Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.
La seduta comincia alle 12.15.
Riqualificazione e recupero dei centri storici.
C. 550-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.
Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, ricorda che la proposta di legge recante disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici è già stata esaminata dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 gennaio 2007 e che, in quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta. Avverte che la Commissione di merito, nella seduta del 28 marzo 2007, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche al testo. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ricorda, per quanto concerne i profili finanziari, che l'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici. L'onere derivante dall'istituzione del Fondo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, è posto a carico dell'accantonamento di parte capitale del Fondo speciale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2007-2009. Al riguardo, con riferimento agli oneri per gli anni 2008 e 2009, rammenta che l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di conto capitale, come determinato dalla tabella B allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 (atto Senato n. 1817), reca le necessarie disponibilità e prevede una specifica voce programmatica, come indicato nella relazione illustrativa al suddetto disegno di legge. Osserva inoltre che il riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2007-2009 appare corretto e non richiede un aggiornamento nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2007. Il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire la conferma da parte del Governo.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'articolo aggiuntivo 1.011, il quale incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2007 il fondo di cui al comma 1, per finanziare il completamento di arterie viarie per l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici, ponendo il relativo onere a carico del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia relativo al triennio 2007-2009, risulta carente di copertura in quanto l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo non reca le necessarie disponibilità.
Chiede quindi un chiarimento in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala, in particolare, l'emendamento 1.16, il quale dispone che le regioni possano prevedere specifiche forme di cofinanziamento delle misure previste dalla presente legge per il recupero e la valorizzazione
dei centri storici e l'articolo aggiuntivo 1.010, il quale prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione finanziaria di trenta milioni di euro per l'anno 2007 al fine di consentire il completamento di arterie viarie già avviate anche con la partecipazione finanziaria di soggetti imprenditoriali privati, disponendo che al relativo onere si provvede a valere dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia, che peraltro reca le necessarie disponibilità. Su tale articolo aggiuntivo ritiene comunque opportuno un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione. Chiede infine un chiarimento in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dagli emendamenti 2.14 e 2.16, i quali assegnano alla competenza del Ministro delle infrastrutture, anziché del Ministro dell'economia e delle finanze, l'emanazione del decreto per la ripartizione delle risorse del Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA conferma che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi 1.010 e 1.011 per inidoneità della clausola di copertura. Ritiene invece che gli emendamenti 2.14 e 2.16 non presentino profili problematici di carattere finanziario. Osserva infine di non comprendere le ragioni per le quali gli emendamenti 2.15 e 2.17 prospettano di sopprimere la qualificazione come «nazionale» del fondo che il provvedimento intende istituire, trattandosi di finanziamenti erogati dallo Stato. Rileva infine che le restanti proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.
Lino DUILIO, presidente, rileva che le considerazioni svolte con riferimento agli emendamenti 2.15 e 2.17 attengono a profili di merito che non rientrano tra le competenze della Commissione bilancio. Chiede invece un ulteriore chiarimento per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto non risultano chiare le ragioni dell'inidoneità della copertura rilevata dal rappresentante del Governo, posto che vengono utilizzate risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia che reca le necessarie disponibilità.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia non reca disponibilità da destinare allo scopo previsto dall'articolo aggiuntivo 1.010.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che la Commissione bilancio compie la propria verifica sulla idoneità e sulla congruità della copertura dei provvedimenti sottoposti al suo esame sulla base delle disponibilità risultanti al netto dei pareri che la medesima Commissione ha espresso e non sulla base delle prenotazioni effettuate dal Governo anche per l'attuazione dei propri provvedimenti. Ritiene comunque che la Commissione possa prendere atto del parere contrario espresso dal Governo sull'utilizzo di tali risorse per le finalità di cui all'articolo aggiuntivo 1.010, fermo restando che l'eventuale parere contrario non potrebbe essere motivato per inidoneità della copertura.
Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, nel concordare con il Presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
esprime
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
esprime
sull'articolo aggiuntivo 1.011, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sull'articolo aggiuntivo 1.010;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».
La Commissione approva la proposta di parere.
Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare UE.
