VI Commissione - Resoconto di marted́ 16 ottobre 2007


Pag. 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou ACP-CE; Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 per l'applicazione dell'Accordo ACP-CE; Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari in applicazione dell'Accordo ACP-CE.
C. 3116, Approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3116, approvato dal Senato, recante ratifica dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou ACP-CE, dell'Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 per l'applicazione dell'Accordo ACP-CE, e dell'Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari in applicazione dell'Accordo ACP-CE
Il disegno di legge in esame reca la ratifica di un Accordo che modifica l'Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000, che regola il rapporto tra l'Unione europea e il gruppo dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), e di due Accordi interni all'Unione - firmati, rispettivamente, a Lussemburgo il 10 aprile 2006 e a Bruxelles il 17 luglio 2006 -, concernenti, il primo, la modifica dell'Accordo sui provvedimenti e le procedure applicative dell'Accordo di Cotonou, e il secondo il finanziamento e la gestione degli aiuti ai Paesi ACP per il periodo 2008-2013,


Pag. 71

nonché la concessione di assistenza finanziaria ai PTOM (Paesi e Territori d'oltremare).
Rammenta che la cooperazione tra i paesi dell'Africa subsahariana, dei Caraibi e del Pacifico (i paesi ACP) e la Comunità europea risale alle origini stesse della CE e rappresenta un aspetto particolarmente importante della politica di sviluppo dell'Unione europea e delle sue relazioni esterne in generale.
L'Accordo di Cotonou, che ha ristrutturato i rapporti con i Paesi ACP, è composto da un Preambolo, 100 articoli, 6 Allegati e 8 Protocolli.
Il Preambolo dell'Accordo richiama con chiarezza gli obiettivi fissati dalle varie Conferenze delle Nazioni Unite, ossia il dimezzamento, entro il 2015, del numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà. Il Preambolo richiama altresì gli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che fanno da sfondo all'impianto dell'Accordo.
L'articolo 1 ribadisce gli obiettivi fondamentali dell'Accordo: lotta alla povertà, sviluppo durevole e sostenibile e integrazione piena dei Paesi ACP nell'economia mondiale. Tali obiettivi vengono perseguiti con un approccio che tiene conto dei più diversi aspetti (politici, economici, ambientali) implicati nel processo di sviluppo.
L'articolo 2 enuncia i principi fondamentali su cui si basa la cooperazione ACP-UE, ossia anzitutto posizione di parità dei partner e responsabilità accresciuta degli Stati ACP nelle strategie di sviluppo; in secondo luogo, partecipazione anche di soggetti diversi dai Governi, quali organizzazioni del settore privato e della società civile; in terzo luogo, ruolo centrale del dialogo e della responsabilizzazione reciproca nell'attuazione degli obblighi assunti; infine, differenziazione e regionalizzazione quali principi-guida nell'esecuzione dell'Accordo.
I soggetti chiamati ad attuare l'Accordo (articoli 6 e 7) vanno al di là dei soggetti statuali diretti: vengono infatti coinvolti i cosiddetti «attori non statali», tra cui le organizzazioni sindacali, nelle varie forme in cui si articola la società civile rispetto all'aiuto allo sviluppo, comprese le Organizzazioni non governative (ONG).
L'attuazione dell'Accordo sarà costantemente accompagnata da un articolato dialogo politico (articolo 8), globale ed equilibrato. Il dialogo concernerà tutti i settori di cooperazione previsti dall'Accordo, nonché tematiche «trasversali» come quelle ambientali, di genere, relative alle migrazioni, culturali. Al centro del dialogo politico si trova il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici (articolo 9), dello Stato di diritto, di pratiche di buon governo. Altro elemento fondamentale è la cooperazione contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale.
Particolarmente rilevante è l'articolo 11, nel quale vengono previste politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti: il partenariato si concentrerà in questo caso soprattutto sulle iniziative regionali e sulle capacità locali, con attenzione ad evitare lo sviamento di risorse destinate allo sviluppo verso scopi militari.
Gli articoli 14-17 riguardano la dimensione istituzionale incaricata di gestire l'Accordo: qui l'innovazione rispetto alle precedenti Convenzioni di Lomé concerne soprattutto il carattere parlamentare dell'Assemblea paritetica, mentre continuano ad esistere il Consiglio dei ministri e il Comitato degli ambasciatori.
L'articolo 18 è tra i più significativi dell'intero impianto dell'Accordo di Cotonou: esso infatti riconosce l'interdipendenza e la complementarità delle strategie di sviluppo con la cooperazione economico-commerciale, e in tal modo marca il superamento del precedente approccio dei rapporti UE-ACP, fondato sugli aiuti allo sviluppo e il sistema delle preferenze commerciali non reciproche. La nuova impostazione mira invece ad accrescere sensibilmente la partecipazione dei Paesi ACP all'economia mondiale, soprattutto grazie alla liberalizzazione degli scambi e al miglioramento dei fattori di base e istituzionali responsabili della valorizzazione delle loro risorse umane (articoli 19 e 20).


