VII Commissione - Mercoledì 10 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 28-522-1620-B, approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla 7a Commissione del Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2 sostituire le parole: di concerto con con le seguenti: sentito.
1. 1.Barbieri.

Al comma 2, sostituire le parole da: nel rispetto della normativa vigente fino alla fine del comma con le seguenti: per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi nonché delle modalità di espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia.
1. 2.Barbieri.

Al comma 2, sopprimere le parole da: che abbiano superato fino alle parole: fabbisogno previsto.
* 1. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Rositani, Frassinetti, Perina, Meloni.

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole da: che abbiano superato fino alle parole: fabbisogno previsto.
* 1. 5.Ricevuto, Adenti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: La selezione per l'accesso di cui al precedente comma deve riservare una quota non inferiore al venticinque per cento dei posti ai laureati in Scienze motorie.
1. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Rositani, Frassinetti, Perina, Meloni.


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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. C. 2221 Lusetti.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
1. 13.Il relatore.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
1. 10.Il relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: la quale fino a: bilancio consuntivo.
1. 12.Il relatore.

Al comma 6, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.
1. 11.Il relatore.


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ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Atto n. 157.

PROPOSTA DI RILIEVI

La VII Commissione,
considerato che:
la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali deve informarsi a criteri di efficacia, semplificazione, eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e dei poteri, omogeneità delle competenze, decentramento e sussidiarietà verticale, al fine di portare le decisioni più vicine al territorio e alle competenze specifiche; nonché valorizzazione delle competenze stesse, definizione precisa dei poteri di ciascun organo al fine di evitare conflitti e duplicazioni, riduzione dei costi con particolare riferimento alle consulenze esterne;
le osservazioni espresse dai rappresentanti dell'Associazione Bianchi Bandinelli, dell'Associazione italiana biblioteche e dell'Assotecnici, nell'audizione informale del 10 ottobre 2007 svolta dalla Commissione Cultura, nel corso della quale sono state evidenziate, tra le altre criticità, le gravi lacunosità dello schema di regolamento in esame, che non appare coerente con il riordino del complesso generale delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali;

DELIBERA DI TRASMETTERE I SEGUENTI RILIEVI

a) si renda indipendente dalle diverse direzioni generali la materia del diritto d'autore, ponendola sotto il coordinamento del segretario generale, che si avvale per tale compito della apposita commissione;
b) si accorpino, in un'unica Direzione Generale Centrale, le competenze della Direzione Generale Centrale per l'Organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e quelle della Direzione Generale Centrale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
c) si accorpi la Direzione Generale Centrale del cinema e quella dello spettacolo dal vivo in un'unica Direzione Generale Centrale quale primo passo per una agenzia per il cinema e lo spettacolo;
d) non si proceda alla soppressione della Direzione Generale Centrale per il patrimonio storico-artistico ed etno-antropologico, data la necessità di specifiche competenze su tale patrimonio, quantitativamente e qualitativamente imponente nel territorio dello Stato;
e) si istituisca, al posto dei diversi istituti centrali competenti sul libro - fatta eccezione per l'Istituto di restauro, di cui all'articolo 15 dello schema di regolamento in esame - un Istituto per il libro, la lettura e le biblioteche, eventualmente suddiviso in una «Biblioteca nazionale italiana» che coordini le Biblioteche Nazionali, anche attraverso lo sviluppo del servizio bibliotecario nazionale, e in un Centro per la promozione del libro e della lettura;