C. 2197-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Salvatore IACOMINO (RC-SE), relatore, segnala che il provvedimento recante il differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea, è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio, nella seduta del 18 settembre 2007. In quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole nel presupposto che i parametri utilizzati per la stima dell'onere, pari a 36,2 milioni di euro, già confermati in occasione dei precedenti provvedimenti di proroga, fossero pienamente utilizzabili. Avverte che la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento, nella seduta del 26 settembre 2007, senza apportare ulteriori modifiche. Nel rilevare che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e avvertendo che l'Assemblea non ha trasmesso emendamenti riferiti al testo del provvedimento, propone di esprimere sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, un parere di nulla osta.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 553 cost. e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Lino DUILIO, presidente relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo, elaborato dalla I Commissione a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti, delle proposte di legge costituzionale C. 553 e abbinate, recanti modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione. Osserva che la valutazione del testo da parte della Commissione bilancio non può svolgersi nei termini in cui ordinariamente si svolge l'esame in sede consultiva. Nel caso di specie, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere non è infatti riconducibile alle previsioni dell'articolo 74 del Regolamento. Tale articolo affida alla Commissione bilancio la competenza ad esprimersi sulle «conseguenze di carattere finanziario» e i pareri della Commissione comportano puntuali conseguenze di ordine procedurale, quando gli stessi contengono condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In presenza di progetti di revisione della Costituzione, l'esame in sede consultiva va piuttosto ricondotta alla fattispecie
di ordine generale di cui all'articolo 73 del Regolamento; in sostanza, la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulle parti del testo che investono profili di sua competenza, vale a dire la politica economica generale e la politica finanziaria e di bilancio. Il testo elaborato dalla I Commissione reca numerose e significative modifiche all'attuale impianto della Costituzione per quanto riguarda la composizione del Senato, la differenziazione del ruolo delle due Camere con riferimento al procedimento di formazione delle leggi e il rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio. Dalle innovazioni introdotte in materia di processo legislativo discende la disposizione che più direttamente attiene alle competenze della Commissione bilancio, vale a dire la modifica, prevista dall'articolo 12, terzo comma, che verrebbe apportata al primo comma dell'articolo 81 della Costituzione. Più precisamente, mentre il testo attuale prevede che «le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo», il nuovo testo dell'articolo 81 stabilisce che «sono approvati con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo». La portata dell'innovazione, che consiste nella soppressione del riferimento ad entrambe le Camere per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, deve essere letta alla luce di quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 70, primo comma (come modificato dall'articolo 7 del provvedimento), che definisce in modo tassativo i casi in cui la potestà legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato. Tra tali fattispecie, il testo non include l'approvazione di bilancio e rendiconto. Ricorda poi che per le leggi diverse da quelle indicate dal primo comma, il nuovo testo dell'articolo 70 prevede, ai commi secondo e terzo, due procedimenti di esame e di approvazione differenziati. Per i disegni di legge che determinano i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, si prevede l'approvazione in prima lettura da parte del Senato federale e la possibilità di successive modifiche da parte della Camera, tuttavia a condizione che su tali modifiche si raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti della stessa Camera. Il procedimento è in ogni caso subordinato alla preventiva intesa tra i Presidenti delle due Camere ai fini dell'individuazione dei provvedimenti ricadenti nella fattispecie indicata. In sostanza, trattandosi di questioni che investono la competenza legislativa delle regioni, verrebbe riconosciuta una sorta di priorità al Senato federale. Tale priorità si tradurrebbe, in primo luogo, nell'obbligatorietà dell'avvio dell'iter presso il Senato e, in secondo luogo, nella subordinazione a specifiche condizioni per l'adozione di modifiche da parte della Camera, in occasione dell'esame in seconda lettura. In tutti gli altri casi, l'iter partirebbe dalla Camera; dopo l'approvazione in prima lettura da parte della Camera, il Senato potrebbe, su richiesta di un quinto dei propri componenti, apportare modifiche al testo trasmesso entro il termine di trenta giorni. Su tali modifiche la Camera si pronuncerebbe