Pag. 72

La liberalizzazione dovrà accompagnarsi alla creazione di subaggregazioni economiche regionali tra Paesi ACP prossimi geograficamente, che ne accrescano l'integrazione economica, e con queste l'Unione europea concluderà accordi commerciali di libero scambio (articoli 28-30). L'integrazione e la cooperazione regionale si prefiggono di accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP, di sviluppare il commercio tra Paesi ACP, con i Paesi terzi, ma anche all'interno di ciascun Paese ACP.
Gli articoli 36-38 contengono le disposizioni sui nuovi meccanismi commerciali del partenariato: è previsto un periodo preparatorio di 8 anni per l'introduzione dei nuovi accordi commerciali dell'OMC. Verranno perciò nel contempo progressivamente superati gli accordi commerciali preferenziali non reciproci tipici del precedente regime del partenariato UE-ACP. Successivamente, in un periodo di 10-12 anni, si giungerà al regime di libero scambio reciproco di merci e servizi, conformemente alle norme dell'OMC.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala come, con riferimento al gruppo dei PMA (Paesi meno avanzati) all'interno dei Paesi ACP, l'Unione europea provvederà entro il 2005 a semplificare le procedure sull'origine e ad azzerare i diritti doganali su quasi tutti i loro prodotti.
L'articolo 39 sottolinea in modo particolare l'inquadramento della cooperazione UE-ACP nell'ambito del commercio internazionale e delle regole OMC, per l'adeguamento alle quali l'Unione europea si impegna a sostenere i Paesi ACP.
Gli articoli 41-54 riguardano l'estensione della cooperazione commerciale UE-ACP a molteplici settori, quali il commercio dei servizi (trasporti marittimi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione), la politica di concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale, gli standard tecnici e le misure sanitarie e fito-sanitarie, l'ambiente, le norme sul lavoro, la politica dei consumatori, la pesca, la sicurezza alimentare.
Gli articoli 55-80 riguardano la cooperazione finanziaria e i principali settori di intervento di essa. L'Accordo introduce significativi cambiamenti nelle procedure di programmazione e nell'assegnazione delle risorse: questa avverrà in base al fabbisogno dei Paesi ACP e ai risultati conseguiti. Ogni Stato e regione ACP riceveranno un'indicazione delle risorse di cui potrebbero beneficiare in un periodo di 5 anni: oltre a rivedere a medio termine e alla loro conclusione i Programmi indicativi nazionali, le autorità dei paesi ACP e dell'UE effettueranno congiuntamente una revisione annuale per individuare le cause di eventuali ritardi e proporre misure appropriate. A seguito delle revisioni a medio termine e conclusive, l'UE potrà modificare l'assegnazione delle risorse agli Stati ACP a seconda del loro fabbisogno e dei risultati conseguiti.
I principali strumenti finanziari della cooperazione sono il Fondo europeo di sviluppo (FES) ed i crediti della Banca europea per gli investimenti (BEI).
Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati possono essere concessi finanziamenti a favore di politiche settoriali e delle riforme macroeconomiche e strutturali per mitigare gli effetti sociali di tali riforme.
A tale riguardo si segnala l'introduzione di un nuovo meccanismo per quanto riguarda il sostegno ai proventi delle esportazioni dei Paesi ACP, sovente in condizione di offrire solo pochi prodotti sul mercato mondiale e perciò particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni di prezzo di essi. Al posto dello STABEX (prodotti di base) e del SYSMIN (alcuni prodotti minerari) è infatti subentrato un criterio generale di compensazione a valere sulle risorse dei Programmi indicativi nazionali. Il sostegno può essere accordato quando un peggioramento della situazione del deficit di bilancio coincide con un calo dei proventi derivanti dalle esportazioni in generale o con un calo dei proventi da esportazione di tutti i prodotti agricoli e minerali. Gli Stati meno sviluppati beneficiano di un trattamento più favorevole


