VII Commissione - Marted́ 9 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

5-01365 Grimoldi: Politiche volte ad agevolare l'esibizione dei giovani musicisti dilettanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Grimoldi, inerente le iniziative in materia di agevolazioni per i giovani musicisti, vorrei far presente, in via preliminare, che trattasi di questione di grande interesse e respiro, coinvolgendo trasversalmente diverse amministrazioni e rammentando che nel programma di Governo è contenuto l'impegno a dedicare particolare attenzione alle espressioni artistiche giovanili.
In particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali, competente nelle attività di sostegno agli spettacoli dal vivo, con una attenzione particolare ai giovani, ha reso noto che è in fase di avanzata predisposizione un decreto ministeriale in materia di attività musicali ove si prevede espressamente la destinazione di risorse specifiche ai gruppi musicali formati da giovani diplomati di conservatorio tra i 18 ed i 35 anni di età.
Il Ministero delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, ha evidenziato, inoltre, la particolare attenzione rivolta alle espressioni creative ed a quelle artistiche e musicali dei giovani, anche attraverso l'iniziativa «cantieri della creatività», con il coinvolgimento degli enti locali, manifestando, l'intento di intervenire con appositi incentivi volti ad incrementare la domanda di contenuti musicali.
Per quanto concerne la materia di stretta competenza del Ministero che rappresento, vorrei far presente che il certificato di agibilità, di cui si fa cenno nell'atto ispettivo, ha la finalità di tutelare i lavoratori iscritti all'ENPALS, Ente al quale affluiscono le contribuzioni previdenziali dei settore dello spettacolo, in ragione delle peculiarità che lo caratterizzano.
Il predetto certificato, rilasciato dall'Enpals, previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi, o a seguito di presentazione di idonee garanzie, è il documento che attesta che il datore di lavoro può svolgere attività lavorativa con i lavoratori ingaggiati, nel periodo di tempo e con la retribuzione indicati, autorizzando l'impresa a far agire nei locali di proprietà i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici.
Con la circolare n. 21 del 4 giugno 2002, l'Ente ha ammesso in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento.
Il possesso del certificato in argomento, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, eccetera), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfettario.
La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico


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pagante, ne compensi diretti erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa.
Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni.
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non siano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, eccetera) ingaggiate per l'evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.
Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese. È il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti insieme ad altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di «incasso da pubblico pagante» e l'esibizione sia configurabile come prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.
Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra specificato.
L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.
In materia è in seguito intervenuto l'articolo 1, comma 188, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), che prevede, per determinate categorie di soggetti, un'esenzione dagli obblighi di iscrizione e di contribuzione all'ENPALS, in caso di particolari esibizioni.
La predetta norma, ha previsto l'esenzione dagli adempimenti previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo, per coloro che si esibiscono in «spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche» a condizione che la retribuzione annua lorda, percepita per tali esibizioni, non superi l'importo di 5.000 euro.
A seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione di legge, l'Enpals, ha emanato una circolare interpretativa in materia che delimita l'ambito applicativo, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, della disposizione di che trattasi.
In particolare i soggetti destinatari delle previsioni in materia sono tassativamente elencati al comma 188; prima dello svolgimento degli spettacoli musicali di cui trattasi, i rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno accertare, tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti comprovanti l'appartenenza dei lavoratori alle tipologie identificate dalla norma, con particolare riguardo agli studenti.
Per quanto concerne l'ambito oggettivo, la prestazione lavorativa presa in considerazione è relativa all'esibizione in spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione


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di tradizioni popolari e folcloristiche Non viene, invece, considerata qualificante della prestazione lavorativa di cui si tratta, la finalità del «divertimento», in quanto la medesima costituisce una delle condizioni connaturate all'esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme.
Scopo della norma è, infatti, quello di offrire, attraverso una riduzione dei costi e delle incombenze di tipo amministrativo, un incentivo per l'organizzazione di manifestazioni popolari a carattere amatoriale privi di fini di lucro, senza interferire con la disciplina degli spettacoli musicali in genere in cui prevalgono profili di professionismo.
Del resto, occorre considerare che un'interpretazione che coinvolgesse tutti gli spettacoli musicali assumerebbe la veste di una deroga generalizzata all'assicurazione obbligatoria vanificando i principi generali di tutela previdenziale dei soggetti che operano nel campo dello spettacolo.
La questione, e attualmente, rimessa al dibattito parlamentare, come noto all'Onorevole Grimoldi, nell'ambito di un disegno di legge (A.S. n. 1485 - Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi Iva per le automobili), d'iniziativa governativa, rimesso all'Assemblea, nel quale è contenuta una nuova formulazione del comma 188, volta a meglio specificare i soggetti ed il tipo di manifestazione per i quali opera l'esenzione dagli adempimenti e gli obblighi previsti dal decreto n. 708 del 1947.


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ALLEGATO 2

5-01405 Caparini: Valutazione dei titoli del personale docente, con particolare riferimento al servizio prestato nelle scuole di montagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante ritiene che il decreto direttoriale del 16 marzo 2007, concernente l'integrazione e l'aggiornamento, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge n. 296 del 2006, è illegittimo nella prima parte del comma 3 dell'articolo 3, laddove stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 10 gennaio 2007, è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna.
Muovendo da tale assunto, l'Onorevole interrogante chiede la modifica del decreto direttoriale e chiede inoltre che, nell'attesa della decisione nel merito dei ricorsi giurisdizionali al riguardo presentati al TAR del Lazio, gli Uffici scolastici provinciali formulino, in autotutela, due diverse graduatorie al fine di consentire a tutti i docenti in graduatoria di conoscere la posizione con punteggio decurtato e quella che avrebbero, invece, nel caso di decisione di merito degli organi giurisdizionali favorevole ai ricorrenti; ciò in analogia a quanto fatto dall'Ufficio scolastico provinciale di Cuneo con provvedimento del 25 luglio 2007 a seguito dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 3140 in data 27 giugno 2007, che ha accolto la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale con il ricorso 4512 del 2007.
È opportuno ricordare preliminarmente la genesi della problematica oggetto della interrogazione.
Come è noto, la legge n. 143 del 2004 aveva previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, tale speciale valutazione era stata invece prevista dalla legge n. 90 del 1957 soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.
La legge n. 186 del 2004 ha poi chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non anche al servizio reso in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004.
L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo è pertanto intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007.
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'anzidetta disposizione della legge n. 143 del 2004, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.
Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è stata consultata l'Avvocatura Generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, di cui l'Onorevole interrogante chiede la modifica.


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In particolare:
sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007; secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;
sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.

Va evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.
Tutto ciò premesso, allo stato, non sussistono le condizioni per aderire a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante.
A tal proposito, va ricordato che, già in relazione all'ordinanza n. 2849 del 14 giugno 2007 del TAR del Lazio, sfavorevole all'Amministrazione, analoga a quella del medesimo TAR n. 3140 del 27 giugno 2007, richiamata dall'Onorevole interrogante a sostegno della propria richiesta, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3462 del 3 luglio 2007, ha accolto l'appello presentato dal Ministero. L'Alto Consesso ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, avendo considerato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2007 ha superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 e che, con riguardo alle graduatorie in argomento, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti.
Di ciò il Ministero ha informato gli uffici scolastici periferici con circolare prot. n. 13690 del 5 luglio 2007, confermando le disposizioni già impartite in proposito all'articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, dettate in applicazione dell'anzidetta sentenza della Corte Costituzionale.
Il Consiglio di Stato continua ad adottare ordinanze di accoglimento dei ricorsi in appello proposti dall'Amministrazione avverso provvedimenti cautelari del TAR Lazio analoghi a quello richiamato dall'Onorevole interrogante; ciò costituisce un indirizzo consolidato dell'Alto Consesso, a conferma della legittimità dell'operato dell'Amministrazione riguardo alla pronuncia della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 11 del 2007.