in via definitiva. In questo caso l'iter sarebbe, quindi, più complesso prevedendosi l'eventualità di un esame in terza lettura da svolgere alla Camera. Tale esame non si tradurrebbe soltanto in una sorta di ratifica in via definitiva, ipotizzandosi l'eventualità di ulteriori modifiche da parte della Camera. Quando si tratti di materie relative all'esercizio delle funzioni amministrative (articolo 118 commi secondo e terzo), nonché alla perequazione delle risorse finanziarie, la destinazione di risorse aggiuntive, da parte dello Stato, per lo svolgimento di funzionai diverse da quelle ordinariamente spettanti alle regioni e agli enti locali e alla disciplina del patrimonio delle regioni e degli enti locali (articolo 119, commi terzo, quinto e sesto), le eventuali modifiche apportate in terza lettura dalla Camera debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti della stessa Camera. Il quadro risultante dal nuovo assetto è, quindi, significativamente differente rispetto a quello vigente. Si supera il modello del bicameralismo perfetto e si individuano
percorsi differenziati, dal punto di vista procedurale e dei poteri di intervento di ciascuno dei due rami del Parlamento, con riferimento alle materie oggetto dei provvedimenti. A questo proposito osserva che potrebbe non risultare agevole stabilire quale tra i diversi percorsi individuati si applichi nel caso di provvedimenti che contengano disposizioni di contenuto vario e non omogeneo e investano vari settori. Il caso esemplare è quello del disegno di legge finanziaria che la nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione continua a non nominare esplicitamente, limitandosi a rinviare al bilancio e al rendiconto. In particolare, segnala che tra le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è inclusa l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza territoriale. In assenza di una legge di coordinamento della finanza pubblica «di sistema», che definisca in modo stabile e duraturo i rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie territoriali, le leggi finanziarie successive alla riforma costituzionale del 2001 hanno riconosciuto alle disposizioni del patto di stabilità interno il valore di «principi fondamentali per il coordinamento della finanza territoriale». Chiede pertanto se il complesso dei contenuti del disegno di legge finanziaria, come indicati nella vigente disciplina contabile (articolo 11 della legge n. 468 del 1978) possa indurre ad affermare in termini in equivoci se alla stessa si applichi o meno la procedura indicata al comma secondo del nuovo articolo 70, che è riservata agli interventi di definizione dei principi fondamentali nei confronti della legislazione regionale. Rileva che presumibilmente si ritiene di demandare la questione alla preventiva intesa tra i Presidenti delle due Camere; osserva che occorre tuttavia considerare che tale intesa è prevista per i procedimenti il cui iter prenda l'avvio al Senato e per i quali i poteri di modifica da parte della Camera risulterebbero più limitati. Ritiene, quindi, che la questione debba essere sottoposta alla valutazione della I Commissione affinché si evitino incertezze e si prevengano eventuali situazioni di conflittualità. In conclusione, osserva che quanto sopra rilevato conferma l'esigenza di rimettere mano alla disciplina contabile recata alla legge n. 468 del 1978, da un lato, prevedendo l'introduzione di una legge di coordinamento della finanza pubblica che regoli in maniera tendenzialmente stabile i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali sottraendo, per quanto possibile, tale materia alla decisione di bilancio annuale, dall'altro lato, più in generale, delimitando più chiaramente e rigorosamente i limiti di contenuto della legge finanziaria. Ricorda che entrambe le indicazioni erano contenute nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio approvata dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 maggio 2007. Esprime l'auspicio che l'eventuale approvazione del progetto di legge al nostro esame costituisca un ulteriore stimolo a muoversi in tale direzione. Fra le altre modifiche prospettate dal provvedimento, segnala in particolare la «costituzionalizzazione» della previsione dell'esame parlamentare sui provvedimenti attuativi di delega conferita al governo. All'articolo 76 della Costituzione verrebbe infatti inserita una disposizione in forza della quale gli schemi di decreti legislativi sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale disposizione riproduce l'esperienza ampiamente consolidata di diverse leggi di delega che hanno già conferito tale potere alle Commissioni parlamentari, anche con riferimento alle specifiche competenze attribuite alle Commissioni bilancio di Camera e Senato per quanto concerne la valutazione dei profili finanziari. Rileva che il regolamento della Camera, d'altra parte, già prevede una specifica procedura per l'esame degli schemi di decreto legislativo ed attribuisce anche in questo caso alla Commissione bilancio un ruolo particolare per la valutazione della compatibilità finanziaria degli stessi. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta, al fine di predisporre la proposta di parere.
