Giovedì 11 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.
La seduta comincia alle 10.30.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese.
Atto n. 139.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto recepisce la direttiva 2005/81/CE, di modifica della direttiva 80/723/CEE, concernente la trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese. Al provvedimento, che si compone di un solo articolo, è allegata la relazione tecnica, espressamente richiesta dall'articolo 1, comma 4, della legge di delega.
Relativamente all'articolo 1, la norma modifica l'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, che ha recepito tutte le disposizioni sulla trasparenza contenute nella direttiva 80/723/CEE e sue successive modificazioni. Il testo della direttiva 80/723/CEE inclu- deva, tra le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata, le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale che, in relazione a tali servizi, ricevessero aiuti di Stato in qualsiasi forma (in particolare contributi, sussidi o indennizzi) e esercitassero anche altre attività. La giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che, a determinate condizioni, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato. La Commissione ha tuttavia rilevato che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, l'obbligo di tenere contabilità separate deve incombere su tutte le imprese beneficiarie di dette compensazioni, le quali svolgano anche attività che esulano dal servizio d'interesse economico generale. La direttiva 2005/81/CE ha modificato pertanto la direttiva 80/723/CEE, sottoponendo all'obbligo di contabilità separata le imprese che, fruendo di diritti speciali o esclusivi riconosciuti dallo Stato o essendo incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, ricevano «compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione ai servizi», esercitando contemporaneamente anche altre attività.
Rileva che la relazione tecnica afferma che il decreto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ritiene pertanto che non vi sia nulla da osservare.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO condivide le considerazioni svolte dal relatore.
Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, propone di esprimere un parere di nulla osta.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Atto n. 140.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base dell'articolo 1 della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006), reca l'attuazione della «direttiva-quadro» 2005/32/CE del Parlamento europeo, relativa alla definizione di un quadro di riferimento per la successiva emanazione, sempre a livello comunitario, di specifiche misure di esecuzione per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Per alcune categorie di prodotti la direttiva in esame definisce inoltre le suddette misure di esecuzione, facendo riferimento ad alcune direttive già emanate. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica riferita alle disposizioni che attivano competenze di soggetti pubblici.
Osserva che le norme pongono a carico delle diverse amministrazioni attività che, pur essendo riconducibili alle finalità istituzionali degli enti, hanno, almeno in parte, carattere di aggiuntività rispetto ai compiti attualmente svolti dalle amministrazioni stesse. Tali attività prevedono infatti l'effettuazione di controlli con carattere di sistematicità e con riferimento alla generalità del mercato, nonché l'analisi e il trattamento della corposa documentazione che i produttori e gli importatori dei beni in questione sono tenuti a produrre. Pertanto, la riconducibilità delle nuove funzioni ai fini istituzionali degli enti interessati dal provvedimento non esclude necessariamente che possano insorgere maggiori fabbisogni di risorse umane o finanziarie. Qualora tali risorse non fossero assicurate integralmente dagli introiti della tariffa (che la norma sembra commisurare ai soli costi strettamente riferibili alle operazioni di verifica) potrebbero determinarsi i presupposti per future richieste, da parte dei citati enti, di revisione e aggiornamento delle convenzioni in atto.
Con riferimento alle entrate tariffarie, tenuto conto del limite alla riassegnazione delle entrate stabilito in via permanente dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ritiene che andrebbe chiarito se il meccanismo tariffario di copertura dei costi previsto dalla norma in esame risulti idoneo ad evitare l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda inoltre che i costi tariffari sono deducibili dal reddito d'impresa, con la conseguente possibilità di riflessi negativi in termini di gettito tributario.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un rinvio dell'esame al fine di poter acquisire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Atto n. 141.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Maino MARCHI (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2005/35/CE, in materia di inquinamento provocato dalle navi, che ha introdotto nell'ordinamento
comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento previste dalla Convenzione Marpol 73/78 ratificata dall'Italia con la legge 29 settembre 1980, n. 662.
Con il recepimento della citata direttiva viene rafforzato il sistema giuridico di controllo e di repressione mediante la previsione di specifiche sanzioni, anche penali, e ampliando le fattispecie delle violazioni. Rileva che appare opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti dalle norme in esame.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, in risposta al chiarimento richiesto dal relatore, evidenzia che, quanto alle misure di controllo di cui agli articoli 6 e 7, da effettuare sulle navi che si trovano in porto e su quelle in transito, si tratta di attività che i soggetti deputati al loro svolgimento sono già tenuti a svolgere in applicazione della legge 29 settembre 1980, n. 662, di ratifica della Convenzione Marpol 73/78. e della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
Relativamente all'articolo 13, ribadisce che i soggetti deputati, ai sensi degli articoli 57 del codice di procedura penale e 1235 del codice della navigazione, ad effettuare i controlli volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto in esame svolgeranno tale attività nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.
