Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Atto n. 134)
Le Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/37/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
rilevato che la suddetta direttiva si presenta come norma quadro diretta al consolidamento e alla semplificazione di una serie di direttive che, fin dagli anni '70, hanno assicurato la mobilità professionale nel mercato interno, e di fatto sostituisce alcune di esse;
considerato in particolare che la direttiva 2005/36/CE e il relativo schema di attuazione non prevedono cambiamenti di rilievo nei meccanismi di riconoscimento relativi alle direttive settoriali ma modifica completamente l'organizzazione formale della materia
esprimono
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 25, relativo alla piattaforma comune, ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «gli ordini, i collegi e le associazioni di categoria» con le seguenti: «gli ordini, i collegi e le associazioni di professionisti regolamentati»;
b) all'articolo 25, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;»;
c) all'articolo 59, comma 2, sopprimere le parole: «, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
e le seguenti osservazioni:
a) in relazione a quanto previsto in particolare dagli articoli 4, comma 1, lettera g) (tirocinio professionale) e 11 (verifica preliminare) si valuti l'opportunità di adottare, nelle relative procedure, un principio di sussidarietà in favore degli Ordini professionali, consentendo la loro partecipazione nella valutazione dell'idoneità del tirocinio svolto e della qualifiche professionali, pur nella permanenza delle funzioni di vigilanza in capo alle autorità competenti;
b) prevedere, nel caso dell'iscrizione automatica del professionista nell'ordine o collegio professionale, ai sensi dell'articolo 13, una esplicita sottoscrizione del codice deontologico relativo;
c) appare opportuno, in relazione alla formulazione dell'articolo 25, comma 5, correggere il riferimento al comma 5 con il corretto riferimento al comma 4;
d) all'articolo 31 appare opportuno chiarire la dizione «e che non subiscono all'insieme dei requisiti di formazione di cui...»;
e) all'articolo 33, relativo alla formazione medica specialistica, appare necessario recepire la disposizione della direttiva ove si prevede che la formazione implichi la partecipazione anche alle guardie e che i posti siano adeguatamente retribuiti;
f) all'articolo 42, relativo ai diritti acquisiti degli odontoiatri, valutare l'opportunità di inserire anche il riferimento alla Romania fra i Paesi interessati, come indicato dall'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva;
g) all'articolo 43, relativo alla formazione del medico veterinario, valutare la congruità di quanto previsto dal decreto con le disposizioni originarie della direttiva (articolo 38, paragrafo 1);
h) all'articolo 46, comma 1, lettera a), numero 2), appare opportuno sostituire la dizione «paragrafo» con la dizione corretta «comma»;
i) in relazione all'articolo 48, concernente i diritti acquisiti delle ostetriche, non appare il riferimento, presente nella direttiva all'articolo 43-bis, al titolo rumeno di ostetrica; allo stesso articolo, ai commi 3 e 4, occorrerebbe sostituire il riferimento all'articolo 40 con il corretto riferimento all'articolo 45;
j) all'articolo 52, comma 1, sarebbe opportuno sostituire il riferimento all'articolo 46 con il corretto riferimento all'articolo 51.