La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.40.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
considerato che la definizione, nel nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione, sostituito dall'articolo 7 della proposta di legge in esame, di procedure differenziate di approvazione dei progetti di legge potrebbe ingenerare incertezze quanto all'individuazione dell'iter applicabile a provvedimenti che, come accade tipicamente nel caso del disegno di legge finanziaria, si caratterizzano per l'ampiezza dei contenuti, tra i quali, nell'esperienza degli ultimi anni, confluisce anche la determinazione di principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tradottasi nelle regole del patto di stabilità interno;
ritenuto che quanto sopra rilevato conferma l'esigenza di rimettere mano alla disciplina contabile recata alla legge n. 468 del 1978, al fine di adottare una normativa relativa al coordinamento della finanza pubblica che regoli in maniera tendenzialmente stabile i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali sottraendo, per quanto possibile, tale materia alla decisione di bilancio annuale, anche al fine di contribuire ad una delimitazione dei contenuti della legge finanziaria,
esprime
La Commissione approva la proposta di parere.
Ratifica Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou ACP-CE; Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 per l'applicazione dell'Accordo ACP-CE; Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari in applicazione dell'Accordo ACP-CE.
C. 3116 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, segnala che il disegno di legge in esame reca la ratifica di un Accordo di modifica dell'Accordo di Cotonou, che regola il rapporto tra l'Unione europea e il gruppo dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e di due Accordi interni all'Unione , concernenti, il primo, la modifica dell'Accordo sui provvedimenti e le procedure applicative dell'Accordo di Cotonou e, il secondo, il finanziamento e la gestione degli aiuti ai Paesi ACP per il periodo 2008-2013, nonché la concessione di assistenza finanziaria ai paesi PTOM. Con riferimento ai profili finanziari, segnala che l'articolo 3 dispone per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009 nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al riguardo, posto che, a fronte di un contributo complessivo quantificato dalla relazione tecnica in 2.916 milioni, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede un'autorizzazione di spesa limitata a 200 milioni di euro complessivi nel biennio 2008-2009, ritiene, sotto il profilo della quantificazione, necessario un chiarimento sui possibili riflessi finanziari degli accordi con riferimento agli esercizi successivi al 2009. Per tali esercizi, infatti, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica rinvia la determinazione della misura del finanziamento
alla legge finanziaria. Peraltro, data la natura del provvedimento in esame, che ratifica un accordo internazionale, è possibile che alla modesta entità delle somme stanziate per il biennio 2008-2009 dal provvedimento in esame (200 mln di euro), corrisponda una ben più consistente richiesta finanziaria per gli anni successivi, con l'esigenza di reperire le relative risorse finanziarie. Ciò, anche in considerazione dell'impossibilità, introdotta per la prima volta dall'accordo in esame, di rinviare oltre il 2013 l'effettivo utilizzo dei finanziamenti previsti dal piano pluriennale. Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca la durata temporale dell'onere derivante dalla costituzione del X Fondo europeo di sviluppo. In particolare, segnala che, mentre la disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, prevede una copertura a carattere permanente, da alcune norme degli accordi si evince che la durata dell'onere è limitata al periodo 2008-2013. Chiarimenti risultano pure necessari con riferimento alla quantificazione dell'onere che, soltanto nell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, è stata determinata in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al riguardo, segnala che l'allegato al disegno di legge di ratifica si limita ad indicare l'importo massimo del finanziamento a carico dell'Italia, pari a euro 2.916.905.200. Da tali elementi sembrerebbe potersi dedurre che non si tratti di un onere fisso, ma modulabile e ciò giustificherebbe il rinvio per gli anni successivi al triennio in corso alla tabella C allegata alla legge finanziaria. In tal caso, la formulazione della clausola di copertura, che prevede un onere permanente già determinato nel suo ammontare annuo, non risulterebbe coerente con le caratteristiche dell'onere. Occorre, inoltre, valutare se tale rinvio sia pienamente compatibile con la vigente normativa contabile in quanto suscettibile di imporre a carico delle prossime leggi finanziarie l'obbligo di far fronte ad oneri di importo assai elevati. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura vale a dire quelle di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81, ricorda che la suddetta legge prevedeva la ratifica dell'Accordo di Lomè nella quale si procedeva, tra le altre cose, a stanziare le risorse destinate ad assicurare la partecipazione italiana alla ricostituzione del Fondo europeo di sviluppo. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1647 del Ministero dell'economia. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se le risorse che intende utilizzare a copertura siano effettivamente solo quelle iscritte nel suddetto capitolo. Infatti, nonostante la sua dotazione ammonti ad un importo superiore a quello di 100 milioni utilizzato a copertura e, più precisamente, a 350 milioni di euro per l'anno 2008, e come indicato nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (atto Senato n. 1817) anche per gli anni 2009 e 2010, ricorda che la suddetta legge ed, in particolare il capitolo 1647, è stato rifinanziato dall'allegato cosiddetto i-quater della legge finanziaria per il 2006 per un importo pari a 120 milioni di euro, in considerazione del fatto che le erogazioni al FES hanno «tendenzialmente un profilo ascendente». Ritiene, quindi, opportuno sia tenendo conto del fatto che il capitolo 1647 del Ministero dell'economia è già stato oggetto, come sopra ricordato, di integrazioni in corso d'anno ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater sia che il suo stanziamento per l'anno 2008 appare inferiore a quello del 2007, se su questo incidano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal disegno legge in esame e in caso affermativo se le risorse previste a legislazione vigente possano far fronte ai differenti impegni. Alla luce di tali elementi, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di apportare alcune limitate modifiche al testo, che in tal caso dovrebbe essere trasmesso al Senato.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA conferma che la durata dell'onere derivante dalla costituzione del decimo Fondo europeo di sviluppo non ha carattere permanente ma è limitata in un arco di temporale definito. A tale riguardo, precisa che il FES viene ricostituito periodicamente
e che l'erogazione dei contributi avviene in un arco temporale più lungo della durata giuridica di ogni ricostituzione, essendo legata all'attuazione dei predetti programmi e quindi alle esigenze di cassa della Commissione, esigenze che vengono da queste stimate e riviste varie volte all'anno. Infatti gli Stati membri continueranno a versare i contributi al nono FES (2003-2007) fino al 2010, cominciando ad erogare i primi contributi per il decimo FES nel 2008. Il rinvio alla determinazione dell'onere a partire dal 2010 con la tabella C di legge finanziaria è dovuto anche alla modalità con cui la Commissione procede a stimare i contributi annuali dovuti da ogni Stato membro. Rileva che alle prime stime fornite dalla Commissione per gli anni 2008 e 2009 si farà fronte con le risorse di cui alla legge n. 81 del 1986, risorse che al momento sono sufficienti a far fronte agli impegni gravanti sul capitolo 1647 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo non hanno carattere permanente, ma sono limitati a un arco temporale definito;
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 81 del 1986 reca le disponibilità necessarie per far fronte agli oneri previsti per gli anni 2008 e 2009;
premesso che il rinvio alla tabella C allegata alla legge finanziaria per la copertura degli oneri che si determineranno successivamente al triennio in corso può ammettersi a condizione che i medesimi oneri siano modulabili e non predeterminati nel loro ammontare;
rilevato che, conseguentemente, l'importo di 100 milioni di euro indicato nel testo deve intendersi nel senso che gli oneri per la cui copertura, per gli anni successivi al triennio in corso, si rinvia alla tabella C allegata alla legge finanziaria, non debbono assumersi come necessariamente stabiliti nel predetto importo,
esprime
nel presupposto che l'importo di 100 milioni di euro indicato nel testo si intende nel senso che gli oneri per la cui copertura, per gli anni successivi al triennio in corso, si rinvia alla tabella C allegata alla legge finanziaria non devono intendersi come necessariamente stabiliti nel predetto importo».
Lino DUILIO, presidente, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge prevede esplicitamente un onere stabilito nella misura fissa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008; conseguentemente il presupposto inserito dal relatore nella proposta di parere potrebbe risultare in contraddizione con il tenore letterale della disposizione.
Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, nel condividere le considerazioni del presidente, riformula la proposta di parere nel senso di sostituire al presupposto un'osservazione che prospetti esplicitamente la necessità di modificare l'articolo 3 sostituendo alle parole «a decorrere dall'anno 2008» le parole «per gli anni 2008 e 2009» (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato 1).
Legge comunitaria 2007.