Pag. 73

per quanto riguarda la soglia delle perdite da esportazione prevista per la concessione del sostegno.
L'Accordo di Cotonou mette particolarmente l'accento sullo sviluppo del settore privato e degli investimenti, prevedendo la disponibilità di risorse finanziarie a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato, nonché per fondi e programmi di garanzia per l'assicurazione contro rischi legati agli investimenti.
Gli articoli 84-90 contengono previsioni relative agli Stati ACP meno avanzati, a quelli senza sbocco sul mare e a quelli insulari.
Completano l'Accordo le disposizioni finali, contenute agli articoli 91-100. L'Accordo è concluso per venti anni a decorrere dal 1o marzo 2000: per ogni periodo quinquennale verranno definiti protocolli finanziari, e sono previste modalità per la revisione dell'Accordo.
Gli Allegati I e II contengono rispettivamente un Protocollo finanziario e le modalità e condizioni di finanziamento: in base ad essi, lo stanziamento comunitario globale per il periodo 2000-2007 equivale a circa 25 miliardi di euro. Di questi, 9,9 miliardi provengono dalle precedenti gestioni del Fondo europeo di sviluppo, 1,7 miliardi da prestiti su risorse proprie concessi dalla BEI e 13,5 miliardi provenienti dal IX FES. A sua volta, l'importo a carico del IX FES si suddivide come segue:
10 miliardi di euro riservati come aiuti non rimborsabili al sostegno dello sviluppo a lungo termine;
1,3 miliardi di euro in aiuti non rimborsabili, per il sostegno della cooperazione ed integrazione regionale fra Stati ACP;
2,2 miliardi di euro destinati all'investment facility;
90 milioni di euro destinati a finanziare il bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e 70 milioni di euro quello del Centro di sviluppo agricolo (CSA).

L'Allegato IV definisce, nei dettagli, le procedure di programmazione, preparazione, attuazione e gestione delle operazioni finanziate.
Il principale strumento della programmazione degli aiuti non rimborsabili è la strategia di cooperazione nazionale (SCN), che sarà elaborata per ciascuno Stato ACP dalla Commissione e dallo Stato stesso. È stato introdotto un meccanismo di esame annuo per adattare la SCN, il programma operativo o le risorse concesse, attraverso il quale il volume delle risorse assegnate al paese interessato può essere adeguato.
Il testo dell'Accordo risulta corredato da un Allegato (V) sul regime commerciale applicabile durante il periodo preparatorio alla transizione agli Accordi commerciali che dovranno entrare in vigore entro il 2008; dall'Allegato VI concernente l'elenco dei Paesi ACP meno avanzati e da una serie di Protocolli, tra cui il Protocollo 1 (relativo alla definizione di «prodotti originari» degli Stati ACP ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Allegato V) ed i Protocolli 3, 4 e 5 sui prodotti di base (zucchero, carni bovine e banane).
L'Accordo che modifica l'Accordo di Cotonou non modifica la struttura dell'Accordo originario, ma ne integra e ne amplia il contenuto.
Ricorda che i cinque pilastri dell'Accordo di Cotonou sono costituiti da:
il potenziamento della dimensione politica delle relazioni tra gli Stati ACP e l'UE che, con le modifiche del 2005 è stata estesa alle questioni relative alla sicurezza;
la promozione degli approcci partecipativi, con l'apertura alla società civile, al settore privato e agli altri organismi non statali;
le strategie di sviluppo mirate alla riduzione della povertà e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio;
l'introduzione di un nuovo quadro per la cooperazione economica e commerciale;
il riordino della cooperazione finanziaria attraverso, tra l'altro, una razionalizzazione


Pag. 74

degli strumenti finanziari e l'introduzione di un sistema di programmazione evolutiva.