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f) riguardo l'organizzazione periferica, si dotino le sovrintendenze di maggiore autonomia, in ossequio alla sussidiarietà verticale, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:
1) soppressione, riferita a sovrintendenze, archivi, biblioteche e musei, di cui all'articolo 17, delle seguenti parole: «questi ultimi costituiscono articolazione delle direzioni regionali»;
2) soppressione alla lettera a), comma 3, dell'articolo 17 delle parole: «avocazione e sostituzione», fino alla fine del periodo, fatti salvi i casi di progetti o iniziative di carattere intersettoriale ovvero regionale;
3) si stabilisca che le direzioni regionali di norma delegano le loro funzioni, diverse da quelle della lettera a), comma 3, dell'articolo 17 alle sovrintendenze, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale;
4) in particolare, si preveda che le sovrintendenze devono svolgere ruolo di stazione appaltante nei casi indicati, mentre deve rimanere alla Direzione generale il ruolo generale di controllo e di stazione appaltante per progetti e iniziative di carattere intersettoriale ovvero regionale;
5) per tutti gli atti e le competenze della Direzione regionale siano previsti i pareri delle sovrintendenze competenti;
6) le lettera d), i), l), m) del comma 3 dell'articolo 17 siano soppresse e inserite nelle competenze delle sovrintendenze;
7) riguardo le dotazioni organiche delle sovrintendenze, si preveda che le decisioni della Direzione regionale siano ratificate dalla Direzione Generale Centrale per l'organizzazione, sentito il parere vincolante delle Direzioni Generali Centrali competenti per materia; sia inoltre chiarito che riguardo gli istituti di speciale autonomia, la competenza della Direzione regionale è limitata all'espressione di pareri;
8) alle sovrintendenze, in particolare, siano assegnati, limitatamente alla competenza di settore e qualora non vi sia una competenza tra più sovrintendenze, i compiti di affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, di concessione d'uso dei beni, di decretazione della notifica relativa alle aree di particolare interesse culturale, di istruzione dei procedimenti inerenti i beni tutelati, di autorizzazione delle alienazioni, permute, ipoteche ed ogni altro negozio giuridico che comporti trasferimento dei beni tutelati, di irrogazione delle sanzioni, e ogni altro atto che non sia meglio esercitabile dalle Direzione regionale in relazione al coinvolgimento di più sovrintendenze;
g) siano potenziati gli Istituti centrali dotati di autonomia speciale, di cui all'articolo 15, prevedendo, per le materie di propria competenza, che essi esercitino progressivamente i poteri oggi attribuiti alle Direzioni Generali Centrali, nella prospettiva di una riduzione sostanziale del numero di quest'ultime;
h) riguardo il consiglio superiore per i beni culturali e artistici, si introduca la pronuncia dello stesso per le questioni di interesse di altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché di Stati esteri, concernenti la materia dei beni culturali o che comunque coinvolgano tali beni; si preveda inoltre la partecipazione delle organizzazioni sindacali nella discussione di provvedimenti che coinvolgano il personale;
i) in generale, si stabiliscano, per ciascun ruolo apicale, per i ruoli dirigenziali e consultivi assegnati alle scelte discrezionali del livello politico, i requisiti di competenza specifica nella materia e si richiamino ove previsti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio superiore e, ove non vi siano, si prevedano;
l) si disponga, infine, una graduale eliminazione del ricorso a consulenze esterne, valorizzando le professionalità e le competenze interne, anche al fine di una significativa riduzione dei costi.


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ALLEGATO 4

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Atto n. 157.

NUOVA PROPOSTA DI RILIEVI

La VII Commissione,
considerato che:
la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali deve informarsi a criteri di efficacia, semplificazione, eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e dei poteri, omogeneità delle competenze, decentramento e sussidiarietà verticale, al fine di portare le decisioni più vicine al territorio e alle competenze specifiche; nonché valorizzazione delle competenze stesse, definizione precisa dei poteri di ciascun organo al fine di evitare conflitti e duplicazioni, riduzione dei costi con particolare riferimento alle consulenze esterne;
le osservazioni espresse dai rappresentanti dell'Associazione Bianchi Bandinelli, dell'Associazione italiana biblioteche e dell'Assotecnici, nell'audizione informale del 10 ottobre 2007 svolta dalla Commissione cultura, nel corso della quale sono state evidenziate, tra le altre criticità, le gravi lacunosità dello schema di regolamento in esame, che non appare coerente con il riordino del complesso generale delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali;

DELIBERA DI TRASMETTERE I SEGUENTI RILIEVI

a) ferme restando le competenze delle diverse direzioni generali in materia di diritto d'autore, porre tale materia, visto il suo carattere intersettoriale, sotto il coordinamento del segretario generale;
b) nel rispetto del parere del Consiglio di Stato, valutare se l'attuazione delle competenze in materia di personale e di bilancio alla Direzione generale centrale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali ed alla Direzione generale centrale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure comporti duplicazioni, procedendo in tal caso all'unificazione;
c) una volta istituito per legge il Centro per il cinema e l'audiovisivo, proposte oggi all'esame del Parlamento, ricondurre ad un'unica Direzione generale centrale tutte le competenze in materia di spettacolo;
d) riconsiderare con attenzione l'opportunità di non procedere alla soppressione della Direzione generale centrale per il patrimonio storico-artistico ed etno-antropologico, data la necessità di specifiche competenze su tale patrimonio, quantitativamente e qualitativamente imponente nel territorio dello Stato;
e) potenziare le funzioni di coordinamento del Centro per la promozione del libro e della lettura, evitando duplicazioni di competenze con altri istituti - ferme restando evidentemente le specifiche competenze dell'Istituto di restauro, di cui all'articolo 15 dello schema di regolamento in esame -; si dia compimento alla riforma delle biblioteche, dopo il positivo riconoscimento delle due Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze e dell'Istituto centrale per il catalogo unico, con la