C. 3062 Governo, approvato dal Senato.
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2007.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli soltanto per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Ai fini della presentazione degli emendamenti presso la Commissione bilancio, occorre peraltro precisare che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza della Commissione stessa. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti che riguardino materie già ricomprese nel testo del disegno di legge, compreso l'inserimento di nuove direttive da attuare, nonché quelli diretti a modificare o abrogare la normativa vigente attuativa di direttive comunitarie, solo qualora siano riferiti a norme che siano oggetto di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Osserva che gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, ma potranno essere ripresentanti in Assemblea. In conclusione, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione presso la Commissione bilancio di eventuali emendamenti relativi al disegno di legge comunitaria alle ore 15 di mercoledì 17 ottobre 2007.
La Commissione concorda.
Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, ad integrazione delle considerazioni svolte nella precedente seduta, illustra il contenuto della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006. Ricorda che l'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea costituisce uno dei principali strumenti a disposizione della Camere sia per intervenire nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale comunitario sia per acquisire elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee. La relazione relativa all'anno 2006 contiene sicuramente numerosi ed importanti elementi di informazione relative a settori di interesse della nostra Commissione. Prima di esaminarli, ritiene però opportuno richiamare l'attenzione su alcuni elementi di criticità, in parte attinenti a procedure e tempi con i quali il documento viene esaminato, in parte al contenuto e ai criteri di redazione della relazione. Rileva, in primo luogo, che l'esame del documento è stato avviato dalla Camera a lunga distanza dalla sua predisposizione e presentazione, per cui molte delle indicazioni e degli orientamenti in esso contenuti sono in parte superati. Il ritardo è dovuto essenzialmente alle procedure di esame previste dai regolamenti di Camera e Senato. L'esame congiunto della relazione e del disegno di legge comunitaria, disposto dai regolamenti, pur dotato di una sua logica interna, impedisce infatti ad almeno un ramo del Parlamento un tempestivo esame della relazione annuale. Un secondo aspetto di criticità concerne il fatto che la relazione reca un resoconto accurato e dettagliato delle attività svolte dal Governo nel 2006 ma solo in alcuni casi definisce gli orientamenti che il Governo intende seguire nel corso del 2007 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti
all'esame dell'UE. Inoltre, benché la relazione contenga un apposito paragrafo relativo all'attività del Parlamento nella fase ascendente, solo occasionalmente essa precisa, come invece previsto dalla legge n. 1 del 2005, le iniziative assunte ed i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione alle osservazioni e agli indirizzi delle Camere. Osserva che la mancata indicazione di questi elementi può sicuramente ridurre l'utilità della relazione e pregiudicare l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee. Venendo ai contenuti della relazione, osserva che gli aspetti di interesse della V Commissione attengono essenzialmente alla politica economica e monetaria, alla Strategia di Lisbona, al Quadro finanziario e alle risorse proprie dell'UE e alla politica di coesione. La relazione annuale, esaminato lo scenario economico internazionale, sottolinea che tutti i paesi dell'area euro sono impegnati nel duplice obiettivo di mantenere i propri conti pubblici nei vincoli di bilancio fissati in sede europea e di perseguire politiche di riforme strutturali in grado di accelerare il tasso di sviluppo, nell'ambito della rinnovata strategia di Lisbona. La materia richiede una riflessione approfondita in sede parlamentare, soprattutto in considerazione della concomitanza della sessione di bilancio - in cui impegni ed obiettivi concordati dal Governo in sede europea trovano attuazione - e dell'avvio del nuovo ciclo di governance della Strategia di Lisbona 2008-2010. Rileva che la definizione del nuovo ciclo di governance assume un'importanza fondamentale e richiede il pieno coinvolgimento del Parlamento. Gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione costituiscono infatti il principale strumento di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e disegnano la cornice nella quale dovrebbero inserirsi gli interventi in materia a livello nazionale. Risulta pertanto importante che questo strumento sia dotato di realismo e di effettività, in misura maggiore rispetto a quanto avvenuto sino ad oggi. L'esperienza maturata dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht sino ad oggi evidenzia, in effetti, la necessità che alla disciplina di bilancio e altre regole connesse all'Unione monetaria si accompagni un coordinamento effettivo delle politiche