Maino MARCHI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (atto n. 141);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui le risorse disponibili a legislazione vigente risultano adeguate a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti dallo schema di decreto legislativo,
esprime
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
Atto n. 142.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento della direttiva 2005/61/CE della Commissione in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti, in merito alla mancata attuazione della quale la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura di infrazione. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), lo schema di decreto legislativo, comportando conseguenze finanziarie, è corredato dalla relazione tecnica.
Al riguardo rileva che appaiono necessari chiarimenti sui seguenti punti:
a) andrebbero esplicitati in norma e dettagliati dalla relazione tecnica i risparmi di spesa da utilizzare, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica stessa, fino all'integrale copertura dell'onere complessivo di 15,2 milioni di euro indicato dalla relazione tecnica;
b) andrebbe evidenziata la distinzione tra la quota di oneri da imputare alla spesa per il personale e quella relativa alle altre spese, in considerazione del loro diverso sviluppo nel tempo;
c) la relazione tecnica appare aver basato la quantificazione di massima dei maggiori oneri su circa 300 strutture trasfusionali civili, peraltro non fornendo alcun dato a supporto di tale stima. Dal momento però che, come risulta dalla relazione tecnica allo schema di decreto legislativo sul sistema di qualità in ambito trasfusionale, anch'esso all'esame del Parlamento per la espressione del parere, tali strutture risultano essere 326, il maggior costo complessivo del provvedimento potrebbe risultare sottostimato di circa 1,5 milioni di euro.
La disposizione di copertura di cui all'articolo 12 prevede che agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del sistema di rintracciabilità del sangue, quantificabili in 5 milioni di euro per l'anno 2007, 3 milioni di euro per l'anno 2008 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provveda mediante le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 che, a tale fine, siano versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione, in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, quanto ad euro 67.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa e, per i restanti importi, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.
Al riguardo, con riferimento alla durata dell'onere, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il medesimo sia limitato al triennio 2007-2009, come risulta dalla disposizione di copertura finanziaria, in quanto volto ad un mero adeguamento al sistema di qualità, previsto dalla direttiva 2005/61/CE, di strutture già esistenti e predeterminate, o se, invece, almeno per una quota, sia riconducibile a spese di carattere permanente. Tale chiarimento appare necessario anche alla luce dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la quale fa riferimento ad un onere di 1,5 milioni di euro «per il terzo anno e poi a regime».
Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, come sembra evincersi dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione dello schema in esame, in quanto connessi, tra le altre cose, al miglioramento della qualità del personale, dei locali, e dell'attrezzatura dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, possano avere per una parte natura di conto corrente e per l'altra parte di conto capitale. Tale chiarimento appare necessario, in quanto la procedura di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della salute e della difesa sembra volta ad evitare il rischio che si verifichi una dequalificazione della spesa, data la natura di conto capitale del Fondo di rotazione. Ricorda, comunque, che in numerose occasioni, anche recenti, il legislatore ha disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura di oneri di parte corrente.
Sempre con riferimento all'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, appare a suo avviso opportuno che il Governo chiarisca anche se sul medesimo sussistano le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo non possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Con riferimento alla deroga all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2006, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo di quelle effettuate nell'anno 2005, ricorda che, l'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 81 del 2007, già prevede una deroga generale limitatamente all'anno 2007.
Quanto alla formulazione dell'autorizzazione di spesa segnala che questa fa
riferimento, in via generale, agli oneri derivanti dall'applicazione del sistema di qualità in ambito trasfusionale derivanti dal decreto. Tali oneri, peraltro, risultano determinati complessivamente in 9,5 milioni, mentre la relazione tecnica indica un onere complessivo di 15,2 milioni di euro, di cui una quota (5,7 milioni di euro) sarebbe recuperata mediante risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento di attività già in essere. Sollecita, pertanto, l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa in modo da indicare esplicitamente che la copertura fa riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto al netto delle risorse che saranno recuperate dai risparmi sopra indicati.