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ALLEGATO 3

5-01479 Grimoldi: Elezioni dei rappresentanti degli studenti svolte presso l'Università degli studi di Bergamo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con cinque decreti del 3 maggio 2007 il Rettore dell'Università degli studi di Bergamo ha dichiarato inammissibili le candidature di alcuni studenti extracomunitari per l'elezione di vari organi dell'Università con la motivazione che essi non avevano autocertificato il possesso del requisito, previsto dal regolamento degli studenti, del godimento dei diritti politici.
Su segnalazione degli studenti esclusi, il Ministero si è pronunciato sulla questione, ritenendo che il regolamento degli studenti dell'Università degli studi di Bergamo non impedisca l'eleggibilità di studenti non cittadini italiani e che, in particolare, il requisito del «godimento dei diritti politici», attenendo allo status del candidato, deve essere necessariamente riferito al Paese di appartenenza dello studente.
A favore di tale tesi si pongono una pluralità di considerazioni. Anzitutto, se «elettori», secondo quanto previsto dal regolamento, sono gli «studenti regolarmente iscritti» e «eleggibili» sono «tutti gli studenti elettori», l'ambito dell'elettorato passivo deve coincidere con quello dell'elettorato attivo. Pertanto, atteso che gli studenti (sia elettori che eleggibili) ben possono essere di nazionalità diversa da quella italiana, il «godimento dei diritti politici» che il candidato deve dichiarare di possedere non può che riferirsi al Paese cui lo studente appartiene. Infatti, se si interpretasse il godimento dei diritti politici come riferito esclusivamente all'Italia, si escluderebbe in toto l'elettorato passivo degli studenti stranieri e, riducendo la platea degli eleggibili, si accederebbe ad una interpretazione contraria alla lettera dello stesso regolamento che, come si è già detto, rende eleggibili «tutti gli studenti elettori».
Occorre inoltre richiamare il principio generale secondo il quale ogni norma che comporti restrizioni alla capacità giuridica deve essere di stretta interpretazione. Nel caso di specie, attenendo l'elettorato (sia attivo che passivo) alla capacità giuridica, le relative disposizioni devono essere interpretate nel senso che limita il meno possibile la capacità giuridica stessa.
Né è secondaria la circostanza che la particolare natura dell'ente (una università), nonché quella degli elettori (gli studenti), depongono a favore del pieno godimento dei diritti elettorali da parte di tutti gli studenti, godimento che non può essere arbitrariamente limitato senza contravvenire a quella «universalità» che le istituzioni accademiche possiedono fin dalla loro stessa denominazione.
Tanto premesso, si ritiene che la competizione elettorale in questione non si sia svolta - come sostenuto dall'onorevole interrogante - in difformità alle previsioni regolamentari, ma che, al contrario, essa sia stata ricondotta al pieno rispetto dell'ordinamento giuridico, considerato, peraltro, che tutte le liste sono state presentate in tempo utile.
Né, infine, si ritiene che l'intervento del Ministero abbia in alcun modo violato l'autonomia dell'Università di Bergamo, essendosi limitato alla resa di un mero parere di carattere tecnico-giuridico sottoposto alla libera valutazione dei competenti organi accademici, che - in piena autonomia - hanno ritenuto di dover riammettere gli studenti esclusi dalla competizione elettorale.