economiche. D'altra parte, risulta evidente che il coordinamento delle politiche economiche non può tradursi in un integrale trasferimento delle decisioni a livello europeo. Occorre piuttosto rendere efficaci ed effettivi i meccanismi attuali, quali, appunto, gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione. Ciò postula la fissazione a livello europeo di un numero ristretto di obiettivi precisi e realistici, realmente essenziali e prioritari per aumentare la crescita e l'occupazione in Europa, e l'attivazione a livello nazionale di circuiti decisionali che ne assicurino l'attuazione. Con riferimento alle prospettive finanziarie e alla revisione del bilancio dell'Unione europea, segnala che nella relazione il Governo illustra il contenuto dell'accordo sulle prospettive finanziarie raggiunto il 17 maggio 2006. Per quanto riguarda le risorse proprie, la relazione fa riferimento alla proposta di decisione in materia, successivamente adottata in via definitiva il 7 giugno 2007. Ricorda che l'accordo interistituzionale sulle prospettive, sopra richiamato, prevede espressamente che la Commissione europea elabori un relazione, da presentare entro il 2008-2009, su tutti gli aspetti del bilancio comunitario, inclusi, tra gli altri, la spesa per la politica agricola comune e lo sconto britannico. Risulta evidente, in questo contesto, l'esigenza che Parlamento e Governo avviino, in tempi brevi e in stretto raccordo, una riflessione sulla posizione italiana in materia, esaminando le diverse opzioni perseguibili. Per quanto concerne la politica di coesione, la relazione annuale si sofferma sull'esame del quadro strategico nazionale 2007-2013 presentato dall'Italia alla Commissione ed approvato da quest'ultima il 13 luglio 2007. Risulta necessario che il Parlamento avvii, in stretto raccordo con il Governo, una riflessione intesa a definire la posizione del nostro Paese in vista dell'avvio del dibattito sul
futuro della politica di coesione, analogamente a quanto avvenuto nella scorsa legislatura in seguito alla presentazione della terza relazione sulla coesione economica e sociale. Risulteranno sicuramente utili a tale scopo i risultati dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della politica di coesione che la nostra Commissione sta svolgendo in congiunta con la Commissione politiche dell'UE. Richiama infine l'attenzione su un ulteriore aspetto della politica di coesione, emerso con autonoma rilevanza negli ultimi anni e che potrebbe essere costituzionalizzato nel tratto di riforma in corso di elaborazione in seno alla Conferenza intergovernativa: la coesione «territoriale». Si tratta di temi che stanno assumendo un crescente rilievo, come evidenziato anche dal Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, predisposto dal Governo e approvato dalla Commissione nello scorso luglio. Il documento, infatti, include diversi aspetti di coesione territoriale tra le 10 priorità da esso indicate. Ritiene, comunque, che, al di là dell'attuazione del Quadro strategico nazionale, sia necessario che il Parlamento avvii, in stretto raccordo con il Governo, una riflessione intesa a definire la posizione del nostro Paese e a prospettare interventi atti a conseguire gli obiettivi concordati a livello europeo nell'ordinamento italiano.
Chiede infine al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti con riferimento al disegno di legge comunitaria.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta (vedi allegato 2).
Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), relatore, si riserva di valutare la documentazione depositata dal Governo.
Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.
Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo CASULA.
La seduta comincia alle 13.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Atto n. 140.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2007.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA, in ordine ai rilievi formulati dalla Commissione, con riferimento agli articoli 4, 5, 6, 7 e 21, fa presente che, premesso che non risulta definibile a priori l'eventuale incremento - in termini di maggiori carichi di lavoro - delle attività istituzionali disciplinate dalle norme in esame, tale eventuale incremento può essere comunque fronteggiato mediante gli istituti retributivi previsti dalle norme contrattuali, che trovano copertura nell'ambito delle risorse di bilancio destinate a tali finalità. Per quanto concerne gli oneri per controlli e verifiche di cui all'articolo 7, sottolinea che le tariffe all'uopo previste risultano applicabili solo a tali attività, che sono da considerare onerose, in quanto comprendono le spese di missione del personale ed eventualmente quelle per esami ed analisi di laboratorio.
Circa gli eventuali riflessi sul gettito, derivanti dalla deducibilità dei costi tariffari, ritiene che, nella dinamica delle componenti
attive e passive del reddito di impresa, l'incidenza del costo tariffario si possa considerare trascurabile.
Infine, nel caso di eventuale superamento del limite delle riassegnazioni, le amministrazioni competenti provvederanno all'ottimale utilizzo delle risorse di bilancio disponibili mediante individuazione degli obiettivi prioritari da conseguire.
Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
Atto n. 142.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2007.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA, in merito ai chiarimenti richiesti sul decreto legislativo in oggetto, fa presente che la documentazione predisposta dal Ministero della salute consente di chiarire che la stima del recupero di risorse in concreto ottenibile deve riferirsi ai numerosi percorsi/processi di razionalizzazione delle reti ospedaliere, mirata alla loro esclusiva destinazione alle patologie per acuti, e quindi, alla conseguente razionalizzazione dei servizi trasfusionali operanti a loro supporto. Sembra ragionevole ipotizzare che tali oneri vadano imputati per il 50 per cento alla spesa relativa al personale e per il restante 50 per cento a quella riferita alle tecnologie. Riferisce inoltre che si è tenuto conto di un numero standard di servizi trasfusionali, pari a 300, in previsione dell'auspicabile incremento di loro processi di razionalizzazione, già avviati in alcune regioni.
Lino DUILIO, presidente, osserva che le indicazioni fornite non possono ritenersi esaurienti, in particolare per quanto concerne il carattere permanente o meno degli oneri derivanti dallo schema di decreto legislativo. Ritiene altresì necessaria la verifica del Ministero dell'economia sulle indicazioni fornite dal Ministero della salute. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
Atto n. 143.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2007.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA, in merito ai chiarimenti richiesti sul decreto legislativo in oggetto, sulla base della documentazione predisposta dal Ministero della salute, riferisce che, come per lo schema di decreto legislativo n. 142, si è tenuto conto di un numero standard di servizi trasfusionali, pari a 300, in previsione dell'auspicabile incremento di loro processi di razionalizzazione, già avviati in alcune regioni. La quota destinata ai quattro servizi trasfusionali militari è congrua e coerente; per quanto attiene alle unità di raccolta, poiché esse operano sotto la responsabilità tecnica dei rispettivi servizi trasfusionali di riferimento, gli oneri ad esse relativi devono intendersi assorbiti nei costi stimati per tali servizi. Segnala che del fabbisogno complessivo stimato per l'attuazione delle norme e delle specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità, circa il 50 per cento deve imputarsi al costo della figura professionale, interna o associata, responsabile della funzione
di garanzia della qualità, mentre il restante 50 per cento deve essere riferito ai maggiori costi per soddisfare gli altri requisiti che risultano aggiuntivi rispetto alle norme nazionali in vigore. Fa presente, infine, che la stima del recupero di risorse ottenibile deve imputarsi ai numerosi percorsi/processi di razionalizzazione delle reti ospedaliere, mirate alla loro esclusiva destinazione alle patologie per acuti alla conseguente utilizzazione dei servizi trasfusionali a supporto dei reparti per esse utilizzati.
Lino DUILIO, presidente, osserva che anche in questo caso le indicazioni fornite, non verificate dal Ministero dell'economia, non possono ritenersi esaurienti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Atto n. 144.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2007.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA, in ordine ai rilievi formulati dalla Commissione, premette che è stato bollinato il testo nel presupposto che gli incarichi agli esperti previsti dall'articolo 6 del provvedimento in esame - tra l'altro meramente eventuali - potranno essere conferiti solamente nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda gli eventuali incrementi - in termini di maggiori carichi di lavoro - delle attività istituzionali disciplinate dalle norme in esame, rappresenta che gli stessi possono essere comunque fronteggiati mediante gli istituti retributivi previsti dalle norme contrattuali, che trovano copertura nell'ambito delle risorse di bilancio destinate a tali finalità.
Lino DUILIO, presidente, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (atto n. 144);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli incarichi agli esperti di cui all'articolo 6 dello schema di decreto, peraltro meramente eventuali, potranno essere conferiti solamente nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente;
gli eventuali incrementi delle attività istituzionali derivanti dalle norme dello schema di decreto potranno trovare comunque copertura nell'ambito delle risorse di bilancio destinate a tali finalità,
esprime
La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale e di politiche antidroga.
Atto n. 148.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2007.
Il sottosegretario Antonangelo CASULA chiede un ulteriore rinvio dell'esame al
fine di poter acquisire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 238 di mercoledì 10 ottobre 2007, a pagina 88, prima colonna, ottava riga le parole: «Seguito dell'esame e rinvio» siano sostituite con le seguenti: «Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta».