VII Commissione - Resoconto di mercoledì 10 ottobre 2007


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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2007.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria in ordine alla riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 9.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi del vicepresidente Emerenzio BARBIERI, indi del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa, il sottosegretario di Stato per la salute Gian Paolo Patta e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci.

La seduta comincia alle 9.10.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
C. 28-522-1620-B, approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla 7a Commissione del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 4 ottobre 2007.

Si passa all'esame dell'articolo unico e degli emendamenti ad esso riferiti.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, auspicando che eventuali rilievi possano essere trasfusi in ordini del giorno che il Governo potrà valutare positivamente, come preannunciato nella passata seduta dal sottosegretario Dalla Chiesa.

Il sottosegretario Nando DALLA CHIESA concorda con il parere espresso dal relatore, preannunciando sin d'ora la disponibilità ad accogliere eventuali ordini del giorno volti ad assicurare il riconoscimento dei diritti acquisiti dei laureati in scienze motorie.

Emerenzio BARBIERI (UDC) insiste per la votazione degli emendamenti da lui presentati, ritenendo pleonastico evidenziare una volta di più la dimostrata inefficacia degli ordini del giorno. Preannuncia quindi la sua contrarietà a procedere nell'esame del provvedimento in sede legislativa, considerato che il Governo ha manifestato una totale chiusura a ripristinare il testo ampiamente condiviso approvato in prima lettura dalla Commissione cultura della Camera in quella sede.

Pietro FOLENA, presidente, sottolinea che in conseguenza delle modifiche introdotte dal Senato il provvedimento, per essere approvato nel testo licenziato in prima lettura, dovrebbe essere ulteriormente emendato. Ritiene che si tratterebbe di un ennesimo ritardo nella definizione di una situazione che invece da più parti si chiede di risolvere. Rileva, d'altra parte, che le modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento hanno recepito proprio il contenuto dell'ordine del giorno De Simone e altri n. 0/28-522-1620/VII/1, approvato dalla Commissione cultura della Camera, dimostrando così chiaramente l'efficacia di questo strumento procedurale.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbieri 1.1 e 1.2.


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Nicola BONO (AN) sottolinea che il suo emendamento 1.4 rappresenta il principale punto di divergenza con il testo approvato dal Senato. Ricorda il lunghissimo iter che ha portato le Commissioni a non eliminare l'equipollenza sic et simpliciter tra la laurea in scienze motorie e in fisioterapia attraverso il meccanismo dei crediti formativi sul quale si era raggiunto alla Camera un accordo unanime. Giudica quindi non condivisibile il testo varato dal Senato.

La Commissione respinge, quindi, gli identici emendamenti Bono 1.4 e Ricevuto 1.5.

Nicola BONO (AN) illustra le finalità del suo emendamento 1.3 volto a riservare una quota non inferiore al 25 per cento dei posti ai laureati in scienze motorie.

Fulvio TESSITORE (Ulivo) dichiara voto di astensione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Bono 1.3.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che il testo del provvedimento in esame, approvato dal Senato e non modificato dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a sostegno del settore musicale.
C. 122 Colasio, C. 185 Lusetti, C. 407 De Simone, C. 2451 Caparini e C. 3002 Rositani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, il 3 ottobre 2007.

Gabriella CARLUCCI (FI) osserva che in Italia esiste un vuoto normativo storico nel settore musicale, per cui è necessario ed improcrastinabile approvare una legge sulla musica che dia una pari dignità a tutti i tipi di musica, creando le giuste condizioni per la promozione e la diffusione della musica italiana.
Rileva che la legge di riforma dovrà essere connotata da un'idea della produzione e fruizione dello spettacolo dal vivo non solo come un valore culturale da difendere e sostenere, ma anche come risorsa economica su cui investire. La musica, infatti, è una risorsa culturale ed economica fondamentale ed occorre promuoverla, sostenendo le produzioni, gli artisti e gli operatori di settore, favorendo altresì la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo. Ricorda che secondo il Rapporto 2007 del Centro Ask (Bocconi), il fatturato del settore musica complessivamente consideratoscende del 4,6 per cento, passando dai 3,1 miliardi del 2005 ai 2,95 miliardi di euro del 2006. A soffrire di più è la discografia tradizionale, solo in parte compensata dalla crescita della musica digitale, mentre è in via di fortissimo sviluppo la diffusione legale di musica via internet. Rileva che tale dato di fatto, assieme all'aumentata richiesta del pubblico, è uno dei fattori che ha determinato la crescita esponenziale del prezzo dei biglietti dei concerti; altro elemento di assoluto rilievo è la resa del diritto d'autore, in relazione alla quale si è passati dai 25 anni di qualche decennio fa, a 70 anni attuali. Il settore musicale è quindi in fase di profonda trasformazione dalla quale emergono tre punti di forza: la musica dal vivo, la musica on line, il diritto d'autore.
Osserva che le cinque proposte di legge in esame, recanti disposizioni in materia di sostegno e valorizzazione del settore musicale, nell'ottica di una riforma dell'intero settore, non sembrano valutare appieno le mutate condizioni esposte in premessa. Aggiunge che la proposta di legge C. 122 Colasio, appare un progetto poco incisivo e superato: un credito d'imposta del 5 per cento per le spese di registrazione o di ristrutturazione degli impianti, è troppo ridotto. Giudica altresì inutile la creazione di un ufficio per la promozione della musica italiana all'estero,


