V Commissione - Marted́ 16 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Ratifica Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou ACP-CE; Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 per l'applicazione dell'Accordo ACP-CE; Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari in applicazione dell'Accordo ACP-CE (C. 3116 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo non hanno carattere permanente, ma sono limitati a un arco temporale definito;
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 81 del 1986 reca le disponibilità necessarie per far fronte agli oneri previsti per gli anni 2008 e 2009;
premesso che il rinvio alla tabella C allegata alla legge finanziaria per la copertura degli oneri che si determineranno successivamente al triennio in corso può ammettersi a condizione che i medesimi oneri siano modulabili e non predeterminati nel loro ammontare;
rilevato che, conseguentemente, l'importo di 100 milioni di euro indicato nel testo deve intendersi nel senso che gli oneri per la cui copertura, per gli anni successivi al triennio in corso, si rinvia alla tabella C allegata alla legge finanziaria, non debbono assumersi come necessariamente stabiliti nel predetto importo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede».


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2007 (C. 3062 Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 1, comma 4 - si concorda con la Commissione Bilancio circa il significato pleonastico della disposizione che, in assenza della puntuale individuazione delle direttive per le quali prevedere la relazione tecnica, risulta priva di effettivo contenuto normativo.
D'altra parte, va evidenziato che, solo in presenza del testo di recepimento delle direttive medesime, è possibile desumere gli eventuali effetti finanziari delle singole disposizioni.
Tanto premesso, si rinvia alla Commissione Bilancio la definitiva valutazione sull'opportunità di individuare le direttive da sottoporre all'esame parlamentare per i profili finanziari con l'obbligo di predisposizione della relazione tecnica.

Articolo 4 - si conferma che il meccanismo tariffario previsto dalle norme è idoneo alla copertura dei costi relativi alle attività degli uffici pubblici da espletare a favore dei soggetti privati, atteso che, in sede di determinazione delle tariffe, il parametro di riferimento è costituito dagli stessi costi amministrativi. Nel caso di superamento del limite delle riassegnazioni, segnalato dalla Commissione bilancio, le Amministrazioni di settore provvederanno all'ottimale utilizzo delle risorse di bilancio disponibili mediante individuazione degli obiettivi prioritari da conseguire.
Riguardo a quanto segnalato circa eventuali effetti derivanti dalla deducibilità, va messo in evidenza che il disegno di legge comunitaria non reca alcuna modifica al regime degli oneri deducibili, il quale resta immutato. Si tratta pertanto di effetti indiretti a legislazione vigente, peraltro di portata esigua.

Articolo 6, comma 1, lettera a) - si comunica, preliminarmente, come già evidenziato in sede di valutazione del testo, l'esigenza di integrare la norma in esame inserendo dopo il comma 4-bis il seguente comma aggiuntivo:
«4-ter - Per la copertura degli oneri conseguenti all'utilizzazione del personale di cui al comma precedente, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili all'interno del Fondo di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
La richiesta tende a far precisare che, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le spese in questione graveranno sul Fondo di funzionamento della medesima PCM.
In effetti tale precisazione assume più una valenza di drafting, che non quella di una richiesta di vero e proprio emendamento. Basterebbe aggiungere, alla fine del comma 4-bis, dopo le parole «delle risorse finanziarie disponibili» le parole (di mera esplicitazione): «nel Fondo di funzionamento della».
D'altro canto la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del Dipartimento politiche europee del 12 ottobre 2007, n. 1819, ha confermato che gli oneri graveranno proprio sul Fondo di funzionamento.
Relativamente ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che i dati di quantificazione richiesti non sembrano rivestire