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ALLEGATO 4

5-01486 Garagnani: Sottoscrizione di una polizza assicurativa infortuni presso il Polo scolastico di Ovada (Alessandria).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla tutela assicurativa obbligatoria degli alunni in caso di eventuali incidenti, ricordo che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche sono coperti da assicurazioni INAIL.
Anche gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado sono assicurati per gli infortuni che possano loro occorrere durante le esercitazioni pratiche nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera rese obbligatorie dalla riforma del sistema scolastico. Chiarimenti in tal senso sono stati forniti dall'INAIL in data 17 novembre 2004.
Sono previste inoltre forme di assicurazione obbligatoria per i rischi connessi alle attività di educazione fisica nelle scuole (lezioni di educazione fisica, educazione motoria, partecipazione ai giochi della gioventù, attività ricreative dì carattere ginnico sportivo, eccetera) e per eventuali infortuni e danni a terzi nel corso di viaggi d'istruzione e visite guidate.
Inoltre le Regioni, nell'ambito delle competenze in materia di assistenza scolastica, a volte finanziano forme di assicurazione a favore degli alunni e del personale di vigilanza per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche.
Le istituzioni scolastiche nella loro autonomia stipulano assicurazioni per infortuni e responsabilità civile. Le relative decisioni sono assunte dal consiglio di istituto, ove sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, compresa la componente genitori.
Con riguardo alle istituzioni scolastiche funzionanti nel comune di Ovada gli organi di governo delle medesime hanno deliberato la stipula di contratti di assicurazione per infortuni e responsabilità civile, secondo una prassi consolidata e condivisa. Per gli alunni dei plessi di scuola primaria del comune di Ovada il contributo è di 4,50 euro. Per quanto riguarda in particolare il polo scolastico di Ovada il dirigente scolastico ha precisato che l'istituzione scolastica, su delibera del consiglio d'istituto, ha chiesto agli allievi della scuola dell'obbligo un contributo a titolo di rimborso spese di 42 euro per assicurazione infortuni e responsabilità civile, materiale di laboratorio e spese varie per gli alunni; sono esonerati da questo contributo gli alunni la cui famiglia ha un reddito inferiore agli stessi parametri previsti per l'esonero delle tasse scolastiche governative.


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ALLEGATO 5

5-01488 Caparini: Test di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si ricorda che il Ministro, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, resasi necessaria per i noti fatti legati allo svolgimento delle prove di ammissione, ha assicurato che sono già allo studio metodologie attraverso cui potranno essere previste le prove di ammissione ai corsi programmati a livello nazionale per il futuro. Quanto alla questione delle irregolarità avvenute per l'accesso alle facoltà a numero chiuso, và sottolineato come queste persistano da anni e che quest'anno, per la prima volta, anche grazie alle denunce degli studenti, si è potuto cominciare ad intervenire con inchieste mirate da parte delle autorità competenti.
È noto, peraltro, l'incontro che il Ministro ha avuto con l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione che ha avuto come oggetto lo «scandalo» dei test di ammissione. Il Ministro ha dichiarato la sua ferma volontà di colpire duramente i responsabili di casi di truffa e di manipolazione, cercando anche di identificare la portata del fenomeno. Anche in tale circostanza ha ribadito l'opportunità di una complessiva riforma del sistema del numero chiuso ricordando i vincoli europei sui parametri standard di formazione per le professioni per le quali è prevista la programmazione nazionale. In quell'occasione, ha dichiarato la ferma volontà del Ministero di colpire duramente i responsabili di casi di truffa e di manipolazione. In tale circostanza è stata ribadita l'opportunità di una complessiva riforma del sistema del numero chiuso ricordando i vincoli europei sui parametri standard di formazione per le professioni per le quali è prevista la programmazione nazionale, ed è stato osservato che la riduzione dei corsi a numero chiuso deve essere correlata con i mezzi necessari agli Atenei per fornire percorsi didattici adeguati. Si rende pertanto necessaria una rivisitazione ex novo della legge n. 264 del 1999 e del sistema dei test d'ingresso. A tale proposito, è già all'attenzione delle Camere un decreto di concerto con il Ministero della pubblica istruzione - nel quale si afferma che le prossime prove dovrebbero svolgersi su 105 punti, dei quali 80 determinati dal test e 25 in base ai risultati medi degli ultimi tre anni di scuola superiore e a quello di maturità, in modo da valorizzare anche il curriculum scolastico degli ultimi 3 anni di scuola.
Ha osservato, inoltre, che la riduzione dei corsi a numero chiuso deve essere correlata con i mezzi necessari agli Atenei per fornire percorsi didattici adeguati.
Circa le responsabilità che attengono ad alcuni Atenei, connesse alle prove svoltesi il 4 e 5 settembre scorso, relative ai corsi in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, è altrettanto noto che sono in corso inchieste da parte della magistratura per chiarirne qualunque aspetto.
Non possono essere, invece, mossi appunti in merito alle complesse procedure messe in atto dal Ministero e dal CINECA, previste dal decreto 17 maggio 2007 con


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cui sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi programmati a livello nazionale che, ancora una volta si sono rilevate puntuali e precise. Le informazioni rese alle Università, i chiarimenti forniti anche nel corso di uno specifico incontro presso il Ministero con i responsabili del procedimento dei vari Atenei in merito alle varie operazioni da svolgere, gli inviti a specifici comportamenti da seguire nel corso delle prove, gli avvisi e le informative pubblicate sul sito per gli studenti, sono tutti atti che dimostrano lo scrupolo e le attenzioni con cui il Ministero si pone di fronte all'appuntamento così delicato che vede migliaia di studenti partecipare ad una prova di selezione in cui dovrebbe prevalere esclusivamente il merito. Sono stati predisposti dal CINECA 150 mila plichi, destinati a ciascun candidato ed ogni prova era univoca. Attraverso la costruzione di una base dati opportunamente strutturata, infatti, si è resa possibile la produzione di prove che, pur contenendo le stesse domande e le stesse risposte, erano tra loro tutte diverse in virtù delle permutazioni casuali applicate dal sistema.
La consegna ai responsabili designati da ciascun Ateneo delle scatole contenenti i plichi ha avuto luogo, alla presenza dei rappresentanti del MIUR, presso il CINECA, nei giorni 30 e 31 agosto, in due distinte fasce orarie, come comunicato dalla Direzione con nota del 12 luglio ai Rettori e ai Direttori Amministrativi, nella quale si ribadiva altresì agli Atenei che si confidava nelle «misure cautelari che verranno adottate per la custodia e la sicurezza delle scatole e dei plichi ivi contenuti, che dovranno essere consegnati integri ad ogni partecipante».
Non possono essere addebitate responsabilità al CINECA in merito alla distribuzione dei test perché gli incarichi affidati al Consorzio sono quello di predisporre i plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea in questione, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, nonché quello di determinare il punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.
Secondo quanto messo a punto nel corso di svariati incontri, il Consorzio ha poi provveduto, per conto del MIUR, e nel rispetto dell'anonimato degli studenti, alla pubblicazione sul sito per ciascun elaborato, della sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonché del totale complessivo. Ha provveduto, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, alla trasmissione telematica dei codici identificativi e dei relativi punteggi affinché le Commissioni di esame potessero procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre conseguentemente le relative graduatorie. Ha consentito a ciascun candidato, attraverso le chiavi personali, di accedere ad un'area riservata del suddetto sito nella quale è stato possibile visualizzare l'immagine del proprio elaborato, contraddistinto dal codice identificativo, la valutazione per singolo argomento d'esame, il punteggio complessivo, nonché di poter conoscere la posizione raggiunta in graduatoria. Tutte le operazioni descritte, curate con la massima precisione, sono state sempre apprezzate dagli studenti che sono stati in grado di verificare in tempo reale la massima trasparenza delle varie fasi.
La consegna del materiale utile alla prova è stata effettuata da parte del personale del MIUR appositamente incaricato, al responsabile di ciascun Ateneo, accreditato formalmente dal Rettore che ha sottoscritto l'avvenuta consegna a seguito di trascrizione degli estremi identificativi su apposita modulistica.
Circa le modalità di redazione dei quesiti oggetto delle prove, si precisa che il lavoro dell'apposita Commissione, per garantire la riservatezza dell'incontro, si è svolto presso una stanza del Ministero, nella quale erano stati installati due computer non collegati in rete. Il Presidente ha assicurato che al termine dei lavori sono stati cancellati tutti i file e distrutti tutti i documenti cartacei prodotti.


