XIV Commissione - Resoconto di giovedì 11 ottobre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 17 OTTOBRE 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 9.20.

Sull'ordine dei lavori.

Franca BIMBI, presidente, propone un'inversione all'ordine del giorno nel senso di passare prima all'esame dell'atto n. 143.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
Atto n. 143.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.


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Antonio RAZZI (IdV), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a dare attuazione alla direttiva «tecnica» 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali. Ricorda che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria per il 2006, il cui articolo 1, al comma 1, ha previsto che i decreti legislativi attuativi siano adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge (ossia entro il 4 marzo 2008). Lo stesso comma 1 ha stabilito che, ove il termine di recepimento di una o più direttive sia già scaduto o sia in scadenza nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il termine per l'esercizio della delega sia ridotto a 6 mesi. Conseguentemente, atteso che il termine per il recepimento della direttiva 2005/62/CE è scaduto il 31 agosto 2006, il termine per l'attuazione della delega legislativa è anticipato al 4 settembre 2007.
Lo schema in oggetto si compone di cinque articoli e di un allegato tecnico, costituito, a sua volta, da una premessa introduttiva e da nove paragrafi tematici.
L'articolo 1 reca una serie di definizioni volte ad agevolare la comprensione delle disposizioni recate dal provvedimento, tra le quali si segnalano quelle relative al «sistema di qualità», ossia la struttura organizzativa, le responsabilità, i processi e le risorse finalizzati ad attuare la gestione della qualità; la «gestione di qualità», ossia le attività coordinate per dirigere e controllare un'organizzazione sul piano della qualità a tutti i livelli nell'ambito di un servizio trasfusionale e di un'unità di raccolta; il «controllo della qualità», ossia la parte di un sistema di qualità incentrata sul rispetto dei requisiti di qualità; la «tracciabilità inversa», ossia il processo consistente nell'indagare presunte reazioni avverse associate alla trasfusione in un ricevente, al fine di identificare un donatore potenzialmente implicato; il «sito mobile», ossia un sito temporaneo o mobile per la raccolta del sangue che si trova all'esterno di un servizio o dell'unità di raccolta, ma sotto la responsabilità tecnica del predetto servizio; la «buona prassi», ossia tutti gli elementi di una prassi consolidata in grado di garantire che il sangue e i suoi componenti siano conformi alle norme stabilite.
L'articolo 2 definisce norme e specifiche da applicare al sistema di qualità, precisando che le regioni e il Ministero della difesa, per il servizio trasfusionale delle Forze armate, assumono iniziative volte a garantire che i servizi trasfusionali e le unità di raccolta gestite dalle associazioni di donatori attuino un sistema di qualità conforme alla normativa nazionale e comunitaria, di cui all'allegato del decreto in esame (comma 1). Sono previste, altresì, disposizioni volte a garantire che, in caso di importazione di sangue ed emocomponenti da Paesi terzi destinato alla terapia trasfusionale, i servizi trasfusionali e le unità di raccolta sangue del Paese di provenienza applichino un sistema di qualità equivalente a quello previsto dal decreto (comma 2). Analogamente, l'importazione di plasma da Paesi terzi, destinato alla produzione industriale di plasmaderivati comporta che i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del Paese di provenienza siano dotati di sistemi di qualità equivalenti a quello disciplinato dal decreto in esame (comma 3).
L'articolo 3, concernente il recepimento della nuova disciplina, precisa che le regioni adottano, con proprio provvedimento, le disposizioni recate dal decreto in esame.
L'articolo 4 reca la clausola di cedevolezza, prevedendo che, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme che incidono su ambiti di competenza regionale si applicano, a decorrere dal termine previsto per l'attuazione della direttiva 2002/98/CE, nelle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento e fino all'entrata in vigore della normativa medesima.


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L'articolo 5 contempla disposizioni in materia di oneri di spesa, stabilendo che la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'applicazione del sistema di qualità in ambito trasfusionale, valutati in 7 milioni di euro per il 2007, 6 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro per il 2009, è garantita mediante il ricorso alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 che, a tal fine, versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le seguenti modalità: 80 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, ai pertinenti capitoli del Ministero della difesa; per i restanti importi, per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute (comma 1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Secondo la relazione tecnica, i grandi numeri delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta (circa 2.300) portano ad una stima complessiva del fabbisogno per l'attuazione delle norme relative ad un sistema di qualità pari a 18 milioni di euro, per i servizi trasfusionali civili, e 240 mila euro, per i 4 centri trasfusionali militari siti in Roma, Taranto, La Spezia e Firenze, per le unità di raccolta mobili e fisse utilizzabili in situazioni di necessità e per l'Ufficio di direzione e coordinamento del servizio trasfusionale delle Forze armate ubicato presso la Direzione generale della sanità militare. La stessa relazione chiarisce che, poiché parte di queste risorse possono essere recuperate mediante razionalizzazione e consolidamento di alcune attività, può ritenersi ragionevolmente equilibrato un finanziamento per i servizi trasfusionali civili di 7 milioni per il primo anno, 6 milioni per il secondo e 2 milioni per il terzo e successivi.
L'allegato tecnico reca norme e specifiche applicabili al sistema di qualità.
Il paragrafo 1 (introduzione e principi generali), fornisce le indicazioni generali relative al sistema di qualità e precisa che la responsabilità di controllare la qualità compete a tutti coloro che prestano la loro attività nei servizi trasfusionali, la cui direzione deve garantire un approccio sistematico incentrato sulla qualità. Il sistema di qualità comprende la gestione, la garanzia e il miglioramento costante della qualità, il personale, i locali e l'attrezzatura, la documentazione, la raccolta, il controllo e la lavorazione, la conservazione, la distribuzione, il controllo della qualità, il ritiro degli emocomponenti, gli audit esterni ed interni, la gestione dei contratti, la non conformità e l'autocontrollo. La direzione del servizio valuta periodicamente l'efficacia del sistema ed applica, qualora lo ritenga necessario, misure correttive.
Per assolvere ai loro obblighi, i servizi trasfusionali e le unità di raccolta gestite dalle associazioni di donatori sono coadiuvati da una funzione di garanzia della qualità, interna o associata, che collabora nella soluzione di tutte le problematiche correlate.
Il paragrafo 2 (personale e organizzazione) definisce l'obbligo per i servizi trasfusionali e le unità di raccolta di dotarsi di personale sufficiente e qualificato, sulla scorta della programmazione regionale, per lo svolgimento delle attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue. I responsabili dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta affidano la responsabilità della gestione dei processi e quella della garanzia della qualità a persone diverse ed indipendenti.
Il paragrafo 3 (locali) contiene le indicazioni relative all'organizzazione dei locali destinati all'espletamento delle attività trasfusionali. Rileva, a questo proposito, che il punto 3.2. dell'allegato, concernente l'area riservata ai donatori di sangue, stabilisce - ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva 2005/62/CE ed in conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2005 - che in tale area sia anche ricompresa una zona riservata al riposo/ristoro post donazione.


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Il paragrafo 4 (attrezzature e materiali) reca prescrizioni in materia di collaudo iniziale e manutenzione periodica delle attrezzature, al fine di ridurre i rischi per i donatori, per il personale e per gli stessi emocomponenti e di migliorare l'efficienza delle attviità trasfusionali. I materiali, i reagenti e le attrezzature devono essere conformi alla disciplina relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, o a norme equivalenti in caso di raccolta nei Paesi terzi.
Il paragrafo 5 (documentazione) fornisce precisazioni in merito all'aggiornamento, alla registrazione ed alla conservazione della documentazione connessa alle attività svolte dai servizi trasfusionali.
Il paragrafo 6 (raccolta, analisi e lavorazione del sangue) prevede procedure specifiche per l'identificazione sicura dei donatori, per il colloquio di accertamento dell'idoneità e per la verifica di ammissibilità della donazione. Inoltre, sono dettagliatamente disciplinate le procedure per la raccolta del sangue e degli emocomponenti, per l'effettuazione delle analisi di laboratorio, per la lavorazione e validazione, per l'etichettatura e per l'autorizzazione dell'uso clinico del sangue e degli emocomponenti.
Il paragrafo 7 (conservazione, distribuzione e assegnazione) precisa che i sistemi di qualità dei servizi trasfusionali devono assicurare che i criteri di conservazione e di distribuzione per la fabbricazione di prodotti medicinali e per la cessione ad altri servizi trasfusionali nonché i criteri di assegnazione ai pazienti siano conformi alla disciplina vigente. Evidenzia l'obbligo di approntare procedure convalidate di conservazione per garantire la qualità del sangue e degli emocomponenti durante l'intero periodo di conservazione del sangue.
Il paragrafo 8 (gestione dei contratti) prevede la definizione di uno specifico contratto per le attività esternalizzate.
Il paragrafo 9 (non conformità) indica i casi in cui può essere eccezionalmente autorizzato l'impiego di emocomponenti non conformi ai requisiti di qualità e definisce le procedure connesse ai reclami ed alle segnalazioni relativi ad effetti indesiderati o ad incidenti gravi, nonché le procedure e gli interventi connessi all'eventuale ritiro del sangue o degli emocomponenti. È inoltre prevista la predisposizione di un sistema volto a garantire l'applicazione di azioni correttive e preventive, in caso di non conformità degli emocomponenti e di eventuali criticità in ordine alla qualità degli stessi.
Il paragrafo 10 (autocontrollo audit e miglioramento) prevede la predisposizione di sistemi di autocontrollo o di audit in tutte le fasi operative, al fine di verificare la rispondenza alle norme definite dal decreto in esame.
Osserva che lo schema di decreto in esame traspone sostanzialmente nell'ordinamento nazionale la direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che integra la disciplina comunitaria di base in materia di sicurezza del sangue umano e degli emocomponenti, di cui alla direttiva 2002/98/CE, già recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 191 del 2005, al fine di garantire un livello elevato di qualità e di sicurezza delle procedure di trasfusione in tutti gli Stati membri.
Segnala che il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all'Italia due pareri motivati. Il primo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/62, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (procedura d'infrazione n. 2006/790); ricorda che il termine di attuazione è scaduto il 31 agosto 2006; Il secondo parere, per la mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la


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notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (procedura d'infrazione n. 2006/0789). Ricorda che anche il termine di attuazione di tale direttiva è scaduto il 31 agosto 2006.
Entrambe le direttive sono state ricomprese nell'allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006); all'attuazione della prima direttiva è finalizzato lo schema di decreto legislativo in esame.
Poiché il provvedimento attua coerentemente una direttiva comunitaria ed è inteso al superamento del contenzioso connesso alla sua mancata trasposizione nell'ordinamento nazionale, propone di esprimere parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

Arnold CASSOLA (Verdi) dichiara voto favorevole, rilevando che il provvedimento in titolo appare particolarmente opportuno alla luce di preoccupanti vicende denunciate negli ultimi giorni relativamente a trasfusioni, in particolare, su soggetti emofiliaci.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che in Italia sono presenti circa 2.300 unità trasfusionali che applicano severi controlli di qualità. Sottolinea che il recepimento della direttiva in esame distingue tra controlli interni ed esterni, ponendo paletti regolativi al mercato dell'importazione di plasma proveniente da paesi terzi. Osserva che si dovrebbe porre attenzione alla questione del consenso informato, soprattutto con riferimento ai militari italiani impegnati in missioni all'estero ai quali non è assicurata la possibilità di utilizzare trasfusioni con emocomponenti non conformi.

Gianluca PINI (LNP) rileva che ogni missione all'estero è seguita da un'unità della Croce Rossa Italiana e che i prodotti ematici utilizzati sono di esclusiva provenienza nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, attuativo della direttiva 2003/74/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
Atto n. 147.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a modificare ed integrare le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 158 del 2006, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).
Sottolinea che il decreto legislativo n. 158 del 2006 ha recepito la direttiva comunitaria 2003/74/CE attraverso un'integrale riscrittura della disciplina recata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali), del quale è stata disposta l'abrogazione.
Le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 158 del 2006 riguardano il divieto di somministrazione, a tutte le specie di animali, di tireostatici, stilbene e derivati dello stilbene, nonché il divieto di somministrazione di estradiolo 17 beta e suoi derivati agli animali destinati al consumo umano; il divieto di somministrazione delle sostanze in oggetto e di quelle ad azione estrogena, androgena e gestagena agli animali da azienda e agli animali da acquicoltura, nonché il divieto di immissione sul mercato di tali animali e dei loro prodotti destinati al consumo umano; la previsione di deroghe ai sopraccitati divieti, al fine di garantire l'effettuazione di trattamenti


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terapeutici sotto la responsabilità del veterinario che ha in cura gli animali e con l'osservanza di determinate cautele, quali la registrazione dei trattamenti; le modalità di effettuazione dei trattamenti zootecnici per la somministrazione da parte dei veterinari di medicinali che contengono sostanze ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-beta e loro derivati e per il trattamento di avannotti d'acquacoltura; il divieto di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari destinati agli animali da azienda contenenti alcune sostanze con attività ormonale o sostanze beta-agoniste; le modalità di immissione sul mercato degli animali (e delle relative carni) a cui siano state somministrate le citate sostanze per finalità terapeutiche o in deroga alla normativa vigente, nonché le modalità di movimentazione degli equidi trattati; la previsione dell'autorizzazione alla detenzione delle sostanze vietate per le sole imprese che le producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro importazione, fabbricazione, detenzione, magazzinaggio, distribuzione, vendita ed utilizzazione nonché l'obbligo per tali imprese di conservare un registro su cui annotare le quantità prodotte ed utilizzate e i soggetti ai quali siano state cedute o vendute; l'individuazione di divieti all'importazione e di piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze; la previsione di procedure di autocontrollo e la definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli ufficiali; l'individuazione delle misure da adottare in caso di superamento dei limiti massimi e in caso di eventuali infrazioni (incluso l'abbattimento degli animali riconosciuti positivi ai controlli) e il relativo apparato sanzionatorio.
Lo schema di decreto in esame è composto da due articoli e un allegato.
L'articolo 1, costituito da un unico comma suddiviso in quattro lettere, è interamente finalizzato ad apportare modifiche al decreto legislativo n. 158 del 2006. In primo luogo, viene integrato il titolo del citato decreto legislativo, includendovi i riferimenti alle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, nonché al regolamento (CE) n. 882/2004 (lettera a). In particolare, la direttiva 96/22/CE contempla il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, mentre la direttiva 96/23/CE disciplina le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e relativi prodotti.
Il regolamento (CE) n. 882/2004 reca, infine, disposizioni in ordine ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Nel dettaglio, la direttiva 2003/74/CE (recepita nell'ordinamento interno con il citato decreto legislativo n. 158 del 2006) modifica per alcuni aspetti la disciplina sul divieto di utilizzazione di ormoni di crescita nella produzione animale (di cui alla direttiva 96/22/CE), al fine di assicurare la tutela della salute, il rispetto della normativa comunitaria vigente e l'osservanza degli obblighi internazionali dell'Unione europea.
La Commissione ha quindi intrapreso e finanziato studi scientifici allo scopo di approfondire le conseguenze provocate dall'utilizzo di sei ormoni (estradiolo 17-β, testosterone, progesterone, acetato di trenbolone, zeranol e acetato di melengestrolo), pervenendo alla conclusione che soltanto l'estradiolo17-β è una sostanza da considerarsi totalmente cancerogena.
Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto necessario mantenere in via permanente il divieto sancito dalla direttiva 96/22/CE relativamente all'estradiolo-17β e continuare ad applicare provvisoriamente il divieto per gli altri cinque ormoni (testosterone, progesterone, acetato di trenbolone, zeranol e acetato di melengestrolo).
La lettera b) dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica il comma 1 dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 158 del 2006, estendendo a qualsiasi sostanza ad effetto anabolizzante i divieti (già stabiliti per tireostatici, stilbeni, estradiolo-17 beta e sostanze beta-agoniste e per altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena) di somministrazione agli animali


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d'azienda e agli animali d'acquacoltura, di detenzione in azienda, di immissione sul mercato degli animali trattati e di trasformazione delle relative carni.
La lettera c) sostituisce il numero 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 158 del 2006, prevedendo che il divieto di importazione ivi contemplato (inclusa l'importazione da Paesi terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui è autorizzata l'importazione) si applichi, oltre che alle sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, gestagene ed androgene, anche a qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.
La lettera d) sostituisce l'allegato II del decreto legislativo n. 158 del 2006, che indica la categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria.
L'articolo 2, composto da due commi, reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Per quanto infine concerne i documenti all'esame delle istituzioni europee su questa materia, si ricorda che il 7 aprile 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2007)194) sulle procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale.
La proposta è volta a introdurre alcune modifiche all'attuale quadro giuridico sulla materia in questione; si tratta, in particolare, dell'obbligo di adattare la legislazione comunitaria a quanto stabilito dal Codex alimentarius in materia di limiti massimi di residui (LMR); della unificazione in un unico regolamento della Commissione di tutte le decisioni che classificano le sostanze farmacologicamente attive in relazione ai residui; del conferimento alla Commissione della competenza ad adottare norme sulle condizioni di estrapolazione e definizione di valori di riferimento per gli interventi di controllo sulle concentrazioni dei suddetti residui.
Ricorda che il 4 giugno 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 96/22/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali (COM(2007)292), già modificata dalla direttiva 2003/74/CE. Viene proposto, in particolare, di attenuare la portata della direttiva 96/22/CE, escludendone dal campo di applicazione gli animali da compagnia e di vietare completamente l'uso dell'estradiolo 17β per gli animali destinati alle produzioni alimentari.
Ricorda, infine, che il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad una nuova strategia nel settore della salute animale per il periodo 2007-2013. Il documento definisce il quadro delle misure da adottare nel corso dei prossimi sei anni, mettendo l'accento sulle misure di precauzione, sulla sorveglianza delle malattie, sulla ricerca e sulle misure di lotta contro tali malattie al fine di ridurre la loro incidenza e di limitare al massimo le conseguenze negative.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Gianluca PINI (LNP), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta di parere, osserva tuttavia che sarebbe necessario attuare una seria azione di contrasto all'utilizzo improprio di sostanze estrogene soprattutto in alimenti di provenienza extracomunitaria. Ritiene incomprensibile che non siano previsti stanziamenti adeguati per i controlli effettuati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) sui generi alimentari provenienti da paesi terzi, che dovrebbero, a suo parere, essere potenziati.

Franca BIMBI, presidente, osserva che la disposizione relativa all'invarianza della spesa si giustifica perché l'Italia a seguito dei casi di encefalopatia spongiforme bovina ha riorganizza totalmente il sistema di tracciabilità delle carni. Sottolinea che in Italia i controlli sono effettuati dal Ministero della salute, mentre nel Regno Unito, paese che ha registrato il più alto


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numero di casi di variante umana del morbo, sono di competenza del Ministero dell'agricoltura.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea l'efficacia del sistema di controllo delle produzioni alimentari italiane, esprimendo preoccupazione per quelle provenienti dall'estero in una situazione di mercato di continuo ribasso dei prezzi.

Franca BIMBI, presidente, alla luce dei rilievi formulati dal deputato Pini, ritiene che la proposta di parere possa essere integrata con un'osservazione (vedi allegato).

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, come da ultimo formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
Atto n. 155.
(Rinvio dell'esame).

Franca BIMBI, presidente e relatore, ritiene utile che la Commissione non proceda nell'odierna seduta nell'esame del provvedimento, considerando opportuno potere conoscere prima i contenuti del parere della Commissione di merito.

La Commissione concorda.

Franca BIMBI, presidente e relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 11 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla riunione della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo sulla CIG, svolta a Bruxelles il 2 ottobre 2007.

Franca BIMBI, presidente, illustra la relazione da lei predisposta sulla riunione in oggetto (vedi allegato 2).

Arnold CASSOLA (Verdi) sottolinea che la vicenda della riforma dei Trattati dell'Unione europea è collegata anche alla determinazione dei seggi spettanti a ciascun paese membro nel Parlamento europeo. Tuttavia, proprio alcuni rappresentanti italiani che utilizzano l'argomento degli italiani all'estero per sostenere la questione dei seggi spettanti all'Italia nel Parlamento europeo poi sostengono, senza alcuna coerenza, che occorre sopprimere le disposizioni della Costituzione italiana concernenti i parlamentari eletti nella circoscrizione estero.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 13, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi.
Atto n. 145.