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ritenendo preferibile la previsione di un credito d'imposta del 20 per cento degli investimenti relativi alle tournée degli artisti italiani all'estero o la deducibilità delle spese per la cultura delle famiglie.
Ritiene superata anche la proposta di legge C. 185 Lusetti che prevede un incongruo intervento pubblico nella programmazione musicale e il solito «carrozzone» (il Centro nazionale), finanziato in modo improvvido a spese della SIAE. Pur giudicando condivisibile l'idea di tutelare la musica, ritiene che sia formulata in modo talmente vago da essere inutile, oltre al fatto che la SIAE, che ne sarebbe l'affidataria, non dovrebbe applicare agevolazioni come prevede la proposta, in quanto il suo compito è incassare diritti e sanzioni e ridistribuirli. Osserva inoltre che la proposta di legge C. 407 De Simone si muove sulla falsariga delle precedenti, ma con qualche elemento di maggiore modernità ed un maggior respiro, occupandosi anche di manifestazioni e di teatri. Condivide la disposizione relativa alla riduzione dell'IVA per i prodotti musicali o la definizione del ruolo della discoteca di Stato.
Rileva che la proposta di legge, d'iniziativa dei deputati C. 2451 Caparini è la più vicina al suo orientamento in quanto preferisce gli incentivi ai contributi. Ritiene, tuttavia eccessiva la riserva dell'80 per cento del palinsesto RAI alla musica italiana. Sottolinea, poi, che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati C. 3002 Rositani, che si compone di 34 articoli, è un testo forse eccessivamente ampio. Ricorda quindi che le proposte di legge, considerate nel loro complesso, non tengono in considerazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 2004, che ha stabilito che «le attività di sostegno degli spettacoli», sono riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ex articolo 117 della Costituzione. In considerazione di ciò, la legislazione statale, come ribadito dalla sentenza n. 285 del 2005, ha il compito di definire i soli principi fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo substatali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell'articolo 118 Costituzione.
Aggiunge che dalle proposte di legge si evince la centralità dell'intervento statale, non tenendo conto di quanto previsto in materia di concorrenza Stato-regioni, mentre invece sarebbe auspicabile una legge quadro in cui siano definiti i principi generali in materia e leggi di settore relative ai vari comparti dello spettacolo. Rileva che un altro punto nodale da affrontare in maniera più incisiva è quello legato al mondo delle fondazioni lirico-sinfoniche. Ricorda che la musica è il settore che, nel suo complesso, beneficia della quota maggiore dei finanziamenti stanziati dal Fondo unico dello spettacolo (FUS). La maggior parte delle risorse erogate dal FUS è diretta alle fondazioni lirico-sinfoniche, che occupano oltre 5.000 persone su tutto il territorio nazionale. Le stesse, oltre a costituire in tutto il mondo una tra le più importanti testimonianze della tradizione e produzione culturale e artistica italiana, assorbono circa la metà delle risorse del FUS, provocando così un enorme squilibrio nei confronti degli altri settori dello spettacolo (cinema, teatro di prosa, danza, musica e attività circensi). Ricorda che lo spettacolo in Italia, nel suo complesso, conta all'incirca 250 mila addetti, tra artisti, tecnici, operatori, maestranze e che una tale esiguità di finanziamenti pubblici mette in serio rischio i livelli occupazionali dell'intero comparto.
Sottolinea che i problemi di fondo delle fondazioni lirico sinfoniche sono ben noti: costi molto alti legati soprattutto all'internazionalizzazione delle attività, alti cachet artistici e la mancanza pressoché assoluta di partnership nel settore. Ritiene che, per la soluzione di tali problematiche, si potrebbe intervenire attraverso la riorganizzazione della struttura delle fondazioni lirico-sinfoniche, razionalizzandone la struttura operativa, rivedendo i criteri di finanziamento pubblico, offrendo la possibilità ai privati di partecipare ai finanziamenti.


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Si potrebbero altresì riutilizzare gli allestimenti molto costosi delle scenografie e dei costumi, che invece solitamente vengono utilizzati per una sola stagione o in una sola piazza teatrale. Ritiene, inoltre, che si dovrebbe agganciare il contratto dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche al contratto di lavoro nazionale e che si dovrebbero prevedere meccanismi di defiscalizzazione dei biglietti per le opere liriche. Sottolinea, quindi, l'importanza della diffusione della musica nelle scuole per promuovere la crescita intellettuale del popolo italiano e come insostituibile strumento di recupero identitario. Non si tratta solo di individuare momenti ordinamentali specifici negli assetti curricolari, ma anche di attivare iniziative extracurricolari di pratica musicale in tutti gli ordini e gradi di scuola attraverso gli strumenti di flessibilità organizzativa della didattica.
Osserva ancora che, nell'ottica della riforma del settore musicale, bisogna far riferimento a tutti i tipi di musica e, quindi, a normative sulla musica leggera (denominata così per distinguerla dalla musica popolare che è la musica della «tradizione popolare») si affiancheranno quelle relative alla musica lirica e sinfonica. Ritiene che particolare attenzione deve essere prestata alla promozione della musica italiana con una serie di incentivi per rendere il mercato italiano più competitivo e in crescita. Ricorda che l'articolo 1 - commi 287 e 288 - della Finanziaria 2007 ha introdotto per la prima volta alcune misure specifiche di defiscalizzazione delle spese di produzione, digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videoclip musicali per le opere prime o seconde di artisti emergenti. Questi incentivi non sono però mai stati concessi per la mancanza di una normativa di attuazione che ne disciplinasse le modalità di erogazione. Ritiene si tratti di un primo passo importante per il rilancio della musica italiana, da tempo promosso e sostenuto dall'intero comparto musicale. Come è noto, l'industria discografica si trova di fronte ad una grande rivoluzione tecnologica che permetterà al settore di svilupparsi e crescere secondo nuovi modelli di business sempre più innovativi e vicini alle esigenze degli utenti. Ricorda che nei primi mesi del 2007 la musica diffusa legalmente in rete e tramite telefonia mobile ha raggiunto in Italia una quota di mercato pari al 7 per cento con una crescita del 102 per cento, a fronte di un costante calo del segmento del compact disc tradizionale necessita di una serie di incentivi per rendere il mercato italiano più dinamico e migliorare l'offerta al consumatore.
Pur apprezzando nel merito le nuove misure, ritiene opportuno eliminare alcune anomalie e limitazioni che, a suo avviso, potrebbero condizionare la portata di tale novità normativa. Nello specifico, osserva che, al comma 287 si confina l'ambito di applicazione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese, mentre altre disposizioni recanti incentivi alla ricerca hanno portata generale e non limitano i benefici alle PMI; inoltre, l'effetto virtuoso di un'agevolazione fiscale è più efficace in termini di ritorno economico e di volano per la filiera, qualora attribuito a favore dell'intero apparato produttivo; al comma 288, allo stesso modo, si condiziona l'incentivo alle imprese che non superano un budget annuo di 15 milioni di euro; questa misura escluderebbe le principali imprese discografiche italiane ed internazionali, inibendo proprio quelle aziende che investono maggiormente in termini di ricerca e sviluppo di giovani artisti. Rileva, inoltre che il limite di budget e di dimensione non è invece esplicitato per altre tipologie di incentivi (previsti in finanziaria), per esempio quelli per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Ciò significa che per altri ambiti industriali - manifatturiero, meccanico, militare, farmaceutico, biotecnologico eccetera - le agevolazioni sono incondizionate. Per il settore musicale, al contrario, le grandi imprese multinazionali sono discriminate da barriere ideologiche.
Preannuncia, quindi, a nome del suo gruppo, la presentazione di una proposta


