XII Commissione - Mercoledì 10 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

7-00267 Poretti: Modifica all'ordinanza ministeriale 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani».

TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE (8-00087)

La XII Commissione,
premesso che:
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10, del 13 gennaio 2007, l'ordinanza «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani»;
accanto ad alcune disposizioni positive previste nella prima stesura dell'ordinanza contro collari elettrici e menomazioni fisiche, ve ne sono alcune nuove rispetto alle passate ordinanze del precedente Governo che peggiorano la tutela degli animali e rischiano di stimolarne l'aggressività. Tra queste spiccano: l'articolo 2, comma 2, che obbliga sempre a guinzaglio e museruola i cani delle razze e incroci elencati nell'allegato dell'ordinanza diminuendo così le possibilità di socializzazione e l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza per la parte in cui, di fatto, autorizza la soppressione di cani solo per l'appartenenza ad un razza o ad un incrocio di una razza. Quest'ultima disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6, comma 2, della legge del 14 agosto del 1991, numero 281, che prevede tale estremo atto solo per i cani di comprovata pericolosità, a prescindere dalla razza d'appartenenza;
l'ordinanza del 28 marzo 2007, con titolo: «Modifica all'ordinanza ministeriale 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani"», ha eliminato il divieto di menomazioni fisiche, in particolare il taglio della coda, e tolto l'autorizzazione alla soppressione del cane per la mera appartenenza ad una razza. Con le citate modifiche dell'ordinanza del 13 gennaio 2007 si è quindi compiuto, rispetto al regime previgente, un passo avanti, non essendo più consentita la soppressione per determinate razze, ma anche uno indietro, reintroducendo le menomazioni fisiche;
riconosciuta l'esigenza di adeguare le procedure sanitarie al nuovo contesto di rischio caratterizzato da aggressioni o lesioni a fronte di un rischio infettivo pressoché nullo, vista la scomparsa della rabbia dal nostro paese, si richiede nelle professionalità delle aziende sanitarie locali una formazione in medicina comportamentale in grado di distinguere tra casi di morsicatura frutto di alterazioni comportamentali e casi di manifestazione del normale repertorio comportamentale privi di pericolosità di lesioni gravi;
la scelta del cane è compiuta spesso per moda e non in base ad una valutazione responsabile del contesto in cui verrà inserito l'animale, tenendo cioè in considerazione le esigenze di quest'ultimo in relazione all'habitat in cui vivrà;
l'individuazione dell'aggressività del cane in base alla razza costituisce un criterio non scientifico e fuorviante, sia perché la scienza veterinario-comportamentalista attesta che non esiste alcuna connessione tra la razza del cane e la sua


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aggressività, sia per il fatto che l'aggiornamento delle razze «aggressive» provoca gravi problemi di adeguamento e sia perché in Italia la grande maggioranza dei cani è rappresentata da meticci e solo alcune delle razze elencate nell'ordinanza del 13 gennaio 2007 sono effettivamente presenti sul nostro territorio;
da recenti dichiarazioni rese da esponenti governativi si è venuti a conoscenza della prossima stesura di un disegno di legge sulla pericolosità dei cani,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, prendendo in considerazione le seguenti esigenze e assumendo quale fondamento i sottoindicati criteri:
a) definire la responsabilità del proprietario e/o del detentore del cane in riferimento, in primis, a principi quali: la scelta della tipologia del cane, l'educazione data al cane e la sua mancata sottoposizione ad un intervento correttivo o terapeutico qualora abbia presentato le manifestazioni di un comportamento alterato rispetto a quello socialmente accettabile nel contesto dove vivrà;
b) fare in modo che le aziende sanitarie locali distinguano, nel caso di morsicatura, tra morsicature avvenute come parte del normale repertorio comportamentale della specie canina giustificabile in un determinato contesto senza lesioni gravi e morsicature frutto di una alterazione del normale comportamento nel contesto specifico con lesioni gravi o con il rischio di future lesioni gravi;
c) graduare la responsabilità del proprietario e/o del detentore in considerazione del fatto che la persona è il primo acquisitore dell'animale, o se ne è entrato in possesso successivamente per motivi assistenziali o di rieducazione comportamentale;
d) diffondere un'adeguata informazione tra coloro che si accingono ad acquisire a qualunque titolo un cane circa le caratteristiche dell'animale, tra le quali: il benessere, la salute, l'educazione, la prevenzione dei problemi comportamentali, le esigenze di vita le normative in vigore e gli altri fattori da tenere in conto per una scelta consapevole in considerazione anche dell'ambiente in cui il cane sarà inserito;
e) superare il criterio delle razze nell'individuazione dei cani aggressivi e, allo stesso tempo, ricercare una soluzione stabile e non d'emergenza, come quella delle ordinanze fin qui emanate ricercando criteri oggettivi nell'individuazione del cane pericoloso;
f) individuare le professionalità in grado di affrontare un intervento correttivo terapeutico di medicina comportamentale;
g) confermare, come da premessa dell'ordinanza del 28 marzo 2007, il divieto di taglio di code e orecchie ai cani per fini estetici nonché la detenzione, la vendita e l'uso di collari o altri dispositivi elettrici;
h) affermare l'esclusività della competenza del Ministero della salute sulla materia a tutela della salute pubblica e per il benessere degli animali;
i) vietare qualsiasi esibizione, gara, addestramento intesi a esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani;
l) ristabilire il reato previsto, prima delle modifiche apportate dall'articolo 33 della legge di depenalizzazione del 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di contravvenzione ex articolo 672 del codice penale (rubricato: «Omissione di custodia e malgoverno di animali»), confermando le misure previste dal Regolamento di polizia veterinaria contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
m) promuovere un accurato monitoraggio in merito al fenomeno del randagismo, della gestione dei canili e degli