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successiva istituzione di una Biblioteca nazionale italiana, con l'obiettivo di imprimere un maggiore sviluppo del servizio bibliotecario nazionale;
f) riguardo l'organizzazione periferica, dotare le sovrintendenze di maggiore autonomia, in ossequio alla sussidiarietà verticale, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:
1) tenuto conto della specificità delle attribuzioni e delle attività svolte dagli archivi di stato e dalle biblioteche e musei, garantirne la loro piena autonomia e al tempo stesso incentivare e rafforzare la definizione di standards e parametri unitari a livello nazionale;
2) alla lettera a) comma 3 dell'articolo 17 dopo le parole «avocazione e sostituzione», aggiungere: «solo in caso di necessità e urgenza, informati il Direttore generale competente e il Segretario generale»;
3) si stabilisca che le direzioni regionali di norma deleghino le loro funzioni di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb), cc) alle sovrintendenze, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale;
4) rimarcare l'essenziale e rigorosa funzione di controllo da parte delle Direzioni regionali rispetto alle funzioni in materia di appalti;
5) riguardo le dotazioni organiche delle sovrintendenze, si preveda che le decisioni della Direzione regionale siano ratificate dalla Direzione generale centrale per l'organizzazione, sentito il parere vincolante delle Direzioni generali centrali competenti per materia; sia inoltre chiarito che riguardo gli istituti di speciale autonomia, la competenza della Direzione regionale è limitata all'espressione di pareri;
6) alle sovrintendenze, in particolare, possano essere assegnati, con delega, limitatamente alla competenza di settore e qualora non vi sia una competenza tra più sovrintendenze, i compiti di affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, di istruzione dei procedimenti inerenti i beni tutelati;
g) potenziare gli Istituti centrali dotati di autonomia speciale, di cui all'articolo 15 prevedendo, per le materie di propria competenza, che essi esercitino progressivamente i poteri oggi attribuiti alle direzioni generali centrali, nella prospettiva di una riduzione sostanziale del numero di quest'ultime;
h) riguardo il Consiglio superiore per i beni culturali e artistici, introdurre la pronuncia dello stesso su richiesta del Ministro per le questioni di interesse di altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché di Stati esteri, concernenti la materia dei beni culturali o che comunque coinvolgano tali beni; si preveda inoltre la partecipazione delle organizzazioni sindacali nella discussione di provvedimenti che coinvolgano il personale;
i) in generale, si stabiliscano, per ciascun ruolo apicale, per i ruoli dirigenziali e consultivi assegnati alle scelte discrezionali del livello politico, la puntuale applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale n. 16 del maggio 2007 in materia di requisiti professionali;
l) disporre, infine, un processo di valorizzazione delle professionalità e delle competenze interne al Ministero anche al fine di una significativa riduzione dei costi e delle consulenze esterne;
m) prevedere un coordinamento della programmazione con l'invio delle proposte delle Direzioni regionali al Direttore centrale di settore prima che lo stesso formuli le sue proposte alla Direzione generale del bilancio.


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ALLEGATO 5

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Atto n. 157.

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
considerato che:
la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali deve informarsi a criteri di efficacia, semplificazione, eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e dei poteri, omogeneità delle competenze, decentramento e sussidiarietà verticale, al fine di portare le decisioni più vicine al territorio e alle competenze specifiche; nonché valorizzazione delle competenze stesse, definizione precisa dei poteri di ciascun organo al fine di evitare conflitti e duplicazioni, riduzione dei costi con particolare riferimento alle consulenze esterne;
le osservazioni espresse dai rappresentanti dell'Associazione Bianchi Bandinelli, dell'Associazione italiana biblioteche e dell'Assotecnici, nell'audizione informale del 10 ottobre 2007 svolta dalla Commissione cultura, nonché quelle fatte pervenire alla Commissione da altre associazioni, come la Associazione nazionale archivisti italiani (ANAI), nel corso della quale sono state evidenziate, tra le altre criticità, le gravi lacunosità dello schema di regolamento in esame, che non appare coerente con il riordino del complesso generale delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali;