Osserva, infine, che dal punto di vista formale la clausola di copertura non appare formulata in maniera pienamente conforme alla prassi consolidata, sia per quanto riguarda la terminologia usata per configurare l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo (si utilizza, infatti, l'espressione «quantificabili in ragione di», anziché «pari a»), sia per quanto riguarda l'assenza del riferimento all'articolo della legge n. 183 del 1987 che prevede l'istituzione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (si tratta dell'articolo 5). Al riguardo, richiede l'avviso del Governo in ordine ad una possibile riformulazione della clausola di copertura.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un rinvio dell'esame al fine di poter acquisire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
Atto n. 143.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento della direttiva 2005/62/CE della Commissione che prescrive l'introduzione di un sistema di qualità per i servizi trasfusionali, in merito alla mancata attuazione della quale la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura di infrazione. Le disposizioni concernenti il sistema di qualità, cioè di un sistema che garantisca l'adeguamento dei requisiti tecnici al progresso tecnico-scientifico, sono contenute in uno specifico allegato che costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006), lo schema di decreto legislativo, comportando conseguenze finanziarie, è corredato dalla relazione tecnica.
Rileva che appaiono necessari chiarimenti sui seguenti punti:
a) la relazione tecnica basa la quantificazione di massima dei maggiori oneri relativi alle strutture civili su circa 300 strutture, peraltro non fornendo alcun dato a supporto di tale stima. Dal momento però che, come risulta dalla stessa relazione tecnica, tali strutture sono 326, il maggior costo complessivo del provvedimento potrebbe risultare sottostimato di circa 1,5 milioni di euro;
b) andrebbe ulteriormente esplicitato il dettaglio degli oneri riconducibili, rispettivamente, alle strutture militari e alle unità di raccolta;
c) al fine di verificarne la congruità, andrebbe dettagliata la quantificazione dei costi relativi alla figura del responsabile
della qualità che, ai sensi del punto 2, capoverso 2, dell'allegato, è esterna e indipendente rispetto alla struttura e che, inoltre, non è prevista dalla normativa vigente;
d) andrebbero, inoltre, esplicitati in norma e dettagliati dalla relazione tecnica i risparmi di spesa da utilizzare, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica stessa, fino all'integrale copertura dell'onere complessivo di 18,24 milioni di euro indicato dalla relazione tecnica.
La disposizione di copertura di cui all'articolo 5, prevede che agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del sistema di qualità in ambito trasfusionale, quantificabili in 7 milioni di euro per l'anno 2007, 6 milioni di euro per l'anno 2008 e 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provveda mediante le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 che, a tale fine, sono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione, in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, quanto ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della difesa e, per i restanti importi, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della salute.
Al riguardo, con riferimento alla durata dell'onere, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il medesimo sia limitato al triennio 2007-2009, come risulta dalla disposizione di copertura finanziaria, in quanto volto ad un mero adeguamento al sistema di qualità, previsto dalla direttiva 2005/62/CE, di strutture già esistenti e predeterminate, o se, invece, almeno per una quota, sia riconducibile a spese di carattere permanente. Tale chiarimento appare necessario, anche alla luce dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la quale fa riferimento ad un onere di 2 milione di euro «per il terzo anno e poi a regime».
Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, appare opportuno che il Governo chiarisca se, coma sembra evincersi dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione dello schema in esame, in quanto connessi, tra le altre cose, al miglioramento della qualità del personale, dei locali, e dell'attrezzatura dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, possano avere per una parte natura di conto corrente e per l'altra parte di conto capitale. Tale chiarimento appare necessario, in quanto la procedura di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della salute e della difesa sembra volta ad evitare il rischio che si verifichi una dequalificazione della spesa, data la natura di conto capitale del Fondo di rotazione. Ricorda, comunque, che in numerose occasioni, anche recenti, il legislatore ha disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura di oneri di parte corrente.
Sempre con riferimento all'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, appare a suo avviso opportuno che il Governo chiarisca altresì se sul medesimo sussistano le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo non possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Con riferimento alla deroga all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2006, in materia di limitazioni alle riassegnazioni di somme alla spesa, ricorda che, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, già prevede una deroga generale limitatamente all'anno 2007.