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allevamenti con particolare attenzione all'applicazione della normativa nazionale in ambito locale.
(8-00087) «Poretti, Azzolini, Chiaromonte, Mancuso, Mellano, Alessandri, Gioacchino Alfano, Boato, Cancrini, Cicu, Francescato, Giuditta, Lainati, Moroni, Pellegrino, Rivolta, Sanna, Trepiccione, Zanella, Widmann, Barbieri, Ceccacci Rubino».


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ALLEGATO 2

5-01570 Dioguardi: Modifica degli obiettivi previsti dal Piano di rientro della spesa sanitaria in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti richiedono l'intervento del Ministro della Salute presso le autorità sanitarie regionali per una verifica degli obiettivi del Piano di rientro della Regione Siciliana, al fine di non pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per i cittadini.
Si precisa che il Piano di contenimento e di riqualificazione, allegato all'Accordo sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Presidente della Giunta della Regione Siciliana e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), ed approvato con Delibera regionale n. 312 del 1o agosto 2007, prevede una serie di interventi generali mirati al rientro dal disavanzo e alla riqualificazione e razionalizzazione del servizio sanitario regionale.
Il Piano di rientro è stato predisposto dalle autorità regionali sulla base delle criticità riscontrate nel sistema sanitario siciliano; la Regione, pertanto, si è impegnata in un programma di riqualificazione che, oltre a prevedere l'azzeramento del disavanzo entro il 2010, è mirato a riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi in materia di riorganizzazione dei servizi destinati all'urgenza e all'emergenza e di assistenza sanitaria di base, va evidenziato che le relative previsioni del citato Piano si basano sull'osservazione che il servizio dei medici della continuità assistenziale risulta molto articolato sul territorio siciliano con una dislocazione territoriale e una presenza ben al di sopra di quelle esistenti delle altre Regioni.
Sempre nel Piano di rientro è infatti riportato il numero dei servizi attivati per provincia e il numero dei medici impiegati, con il confronto rispetto alle medie dei relativi dati nazionali.
Al fine di riallineare, per quanto possibile, il servizio dei medici della continuità assistenziale alla media nazionale, la Regione Siciliana ha pertanto deciso di procedere alla riduzione dei seguenti presidi attualmente attivati sul territorio:
presidi che registrano un numero di accessi < a 1.500 annui, con distanza dal presidio viciniore < a chilometri 20;
presidi che registrano un numero di accessi compreso tra i 1.500 e 3.500 annui, con distanza dal presidio viciniore < chilometri 10;
presidi che registrano un numero di accessi < a 3.500 annui, con distanza dal presidio viciniore < chilometri 10 e con popolazione servita inferiore a 10.000 abitanti.

In base a tali criteri la Regione procederà nel triennio 2007-2009 alla riduzione di n. 85 presidi.
Va peraltro precisato che tutti gli operatori utilizzati nel servizio di continuità assistenziale sono 2.280 (5 unità per 456 presidi), di cui i titolari dell'incarico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono 1.555, mentre i supplenti sono 725; poiché entrambe le categorie di medici sono titolari di altri rapporti convenzionali


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pubblici, l'accorpamento di presidi di C.A. non comporterà una riduzione di posti di lavoro.
Si precisa che i Ministeri della salute e dell'economia e finanze hanno ritenuto, come previsto dall'Accordo sottoscritto con la Regione il 31 luglio 2007, che l'adozione di tali provvedimenti fosse necessaria ai fini dell'attuazione del Piano di rientro, fatta salva la necessaria verifica da parte di entrambe le Amministrazioni.
Nel merito la Regione ha inteso segnalare che, relativamente alla rimodulazione delle guardie mediche, già da tempo comunicata alle organizzazioni sindacali in fase di redazione del Piano di rientro, questa discende dalla constatazione che nel territorio siciliano, a fronte di una previsione normativa nazionale di 271 postazioni, ne sono state attivate nel tempo oltre 400.
La prevista razionalizzazione incide, dunque, solo marginalmente sul numero delle postazioni esistenti e si rivolgerà prevalentemente ai siti di guardia medica che svolgono limitati volumi di attività, ferma restando la giusta esigenza di copertura territoriale.
La Regione ha inoltre precisato che nell'intento di adeguare nel miglior modo possibile il provvedimento alle esigenze della popolazione interessata, anche a seguito degli incontri avuti con i Direttori Generali delle Aziende USL e con i rappresentanti degli operatori e dei cittadini, sono stati ridefiniti i criteri generali per la rimodulazione dei presidi di continuità assistenziale secondo i criteri già sopra precisati; ad avviso della Regione il recupero di efficienza richiede la riorganizzazione del sistema con la rinuncia a servizi non essenziali, che saranno sostituiti da presidi più efficienti e/o da forme alternative di assistenza, garantendo il medesimo livello qualitativo con un minor impiego di risorse.
Ferme restando le scelte strategiche, dalle quali dipende l'efficacia del Piano di risanamento, rimane ferma l'intenzione del Governo della Regione e dell'Assessore alla Sanità di condividere le scelte operative con i rappresentanti delle comunità interessate e degli operatori, con i quali, peraltro, si sono già svolti numerosi incontri durante le fasi di redazione e di applicazione del Piano.


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ALLEGATO 3

5-01571 Poretti: Interruzione del servizio ai pazienti della UOS (Unità Operativa Semplice) di Fisiopatologia della Riproduzione Umana presso l'IRCCS di Castellana Grotte (Bari).

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel merito di quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti, la Regione Puglia ha precisato che la competente Giunta, con provvedimento n. 393 del 30 marzo 2004, ha espresso parere favorevole alla conferma dell'Ospedale «S. De Bellis» di Castellana Grotte quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) specializzato in Gastroenterologia.
Nel corso del procedimento per la conferma, il Ministero della salute con nota del 1o agosto 2005 ha comunicato di non poter accogliere la richiesta dell'Istituto di conservare nella mission dell'Ente l'Unità Operativa di Fisiopatologia della Riproduzione Umana (FPRU), in quanto la finalità istituzionale propria dell'Ente è incentrata sulla realizzazione di una integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata, al fine di migliorare le conoscenze e le capacità di diagnosi e cura delle malattie afferenti al settore della Gastroenterologia.
Pertanto, considerata l'opportunità del rispetto della coerenza tra le linee di ricerca presentate dall'Istituto e la disciplina propria dell'Ente, non potendosi ritenere la Fisiopatologia della Riproduzione Umana una branca della Gastroenterologia, avrebbe potuto ravvisarsi per l'Istituto una possibilità di mantenere attiva tale linea di ricerca solo con la richiesta di un'estensione del riconoscimento relativamente alla materia della procreazione assistita.
Successivamente il Ministro della salute, con decreto del 27 febbraio 2006, ha confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto S. De Bellis relativamente alla disciplina «Gastroenterologia».
In conseguenza dei provvedimenti citati, la Giunta Regionale, al fine di rimuovere l'incongruenza della presenza di una Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia e quindi della Unità Operativa Semplice PMA alla stessa facente capo, all'interno di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico monospecialistico quale il De Bellis, ha deciso di trasferire tale attività presso l'Azienda Sanitaria di Bari. Al riguardo, la Regione ha evidenziato che l'Unità Operativa citata, allo stato attuale, non è inserita tra le strutture iscritte nel Registro Nazionale istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità, in quanto priva dell'autorizzazione regionale, per mancanza dei requisiti previsti per l'attività di secondo e terzo livello, come da Regolamento regionale 11 gennaio 2005, n. 2, concernente «Organizzazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita (legge regionale n. 7 del 2004)».
Pertanto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 15 febbraio 2007 sono state autorizzate le procedure di dismissione della UOC di Ostetricia e Ginecologia dell'IRCCS «S. De Bellis» di Castellana Grotte e di contestuale attivazione di struttura similare presso lo stabilimento di Conversano (Bari).
L'IRCCS e la ASL Bari hanno dato attuazione alle disposizioni regionali con dismissione della UOC di Ostetricia e Ginecologia


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di Castellana Grotte dal 30 settembre 2007.
È stata mantenuta in attività presso l'IRCCS soltanto l'Unità Operativa Semplice di FPRU, ove si svolgono le attività di PMA autorizzate, fino alle determinazioni regionali nell'ambito del Piano Regionale della Salute, di prossima approvazione.
Relativamente alla situazione lamentata concernente «i malati costretti ad andare all'estero e fuori regione per farsi curare» si precisa che nel territorio della Regione Puglia sono operativi otto centri di secondo e terzo livello, di cui quattro di terzo livello nella provincia di Bari.
Si ritiene necessario, infine, ricordare la piena autonomia regionale nell'ambito di una attività di tipo assistenziale, quale quella presa in considerazione nell'atto parlamentare.