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di legge che terrà conto dei rilievi sopra formulati e delle indicazioni in merito agli enti lirici.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene che le proposte di legge in esame non tengono in opportuna considerazione il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2004 che ha affermato che le attività di sostegno agli spettacoli sono riconducibili a materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni. In particolare, osserva che il comma 4 dell'articolo 2 della proposta di legge C.122 Colasio non contiene alcun riferimento ai limiti derivanti dalla disciplina comunitaria del de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, in cui si stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Con riferimento alla proposta C.185 Lusetti, segnala che non è prevista una copertura finanziaria relativa all'onere derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale del Centro nazionale per la musica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva inoltre che l'articolo 7, con una formulazione non del tutto chiara, al comma 1 dispone l'inalienabilità delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre al comma 2, in relazione alla compartecipazione di regioni ed enti locali, fa riferimento all'ipotesi che la stessa avvenga mediante trasferimento di azioni. Aggiunge che non risulta chiara la ratio della disposizione del comma 6 dell'articolo 8, in quanto l'articolo, che reca disposizioni sugli organi del centro, non prevede alcun onere finanziario e, dunque, nessuna copertura da garantire attraverso le opportune variazioni di bilancio.
Osserva infine che la fissazione di aliquote IVA ridotte, pari al 4 per cento, come quelle dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 della proposta di legge C. 407 De Simone non è compatibile con la disciplina armonizzata dell'Iva comunitaria, in quanto si tratta di nuove ipotesi agevolative. Ritiene, in particolare, che non è possibile applicare ai compact disc musicali l'IVA ridotta, né nella misura del 4 per cento né in quella del 10 per cento.

Andrea COLASIO (Ulivo) osserva preliminarmente che il contenuto delle proposte di legge in esame è estremamente eterogeneo e ciò non favorisce l'approvazione di un provvedimento di reale sostegno all'industria musicale. Sottolinea che ha molto apprezzato che nelle proposte di legge si focalizzi l'attenzione sulla questione dei palinsesti radiotelevisivi. Ritiene che, prima di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, sia necessario definire un ambito per indicare precisamente i contenuti del provvedimento perché, altrimenti, si rischia di invadere altri campi che non riguardano l'industria culturale. A questo proposito, rileva che un provvedimento che rechi disposizioni sull'assetto di sistema sullo spettacolo dal vivo, nel quale rientrano le fondazioni lirico-sinfoniche, non sia pertinente al contenuto dei provvedimenti in titolo che hanno la precipua finalità di un sostegno selettivo dell'industria culturale, anche in considerazione del fatto che ci sono progetti di legge specifici sull'argomento assegnati all'esame della Commissione.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, sottolinea che laddove si convenga sulla costituzione di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame si potrà in quella sede elaborare un nuovo testo delle proposte di legge in esame. Tiene comunque a precisare che ritiene improprio fare riferimento all'industria musicale o ad aspetti fiscali del settore, perché innanzitutto non sarebbero di competenza della Commissione e poi perché l'intendimento è quello di privilegiare gli aspetti culturali e di formazione legati alla disciplina delle attività musicali. Rileva, d'altro canto, che anche la proposta di legge C. 122 Colasio si configura come un provvedimento mirato a privilegiare gli aspetti indicati del settore. Osserva in ogni caso che non è ancora iniziato l'esame delle proposte di legge sullo spettacolo dal vivo, poiché dopo


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un anno e mezzo dall'avvio della legislatura si è ancora in attesa del disegno di legge più volte preannunciato dal Governo sulla materia, che risulta al momento peraltro letteralmente desaparecido. Ricorda in ogni caso che nel corso della prossima audizione del Ministro per i beni e le attività culturali sullo stato di attuazione del programma di Governo nelle materie di sua competenza, la Commissione potrà confrontarsi con lui anche su questi temi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
C. 2221 Lusetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 3 ottobre 2007.

Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), relatore, illustra alcuni emendamenti da lui presentati (vedi allegato 2), volti a recepire le condizioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione bilancio e dalla Commissione finanze, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Nicola BONO (AN), a nome del suo gruppo, manifesta un orientamento favorevole agli emendamenti del relatore, che hanno recepito le condizioni e le osservazioni delle Commissioni competenti per il parere. Auspica che per il futuro le altre Commissioni manifestino una reciproca disponibilità ad accogliere i pareri espressi dalla VII Commissione.

Gabriella CARLUCCI (FI) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole, sugli emendamenti del relatore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti del relatore.

Titti DE SIMONE (RC-SE) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sugli emendamenti del relatore.

Alba SASSO (SDpSE) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti del relatore.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti del relatore 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 del relatore.

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, non appena perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del vicepresidente Emerenzio BARBIERI, indi del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di regolamento concernente la strutture e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 166.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).


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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di regolamento in titolo disciplina l'attività, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita dall'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'intervento, volto alla razionalizzazione del sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca, si rende necessario a seguito delle profonde modificazioni che hanno interessato tale ambito negli ultimi anni. Sottolinea, in primo luogo, l'attuazione del principio costituzionale di autonomia delle università e degli enti di ricerca, atteso che non si può scindere l'autonomia dalla responsabilità e la responsabilità dalla valutazione delle scelte effettuate. In secondo luogo, evidenzia l'accresciuto ruolo territoriale delle università e degli enti di ricerca, lo sviluppo della competizione internazionale e dei collegamenti in rete dei centri universitari e di ricerca e l'accentuata concorrenza tra gli atenei nell'attrarre studenti e finanziamenti, che richiedono metodologie, criteri e risultati di valutazione della didattica e della ricerca per orientare le scelte di studenti, famiglie, imprese, governo e mondo della cultura. Rileva, infine, l'affermazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, principi che riguardano naturalmente anche le università pubbliche.
Osserva che lo schema di regolamento in esame si compone di 14 articoli, suddivisi in due Capi, e di un allegato. Nel Capo I, articoli da 1 a 6, vi sono i principi generali e la definizione dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, nel Capo II, articoli da 7 a 14 vi sono disposizioni in materia di organizzazione; l'allegato contiene una tabella con la pianta organica. Precisa in particolare che l'articolo 1 determina l'ambito di applicazione del regolamento che disciplina struttura e funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). L'Agenzia svolge attività di valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. Ciò al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
Ricorda che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento in esame, contestualmente all'effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), il Comitato di valutazione sui risultati dell'attività di ricerca del CNR, e il Comitato di valutazione sui risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ASI. A proposito della natura dell'Agenzia, rileva come non si tratti di un organo esecutivo del Ministero, bensì di un organo terzo. Rammenta che il Consiglio di Stato aveva inizialmente manifestato perplessità in ordine a tale anomalia, ma il Ministero ha evidenziato come tali caratteristiche si rendano necessarie in considerazione dell'autonomia universitaria.
Aggiunge che il successivo articolo 2 disciplina la natura, la sede, lo scopo d'essere e i principi generali di funzionamento dell'ANVUR. L'Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, opera anche in deroga


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alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ai sensi del comma 1. L'Agenzia ha come compito la promozione della qualità delle università e degli enti di ricerca italiani. È preposta, quindi, al sistema di valutazione nazionale della qualità che comprende anche la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei programmi per il finanziamento e l'incentivazione della ricerca. Adempie alla sua missione in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità ed agisce in piena indipendenza per quanto riguarda i propri criteri, i metodi e gli strumenti di valutazione. L'Agenzia deve tenere conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale con specifico riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e alle raccomandazioni dell'UE in materia e agli obiettivi perseguiti nell'ambito del processo di Bologna. Il comma 5 del medesimo articolo ribadisce quindi la piena autonomia operativa dell'Agenzia, sulla base di programmi approvati dal Ministero di cui comunque rimane ferma la sorveglianza. L'ANVUR deve svolgere le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, come previsto dagli accordi europei in materia; si prevede la sua collaborazione con gli organismi internazionali e dell'UE, con le agenzie degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali attivi nel campo della valutazione in materia.
Ricorda quindi che l'articolo 3 riguarda le attività dell'Agenzia e specifica nel dettaglio quanto stabilito dalla legge istitutiva: si parla di attività di valutazione, di raccolta e di analisi dei dati, oltre che di consulenza, di formazione e di promozione culturale. L'Agenzia è anche tenuta a presentare un rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca. La stessa Agenzia propone al Ministero i criteri per la ripartizione per ciascun anno di una quota del fondo annuale per il finanziamento delle università, di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, e di una quota del fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998. L'ammontare di tale quota, non consolidabile, dipenderà dalla qualità dei risultati delle attività compiute. Ricorda a questo proposito che, ai sensi dell'articolo 2, comma 139, del decreto-legge n. 262 del 2006, i risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il comma 3 dell'articolo in esame dispone che l'Agenzia determini il costo standard degli studenti universitari, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria, anche in relazione ai parametri medi europei. Secondo quanto riportato dal Libro verde sulla spesa pubblica del 7 settembre 2007 oggi in Italia il costo per studente è di 5.658 dollari a parità di potere di acquisto, contro la media UE 19 di 6.962 e una media OCSE di 8.093, inferiore quindi a quella di singoli paesi con cui l'Italia compete sui mercati internazionali. L'Agenzia ha il compito di segnalare al ministero i casi in cui si renda opportuna l'assegnazione di quote aggiuntive in virtù di una elevata qualità raggiunta, o, in caso contrario, l'attuazione di appositi programmi di rientro. Allo stesso modo l'Agenzia segnalerà anche eventuali inadempienze gravi, ai sensi del comma 4; i rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia saranno resi pubblici e di essi le istituzioni interessate potranno richiedere una volta soltanto un riesame, sulla base di procedure regolamentate, in base al comma 5.
Ai sensi dell'articolo 4, l'Agenzia svolge le valutazioni esterne delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, relativamente alla loro qualità, efficacia, efficienza ed economicità. È oggetto di valutazione anche l'integrazione tra attività didattiche e di ricerca delle università. Per la valutazione delle attività didattiche, è compito dell'Agenzia promuovere il coinvolgimento degli studenti e dei loro organismi rappresentativi. Per la valutazione dei corsi di studio, l'Agenzia si serve dei criteri e degli indicatori più appropriati per ciascun ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze nazionali


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ed internazionali. In particolare, dovrebbero essere utilizzati gli indicatori qualitativi e quantitativi, i risultati delle procedure di autovalutazione e i rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori. Nell'insieme della valutazione l'Agenzia deve tenere conto anche dei fattori specifici relativi alle varie situazioni, quali le risorse finanziarie e infrastrutturali, le risorse umane, il contesto socio-economico e il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti al momento dell'immatricolazione, secondo il comma 3 dell'articolo in esame. Sottolinea, quindi, che l'ANVUR stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi necessari, sia da un punto di vista economico che in termini di risorse umane, all'istituzione di nuove università o per l'attivazione di qualunque tipo di corso di studio universitario. L'Agenzia è tenuta a definire i criteri e i parametri per l'accreditamento periodico delle strutture didattiche universitarie e di ricerca delle università e degli enti di ricerca, ricorrendo anche al contributo dell'autovalutazione e a visite ispettive periodiche che verifichino l'effettiva e continuativa sussistenza dei requisiti richiesti, ai sensi del successivo comma 5. A questo riguardo, sottolinea che la nozione di «accreditamento periodico» risulta non ben definita, rilievo già evidenziato anche dal Consiglio di Stato. L'Agenzia deve valutare ciascuna università con le relative sedi e gli enti di ricerca nel loro complesso, in base al disposto del comma 6, per quanto riguarda la capacità di stabilire obiettivi strategici e di raggiungerli, il livello degli scambi internazionali e la capacità di sostegno alla crescita del Paese e del proprio territorio. Devono essere tenute in conto anche le attività di formazione permanente e il grado di realizzazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento, secondo quanto contenuto nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005.
Ricorda quindi che l'obiettivo finale della raccomandazione è di contribuire allo sviluppo di un mercato europeo del lavoro attrattivo, aperto e sostenibile per i ricercatori, rafforzando la capacità dell'Europa di attrarre i ricercatori e potenziare la partecipazione delle donne ricercatrici, favorendo la creazione delle condizioni necessarie per carriere più sostenibili e interessanti per loro nel settore ricerca e sviluppo. L'Agenzia, ai sensi del comma 8, ha anche compiti d'indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione proprie dei nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca cui fornisce ogni cinque anni criteri, metodi e parametri relativi alla valutazione periodica delle attività di ricerca in relazione agli standard europei e internazionali con particolare riguardo alla produzione scientifica, nonché criteri e metodi per la valutazione della qualità dei corsi di studio e dei servizi da parte degli studenti, anche acquisendo periodicamente l'opinione di questi ultimi, in forma anonima. L'ANVUR può inoltre essere chiamata a fornire valutazioni successive della qualità del reclutamento del personale docente e di ricerca delle università e degli enti di ricerca. È attribuito all'Agenzia, in base al disposto del comma 9 dell'articolo in esame, il compito di fornire una valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli accordi di programma e dei programmi di competenza del Ministero, di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione e dell'uso dei relativi finanziamenti. Infine, l'Agenzia promuove la cultura della valutazione e della qualità nel campo della didattica universitaria e della ricerca anche predisponendo appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, i sensi del comma 10.
Aggiunge che l'articolo 5 stabilisce che l'ANVUR effettui una valutazione sia del sistema universitario e della ricerca nel loro complesso, sia per grandi aree disciplinari. In questa valutazione dovranno essere tenuti in conto anche gli analoghi sistemi valutativi di altri Paesi, il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati da Governo e Parlamento e il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti. I risultati delle valutazioni saranno resi pubblici in rapporti biennali resi


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al Ministro dell'università e della ricerca e da questi successivamente inviati al Presidente del Consiglio, al CIPE e al Parlamento. L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla raccolta e all'analisi dei dati da parte dell'ANVUR, precisando che questa attività deve svolgersi nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali; il successivo articolo 7 delinea la struttura organizzativa dell'ANVUR, prevedendo quali organi dell'Agenzia un Presidente, un Consiglio direttivo e un Collegio di revisori dei conti. Stabilisce che vi sia altresì un Comitato consultivo, alla cui attività gestionale viene preposto il Direttore. La durata in carica degli organi dell'Agenzia, uguale per tutti è fissata nella misura di cinque anni, non rinnovabili. Qualora il Presidente dell'ANVUR o uno dei componenti degli organi dell'Agenzia siano stati nominati in tempi diversi dagli altri, si prevede la contestualità della cessazione dalle rispettive cariche. Aggiunge quindi che l'articolo 8 tratta del Presidente dell'ANVUR. Eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, egli svolge funzioni di rappresentanza dell'Agenzia nonché di regolazione della sua operatività. Il trattamento economico del Presidente (omnicomprensivo) è rapportato a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia al massimo dello stipendio, rispetto al quale viene maggiorato del 50 per cento; l'articolo 9 disciplina la composizione del Consiglio direttivo, le sue funzioni, nonché i meccanismi di nomina, il trattamento economico e le eventuali situazioni di incompatibilità dei suoi membri. Sarà formato da 7 membri, in possesso di requisiti di qualificazione ed esperienza sia nell'istruzione superiore e nella ricerca, sia nella valutazione di tali attività, alcuni dei quali potranno essere anche stranieri. I poteri e le funzioni del Consiglio direttivo - che sceglie al proprio interno il Presidente dell'ANVUR - sono principalmente di indirizzo e valutazione. Il potere di nomina dei membri del Consiglio direttivo, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e sentite le Commissioni parlamentari competenti, è conferito al Presidente del Consiglio dei ministri. Nel Consiglio direttivo saranno presenti almeno due uomini e due donne, ai sensi del comma 3. Il comma 6 ha per oggetto le condizioni di incompatibilità con l'appartenenza al Consiglio direttivo e i conflitti di interesse. Premesso che l'ufficio di componente del Consiglio direttivo va svolto a tempo pieno, la norma stabilisce l'incompatibilità della carica con qualsiasi rapporto di lavoro, opera professionale o consulenza verso università, enti di ricerca, ministeri, autorità amministrative indipendenti e altre agenzie governative. L'eventuale violazione di tali disposizioni comporterebbe la decadenza dall'incarico. Il medesimo comma vieta ai consiglieri anche l'assunzione di altri uffici pubblici di qualunque genere, e di avere interessi anche indiretti collegabili alle università e agli enti di ricerca. Osserva quindi che, in base alla parte indicata dell'articolo 9, si sarebbe indotti a pensare che i componenti del consiglio direttivo, una volta nominati siano obbligati ad interrompere ogni attività di ricerca. Ritiene che il punto merita un'ulteriore riflessione e specificazione, perché ritiene poco proficuo che persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca debbano rinunciare a coltivare i loro interessi.
Ritiene quindi che l'articolo 10 reca disposizioni sul del Direttore dell'ANVUR, responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia. La nomina del Direttore spetta al Consiglio direttivo, su proposta del Presidente. Le candidature sono presentate dagli interessati a seguito dell'emanazione di un bando pubblico. Requisito necessario è l'esperienza nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. La durata dell'incarico conferito al Direttore è fissata in quattro anni, rinnovabili. Il lavoro di Direttore dell'ANVUR è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, opera professionale o consulenza, pena la risoluzione immediata del contratto con l'Agenzia. Inoltre, il Direttore non può ricoprire altri uffici pubblici, né trovarsi in conflitto d'interessi