Quanto alla formulazione dell'autorizzazione di spesa segnala che questa fa riferimento, in via generale, agli oneri derivanti dall'applicazione del sistema di qualità in ambito trasfusionale derivanti dal decreto. Tali oneri, peraltro, risultano determinati complessivamente in 15 milioni, mentre la relazione tecnica indica un onere complessivo di 18,24 milioni di euro, di cui una quota (3,24 milioni di euro) sarebbe recuperata mediante risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento di attività già in essere. Richiede, pertanto, l'avviso del Governo in ordine all'opportunità
di riformulare l'autorizzazione di spesa in modo da indicare esplicitamente che la copertura fa riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto al netto delle risorse che saranno recuperate dai risparmi sopra indicati.
Osserva, infine, che dal punto di vista formale la clausola di copertura non appare formulata in maniera pienamente conforme alla prassi consolidata, sia per quanto riguarda la terminologia usata per configurare l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo (si utilizza, infatti, l'espressione «quantificabili in ragione di», anziché «pari a»), sia per quanto riguarda l'assenza del riferimento all'articolo della legge n. 183 del 1987 che prevede l'istituzione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (si tratta dell'articolo 5). Al riguardo, sollecita l'avviso del Governo in ordine ad una possibile riformulazione della clausola di copertura.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un rinvio dell'esame al fine di poter acquisire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Atto n. 144.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto in esame ha come oggetto una serie di disposizioni per il miglioramento della sicurezza nei porti in attuazione della direttiva 2005/65/CE, attraverso il rafforzamento delle misure introdotte dal Regolamento (CE) n. 725/2004 e l'estensione delle procedure atte a garantire la sicurezza all'intera catena logistica marittima. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo in ordine ai possibili oneri connessi all'attuazione degli interventi finalizzati al rispetto dei piani di sicurezza previsti dal provvedimento in esame. Andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità che le funzioni attribuite alle amministrazioni competenti possano essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare si rileva che per la procedura di valutazione della sicurezza dei porti il ricorso ad esperti esterni, pur se previsto come mera facoltà, appare difficilmente evitabile in considerazione della specializzazione delle competenze necessarie. Segnala inoltre che nessuna ulteriore risorsa è destinata alle procedure di addestramento eventualmente necessarie per dare concreta attuazione alle misure di sicurezza individuate.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un rinvio dell'esame al fine di poter acquisire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale e di politiche antidroga.
Atto n. 148.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Andrea RICCI (RC-SE), relatore, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 10, 19-bis, 19-ter e 19-quater, del decreto-legge n. 181 del 2006, reca disposizioni concernenti la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale e di politiche antidroga. Con riferimento ai profili finanziari, premesso che in base al decreto-legge n. 181 del 2006 il processo di riordino dei Ministeri è soggetto a vincoli di invarianza della spesa con riferimento sia alla riorganizzazione complessiva sia ai singoli Ministeri, osserva che la ristrutturazione amministrativa in esame riguarda soltanto una parte della più complessa redistribuzione di attribuzioni determinata dal predetto decreto, ossia quella conseguente all'istituzione del nuovo Ministero della solidarietà sociale e all'affidamento allo stesso di funzioni in precedenza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda che altra parte consistente delle funzioni trasferite all'atto dell'istituzione del Ministero della solidarietà sociale riguarda le seguenti competenze che in precedenza erano affidate al Ministero del lavoro: politiche sociali e di assistenza; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri; coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati; funzioni di carattere assistenziale o previdenziale (da esercitare in coordinamento con lo stesso Ministero del lavoro). Segnala che l'effettivo rispetto di tali criteri può essere pertanto verificato soltanto sulla base di elementi quantitativi che diano conto dello stato di realizzazione del complessivo processo di riordino riferito alle singole strutture interessate. Con riferimento alle modifiche specificamente disciplinate dal testo in esame, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di informazione al fine di escludere l'insorgenza di maggiori costi finanziari o amministrativi connessi allo svolgimento delle funzioni affidate al nuovo Ministero in materia di politiche antidroga e di servizio civile nazionale (maggiori costi dovuti, per esempio, ad un ampliamento dei compiti o ad assetti organizzativi non previsti dalla precedente legislazione). Segnala quindi la necessità di acquisire dati in ordine agli organici e alle risorse finanziarie destinati nel precedente assetto a svolgere le medesime funzioni. Con riferimento alle norme concernenti il personale di cui all'articolo 2, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le procedure di mobilità previste per il trasferimento di 2 posti di livello dirigenziale non generale e di 20 posti dell'Area seconda del personale delle aree funzionali possano incidere sul fabbisogno di personale nei comparti di provenienza, creando i presupposti per un incremento degli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle medesime funzioni. Andrebbe inoltre chiarito se la circostanza, ipotizzata dalla relazione tecnica con riferimento a tale trasferimento di personale, di «richiedere le necessarie autorizzazioni al Ministero dell'economia, con le relative provviste finanziarie, nell'ambito delle generali procedure concorsuali» possa determinare aggravi di spesa. Con riferimento alle norme concernenti il trasferimento delle risorse finanziarie, rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e la relazione tecnica non consentono una puntuale ricostruzione dell'ammontare dei fondi trasferiti (trasferimento che dovrebbe determinare anche una riduzione di spesa per l'amministrazione che cede funzioni). Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca indicazioni di maggiore dettaglio sull'entità delle risorse finanziarie che sono state destinate al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento dei compiti in materia di politiche antidroga e di servizio civile nazionale. Con riferimento, infine, alle disposizioni che riguardano la sede e i locali del Ministero della solidarietà sociale, di cui all'articolo 3, osserva che il testo in esame disciplina la fase transitoria fino al trasferimento delle strutture attualmente utilizzate dal Ministero del lavoro,
prevedendo - nel frattempo - l'utilizzo di strutture della Presidenza del Consiglio senza oneri per lo stesso Ministero della solidarietà sociale. Sul punto, tenuto conto che l'onere finanziario per il funzionamento della sede del Ministero della solidarietà sociale sembrerebbe posto a carico della Presidenza del Consiglio, andrebbe chiarito se in relazione all'utilizzo delle predette risorse strumentali possano determinarsi conseguenze finanziarie non considerate dal testo.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.10.
Giovedì 11 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.
La seduta comincia alle 11.10.
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.
Atto n. 164.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, osserva, per quanto concerne le osservazioni in relazione alla prevista istituzione della figura di provveditore interregionale, che tali incarichi non sono aggiuntivi, ma sono conferiti nell'ambito dei 175 posti di funzione dirigenziale di livello non generale che costituiscono la nuova dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero. La concreta individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello sarà operata dall'apposito decreto ministeriale che, nel suddetto limite e dell'invarianza della spesa, fisserà l'articolazione definitiva del Ministero, prevedendo, a fronte dell'eventuale istituzione di nuovi uffici, le necessarie soppressioni. Con riferimento alle osservazioni relative alle funzioni della Cassa di previdenza e assistenza fa presente che la disposizione di cui all'articolo 8 nulla innova rispetto ai compiti già attribuiti riguardo a tutti i dipendenti del Ministero, come peraltro confermato dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006. Precisa inoltre che l'acquisizione del personale proveniente dal soppresso Registro italiano dighe non appare suscettibile di determinare nuovi oneri, atteso che le prestazioni della Cassa vengono rese nei limiti dell'ammontare delle entrate specificate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1231 del 1968. Per quanto concerne l'incremento di due unità del numero dei componenti dei Comitati tecnici amministrativi in funzione presso ciascun provveditorato interregionale, fa presente che la prevista integrazione non determina l'insorgenza di nuovi oneri, atteso che per lo svolgimento di relativi compiti a legislazione vigente, in base all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004, i componenti non hanno diritto a compensi o a gettoni di presenza. Si ritiene comunque di poter concordare con la riformulazione proposta dalla Commissione. Concorda, altresì, sull'integrazione con apposita clausola di invarianza della disposizione relativa alla istituzione della Conferenza permanente dei provveditori interregionali, nonché sulla riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.
Massimo VANNUCCI (Ulivo), formula quindi la seguente proposta di rilievi:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
gli incarichi relativi alla figura di provveditore interregionale aggiunto sono conferiti nell'ambito dei 175 posti di funzione dirigenziale di livello non generale che costituiscono la nuova dotazione organica per tale livello del Ministero e, pertanto, non devono ritenersi aggiuntivi; l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale sarà operata con apposito decreto ministeriale, che fisserà l'articolazione definitiva del Ministero nel rispetto del suddetto limite e dell'invarianza della spesa, a tal fine, disponendo, a fronte dell'eventuale istituzione di nuovi uffici, le necessarie soppressioni;
la disposizione di cui all'articolo 8, relativa alle funzioni della cassa di previdenza e assistenza, non ha carattere innovativo rispetto ai compiti già attribuiti riguardo a tutti i dipendenti del Ministero e l'acquisizione del personale proveniente dal Registro italiano dighe non appare suscettibile di determinare nuovi oneri;
l'incremento di due unità del numero dei componenti dei comitati tecnici amministrativi non determina nuovi oneri, atteso che i componenti non hanno diritto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004, a compensi o a gettoni di presenza;
considerato che:
appare in ogni caso opportuno integrare il testo prevedendo espressamente, che ai membri del comitato non vengano corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese;
risulta altresì opportuno riferire la clausola di invarianza generale del provvedimento prevista al comma 1 dell'articolo 11, all'aggregato della finanza pubblica anziché al solo bilancio dello Stato, in considerazione della composizione del comitato di cui al comma 3 dell'articolo 6,
lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 6, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai componenti del Comitato cui al comma 4 non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.»;
al medesimo articolo 6, comma 9, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
La Commissione approva la proposta del relatore.