L'Accordo in esame è costituito da un articolo unico, che modifica sia il Preambolo sia alcuni degli articoli e degli allegati dell'Accordo di Cotonou, e da venti Dichiarazioni accluse all'atto finale.
Riguardo al Preambolo, sono stati inseriti due considerando, che fanno riferimento all'impegno comune per combattere i crimini più gravi e alla Corte penale internazionale, ed è stato modificato il decimo considerando, introducendo tra gli obiettivi già contenuti anche il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.
La modifica dell'articolo 4 è volta ad inserire una disposizione che prevede di coinvolgere anche gli enti locali nel processo di consultazione e nell'attuazione dei programmi.
Il dialogo politico fra le Parti, previsto dall'articolo 8, viene rafforzato e reso sistematico e istituzionalizzato sugli elementi essenziali.
La prevenzione e soluzione dei conflitti oggetto dell'articolo 11, viene estesa al contrasto delle attività mercenarie e alla lotta alla criminalità organizzata internazionale, in applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale.
Vengono poi aggiunti l'articolo 11-bis e l'articolo 11-ter, che impegnano le Parti alla cooperazione, rispettivamente, in materia di lotta contro il terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
La cooperazione nel settore dello sviluppo sociale viene estesa, aggiungendo, laddove si tratta della lotta all'AIDS (articolo 25), un riferimento alla tutela dell'igiene riproduttiva e sessuale delle donne e i diritti connessi e alla promozione della lotta contro le malattie legate alla povertà, in particolare malaria e TBC.
All'articolo 26 viene poi aggiunta una lettera, per fare in modo che la cooperazione in materia di giovani preveda la loro partecipazione attiva alla vita pubblica, promuovendo gli scambi e l'interazione fra le organizzazioni giovanili degli Stati ACP e dell'UE; con una modifica all'articolo 28 si è inoltre esteso il numero dei possibili destinatari dei progetti di cooperazione regionale anche ai paesi in via di sviluppo non ACP.
In merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala l'integrale sostituzione dell'articolo 58 (idoneità al finanziamento), rivedendo in tal modo l'elenco dei possibili beneficiari, dal quale vengono adesso esclusi gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della UE che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP e gli attori della cooperazione decentralizzata e altri attori non statali degli Stati ACP e della UE.
L'articolo 68 viene integrato per includere tra gli Stati che ricevono i trattamenti più favorevoli nell'ambito delle politiche di sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni, anche i Paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali.
La modifica dell'articolo 89 è volta a potenziare le disposizioni esistenti relative agli Stati ACP insulari, sottolineandone la vulnerabilità nei confronti delle nuove sfide economiche, sociali ed ecologiche e promuovendo, a tale riguardo, un'impostazione armonizzata.
L'articolo 96 dell'Accordo prevede che le Parti possano prendere le misure necessarie in caso di violazione degli obblighi relativi agli elementi essenziali dell'Accordo, vale a dire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
L'Accordo contempla una procedura di consultazione al fine di porre rimedio alla situazione adottando le misure necessarie. Tuttavia, in assenza di una soluzione accettabile, possono essere adottati provvedimenti appropriati, compresa la sospensione dell'accordo, per quanto vi si ricorra in ultima istanza.
La modifica apportata all'articolo 96 dall'Accordo in esame è volta, attraverso l'introduzione del comma 1-bis, a limitare i casi nei quali le Parti possono avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a) del medesimo articolo 96 - anch'essa modificata per dare coerenza al testo, in


Pag. 75

considerazione dell'introduzione del comma 1-bis e delle modifiche all'articolo 8 - stabilendo che esse debbono prima esaurire tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8.
L'articolo 97, che stabilisce la procedura di consultazione e le misure appropriate riguardanti la corruzione, viene modificato al fine di concedere un periodo più lungo per la conduzione del dialogo nell'ambito della procedura di consultazione (da 60 a 120 giorni).
Viene poi modificato l'Allegato I, per consentire il trasferimento di un importo pari a 90 milioni di euro all'assegnazione intra-ACP del IX FES che potrà finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007 e sarà gestito direttamente dalla Commissione europea.
Viene introdotto l'Allegato I-BIS, che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione. Nel periodo da esso coperto - cinque o sei anni, a partire dal 1o gennaio 2008 - l'Unione europea si impegna a mantenere il suo aiuto ad un livello non inferiore a quello del IX FES, a cui si vanno a sommare altri aiuti calcolati sulla base dell'incidenza dell'inflazione, della crescita economica dell'Unione e dell'ingresso di dieci nuovi membri.
L'Allegato II viene riformulato per rideterminare le condizioni dei prestiti, che sono fatte ricadere sulle risorse del Fondo investimenti gestito dalla BEI.
Anche l'Allegato IV, in materia di procedure di attuazione e di gestione (che comprendono la programmazione e l'attuazione dei progetti) viene modificato in molti dei suoi articoli.
L'Allegato VII, aggiunto dal nuovo Accordo, disciplina il dialogo politico fra le Parti sui diritti umani, princìpi democratici e stato di diritto.
Per quanto riguarda l'Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, ricorda innanzitutto che il predetto Accordo del 2000 disciplina, fondamentalmente, le procedure per l'applicazione degli articoli 96-97 dell'Accordo di partenariato che regolano le questioni in materia di consultazioni in caso di violazione di uno o più elementi essenziali dell'Accordo di Cotonou (stato di diritto, diritti umani, princìpi democratici) ed i casi di corruzione grave.
Le modifiche all'Accordo interno del 2000 si rendono pertanto necessarie per tener conto delle modifiche agli articoli 96 e 97, nonché dell'inserimento del nuovo articolo 11-ter, che l'Accordo di modifica all'Accordo di Cotonou ha operato, e sono dunque finalizzate a consentire l'applicazione provvisoria delle norme introdotte dall'Accordo di Cotonou modificato.
L'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità agli Stati ACP, regola il conferimento e la gestione dei fondi ai Paesi ACP e ai PTOM per il periodo finanziario 2008-2013, attraverso il X FES (Fondo Europeo di Sviluppo), e fissa le quote di ripartizione dei contributi dei singoli Stati membri UE.
L'Accordo fa seguito alla decisione del Consiglio Europeo del dicembre 2005 di destinare oltre 22.000 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con gli Stati ACP e PTOM.
Ricorda al riguardo che il FES è lo strumento attraverso il quale si erogano i contributi a favore di 77 dei 79 Paesi del Gruppo ACP e i PTOM. La cooperazione si realizza tramite il finanziamento di progetti di sviluppo, concordati con i beneficiari, a livello sia nazionale sia, in misura sempre crescente, regionale.
Il X FES, che copre il periodo 2008-2013, dispone di una dotazione finanziaria di oltre 24 miliardi di euro (22.682 miliardi di euro ai quali si aggiungono 2.030 miliardi di euro per prestiti a valere sulle risorse proprie della BEI). L'importo costituisce un aumento di circa il 35 per cento rispetto al IX FES, che giunge a termine a dicembre 2007; a tale proposito è utile ricordare che gli Stati membri si sono impegnati a concludere il processo di ratifica entro il 31 dicembre 2007, per evitare interruzioni nell'erogazione degli aiuti tra il IX e il X FES.


Pag. 76


Per decisione del Consiglio europeo, l'Italia si colloca, come per il periodo 2000-2007 (IX FES) al quarto posto tra i paesi contributori (dopo Germania, Francia e Regno Unito) fornendo un contributo di 2,916 miliardi di euro, pari al 12,86 per cento dell'intero X FES.
Le risorse disponibili saranno destinate per il 97 per cento ai paesi ACP mentre il restante 3 per cento sarà diviso tra progetti a favore dei PTOM e copertura delle spese di gestione.
Le modifiche più significative introdotte dall'Accordo rispetto al IX FES riguardano, in primo luogo, l'introduzione di un limite temporale per l'impegno e quindi l'utilizzazione dei fondi del FES (termine dell'impegno dei FES precedenti: 31 dicembre 2007; termine per l'impegno del X FES: 31 dicembre 2013), al fine di garantire maggior efficienza nella spesa, e nella prospettiva di trasferire il finanziamento per gli ACP nel bilancio comunitario a partire dal 2013.
In secondo luogo, è data la possibilità agli Stati membri di conferire ulteriori contributi al FES, sotto forma di versamenti alla Commissione o alla Banca europea degli investimenti (articolo 1, paragrafo 9). Tale principio è stato difeso da vari Stati membri, Italia compresa, perché darebbe la possibilità di utilizzare le risorse nazionali destinate allo sviluppo, attraverso la più agevole modalità del contributo ad iniziative dell'UE.
Dal momento che il provvedimento non contiene aspetti problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
C. 1825, Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame nuovo testo e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto FLUVI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite VII Cultura e XI Trasporti sul nuovo testo del disegno di legge C. 1825, recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni in sede referente.
L'articolo 1 del provvedimento fissa innanzitutto al 30 novembre 2012 la data entro la quale deve concludersi la fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, stabilendo inoltre che, in tale fase, per evitare la costituzione di posizioni dominanti e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre e satellitare è ispirata ai seguenti principi:
più equa distribuzione delle risorse economiche e di quelle relative alle frequenze;
tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti;
limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti;
promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico digitale.

L'articolo 2 stabilisce limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo.
In primo luogo si stabilisce, al comma 1, che, fino al 30 novembre 2012, e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, è vietato il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo,


Pag. 77

riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo.
L'articolo 3 reca disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga. In particolare, il testo prevede l'obbligo di liberare e restituire al Ministero delle comunicazioni, entro 6 mesi, quelle frequenze televisive analogiche ridondanti per almeno il 95 per cento del proprio bacino di servizio. Inoltre, esso disciplina il trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.
L'articolo 4 reca misure per favorire la transizione al digitale, prevedendo che sugli imballaggi degli apparecchi televisivi privi di sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale deve essere apposta un'etichetta che informi i consumatori di tale circostanza, e che, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale devono essere dotati di sintonizzatore digitale, e che, entro dodici mesi, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale sono dotati del medesimo sintonizzatore digitale.
L'articolo 5 reca, al comma 1, una delega al Governo per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee, allo scopo di promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere audiovisive e cinematografiche europee, in particolare realizzate da produttori indipendenti.
L'articolo 6 reca misure di tutela dell'emittenza televisiva locale, stabilendo, al comma 1, che, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, all'emittenza televisiva locale è assicurata la riserva di un terzo delle frequenze resesi disponibili in conseguenza dell'applicazione della riassegnazione operata ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 7.
In tale contesto il comma 2 prevede che le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, quali le offerte di vendita fatte direttamente al pubblico (cosiddette «televendite»), sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale.
Il comma 4 abroga il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, il quale consente attualmente alle emittenti nazionali diverse dalla RAI di incrementare fino al 20 per cento il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato ai messaggi pubblicitari, se esso comprende anche «televendite», mentre il comma 5 elimina la possibilità, per le regioni, di elevare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche possono spendere per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
L'articolo 7 fissa alcuni princìpi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, stabilendo innanzitutto, al comma 1, che essa costituisce un servizio di interesse generale, a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione.
L'articolo 8, comma 1, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'applicazione della legge, e di irrogare le relative sanzioni.
In particolare, i commi 2, 3 e 4 prevedono che, nel caso di violazione del limite al tempo massimo di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 3, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato dell'impresa televisiva, ovvero, nel caso di reiterazione di tali violazioni, la sospensione o revoca del titolo abilitativo ad attività televisiva.
Una specifica sanzione penale, stabilita nella reclusione da uno a sei anni, è prevista dal comma 5 per la fattispecie di


Pag. 78

manipolazione di dati concernenti gli indici di ascolto o di consapevole utilizzazione di dati falsi.
L'articolo 9 sancisce il principio generale di tutela degli utenti radiotelevisivi, stabilendo che le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate per garantire la parità dei diritti e le capacità degli utenti medesimi. Tale principio dovrà essere applicato mediante apposite direttive dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L'articolo 10 reca una serie puntuale di abrogazioni e modifiche al decreto legislativo n. 177 del 2005, nonché alla legge n. 112 del 2004, stabilendo inoltre che tutte le altre disposizioni di tali atti legislativi in contrasto o incompatibili con la legge sono abrogate.
In particolare, si modifica la nozione di «sistema integrato delle comunicazioni», che viene sostituita da quella di «settore delle comunicazioni», escludendo da tale ambito il cinema, viene rivista la definizione di esercizio di attività televisiva in ambito locale, ed è esclusa la pay per view dal regime di autorizzazione generale previsto per l'attività di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite.
Inoltre, viene modificata la norma relativa al limite delle concessioni o autorizzazioni per l'attività televisiva in ambito locale, e viene specificato che le imprese che ottengano ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi del medesimo settore non possono detenere posizioni di collocamento o controllo in imprese che rivestano posizione dominante nel settore televisivo.
Vengono altresì abrogate le disposizioni della legge n. 112 del 2004 relative alla dismissione della partecipazione pubblica nella RAI.
Infine, si attribuisce al Ministero delle comunicazioni il compito di attuare le procedure per l'assegnazione delle frequenze relative ai servizi radiofonici in tecnica digitale.
Gli articoli 12 e 13 attengono ai profili finanziari ed all'entrata in vigore del provvedimento.
Dal momento che il provvedimento non presenta aspetti rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 12.45.

Agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematrografico e dell'audiovisivo.
C. 2303 Carlucci.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2007.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva come l'articolo 7 del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Senato contenga agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico sostanzialmente analoghe a quelle previste dalla proposta di legge in esame, la quale risulta pertanto, a suo giudizio, sostanzialmente superata dall'iniziativa del Governo, che ha riscosso l'unanime apprezzamento di tutti gli operatori del settore.

Gianfranco CONTE (FI), relatore, rileva come, nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione, siano emersi molti utili spunti, in relazione alle previsioni recate dalla proposta di legge, che è importante non disperdere, ricordando a


Pag. 79

tal riguardo anche i contributi forniti da alcuni esponenti della maggioranza e dal Direttore della Direzione generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Sottolinea quindi come la proposta di legge C. 2303, sebbene debba essere rivista sotto alcuni profili, in particolare per quanto riguarda le previsioni in materia di passaggio al digitale di cui all'articolo 3, e le modifiche al regime IVA sui prodotti audiovisivi di cui all'articolo 5, possa costituire un'ottima base di partenza per innovare i meccanismi di incentivazione dell'attività cinematografica.
Per quanto riguarda le misure contenute nell'articolo 7 del disegno di legge finanziaria, pur valutando positivamente l'iniziativa del Governo di introdurre taluni strumenti specifici di sostegno del settore cinematografico, attraverso la previsione di crediti d'imposta, rileva come le misure ivi previste abbiano carattere solo sperimentale, essendo applicabili limitatamente agli anni 2008 e 2009. Evidenzia, inoltre, la necessità di affrontare in termini più complessivi le problematiche relative a tale settore, in particolare per quanto riguarda l'elevatissima mortalità delle società operanti in tale comparto, la maggior parte delle quali ha natura di società a responsabilità limitata, che costituisce un oggettivo ostacolo ad un vero sviluppo di tale settore. Sottolinea, infatti, come solo la permanenza in attività per un periodo di tempo ragionevolmente lungo possa garantire che le imprese operanti nel settore cinematografico svolgano un'attività effettiva, e non si limitino a svolgere un ruolo meramente formale, finalizzato principalmente a raccogliere i finanziamenti pubblici.
Occorre inoltre rivedere il sistema di finanziamento delle opere cinematografiche attualmente in vigore, che, nonostante l'impegno di circa 500 milioni di euro nell'ultimo decennio, si è rivolto sostanzialmente a produzioni mai effettivamente distribuite sul mercato. A tale riguardo riterrebbe dunque preferibile ridurre le dimensioni del finanziamento pubblico, che dovrebbe essere riservato alle sole opere prime, e condizionato al fatto che tali produzioni godano di una reale prospettiva di distribuzione.
Un ulteriore aspetto da valutare con attenzione riguarda l'opportunità di introdurre strumenti fiscali attraverso i quali favorire il reinvestimento in produzioni cinematografiche degli utili realizzati in tale settore. In tale contesto si potrebbe verificare l'ipotesi di replicare anche in Italia lo strumento, già attuato in Francia, delle cosiddette «SOFICA», vale a dire società veicolo finalizzate a raccogliere risorse finanziarie da investire nelle produzioni cinematografiche, assistite da un regime fiscale di favore atto a incentivare il reinvestimento degli utili realizzati.
Considera altresì importante definire modalità attraverso le quali favorire la localizzazione in Italia delle produzioni cinematografiche, anche in considerazione delle molteplici ricadute positive, anche sotto il profilo turistico, che tale localizzazione potrebbe portare all'economia nazionale ed a alle singole realtà locali interessate.
Ritiene quindi che l'esame della proposta di legge possa risultare utile anche al fine di migliorare e integrare le norme contenute nel disegno di legge finanziaria, ad esempio prevedendo misure di incentivazione al reinvestimento degli utili nel settore cinematografico, riducendo la percentuale massima dei contributi pubblici di cui le produzioni possono godere, nonché introducendo ulteriori misure per favorire la distribuzione delle opere realizzate.

Alberto FLUVI (Ulivo) considera in larga parte condivisibili le considerazioni del relatore, il quale ha, del resto, espresso una valutazione sostanzialmente positiva delle norme a sostegno del settore cinematografico contenute nell'articolo 7 del disegno di legge finanziaria. In tale contesto sottolinea come la proposta di legge in esame, pur presentando numerosi aspetti di criticità, quali, ad esempio, l'ipotesi di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti editoriali audiovisivi, recata dall'articolo 5, nonché le misure in materia di


Pag. 80

passaggio al digitale ed all'alta definizione, di cui all'articolo 3, possa costituire un utile contributo alla definizione di strumenti per l'incentivazione delle industrie cinematografiche.
Ritiene quindi che la Commissione abbia compiuto in questo campo un lavoro positivo, attraverso le numerose audizioni informali fin qui svolte, che non occorre disperdere, e che, proprio a tal fine, occorra valutare con attenzione quale sia lo strumento migliore attraverso il quale la Commissione può contribuire alla definizione degli interventi in materia contenuti nel disegno di legge finanziaria. Suggerisce quindi l'opportunità di non accelerare, in questa fase, l'esame del provvedimento, e di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissato alle ore 9 di domani, dichiarando in tale contesto la disponibilità del proprio gruppo a collaborare per individuare alcune misure di sostegno al settore, contenute nella proposta di legge, che possano essere inserite nell'ambito della legge finanziaria.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come il Governo annetta notevole importanza allo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale, anche in considerazione delle notevoli potenzialità del settore e delle opportunità di crescita che esso può offrire: per tale motivo l'Esecutivo, raccogliendo la sollecitazione in tal senso venuta dai presentatori della proposta di legge in esame, ha ritenuto di introdurre nel disegno di legge finanziaria una serie di previsioni agevolative per il settore.
In tale contesto, pur dando atto dell'utilità dell'iniziativa legislativa in esame, non ritiene opportuno portare a conclusione, in questa fase, l'esame della proposta di legge, suggerendo invece di attendere la trasmissione alla Camera dei deputati del disegno di legge finanziaria, al fine di trasformare, in quella sede, taluni aspetti della proposta in emendamenti o ordini del giorno, e di acquisire nel frattempo gli orientamenti del Ministro per i beni e le attività culturali.

Gianfranco CONTE (FI), relatore, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fluvi e dal Sottosegretario Grandi, ritiene innanzitutto necessario perseguire l'obiettivo prioritario di introdurre nuove forme di sostegno in favore del settore cinematografico, ritenendo in tale contesto secondario stabilire chi debba ascriversi il merito di tali misure.
Rileva, peraltro, come, qualora si confermasse la disponibilità della maggioranza ad accogliere nell'ambito della legge finanziaria taluni aspetti della proposta di legge in esame, occorrerebbe in ogni caso definire le modalità procedurali di esame della proposta di legge C. 2303, il cui inserimento nel calendario del lavori dell'Assemblea è stato richiesto dal gruppo di Forza Italia tra gli argomenti in quota ai gruppi di opposizione. A tal fine potrebbe ipotizzarsi di concludere l'esame in sede referente della proposta di legge, avviarne la discussione in Assemblea e quindi chiedere il rinvio in Commissione, in vista della trasmissione alla Camera del disegno di legge finanziaria.
Per quanto riguarda l'opportunità di acquisire gli orientamenti in merito del Ministro per i beni e le attività culturali, evidenzia, come finora, tale dicastero non sia voluto entrare nel merito delle misure tributarie per il sostegno al settore, asserendo che tali misure rientrerebbero nella competenza esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, in relazione alle osservazioni da ultimo svolte dal relatore, non considera produttivo affrettare la discussione in Assemblea del provvedimento, sottolineando inoltre come, anche in considerazione del ruolo di Vicepresidente del Consiglio rivestito dal Ministro per i beni e le attività culturali, la posizione di quest'ultimo sia imprescindibile per definire gli orientamenti del Governo relativamente alle misure tributarie di sostegno al settore cinematografico.

Paolo DEL MESE, presidente, alla luce degli orientamenti emersi, propone, concorde


Pag. 81

la Commissione, di rinviare ad una data che sarà successivamente definita il termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissato alle ore 9 della giornata di domani, di richiedere al Presidente della Camera lo slittamento della discussione in Assemblea del provvedimento, al momento fissata per il 29 ottobre prossimo, e di sollecitare al Ministro per i beni e le attività culturali ad esprimere in Commissione i propri orientamenti rispetto alle misure tributarie per il sostegno del comparto cinematografico.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.20.