DELIBERA DI TRASMETTERE I SEGUENTI RILIEVI

a) ferme restando le competenze delle diverse direzioni generali in materia di diritto d'autore, porre tale materia, visto il suo carattere intersettoriale, sotto il coordinamento del segretario generale;
b) nel rispetto del parere del Consiglio di Stato, valutare se l'attuazione delle competenze in materia di personale e di bilancio alla Direzione generale centrale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali ed alla Direzione generale centrale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure comporti duplicazioni, procedendo in tal caso all'unificazione;
c) una volta istituito per legge il Centro per il cinema e l'audiovisivo, proposte oggi all'esame del Parlamento, ricondurre ad un'unica Direzione generale centrale tutte le competenze in materia di spettacolo;
d) riconsiderare con attenzione l'opportunità di non procedere alla soppressione della Direzione generale centrale per il patrimonio storico-artistico ed etno-antropologico, data la necessità di specifiche competenze su tale patrimonio, quantitativamente e qualitativamente imponente nel territorio dello Stato;
e) potenziare le funzioni di coordinamento del Centro per la promozione del libro e della lettura, evitando duplicazioni di competenze con altri istituti, ferme restando evidentemente le specifiche competenze dell'Istituto di restauro, di cui all'articolo 15 dello schema di regolamento in esame; si dia compimento alla riforma delle biblioteche, dopo il positivo riconoscimento delle due Biblioteche nazionali di


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Roma e Firenze e dell'Istituto centrale per il catalogo unico, con la successiva istituzione di una Biblioteca nazionale italiana, con l'obiettivo di imprimere un maggiore sviluppo del servizio bibliotecario nazionale;
f) riguardo l'organizzazione periferica, dotare le sovrintendenze di maggiore autonomia, in ossequio alla sussidiarietà verticale, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:
1) tenuto conto della specificità delle attribuzioni e delle attività svolte dagli archivi di stato e dalle biblioteche e musei, garantirne la loro piena autonomia e al tempo stesso incentivare e rafforzare la definizione di standards e parametri unitari a livello nazionale;
2) alla lettera a) comma 3 dell'articolo 17 dopo le parole «avocazione e sostituzione», aggiungere: «solo in caso di necessità e urgenza, informati il Direttore generale competente e il Segretario generale»;
3) si stabilisca che le direzioni regionali di norma deleghino le loro funzioni di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb), cc) alle sovrintendenze, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale;
4) rimarcare l'essenziale e rigorosa funzione di controllo da parte delle Direzioni regionali rispetto alle funzioni in materia di appalti;
5) riguardo le dotazioni organiche delle sovrintendenze, si preveda che le decisioni della Direzione regionale siano ratificate dalla Direzione generale centrale per l'organizzazione, sentito il parere vincolante delle Direzioni generali centrali competenti per materia; sia inoltre chiarito che riguardo gli istituti di speciale autonomia, la competenza della Direzione regionale è limitata all'espressione di pareri;
6) alle sovrintendenze, in particolare, possano essere assegnati, con delega, limitatamente alla competenza di settore e qualora non vi sia una competenza tra più sovrintendenze, i compiti di affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, di istruzione dei procedimenti inerenti i beni tutelati;
g) potenziare gli Istituti centrali dotati di autonomia speciale, di cui all'articolo 15, comma 3, prevedendo, per le materie di propria competenza, che essi esercitino progressivamente i poteri oggi attribuiti alle direzioni generali centrali, nella prospettiva di una riduzione sostanziale del numero di quest'ultime;
h) riguardo il Consiglio superiore per i beni culturali e artistici, introdurre la pronuncia dello stesso su richiesta del Ministro per le questioni di interesse di altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché di Stati esteri, concernenti la materia dei beni culturali o che comunque coinvolgano tali beni; si preveda inoltre la partecipazione delle organizzazioni sindacali nella discussione di provvedimenti che coinvolgano il personale;
i) in generale, si stabiliscano, per ciascun ruolo apicale, per i ruoli dirigenziali e consultivi assegnati alle scelte discrezionali del livello politico, la puntuale applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale n. 16 del maggio 2007 in materia di requisiti professionali;
l) disporre, infine, un processo di valorizzazione delle professionalità e delle competenze interne al Ministero anche al fine di una significativa riduzione dei costi e delle consulenze esterne;
m) prevedere un coordinamento della programmazione con l'invio delle proposte delle Direzioni regionali al Direttore centrale di settore prima che lo stesso formuli le sue proposte alla Direzione generale del bilancio.