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale.
Atto n. 172.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con rilievi).
La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.
Maino MARCHI (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di regolamento in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001,
di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. Secondo la relazione illustrativa il provvedimento si rende necessario in relazione alle peculiari esigenze emerse nel periodo di applicazione della disciplina vigente. Con riferimento ai profili finanziari, osserva che vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001 che individua gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In particolare, si prevede, al comma 2, lettera d), che venga soppresso il riferimento all'ufficio di supporto all'attività del servizio di controllo interno; al comma 2 è inserita la lettera e-bis), che tra gli uffici di diretta collaborazione siano incluse le segreterie dei vice ministri; che venga inserito il comma 3-bis il quale stabilisce che per lo svolgimento di incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice ministro ed i sottosegretari si avvalgono dell'ufficio di gabinetto, dell'ufficio legislativo nonché dei servizi del Ministero. In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 24-quinquies del decreto-legge n. 181 del 2006 già prevede la possibilità del vice ministro di avvalersi dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo mentre l'articolo 1, comma 24-quater attribuisce ai vice Ministri un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato nell'ambito del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione. Le modifiche proposte appaiono dunque sostanzialmente ricognitive delle novità legislative entrate in vigore successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di confermare che la possibilità, estesa ai sottosegretari, di avvalersi dell'ufficio di Gabinetto, dell'ufficio legislativo nonché dei servizi del Ministero per lo svolgimento di incarichi delegati dal Ministro, costituisca una mera specificazione di una prassi amministrativa già in essere e che dunque dalle norme non discenda alcun aggravio dell'attività amministrativa. Relativamente all'articolo 1, comma 3, pur considerando che le innovazioni disposte si applicano nell'ambito del contingente di personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, rileva che la previsione di un ulteriore posizione di vice capo di Gabinetto appare suscettibile di poter determinare l'insorgenza di oneri. Per quanto concerne l'utilizzo di magistrati e avvocati dello Stato presso l'Ufficio legislativo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se da tale utilizzo, in relazione al più alto livello qualificazione professionale richiesta, possano discendere ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal proposito il Governo dovrebbe escludere che le indennità assegnate al personale presso gli uffici di diretta collaborazione possano, in qualche modo, essere commisurate alla qualifica professionale rivestita dal personale chiamato. Relativamente all'articolo 1, comma 6, per quanto concerne la disposizione che stabilisce che i capi delle segreterie dei vice ministri sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, analogamente all'articolo 1 comma 3, se, in relazione all'alto livello qualificazione professionale richiesta, si possano determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal proposito rileva che il Governo dovrebbe anche escludere che le indennità assegnate al personale presso gli Uffici di diretta collaborazione possano, in qualche modo, essere commisurate alla qualifica professionale rivestita dal personale chiamato.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, rileva che l'articolo 1, comma 2 riproduce sostanzialmente alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 181 del 2006 e risulta rivolta unicamente a specificare attività di fatto già svolte dagli uffici in questione. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, rileva che la disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto per la posizione di Vice capo di Gabinetto non è previsto un particolare trattamento economico. In ordine alla possibilità di utilizzo di magistrati e avvocati dello Stato presso l'Ufficio legislativo, peraltro già previsto in analoghi regolamenti di organizzazioni
degli uffici in questione, fa presente che dalla disposizione non discendono maggiori oneri atteso che agli stessi verrebbe riconosciuta l'indennità di diretta collaborazione già stabilita con apposito provvedimento, nell'ambito delle risorse stanziate, per il contingente addetto agli uffici di diretta collaborazione. A tal proposito, segnala che la misura dell'indennità di diretta collaborazione viene stabilita per fasce retributive, sulla base del personale addetto ed in relazione alle risorse disponibili. Ciò a prescindere dalla qualifica posseduta dal personale interessato. Rileva che analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la nomina di un diplomatico alla segreteria di un Vice ministro, di cui all'articolo 1, comma 6.
Maino MARCHI (Ulivo), relatore, alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di rilievi
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento, recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 (atto n. 172);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, è rivolta unicamente a specificare attività di fatto già svolte dall'Ufficio di gabinetto, dall'Ufficio legislativo e dai Servizi del Ministero, riproducendo sostanzialmente disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 181 del 2006;
la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, non determina oneri aggiuntivi in quanto per la posizione di Vice capo di gabinetto non è previsto un particolare trattamento economico;
la possibilità di utilizzo di magistrati e avvocati presso l'Ufficio legislativo di cui alla medesima disposizione, così come la possibilità di nomina di un diplomatico alla segreteria del Vice ministro, di cui all'articolo 1, comma 6, non determinano maggiori oneri in quanto agli stessi verrebbe riconosciuta l'indennità di diretta collaborazione già stabilita con apposito provvedimento nell'ambito delle risorse già stanziate per il contingente addetto agli uffici di diretta collaborazione,
lo schema di regolamento in oggetto».
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 11.25.
Giovedì 11 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.
La seduta comincia alle 11.35.
Sulla costituzione di Comitati permanenti.
Lino DUILIO, presidente, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 10 ottobre 2007, si è proceduto con decisione unanime alla istituzione di tre Comitati permanenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento. In particolare, sono stati istituiti il Comitato permanente per i pareri, il Comitato permanente per le aree sottoutilizzate e il Comitato permanente per la finanza territoriale e locale. Rileva che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della stessa riunione ha altresì convenuto circa la seguente composizione degli uffici di presidenza dei comitati:
Comitato permanente per i pareri: Presidente: Massimo Vannucci (Ulivo); Vicepresidenti:
Lello Di Gioia (RosanelPugno), Daniela Garnero Santanchè (AN); Segretari: Dante D'Elpidio (Pop-Udeur), Alberto Filippi (LNP).
Comitato permanente per le aree sottoutilizzate: Presidente: Andrea Ricci (RC-SE); Vicepresidenti: Michele Bordo (Ulivo), Domenico Zinzi (UDC); Segretari: Salvatore Raiti (Ulivo), Giovanni Marras (FI).
Comitato permanente per la finanza territoriale e locale: Presidente: Antonio Giuseppe Maria Verro (FI); Vicepresidenti: Antonio Misiani (Ulivo), Massimo Garavaglia (LNP); Segretari: Raffaele Aurisicchio (SDpSE), Alberto Giorgetti (AN).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 11.35.
Giovedì 11 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.
La seduta comincia alle 15.10.
5-01589 A. Giorgetti e Contento: Destinazione al settore della giustizia di risorse aggiuntive a seguito delle maggiori entrate versate dalla Banca popolare italiana in sede di patteggiamento.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Manlio CONTENTO (AN), illustrando, a titolo di cofirmatario, l'interrogazione in titolo, segnala che, a quanto risulta da notizie di stampa, la Banca popolare italiana, in sede di patteggiamento, avrebbe corrisposto una somma superiore a 90 milioni di euro. Con l'interrogazione si invita il Governo a valutare l'opportunità di destinare tali risorse ad interventi idonei a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Manlio CONTENTO (AN), replicando, si dichiara insoddisfatto. Osserva infatti che, proprio sulla base del principio generale della normativa contabile, per cui il complesso delle entrate va a finanziare senza distinzione il complesso delle spese, l'interrogazione mirava a sollecitare un apposito intervento normativo, di cui è palese l'opportunità, in ragione delle difficoltà che si presentano nel settore dell'amministrazione della giustizia, spesso connesse a carenza di risorse finanziarie. Per questo dichiara che, nel presentare l'interrogazione, si attendeva dal Governo un impegno assai più preciso, in modo che il lavoro svolto dai magistrati, che nel caso in questione ha determinato per il bilancio dello Stato un'entrata di entità eccezionale, possa permettere di destinare risorse aggiuntive proprio per la giustizia. In conclusione auspica pertanto che il Governo voglia impegnarsi per definire un intervento in questo senso.
Lino DUILIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.20.