba fare riferimento ai tre quinti dei votanti, e non dei componenti.

Roberto COTA (LNP) ritiene, per contro, che si debba fare riferimento ai tre quinti dei componenti, anche perché i tre quinti dei votanti possono, all'atto pratico, essere meno della maggioranza assoluta.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente che occorre innanzitutto assicurare al procedimento la possibilità di concludersi, per cui si potrebbe far riferimento ai tre quinti dei votanti, ma comunque ad un numero di voti non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) segnala il rischio di attribuire in questo modo al Senato una forza maggiore che non quella che avrebbe nel bicameralismo paritario, nonché il pericolo che il Senato blocchi l'iter di provvedimenti ai quali la Camera o il Governo annettono una speciale rilevanza politica.

Enrico LA LOGGIA (FI) ritiene preferibile, a questo punto, prevedere che il procedimento legislativo relativo ai provvedimenti che determinano i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente inizi dalla Camera, e che il Senato possa modificare tali provvedimenti soltanto con una forte maggioranza qualificata.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sottolinea il rischio di perdere di vista l'obiettivo di fondo, che è quello di assicurare la funzionalità del sistema e di impedirne la paralisi. Fa presente che, nel sistema che si sta ipotizzando, lo schieramento politico che governa la maggioranza delle regioni potrebbe impedire a quello che governa il Paese di portare avanti provvedimenti cui questo annette un preminente significato politico.

Gianpiero D'ALIA (UDC) non ritiene convincente la soluzione dei tre quinti, né riferiti ai votanti né riferiti ai componenti.

Roberto COTA (LNP) osserva che far riferimento ai tre quinti dei votanti o dei componenti rappresenterebbe comunque soltanto un lieve miglioramento dello schema proposto dai relatori, sull'impostazione complessiva del quale il giudizio del suo gruppo non potrebbe che restare contrario.

Luciano VIOLANTE, presidente, considerato che la proposta di riformulazione


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intendeva ampliare l'area di consenso sull'emendamento dei relatori, ritiene che, se tale obiettivo non si raggiunge, sia inutile riformulare l'emendamento.

Marco BOATO (Verdi), preso atto dell'orientamento dei gruppi, ritira il proprio subemendamento 0.7.100.1, riservandosi di ripresentarlo eventualmente per l'Assemblea.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ritira i suoi subemendamenti 0.7.100.2, 0.7.100.4, 0.7.100.5, 0.7.100.6, 0.7.100.14 e 0.7.100.15.

Gianpiero D'ALIA (UDC) ritira il suo subemendamento 0.7.100.3.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) ritira il suo subemendamento 0.7.100.9.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Boscetto 0.7.100.7 e D'Alia 0.7.100.8, il subemendamento Adenti 0.7.100.10, nonchè il subemendamento Zeller 0.7.100.11.

Gabriele BOSCETTO (FI) e Roberto COTA (LNP) dichiarano il voto contrario dei rispettivi gruppi sul subemendamento 0.7.100.16 dei relatori.

La Commissione approva il subemendamento 0.7.100.16 dei relatori.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il subemendamento Cota 0.7.100.12 è così precluso.

La Commissione respinge il subemendamento Boscetto 0.7.100.13.

Gabriele BOSCETTO (FI) e Roberto COTA (LNP) dichiarano il voto contrario dei rispettivi gruppi sull'emendamento 7.100 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 dei relatori (nuova formulazione), come modificato dai subemendamenti approvati.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9.

La seduta termina alle 21.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche.
Emendamenti C. 2161-1505-1588-1688-A.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa.
Emendamenti C. 2267-A Governo, approvato dal Senato.

Ratifica Accordo Italia-Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la repressione delle infrazioni doganali.
Emendamenti C. 2927 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione emendamenti C. 2928 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica Accordo Italia-Grecia sullo sviluppo dell'interconnessione Italia-Grecia - Progetto IGI.
Emendamenti C. 2930 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica Convenzione Italia-Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
Emendamenti C. 2932 Governo, approvato dal Senato.