XIII Commissione - Mercoledì 10 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

5-01550 Delfino: Sull'applicazione della normativa in materia di «quote latte» e sulle eventuali iniziative del Governo in sede europea.

RISPOSTA DEL GOVERNO

L'introduzione nel 1984 del regime di contingentamento, a livello di Stato membro, della produzione lattiera (cosiddette quote latte) ha dato avvio ad una vicenda contrassegnata da una esacerbazione delle contestazioni con rilevanti conseguenze per il nostro Paese in termini finanziari e di immagine.
L'azione di normalizzazione del settore lattiero caseario è uno dei principali obiettivi perseguiti dal Governo ed in tal senso sono proseguite con determinazione le azioni intraprese.
Il nostro Paese, tramite l'AGEA, sin dalla prima campagna 1995/1996, ha potenziato gli strumenti di difesa a fronte di un contenzioso particolarmente esasperato, attraverso una stretta collaborazione con l'Avvocatura Generale dello Stato, con le Regioni e con le Procure regionali della Corte dei Conti.
Contenzioso che in determinate circostanze, a causa delle caratteristiche assunte, è reso particolarmente difficoltoso (notevoli quantità di ricorsi collettivi ed istanze cautelari presentati sovente a ridosso dei termini di scadenza, tipo di censure dedotte in giudizio basate su argomentazioni tese a mettere in discussione l'impianto del regime e non su lesioni di posizioni individuali).
Le azioni intraprese sono state tutte indirizzate al rispetto intransigente delle regole ed in tal senso va intesa la strategia del recupero dei prelievi non versati mediante il ricorso all'istituto della compensazione.
Iniziativa che ha ricevuto l'avallo istituzionale della Conferenza Stato-Regione e della Commissione europea.
In tale direzione deve essere, altresì, inteso l'impegno profuso dall'Avvocatura Generale dello Stato nelle sedi distrettuali a tutela dell'interesse collettivo e l'azione di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale.
In particolare, si è posto l'accento sugli adempimenti che la legge n. 119 del 2003 pone a carico delle Amministrazioni regionali in tema di controlli mensili finalizzati alla corretta determinazione del prelievo, al suo versamento, all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge ed alle attività inerenti il recupero delle somme dovute, attraverso l'applicazione immediata delle procedure di riscossione coattiva del prelievo supplementare dovuto in capo all'acquirente o al produttore, ove non sussistano impedimenti di carattere giurisdizionale.
Quanto ad iniziative in sede europea tese ad aumentare le «quote latte» a favore del nostro Paese, a fronte delle lamentele carenze di disponibilità di latte, si evidenzia che, in sede di revisione dell'OCM latte, è emersa l'intenzione della Commissione europea di eliminare ogni limite produttivo, attraverso la liberalizzazione del settore.
L'esigenza di adottare misure di adattamento del sistema delle quote latte è legata al moltiplicarsi dei segnali che giungono da più parti e che mostrano come le dinamiche a livello mondiale della domanda e dell'offerta dei prodotti lattiero caseari determinino anche modalità e forme di competizione tra l'Unione europea ed il resto del mondo.
In tale contesto, il mantenimento delle quote latte fino al 2015 potrebbe non


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essere più, come in origine, uno strumento di contenimento delle eccedenze e supporto al sistema produttivo dei Paesi meno efficienti, bensì potrebbe divenire un freno per le aziende più competitive.
L'Amministrazione, ha già da tempo avviato una serie di incontri con i componenti della filiera latte, al fine di acquisire pareri e suggerimenti in merito alla revisione di medio termine dell'OCM latte e, nel contempo, ha dato mandato ad ISMEA ed INEA di procedere ad uno studio particolareggiato sulle incidenze in Italia delle varie prospettive di rimodulazione dell'OCM.
Le risultanze di tali studi e gli esiti degli incontri costituiranno una valida base a sostegno della posizione da assumere nei negoziati europei.
Infine, quanto ai criteri che saranno utilizzati per l'assegnazione dell'eventuale aumento di quota, si fa presente che la legge di riordino del regime quote latte n. 119 del 2003, all'articolo 10, comma 22, prevede per questa eventualità che «gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere riassegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione».


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2007. (C. 3062 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Ai fini del coordinamento con la normativa e le raccomandazioni comunitarie ed internazionali, a partire dal 1o gennaio 2008, le modalità di allevamento previste dal numero 22 dell'allegato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono entrambe consentite.
7. 01. Delfino, Ruvolo, Marinello.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari.
2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.
13. 01. Giuseppe Fini, Bellotti.

All'articolo 27, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) prevedere che le tariffe determinate ai sensi della lettera a), siano riassegnate trimestralmente, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, alle autorità centrali competenti al coordinamento dei controlli, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai laboratori designati ad eseguire analisi ed altre attività nell'ambito dei controlli ufficiali, ivi compresi i laboratori di referenza e quelli che effettuano la revisione di analisi».
27. 1. Lion, Fundarò.


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PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 3062 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2007»;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

e valuta positivamente il percorso avviato dal Governo in materia di etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine, all'attenzione dell'Unione europea.
Il relatore.


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ALLEGATO 3

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006. (Doc. LXXXVII n. 2).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminata, per la parte di propria competenza, la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2006 (Doc. LXXXVII, n. 2);
tenuto conto:
dell'importanza delle politiche agricole nell'Europa a 25 dal punto di vista economico e dell'impiego di risorse:
dei significativi processi di riforma che a livello europeo stanno interessando numerosi settori, con la revisione delle organizzazioni comuni di mercato e i regimi di pagamento;
dei cambiamenti che stanno interessando il sistema delle imprese, il rapporto tra consumatori e produttori (politiche della qualità), l'affermarsi dell'uso delle produzioni agricole per fini energetici;
delle ricadute che tali fattori hanno nella formazione dei prezzi, come avvenuto in questo ultimo anno per i cereali;
che, per quanto riguarda la riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) del settore vitivinicolo, la Commissione sta esaminando, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la specifica proposta di regolamento formulata dalla Commissione europea (COM (2007) 372 def.), al fine di approvare un documento di indirizzo da sottoporre al Governo;
anche il settore della pesca è al centro di profondi processi di cambiamento determinati dalle politiche europee, da una condivisibile lotta al sovrasfruttamento delle risorse, dall'approvazione di nuovi regolamenti (regolamento del Mediterraneo), ai quali occorre affiancare adeguate politiche sociali di sostegno al settore;
valutate le principali questioni attualmente all'attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) in materia di quote latte, si ritiene necessario che il confronto aperto in sede europea, in occasione della recente riunione del Consiglio agricoltura, sull'aumento delle quote - utile ed auspicabile - sia indirizzato nel senso di decisioni che contribuiscano allo sviluppo delle imprese che hanno esercitato l'attività produttiva nel rispetto delle regole;
2) per quanto riguarda la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, si giudicano positivamente le scelte compiute nel senso di prevedere ulteriori benefici per le aziende che rinunciano a quote di produzione, in quanto ciò potrà contribuire al rafforzamento del comparto, ormai ridimensionato; si sottolinea in ogni caso la necessità che il Governo informi costantemente le competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento del processo di riforma;
3) si valutano positivamente le decisioni recentemente assunte dal Consiglio


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Agricoltura nel senso di ridurre dal 10 per cento allo 0 per cento la percentuale dei terreni agricoli da mettere a riposo obbligatorio nel 2008 (set-aside). Tale misura consente di rimettere a coltura terreni idonei alla produzione, in considerazione della situazione difficile del mercato dei cereali;
4) si ritiene necessario che il Governo si impegni fattivamente per conseguire l'approvazione in sede europea del recente decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di etichettatura dell'olio di oliva;
5) per il settore della pesca, occorre operare:
a) affinché si rimuovano gli ostacoli che impediscono la piana operatività del FEP e del PAM;
b) al fine di assolvere ad un ruolo più incisivo della promozione della cooperazione multilaterale con i Paesi terzi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, operando per una armonizzazione delle regole che non penalizzino le nostre flotte.
Il relatore.