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carattere particolarmente significativo, in quanto l'attuazione della disposizione in parola è comunque condizionata alla presenza di risorse sufficienti da destinare allo scopo, nell'ambito del Fondo di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza pregiudizio per altri interventi stabiliti a legislazione vigente.
Infine, in ordine ai chiarimenti richiesti dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, in particolare relativamente alla copertura finanziaria della norma prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del disegno di legge (CIACE), si conferma la quantificazione degli oneri già indicata nella relazione tecnico-finanziaria allegata all'emendamento presentato presso il Senato della Repubblica, ovvero un importo massimo annuo lordo di euro 286.632,00 (14.331,60 x 20).
Con riguardo all'esistenza di risorse disponibili nel bilancio della Presidenza del Consiglio, si fa rilevare come il meccanismo previsto nella norma sia flessibile, consentendo di modulare, di anno in anno, il numero delle unità di personale da utilizzare in posizione di comando, in base alle risorse finanziarie disponibili; si conferma, inoltre, che gli oneri graveranno sul Fondo di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (Cap. 2115), in quanto tale capitolo contiene il Fondo di riserva dal quale si opererà il relativo prelievo.

Articolo 7 - il Ministero delle Politiche agricole, con nota 10 ottobre 2007, n. 9810, fa sapere che l'AGEA, quale autorità nazionale responsabile dell'osservanza della normativa comunitaria relativa ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione, opera in conformità della sua natura di organismo strumentale della CE. Pertanto anche tali attività vengono a rientrare tra le funzioni di interesse comunitario svolte ordinariamente dall'AGEA, con il proprio personale e le proprie risorse.
Si ritiene, inoltre, di poter condividere la modifica al comma 1-quinquies, volta a prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 8 - in merito ai chiarimenti richiesti in ordine alla possibilità che le attività di controllo successive al rilascio delle autorizzazioni possano essere svolte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, si fa presente che le medesime attività rientrano in quelle istituzionali delle Amministrazioni interessate e sono già previste a legislazione vigente.
Si conferma, altresì, che la locuzione «basate» di cui al comma 7, è da intendersi nel senso che il criterio di determinazione delle tariffe sarà costituito dalla copertura integrale del costo. Principio che, tra l'altro, è riconducibile alle disposizioni generali vigenti in materia (si vedano anche l'articolo 4 del presente disegno di legge, nonché le analoghe previsioni normative presenti nelle leggi comunitarie pregresse e l'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Articolo 14 - si ribadisce quanto già espresso in sede di valutazione del testo e si ritiene dunque necessario inserire in fine un ulteriore comma, contenente la seguente clausola di invarianza finanziaria:
«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Tale disposizione aggiuntiva trova fondamento nella mancata specificazione della natura delle misure previste dall'articolo in esame. In merito ai possibili effetti finanziari della norma, si sottolinea che soltanto in sede di attuazione della delega sarà possibile valutare le eventuali conseguenze onerose.
Sul punto è stato acquisito il parere del Ministero delle Politiche agricole, il quale con nota 10 ottobre 2007, n. 9810, fa sapere che «La norma non può comportare maggior oneri in quanto è volta ad apportare alcune modifiche correttive ed


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integrative meramente formali al decreto legislativo 214/2005 (di recepimento della direttiva 2002/89/CE sui controlli fitosanitari), segnalate dal competente Dipartimento. Si è dovuto ricorrere a tal fine, al formale rinnovo della delega perché nel frattempo era scaduto il termine di un anno previsto per i decreti correttivi dall'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003).»
La precisazione del competente Ministero delle Politiche agricole, chiarisce le finalità e il perché della delega. Tali chiarimenti escluderebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel presupposto che le modifiche che si intendono apportare sono di natura meramente formale.

Articolo 15 - la clausola d'invarianza è stata richiesta dallo scrivente per evitare possibili effetti negativi a carico della finanza pubblica. Più in particolare, in relazione alle preoccupazioni di cui al comma 2, lettera c) (scambio di informazioni), si fa presente che trattasi di ordinarie attività che intercorrono tra soggetti istituzionali.
Il dipartimento del Tesoro-Direzione V, per le vie brevi ha fatto sapere che:
1) lo scambio di informazioni è imposto normativamente dal Regolamento 1889/05 per finalità antiriciclaggio;
2) lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del Regolamento 1889/05, cioè l'Agenzia delle Dogane per l'Italia, e le autorità di cui all'articolo 22 della Direttiva 2005/60/CE, cioè attualmente per l'Italia l'UIC, avviene nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, dato che tale scambio è già in atto anche tramite supporti informatici. La dichiarazione compilata su un modello cartaceo alla frontiera permette alle Dogane di raccogliere dati ed informazioni trasferite telematicamente all'UIC. Sul punto il Regolamento 1889/05 ha significato per il nostro paese solo l'aggiunta di ulteriori dati da raccogliere, quali generalità del beneficiario, l'itinerario seguito, il mezzo di trasporto utilizzato.... Un nuovo modello cartaceo con il contributo del Ministero è già stato predisposto ed è attualmente utilizzato alle frontiere. A giorni è stato raggiunto l'accordo tra le Dogane e l'UIC per adeguare il supporto informatico;
3) relativamente allo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e/o la Commissione, si tratta di un compito istituzionale dell'UIC in materia di antiriciclaggio, imposto a livello internazionale, a cui l'UIC, o chi per esso, deve fare fronte con i propri stanziamenti di bilancio, rientrando nella sua ordinaria attività.

Articolo 16 - la clausola d'invarianza è stata richiesta dallo scrivente per evitare possibili effetti negativi a carico della finanza pubblica. In merito ai possibili effetti finanziari della norma, si sottolinea che soltanto in sede di attuazione della delega sarà possibile valutare le eventuali conseguenze onerose. Relativamente all'utilizzo del termine «tassa» di cui al comma 1, lettera d), si ritiene che lo stesso possa essere sostituito con il termine «tariffa».
Sul punto è stato acquisito il parere del Ministero delle Politiche agricole, il quale con nota 10 ottobre 2007, n. 9810, fa sapere che «l'introduzione del sistema di licenza FLEGT è volto ad impedire l'importazione illegale di legname da Paesi Terzi. Esso verrà gestito dal Corpo forestale dello Stato che è attrezzato istituzionalmente per tale compito, ne ha la competenza necessaria e ha risorse adeguate. La norma stessa d'altronde esclude qualsiasi onere aggiuntivo. Si aggiunge che l'importo della tassa (a fronte del servizio prestato) verrà a coprire integralmente le spese necessarie, in ossequio al sopra rilevato principio».

Articolo 21 - premesso che trattasi di attività istituzionali dell'Amministrazione competente, si fa presente che le tariffe sono volte a remunerare le attività delle medesime per la verifica delle licenze di cui alla stessa disposizione.

Articolo 22 - si rappresenta che lo scrivente ha già evidenziato, con particolare


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riferimento alle lettere b) ed f), che si può ragionevolmente supporre la presenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pur in presenza della clausola di neutralità finanziaria. Occorre, pertanto, acquisire assicurazione dall'Amministrazione competente che, anche per dette disposizioni, viene confermata l'invarianza di spesa sancita al comma 3.
Sul punto è stato acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo economico, il quale con rende noto che:

«Il decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, ha recepito la direttiva 92/3/EURATOM; in particolare, con l'articolo 32 e l'allegato II è previsto nel nostro ordinamento un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti radioattivi.
L'autorizzazione è rilasciata da:
a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 230 del 1995, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti, (quindi dalle Prefetture o dalle Regioni);
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'APAT, nei casi di spedizioni, di importazioni o d esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.

La direttiva 2006/117/EURATOM, estende il regime autorizzativo relativo alle spedizioni di rifiuti radioattivi anche alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito, secondo una procedura simile a quella della direttiva 92/3/EURATOM che è abrogata per motivi di chiarezza e sostituita dalla 2006/117; per la quale è inserita infatti anche una tavola di concordanza con le disposizioni della precedente direttiva.
Per quanto sopra detto, gli organismi competenti per le autorizzazioni in ambito territoriale, Prefetture e Regioni (con i loro organismi tecnici territoriali), o in ambito centrale, Ministero dello sviluppo economico ed APAT - Dipartimento Nucleare, sono già preposti al rilascio delle autorizzazioni per i rifiuti radioattivi, per cui l'ampliamento di competenze anche per quanto attiene le spedizioni di combustibile nucleare esaurito comporterà un prevedibile aumento di lavoro per strutture già esistenti, senza peraltro, comportare un aumento di personale e mezzi strumentali dato l'obbligo generale di provvedere all'attuazione della normativa comunitaria con le ordinarie strutture amministrative.
Detta clausola vale anche per le funzioni di sorveglianza e controllo, di cui al comma 1, lettere seguenti (da b a f) e che non comportano un ampliamento delle funzioni già espletate dalle Amministrazioni istituzionalmente competenti, ma una specificazione delle modalità del loro assolvimento, alle quali si provvederà nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio».

Articoli 24, comma 2 e 25, comma 3 - si concorda sull'integrazione della clausola nei termini richiesti dalla Commissione bilancio.

Articolo 26 - si conferma che, in attuazione della delega, non potranno che osservarsi il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame, nonché il disposto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 della disposizione in parola.
Sul punto è stato acquisito anche il parere del Ministero del commercio internazionale, il quale con nota 10 ottobre 2007, n. 11238, «conferma che le attività autorizzatorie saranno assicurate dalla Direzione generale per la politica commerciale, ed in particolare dalla divisione competente in materia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate».


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Articolo 28, comma 4 - si ribadisce quanto rilevato all'articolo 1, comma 4.

Articolo 31 - si rappresenta che trattasi di armonizzazione di norme di procedura comunque già presenti nella legislazione vigente ed applicabili ai casi di specie.
Sul punto è stato acquisito anche il parere del Ministero della Giustizia, il quale con nota 11 ottobre 2007, n. 119, precisa che: «in relazione all'articolo 31, si evidenzia che la normativa vigente già prevede un'articolata ed efficace disciplina in materia di confisca dei proventi di reato e, in tal senso, non sembrano emergere nuovi profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato».

Articolo 32 - si sottolinea che trattasi di attività già previste a legislazione vigente e che dunque non sono suscettibili di comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Sul punto è stato acquisito anche il parere del Ministero della Giustizia, il quale con nota 11 ottobre 2007, n. 119, precisa che: «in relazione all'articolo 32, si conferma che gli adempimenti previsti dalla norma in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri, possano essere effettuati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Si osserva inoltre che il decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, ha recepito la direttiva 92/3/EURATOM; in particolare con l'articolo 32 e l'allegato II è previsto nel nostro ordinamento un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti radioattivi.
L'autorizzazione è rilasciata da:
a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 230 del 1995, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti, (quindi dalle Prefetture o dalle Regioni);
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'APAT, nei casi di spedizioni, di importazioni od esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995, nonchè nei casi di transito sul territorio italiano.

La direttiva 2006/117/EURATOM, estende il regime autorizzativo relativo alle spedizioni di rifiuti radioattivi anche alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito, secondo una procedura simile a quella della direttiva 92/3/ERATOM che è abrogata per motivi di chiarezza e sostituita dalla 2006/117; per la quale è inserita infatti una tavola di concordanza con le disposizioni della precedente direttiva.
Per quanto sopra detto, gli organismi competenti per le autorizzazioni in ambito territoriale, Prefetture e Regioni (con i loro organismi tecnici territoriali), o in ambito centrale, Ministero dello sviluppo economico ed APAT - Dipartimento Nucleare, sono già preposti al rilascio delle autorizzazioni per i rifiuti radioattivi, per cui l'ampliamento di competenze anche per quanto attiene le spedizioni di combustibile nucleare esaurito comporterà un prevedibile aumento di lavoro per strutture già esistenti, senza peraltro, comportare un aumento di personale e mezzi strumentali dato l'obbligo generale di provvedere all'attuazione della normativa comunitaria con le ordinarie strutture amministrative.
Detta clausola vale anche per le funzioni di sorveglianza e controllo, di cui al comma 1, lettere seguenti (da a a f) e che non comportano un ampliamento delle funzioni già espletate dalle Amministrazioni istituzionalmente competenti, ma una specificazione delle modalità del loro assolvimento, alle quali si provvederà nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.