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Il fatto che non vi sia stata fuga di notizie prima dello svolgimento delle prove, né da parte della Commissione né da parte degli uffici amministrativi della Direzione generale competente, depone per la serietà di comportamento dimostrata da tutti coloro che sono stati coinvolti nelle procedure previste. Il Ministro, al riguardo, ha dichiarato che i quesiti non sono noti neppure ai Direttori generali. La Commissione, infatti, a conclusione dei lavori, ha prodotto un CD che è stato consegnato, seduta stante, al Direttore generale e inserito in un busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura dal Presidente della Commissione e dallo stesso Direttore generale. La busta è stata custodita fino alla successiva consegna al CINECA per la predisposizione dei plichi in un armadio blindato a disposizione per la circostanza della Direzione stessa. Tutte le operazioni descritte sono state trascritte in apposito verbale.
In merito ai due quesiti che si è ritenuto di annullare, e relativi alla prova di Medicina e Chirurgia, si ricorda che il Ministro, nel corso della ricordata conferenza stampa, ha ricordato che l'annullamento da parte del Ministero è un fenomeno già accaduto in occasione di prove di ammissione per precedenti anni accademici. Infatti, nell'anno 1999-2000, a causa di refusi, sia su un quesito riferito al corso di Medicina Veterinaria sia su altri due quesiti per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - refusi che si ritenne alterassero il significato delle domande, rendendo impossibile una risposta corretta da parte degli studenti - i Rettori vennero invitati a depennare, in sede di correzione degli elaborati, i quesiti la cui formulazione risultava errata». Conseguentemente la valutazione venne effettuata sulle restanti domande. La situazione non ebbe conseguenze sulla legittimità delle prove.
Anche per l'anno accademico 2004-2005 si verificò una difformità nella valutazione dei quesiti proposti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, rispetto alle procedure inizialmente formalizzate. Infatti, per un quesito risultavano esatte due risposte tra quelle ipotizzate ed in quel caso - avendone dato apposito avviso sul sito web - si è provveduto alla determinazione del punteggio attribuendo validità a entrambe le risposte esatte. Anche in questo caso non ci furono conseguenze sulla legittimità delle prove.


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ALLEGATO 6

Risoluzione n. 7-00202 Aprea: Sospensione da parte della regione Sardegna dei finanziamenti per i corsi di formazione professionale.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
premesso che:
la Regione Sardegna ha sospeso i finanziamenti per i corsi di formazione professionale, autorizzati in attuazione dei corsi sperimentali previsti dalla legge n. 53 del 2003 a partire dall'anno scolastico 2004-2005;
alla luce di tale decisione, il taglio dei finanziamenti ha messo in gravi difficoltà economiche strutture che vantano anche 40 anni di esperienza nel campo della formazione, tra le quali il Centro Selargius della Federazione Cnosfap Salesiani Sardegna, centro professionale di acclarata fama con strutture caratterizzate da grande serietà e stabilità, su cui sono ricaduti gli effetti di tale sospensione;
i fondi che finanziano le attività di formazione sono strumenti indispensabili per sviluppare la qualità della formazione nel nostro Paese, anche nell'ottica di un allineamento a livello europeo, rispetto al quale siamo molto indietro;
l'istruzione e la formazione professionale sono uno strumento fondamentale per favorire il passaggio tra scuola e lavoro e per accrescere le opportunità di occupazione dei giovani; esse, inoltre, vengono incontro da una parte ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende e, dall'altra, alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative di sua competenza volte ad assicurare che i sistemi di istruzione e formazione professionale previsti in sede regionale siano compatibili con la recente disciplina in materia definita a livello nazionale, in particolare nell'ambito della legge finanziaria per il 2007, seppure a titolo sperimentale e transitorio.
(8-00086)
«Aprea, Garagnani, Bono, Goisis, Barbieri».