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diretto o indiretto rispetto ad università ed enti di ricerca. Il successivo articolo 11 contiene disposizioni relative al Comitato consultivo dell'ANVUR. Esso viene nominato dal Presidente dell'Agenzia, su proposta del Consiglio direttivo; suo compito è la formulazione di pareri e proposte al Consiglio direttivo, in particolare in relazione ai programma di attività annuali e sui criteri e i metodi di valutazione scelti, sulla base del comma 1. È composto dai seguenti membri: un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); un componente designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN); due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca; un componente designato dall'Accademia dei Lincei; quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); un componente designato dalla Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali; un componente straniero ed uno italiano, se presente nel board dell'ente, designato dall'European Research Council; un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel board dell'ente, designato dall'European University Association; un componente straniero ed uno italiano, se presente nel board dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe. Il componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali e i quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal CNEL, non possono essere dipendenti di università o enti di ricerca, in base al comma 3. A proposito del componente designato dalla CRUI, osserva che la CRUI è un'associazione privata fra Rettori delle istituzioni universitarie italiane e che la sua rappresentatività non copre l'intero sistema universitario nazionale. La durata del mandato è di cinque anni; il Comitato deve riunirsi almeno due volte l'anno, e ai suoi componenti, tra i quali viene eletto un presidente, è dovuto solo il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute.
Ricorda quindi che nell'articolo 12 vi sono disposizioni relative al Collegio dei revisori dell'ANVUR; l'articolo 13 si occupa dell'organizzazione interna e delle risorse finanziarie dell'ANVUR. La dotazione organica dell'Agenzia è stabilita nell'allegato A del regolamento e la definiva ripartizione del personale delle aree funzionali, fino al numero complessivo, deve essere determinata con regolamento da adottarsi, entro 90 giorni dal suo insediamento, dal Consiglio direttivo dell'Agenzia stessa. L'allegato A definisce la pianta organica, composta da 6 dirigenti - 3 di prima fascia, comprensivi del Direttore e di due dirigenti generali, e 3 di seconda fascia - e 14 unità ulteriori, per un totale di 20. A questo proposito, condivide l'osservazione critica del Consiglio di Stato circa la congruità della dotazione organica. Ritiene, infatti, che il numero dei dirigenti sia eccessivo rispetto a quello dei dipendenti previsti, in considerazione, tra l'altro, dell'indirizzo generale di riduzione delle figure di vertice e del processo di contenimento della spesa pubblica. Eventuali incarichi di consulenza e collaborazione esterna, instaurati con appositi contratti di prestazione d'opera - in numero non superiore a 50 - devono essere affidati a esperti italiani e stranieri, nel rispetto del principio di rotazione e prendendo in considerazione anche giovani ricercatori qualificati e cittadini italiani stabilmente operanti in università e centri di ricerca esteri. Il Consiglio direttivo deve adottare uno o più regolamenti entro 90 giorni dal proprio insediamento in materia di organizzazione interna, bilanci, rendiconti e gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I suddetti regolamenti, nonché lo Statuto dell'Agenzia, dopo l'adozione da parte del Consiglio direttivo, sono formalmente approvati entro 60 giorni dalla loro ricezione dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze


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e delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al comma 4. Il comma 5 dell'articolo in esame, infine, riguarda la «autonoma gestione» delle spese da parte dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative all'Agenzia, commi 138-141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 537 del 1993.
L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali. Si prevede che siano soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, e che l'Agenzia subentri nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. All'Agenzia vengono assegnati, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della stessa, tutte le risorse umane Essa deve portare a termine i programmi di attività iniziati dai predetti comitati soppressi, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate. Per facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del CNVSU e del CIVR si prevede facciano parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo nel corso del primo anno di attività dell'Agenzia. Ad essi non si applicano l'elettorato passivo alla carica di Presidente, nonché le disposizioni relative alle incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 7. Si prevede, infine, che con altro provvedimento ministeriale, di cui non si specifica la forma, verranno decise le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.

Emerenzio BARBIERI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007.
Atto n. 170.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio TESSITORE (Ulivo), relatore, illustra il contenuto della relazione in esame concernente l'individuazione della destinazione del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007. Osserva che la riduzione dei finanziamenti ha assunto ormai un carattere eclatante e, a titolo di esempio, ricorda che il comma 507 della legge finanziaria 2007 ha ridotto lo stanziamento per l'esportazione del libro italiano a circa 159 mila euro, mentre la legge n. 1010 del 1969 destinava 500 milioni di lire a tale finalità. Rileva, altresì, l'esiguità degli stanziamenti per i premi nazionali per la traduzione, ulteriormente ridotti dal citato articolo 507 a 32 mila euro. Ritiene che nei momenti di difficoltà economica sia necessario individuare le priorità ed indicare con chiarezza i criteri con cui sono distribuiti i finanziamenti. Sottolinea quindi la gravità della riduzione stanziamenti a favore di attività fondamentali per lo sviluppo culturale ed economico del paese.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Atto n. 157.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2007.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, illustra una proposta di rilievi (vedi allegato 3).

Nicola BONO (AN) condivide gran parte della proposta di rilievi formulata da presidente e relatore Folena. Ricorda che le attuali difficoltà organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali sono dovute alla malaugurata modifica approvata con la legge finanziaria per il 2007 che ha ripristinato la figura del segretario generale. Ciò ha aggravato notevolmente i problemi di coordinamento delle strutture interne a quel ministero che erano stati precedentemente risolti con l'articolazione in quattro dipartimenti con funzioni di coordinamento delle direzioni generali. Ritiene che lo schema di regolamento proposto sia carente di una visione complessiva e non segua un modello organizzativo coerente.
Con riferimento alla proposta di rilievi, non concorda con il punto c), che prevede l'accorpamento della direzione generale centrale del cinema con quella dello spettacolo dal vivo, sottolineando che il dipartimento deve creare sinergie tra i due settori, che devono tuttavia rimanere distinti. Non condivide neanche il modello proposto relativamente alle direzioni generali regionali le cui attività, a suo avviso, risultano svuotate di contenuti. Ricorda che il precedente Governo aveva attribuito importanti funzioni di coordinamento a queste direzioni generali, in assenza delle quali non si giustifica la loro sussistenza. In particolare, non condivide il punto 1 della lettera f) con cui stabilisce che gli archivi, le biblioteche e i musei non costituiscono più articolazione delle direzioni regionali.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, invita il deputato Bono a concludere il suo intervento essendo scaduti i termini imposti dalla nuova organizzazione dei lavori delle Commissioni.

Nicola BONO (AN) stigmatizza la ristrettezza dei tempi concessi per l'esame di un provvedimento di fondamentale interesse per le competenze della Commissione cultura. Ritiene che a seguito della riforma introdotta sull'organizzazione dei lavori delle Commissioni, non sia possibile svolgere un serio esame dei provvedimenti assegnati. Aggiunge che un limite di cinque minuti sia assolutamente insufficiente per illustrare la propria posizione in merito ad una proposta di rilievi ampia ed articolata quale quella in esame. Sottolinea altresì che il suo l'intervento testé svolto - che non ha potuto concludere - non aveva alcun intento ostruzionistico, ma unicamente la finalità di approfondire uno schema di regolamento di assoluto rilievo per le competenze della Commissione cultura. Rileva, quindi, che non potrà fare altro che esprimere un voto contrario sulla proposta di parere e protesta per il modo in cui sono stati compressi i tempi di lavoro delle Commissioni che non consentono un serio confronto parlamentare tra le diverse posizioni politiche.


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Manuela GHIZZONI (Ulivo), considerata l'ampiezza e la complessità della proposta di rilievi, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Pietro FOLENA, presidente, intende ricordare che non è disponibilità delle Commissioni modificare le decisioni assunte sull'organizzazione dei lavori della Camera. Aggiunge che per quanto riguarda i tempi di svolgimento degli interventi, proprio in funzione di quella nuova organizzazione in vigore da questo mese, sono stati d'altra parte definiti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 27 settembre 2007. Vuole d'altra parte sottolineare che la Commissione è in grado di svolgere l'esame del provvedimento in titolo solo perché si è fatto promotore della richiesta al Presidente della Camera di tale richiesta. È d'altra parte pacifico che la Commissione intanto può esprimere i rilievi alla Commissione affari costituzionali, in quanto questa non proceda all'espressione del parere. Ribadisce come sempre la propria disponibilità a consentire il più ampio confronto tra tutte le forze politiche sul provvedimento in esame, come ha sempre fatto, assicurando peraltro che sarà al contempo attento a che siano rispettati i nuovi criteri fissati per l'organizzazione dei lavori della Commissione.
Avverte che è imminente l'avvio dei lavori parlamentari dell'Assemblea, con l'esame del disegno di legge n. 2272-ter, in riferimento al quale è necessario convocare il Comitato dei nove. Ritiene quindi necessario rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al termine dello svolgimento delle audizioni nell'ambito del Comitato ristretto in materia di nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 ottobre 2007.

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
C. 2272-ter-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.50 alle 11.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 ottobre 2007.

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari.
C. 1969 Tessitore e C. 2446 Migliore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 16.45.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Atto n. 157.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.


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Pietro FOLENA, presidente e relatore, alla luce delle indicazioni emerse nel corso della seduta odierna e in base ad osservazioni a lui fatte pervenire da altri componenti della Commissione, illustra una nuova proposta di rilievi volta ad accoglierle (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI esprime soddisfazione per le modifiche apportate dal relatore alla proposta di rilievi presentata, preannunciando un giudizio favorevole del Governo sulla nuova proposta.

Emerenzio BARBIERI (UDC) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla nuova proposta di rilievi del relatore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla nuova proposta di rilievi del relatore.

Fabio GARAGNANI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla nuova proposta di rilievi del relatore.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) preannuncia senz'altro un giudizio favorevole sulla nuova proposta di rilievi presentata dal relatore, ribadendo peraltro una certa perplessità sui tempi troppo ristretti per l'esame del provvedimento che risulta certo impegnativo. Ritiene peraltro opportuno inserire in premessa alla proposta il riferimento alle osservazioni fatte pervenire alla Commissione anche da altre associazioni non audite, come per esempio la ANAI. Riterrebbe inoltre opportuno specificare al punto g) che gli istituti centrali dotati di autonomia speciale siano quelli di cui al comma 3 dell'articolo 15 e non quelli di cui al comma 11, poiché altrimenti si confonderebbe il piano di competenza e il ruolo dei medesimi, rispetto alle direzioni generali centrali. Aggiunge che al punto e) deve intendersi il riferimento al potenziamento delle funzioni di coordinamento del Centro per la promozione del libro e della lettura, verificandone le competenze con quelle della direzione generale librari. Esprime, infine, un giudizio favorevole anche sul punto f), tenendo conto dell'esigenza di dotare comunque le sovrintendenze delle necessarie risorse finanziarie ed umane.

Alba SASSO (SDpSE) preannuncia il voto favorevole sulla nuova proposta di rilievi presentata dal relatore esprimendo in particolare apprezzamento per i profili evidenziati ai punti e) e f).

Fulvio TESSITORE (Ulivo) esprime talune perplessità sul profilo evidenziato dalla nuova proposta di rilievi del relatore in merito al ruolo assegnato al Centro per il libro, concordando altresì con le osservazioni evidenziate dalla collega Ghizzoni sul rapporto tra direzioni generali e organi periferici.

Angela FILIPPONIO TATARELLA (AN), pur non volendo entrare nel merito della nuova proposta di rilievi illustrata dal relatore, sulla quale è comunque contraria, manifesta forti perplessità sul metodo seguito per l'esame di un provvedimento così importante, che non ha consentito di approfondirne i profili più problematici. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla nuova proposta di rilievi del relatore.

Titti DE SIMONE (RC-SE) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla nuova proposta di rilievi del relatore, sottolineando come nella sua ultima stesura si dia un contributo rilevante per il riassetto del Ministero.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, intende innanzitutto ribadire alla collega Filipponio, come già chiarito al deputato Bono nel corso della seduta odierna, che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere rilievi alla I Commissione, non essendo stata assegnataria del provvedimento per l'espressione del parere, pur trattandosi di


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uno schema così rilevante. L'esigenza di concluderne l'esame nella seduta odierna deriva quindi dalla necessità di esprimere i rilievi alla Commissione indicata prima che questa approvi a sua volta il parere di competenza; risulterebbe altrimenti vana l'attività istruttoria articolata e complessa svolta dalla Commissione cultura. Tiene a ricordare, al proposito, che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta di ieri, proseguendo nel corso di quella odierna due ulteriori sedute, dopo aver svolto l'audizione, in prima mattinata, delle associazioni di categoria interessate che lo avevano richiesto. Non è certo possibile quindi parlare di un esame compresso del provvedimento, visto anche che si è registrato il voto favorevole di quasi tutti i gruppi dell'opposizione. Precisa, nel merito, che l'intendimento della sua nuova proposta di rilievi è tra l'altro volta proprio al potenziamento e non alla penalizzazione del Centro per la promozione del libro.
Illustra comunque una riformulazione della nuova proposta di rilievi già presentata, volta a recepire le ulteriori indicazioni emerse nel corso dell'esame (vedi allegato 5).

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI giudica favorevolmente la riformulazione della nuova proposta di rilievi del relatore.

La Commissione approva quindi la nuova proposta di rilievi come riformulata dal relatore.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.
Atto n. 158.
(Rilievi alla I Commissione)
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Fulvio TESSITORE (Ulivo), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame si compone di 9 articoli. L'articolo 1 detta disposizioni generali in materia di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo che esso si articoli in: segretario generale, sei uffici dirigenziali generali, direzione affari generali e del personale, direzione generale dell'università, direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, direzione generale dello studente e del diritto allo studio, direzione generale della ricerca, direzione generale dei sistemi informativi. Presso il segretario generale opera un dirigente generale. Per l'organizzazione del segretario generale e delle direzioni generali, nonché per la definizione dei compiti delle unità di livello dirigenziale non generale, nel numero massimo di 52 unità, si rinvia ad un decreto ministeriale.
Aggiunge quindi che l'articolo 2 disciplina la nomina e le funzioni del segretario generale. La nomina avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Al segretario generale sono affidati prevalentemente compiti di coordinamento amministrativo, tecnico ed istruttorio, nonché di cura, tra l'altro, dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il successivo articolo 3 definisce i compiti della Direzione generale degli affari generali e del personale, in particolare predisposizione e svolgimento dei servizi generali, attività in materia di stato giuridico e del personale, relazioni sindacali, concorsi, gestione del contenzioso sul lavoro, formulazione di proposte in materia di bilancio; l'articolo 4 disciplina quindi le funzioni della Direzione generale dell'università definendole in programmazione degli interventi, finanziamento del sistema universitario, compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria, integrazione del sistema universitario a livello europeo ed internazionale; esame degli statuti delle università, attività riguardanti gli ordinamenti didattici e lo status di


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professore; coordinamento con il Ministero della pubblica istruzione in materia di aggiornamento degli insegnanti, nonché attività riguardanti l'ammissione agli ordini professionali, attività di supporto al Consiglio universitario nazionale.
Ricorda quindi che l'articolo 5 si occupa della Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica i cui compiti sono di programmazione, vigilanza e supporto di tale formazione, mentre il successivo articolo 6 definisce i compiti della Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio, quali l'attuazione del diritto allo studio, l'orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro, sostegno della formazione continua, razionalizzazione accessi ai corsi di studio universitari, compiti in ordine alle residenze e collegi universitari, promozione attività sportiva universitaria, supporto alle funzioni del Consiglio nazionale degli studenti. L'articolo 7 disciplina invece le funzioni attribuite alla Direzione generale della ricerca, l'articolo 8 specifica i compiti della Direzione generale dei sistemi informativi, mentre l'articolo 9 detta disposizioni transitorie e finali. Precisa in particolare che il comma 1 dell'articolo 9 prevede che le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale del Ministero e del personale non dirigenziale sono contenute negli Allegati A e B del regolamento; il successivo comma 2 stabilisce quindi che entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento in esame si provvede con decreto ministeriale alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale; il comma 3 dell'articolo 9 afferma invece che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il personale che apparteneva prima dell'entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica n. 319 del 2003 ai ruoli non dirigenziali del Ministero dell'istruzione e che fino al 14 luglio 2006 svolgeva le proprie funzioni presso l'allora unificato ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, può, a domanda, transitare nei ruoli del personale del ministero dell'università e della ricerca; il comma 4 del medesimo articolo abroga quindi le disposizioni riguardanti le funzioni trasferite al Ministero contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 2003.
Ritiene quindi opportuno richiamare l'attenzione del Governo sull'osservazione formulata dal Consiglio di Stato per quanto riguarda la riduzione dell'organico dirigenziale, di cui all'articolo 1, in sede di copertura effettiva dell'organico, così da rispettare le disposizioni della legge n. 296 del 2006. Allo stesso modo considera opportuno specificare numericamente, al comma 5, del medesimo articolo1, gli uffici di livello non dirigenziale in modo da equilibrare la necessaria precisa definizione della struttura del Ministero con l'opportuna flessibilità delle funzioni all'interno della definita struttura. Si riserva di presentare una proposta di parere del prosieguo dell'esame, preannunciando in ogni caso un giudizio complessivamente favorevole sul medesimo.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.